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Decisione di esecuzione (UE) 2025/635 della Commissione del 31 marzo 2025 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il comitato per la valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo1, in particolare l’articolo 20,

previa consultazione del comitato per il cielo unico,

Il regolamento (UE) 2024/2803 istituisce un comitato per la valutazione delle prestazioni («comitato») indipendente e imparziale, con ruolo consultivo.

Il regolamento (UE) 2024/2803 definisce il ruolo, i compiti, la composizione, i requisiti di indipendenza, le procedure e le norme per il funzionamento e il finanziamento del comitato, e prevede che sia assistito da un segretariato fornito dalla Commissione.

È opportuno stabilire norme dettagliate sulla procedura di selezione dei suoi membri e del suo presidente, compresi i criteri di selezione e di ammissibilità, nonché norme per prevenire il conflitto di interessi e preservare l’indipendenza del comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Nomina dei membri

1. I membri, incluso il presidente, del comitato per la valutazione delle prestazioni («comitato») sono nominati dal direttore generale della direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione («direttore generale»), a nome della Commissione, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/2803 e dei criteri di selezione e di ammissibilità stabiliti nell’allegato della presente decisione. I membri sono persone fisiche nominate a titolo personale.

2. La Commissione pubblica un invito pubblico a manifestare interesse al fine di stabilire un elenco di candidati alla funzione di membri e di presidente del comitato, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/2803. L’invito specifica i criteri di selezione e di ammissibilità, comprese le competenze richieste. Il periodo minimo concesso per la presentazione delle candidature è di quattro settimane.

3. A seguito di tale invito a manifestare interesse la Commissione conduce una procedura di selezione. La procedura di selezione consiste in una serie di valutazioni delle candidature, compresi colloqui volti a valutare i criteri indicati nell’invito e stilare un elenco ristretto di candidati selezionati. Prima di nominare i membri, compreso il presidente, la Commissione consulta gli Stati membri sull’elenco dei candidati.

4. Il direttore generale può istituire, a nome della Commissione, un elenco di riserva sulla base dell’elenco di cui al paragrafo 2. La Commissione ottiene il consenso dei candidati prima di inserire i loro nomi nell’elenco di riserva. I candidati il cui nome figura nell’elenco di riserva possono chiedere in qualsiasi momento di essere cancellati da tale elenco.

5. Un membro che non sia più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del comitato, si dimetta o non soddisfi più le condizioni di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/2803 e alla presente decisione è sostituito da una persona figurante nell’elenco di riserva. Tale persona è nominata conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1 per la restante durata del mandato del membro uscente.

6. Qualora nell’elenco di riserva non figuri una persona idonea a sostituire il membro di cui al paragrafo 5, è pubblicato un nuovo invito a manifestare interesse e successivamente è condotta una procedura di selezione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3. In tal caso, la durata del mandato non rinnovabile del nuovo membro è di cinque anni.

7. La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dell’invito a manifestare interesse e degli elenchi di cui ai paragrafi 3 e 4.

8. I nomi delle persone nominate membri del comitato, incluso il presidente, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 2 Indipendenza e assenza di conflitti di interessi

1. Nell’esercizio delle loro mansioni, il comitato e i suoi membri agiscono conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) 2024/2803. I membri firmano una dichiarazione con cui si impegnano a esercitare le loro funzioni in seno al comitato con imparzialità, agendo indipendentemente da qualsiasi influenza esterna e nell’interesse pubblico.

2. I membri non delegano le loro responsabilità ad altre persone.

3. Le persone che si candidano a essere nominate membri indicano, nella loro candidatura, qualsiasi circostanza che possa dar luogo a un conflitto di interessi presentando un modulo per la dichiarazione di interessi e un curriculum vitae aggiornato. Il modulo per la dichiarazione di interessi si basa su un modulo standard per la dichiarazione di interessi figurante nell’invito a manifestare interesse di cui all’articolo 1, paragrafo 2. La presentazione del modulo per la dichiarazione di interessi debitamente compilato è necessaria affinché una persona possa essere ammissibile alla nomina come membro del comitato.

4. Il modulo per la dichiarazione di interessi consiste in una serie di domande standard. Nelle risposte alle domande, le persone che desiderano essere nominate membri del comitato saranno tenute a indicare almeno qualsiasi interesse professionale e finanziario e qualsiasi situazione in cui i loro interessi possano compromettere, o essere ragionevolmente percepiti come tali da compromettere, la loro capacità di agire in modo imparziale e nell’interesse pubblico in qualità di membri del comitato. Ciascuna persona si assume la piena responsabilità del contenuto della dichiarazione presentata.

5. Le persone che indicano un interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza sono invitate a fornire ulteriori informazioni. L’indicazione di un interesse nel modulo per la dichiarazione di interessi non esclude automaticamente la persona interessata, ma i servizi della Commissione esaminano la risposta al fine di determinare se sussista un conflitto di interessi.

6.

Ai fini di valutare la presenza di eventuali conflitti di interessi sono presi in considerazione almeno i fattori seguenti:

  1. a) la natura, il tipo e l’importanza dell’interesse della persona;

  2. b) la misura in cui si possa ragionevolmente prevedere che tale interesse influenzi il parere della persona e il processo decisionale generale del comitato.

Un interesse si considera insignificante o minimo se è improbabile che comprometta, o che possa ragionevolmente essere percepito come tale da compromettere, la capacità della persona di agire in modo imparziale e nell’interesse pubblico al momento di prestare consulenza alla Commissione.

7. Se i servizi della Commissione concludono che gli interessi di una persona possono compromettere, o essere ragionevolmente percepiti come tali da compromettere, la sua capacità di agire in modo indipendente e nell’interesse pubblico al momento di prestare consulenza alla Commissione, per affrontare il conflitto è adottata una delle misure seguenti, in funzione delle circostanze specifiche:

  1. a) la candidatura della persona non è conservata. In tal caso i servizi della Commissione informano la persona dell’esito della valutazione del conflitto di interessi;

  2. b) durante il mandato la nomina della persona come membro del comitato è soggetta a restrizioni specifiche, quali l’esclusione dell’esperto da determinate riunioni o attività svolte dal comitato, o da entrambe, in particolare dalla partecipazione all’elaborazione dei pareri o delle raccomandazioni, o l’astensione dell’esperto dalla discussione di specifici punti all’ordine del giorno o da eventuali votazioni su tali punti, o da entrambi.

8. I membri informano tempestivamente la Commissione di qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite in precedenza, anche per quanto riguarda le attività future, nel qual caso presentano immediatamente un nuovo modulo per la dichiarazione di interessi compilato, in cui è descritta la modifica. I servizi della Commissione valutano tale nuova dichiarazione di interessi a tempo debito. In occasione della prima riunione di ogni anno civile, il presidente del comitato ricorda a tutti i membri le prescrizioni di cui al presente paragrafo.

9. La Commissione rende pubblico il modulo per la dichiarazione di interessi dei membri nominati attraverso un apposito sito web. Sono adottate misure tecniche per garantire che i moduli per la dichiarazione di interessi non figurino nei risultati dei motori di ricerca.

Art. 3 Funzionamento e metodo di lavoro

1. Il presidente agisce in qualità di rappresentante del comitato e presiede le sue riunioni.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno e definisce le proprie modalità di lavoro. Il regolamento interno e le modalità di lavoro possono essere adottati previa verifica da parte del direttore generale, a nome della Commissione, della loro conformità alle norme interne della Commissione per i gruppi di esperti e del fatto che garantiscono che le attività che ne conseguono siano compatibili con il bilancio disponibile.

3. Per quanto riguarda le modalità di lavoro di cui al paragrafo 2, il comitato adotta:

  1. a) le modalità di cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza e con il comitato istituito dall’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2803;

  2. b) le modalità per il dialogo con i soggetti operativi;

  3. c) un piano di gestione dei dati che stabilisca i processi di raccolta e conservazione dei dati, anche per garantire il rispetto delle norme in materia di riservatezza.

4. Il comitato lavora sulla base di un programma di lavoro annuale da esso stabilito in linea con le priorità della Commissione, previa verifica da parte del direttore generale, a nome della Commissione, del soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2803.

5. Al fine di esaminare questioni specifiche pertinenti alle sue attività, il comitato può creare sottogruppi costituiti da suoi membri, sulla base di un mandato che determinerà previa verifica da parte del direttore generale, a nome della Commissione, che l’istituzione di tali sottogruppi sia compatibile con il bilancio disponibile. I sottogruppi si sciolgono una volta espletato il mandato.

6. Il comitato e i sottogruppi si riuniscono nei locali della Commissione. In casi eccezionali le riunioni possono tuttavia tenersi altrove o online.

7. La partecipazione dei membri del comitato alle sue riunioni e a quelle dei sottogruppi è obbligatoria. Le assenze sono motivate da una giustificazione che è trasmessa al presidente e al segretariato.

8. Il comitato, con il sostegno del segretariato, provvede affinché i suoi metodi riflettano i più recenti standard scientifici.

9. Qualora Eurocontrol o l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea siano identificati quali fornitori di dati appropriati, la Commissione stabilisce con Eurocontrol o con l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea accordi adeguati per la raccolta, l’esame, la convalida e la diffusione di tali dati. Tali accordi garantiscono che il comitato abbia un accesso continuo a tali dati.

Art. 4 Riservatezza

1. I membri sono vincolati dall’obbligo del segreto professionale e dalle norme della Commissione in materia di sicurezza relative alla protezione delle informazioni classificate UE, di cui alle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/4432 e (UE, Euratom) 2015/4443.

2. All’inizio del loro mandato i membri sottoscrivono una dichiarazione di riservatezza.

Art. 5 Trasparenza

La Commissione pubblica su un apposito sito web tutti i pareri, le raccomandazioni, le relazioni e il materiale di orientamento del comitato, compresa la relazione annuale e il programma di lavoro annuale.

Art. 6 Finanziamento

1. I membri del comitato hanno diritto a un’indennità speciale di 100 EUR per ora di lavoro, con un massimo di 800 EUR per giornata di lavoro. Il pagamento è effettuato in euro. Gli importi dell’indennità speciale sono aggiornati automaticamente ogni cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente decisione, sulla base dell’indice/tasso di inflazione annuale di cui all’indice armonizzato dei prezzi al consumo di Eurostat per la zona euro.

2. Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai membri sono rimborsate dalla Commissione conformemente alla decisione C(2007) 5858 della Commissione4. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

3. I costi corrispondenti alle indennità e ai rimborsi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono finanziati conformemente all’articolo 242 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Art. 7

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen