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Regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 relativo all’attuazione del cielo unico europeo (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio3, il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio5 hanno subito sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla loro rifusione.

L’adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio del primo pacchetto sul cielo unico europeo, ossia dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio6, ha creato una solida base giuridica per un sistema di gestione del traffico aereo (ATM) privo di discontinuità, interoperabile e sicuro. L’adozione del secondo pacchetto, ossia del regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio7, ha ulteriormente rafforzato l’iniziativa del cielo unico europeo introducendo i concetti di sistema di prestazioni e gestore della rete per migliorare ulteriormente le prestazioni della rete ATM europea. Il regolamento (CE) n. 552/2004 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio8, poiché le norme necessarie per l’interoperabilità dei sistemi, dei costituenti e delle procedure ATM sono state incluse nel regolamento (UE) 2018/1139.

Al fine di tener conto delle modifiche introdotte con il regolamento (UE) 2018/1139, è necessario allineare il presente regolamento al regolamento (UE) 2018/1139 e modificare quest’ultimo.

Le norme dettagliate sull’uso dello spazio aereo, le disposizioni operative concernenti i servizi e le procedure di navigazione aerea come pure le norme e le procedure per la progettazione della struttura dello spazio aereo sono disciplinate dal regolamento (UE) 2018/1139, mentre la classificazione dello spazio aereo dovrebbe essere disciplinata dal presente regolamento.

Nell’articolo 1 della convenzione internazionale per l’aviazione civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago»), gli Stati contraenti riconoscono che ciascuno Stato ha sovranità completa ed esclusiva sullo spazio aereo sovrastante il suo territorio. È nell’ambito di detta sovranità che gli Stati membri dell’Unione esercitano, nel rispetto delle convenzioni internazionali applicabili, i poteri di un’autorità pubblica allorché controllano il traffico aereo.

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare i diritti e le responsabilità degli Stati membri previsti dalla convenzione di Chicago.

L’attuazione della politica comune dei trasporti richiede un sistema di trasporto aereo efficiente, che consenta l’esercizio in condizioni di sicurezza, regolarità e sostenibilità dei servizi di trasporto aereo, ottimizzando l’uso dello spazio aereo e la capacità, contribuendo alla sostenibilità dell’aviazione e agevolando la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi.

Il perseguimento parallelo degli obiettivi del rafforzamento del livello di sicurezza del traffico aereo e del miglioramento delle prestazioni globali della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale in Europa impone di tener conto del fattore umano. È quindi opportuno che gli Stati membri ribadiscano i principi della «cultura di equità». I pareri e le raccomandazioni del gruppo di esperti della Commissione sulla dimensione umana del cielo unico europeo istituito dalla decisione (UE) 2023/2109 della Commissione9 dovrebbero essere analizzati e tenuti in considerazione.

I miglioramenti delle prestazioni climatiche e ambientali dell’ATM contribuiscono inoltre al conseguimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio10, delle conclusioni del Consiglio sulla strategia della Commissione per una mobilità sostenibile e intelligente e dell’agenda digitale europea, in particolare attraverso la riduzione delle emissioni del settore dell’aviazione.

Un uso più efficiente dello spazio aereo, che consenta un maggior numero di opzioni in termini di traiettorie di volo ottimali, comporterebbe una maggiore efficienza in termini di consumo di combustibile e una riduzione delle emissioni. Nell’ottimizzare le traiettorie e i profili di volo è opportuno prendere in considerazione anche vari elementi climatici e ambientali, al fine di ridurre le emissioni e gli inquinanti atmosferici. È opportuno sviluppare una metodologia su come tener conto di tali elementi e delle loro interdipendenze, in particolare in sede di elaborazione degli indicatori di prestazione.

Lo spazio aereo è una risorsa comune per tutte le categorie di utenti, che deve poter essere utilizzata in modo flessibile da tutti loro, garantendo equità e trasparenza e tenendo conto nel contempo delle esigenze degli Stati membri in materia di sicurezza e difesa e degli impegni da loro assunti in seno alle organizzazioni internazionali.

Nel 2004 gli Stati membri hanno adottato una dichiarazione generale sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo11, che hanno successivamente ribadito. Conformemente a tale dichiarazione, gli Stati membri dovrebbero, in particolare, rafforzare la cooperazione civile-militare e, se e nella misura in cui è ritenuto necessario da tutti gli Stati membri interessati, facilitare la cooperazione tra le rispettive forze armate in tutte le questioni inerenti alla gestione del traffico aereo.

Le decisioni che incidono sul contenuto, sulla portata o sull’esecuzione delle operazioni e dell’addestramento militari esulano dalla sfera di competenze dell’Unione a norma dell’articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

L’articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 550/2004 prevede l’istituzione, da parte degli Stati membri, di blocchi funzionali di spazio aereo allo scopo di rafforzare la cooperazione tra i fornitori di servizi di navigazione aerea nell’intento di migliorare le prestazioni e di creare sinergie, e regolamenta tali blocchi. Gli Stati membri possono mantenere la cooperazione e il coordinamento all’interno di tali blocchi di spazio aereo precedentemente istituiti al fine di incrementare le prestazioni della rete di gestione del traffico aereo all’interno del cielo unico europeo, in particolare presentando piani congiunti di miglioramento delle prestazioni, segnatamente a condizione che ciò non pregiudichi l’efficace attuazione del presente regolamento.

Gli Stati membri dovrebbero designare un’autorità nazionale di vigilanza che assuma le funzioni assegnate a detta autorità dal presente regolamento. Per assicurare una sorveglianza coerente ed affidabile della fornitura di servizi in Europa, è opportuno garantire alle autorità nazionali di vigilanza un grado sufficiente di indipendenza e risorse sufficienti. In particolare, il finanziamento di dette autorità dovrebbe garantirne l’indipendenza e consentire loro di operare nel rispetto dei principi di equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Ciò non dovrebbe impedire a un’autorità nazionale di vigilanza di essere accorpata a un’altra autorità di regolamentazione, quale l’autorità nazionale competente o l’autorità nazionale garante della concorrenza, qualora tale autorità congiunta soddisfi i requisiti di indipendenza e a condizione che le decisioni relative ai compiti attribuiti all’autorità nazionale di vigilanza a norma del presente regolamento siano adottate indipendentemente da altri compiti conferiti all’autorità congiunta.

Procedure appropriate relative alla nomina del personale delle autorità nazionali di vigilanza dovrebbero contribuire a garantire l’indipendenza di tali autorità. Il personale delle autorità nazionali di vigilanza dovrebbe agire in modo indipendente, in particolare evitando conflitti di interessi tra la fornitura di servizi di navigazione aerea e l’esecuzione dei propri compiti. Le norme in materia di conflitti di interesse per il personale e le persone che adottano decisioni nell’esercizio dei poteri definiti nel presente regolamento dovrebbero altresì prevenire eventuali conflitti di interesse derivanti dall’incarico attivo di tali individui presso un’autorità nazionale di vigilanza in relazione a una nuova posizione presso un soggetto regolamentato per il periodo immediatamente successivo alla fine del loro incarico presso tale autorità nazionale di vigilanza.

È opportuno istituire procedure per assicurare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra l’autorità nazionale di vigilanza e l’autorità nazionale competente al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

I requisiti per il rilascio di una certificazione in materia di solidità finanziaria, responsabilità, copertura assicurativa, assetto proprietario e struttura organizzativa sono strettamente legati ai requisiti in materia di sicurezza e di security per la fornitura di servizi e alla sorveglianza operativa e tecnica che deve essere effettuata da un’autorità nazionale competente. Per quanto riguarda le attività di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme in relazione ai requisiti in materia di solidità finanziaria, responsabilità, copertura assicurativa, assetto proprietario e struttura organizzativa di cui all’allegato VIII, punto 7., del regolamento (UE) 2018/1139, gli Stati membri dovrebbero modulare le proprie procedure amministrative conformemente alle rispettive disposizioni nazionali in modo da garantire l’esecuzione corretta ed efficiente dei compiti delle autorità nazionali competenti e delle autorità nazionali di vigilanza.

Le autorità nazionali di vigilanza hanno un ruolo fondamentale nell’attuazione del cielo unico europeo e dovrebbero pertanto cooperare tra loro ai fini dello scambio di informazioni sul loro lavoro e sui loro principi decisionali, migliori prassi e procedure, nonché in relazione all’applicazione del presente regolamento e per lo sviluppo di un approccio comune, anche attraverso una cooperazione rafforzata a livello regionale. Tale cooperazione dovrebbe svolgersi periodicamente in sede di comitato di cooperazione delle autorità nazionali di vigilanza.

La cooperazione tra fornitori di servizi di navigazione aerea è uno strumento importante ai fini del miglioramento delle prestazioni complessive del sistema ATM europeo ed è opportuno incoraggiarla.

Un fornitore di servizi di navigazione aerea dovrebbe poter offrire servizi nell’Unione a condizioni non discriminatorie laddove sia in possesso di un certificato o di una dichiarazione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento (UE) 2018/1139.

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1139 e fatte salve le condizioni ivi stabilite, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare la fornitura, senza certificazione, dei servizi di navigazione aerea di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1139 di loro responsabilità da parte dei militari qualora i militari forniscano tali servizi in via primaria a movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale. In tali casi è opportuno che lo Stato membro interessato informi della sua decisione la Commissione e gli altri Stati membri.

Il presente regolamento non richiede la certificazione dei segnali forniti dai sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS).

Non ci dovrebbero essere discriminazioni tra gli utenti dello spazio aereo per quanto concerne la fornitura di servizi di navigazione aerea equivalenti.

I servizi di traffico aereo dovrebbero essere forniti su base esclusiva. I fornitori di tali servizi dovrebbero essere soggetti a designazione e a requisiti di interesse pubblico. A tale proposito si dovrebbe tenere conto del fatto che la fornitura di servizi di traffico aereo che sono connessi all’esercizio dei poteri di un’autorità pubblica e che non hanno carattere economico non è soggetta all’applicazione delle regole di concorrenza stabilite nel trattato.

Il processo di designazione dovrebbe tenere conto della necessità in termini di continuità del servizio e di pianificazione degli investimenti a lungo termine da parte dei fornitori di servizi di traffico aereo. Ciononostante, il contesto in rapida evoluzione della navigazione aerea impone di effettuare il monitoraggio dei diritti e degli obblighi dei fornitori di servizi di traffico aereo designati allo scopo di garantire che tali diritti e obblighi restino pienamente applicabili e che gli obblighi siano rispettati. Qualora ritengano necessario avviare un nuovo processo di designazione nell’ambito del loro monitoraggio, gli Stati membri dovrebbero poter designare lo stesso fornitore di servizi di traffico aereo, conformemente al diritto nazionale.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che la designazione di un fornitore di servizi di traffico aereo non sia vietata dal diritto nazionale a causa, in particolare, del fatto che il fornitore di servizi interessato abbia la propria sede principale di attività in un altro Stato membro o appartenga a cittadini di quest’ultimo, nel caso in cui l’applicazione di tale diritto nazionale comporti una restrizione ingiustificata della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento, che è opportuno valutare caso per caso alla luce di tutte le circostanze rilevanti.

I fornitori di servizi di traffico aereo possono acquistare servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza (CNS), servizi di informazioni aeronautiche (AIS), servizi di dati sul traffico aereo (ADS) o servizi meteorologici (MET) nei casi in cui gli Stati membri non abbiano designato un fornitore di MET, a condizioni di mercato, o nel quadro di altre forme di accordi ove non si applichino le direttive 2014/24/UE12 e 2014/25/UE13 del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto di situazioni specifiche quali la mancanza di soluzioni disponibili sul mercato e di considerazioni in ordine all’interesse pubblico. Gli Stati membri possono consentire ai gestori aeroportuali o a un gruppo di gestori aeroportuali di acquistare servizi di traffico aereo di terminale per il controllo di aerodromo o servizi di traffico aereo per il controllo di avvicinamento a condizioni di mercato.

Qualora siano acquistati servizi di traffico aereo per il controllo di aerodromo e il controllo di avvicinamento, essi non dovrebbero essere soggetti agli obiettivi prestazionali di cui al presente regolamento. I fornitori di servizi dovrebbero tuttavia fornire dati in merito alle prestazioni dei servizi di navigazione aerea. Qualora siano acquistati servizi di traffico aereo per il controllo di aerodromo e il controllo di avvicinamento, è opportuno che i requisiti tecnici del capitolato d’oneri includano requisiti sulla qualità del servizio.

È opportuno che i fornitori di servizi di navigazione aerea tengano conti separati per ciascun servizio di navigazione aerea, come sarebbero tenuti a fare se tali servizi fossero forniti da imprese distinte, al fine di evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni della concorrenza.

Ove applicabile, l’appalto dei servizi di navigazione aerea dovrebbe essere effettuato in conformità delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nonché alle disposizioni applicabili del trattato, in particolare le norme del trattato in materia di libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento. Le procedure di gara per l’appalto di servizi dovrebbero essere concepite in modo da consentire l’effettiva partecipazione di fornitori concorrenti, anche attraverso la regolare riapertura del confronto competitivo.

Ai fini della gestione del traffico degli aeromobili senza equipaggio è necessaria la disponibilità di servizi comuni di informazione (CIS). Quando i CIS sono forniti da un unico fornitore di CIS designato dallo Stato membro per uno specifico spazio aereo U-space, i prezzi dei CIS dovrebbero essere regolamentati al fine di contenere i costi di tale gestione del traffico. I prezzi dei CIS dovrebbero pertanto essere basati sul costo e su un margine di profitto ragionevole e dovrebbero essere soggetti all’approvazione delle autorità nazionali di vigilanza. Qualora i CIS non siano forniti da un unico fornitore di CIS, il singolo CIS dovrebbe essere fornito a titolo gratuito. Per rendere possibile la fornitura del servizio, è opportuno che ai fornitori di CIS sia garantito l’accesso ai pertinenti dati operativi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

La disponibilità di dati operativi pertinenti relativi al traffico aereo generale è fondamentale per consentire la fornitura flessibile di servizi di dati sul traffico aereo, su base transfrontaliera e a livello dell’Unione. Tali dati dovrebbero pertanto essere messi a disposizione delle pertinenti parti interessate, compresi i soggetti aventi un interesse comprovato nel prendere in considerazione la fornitura di servizi di navigazione aerea, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. L’accuratezza delle informazioni, anche sulla condizione dello spazio aereo e su specifiche situazioni di traffico aereo, e la loro tempestiva comunicazione ai controllori di volo civili e militari hanno un impatto diretto sulla sicurezza e sull’efficienza delle operazioni, compresa l’efficienza ambientale dei voli. L’accesso tempestivo a informazioni aggiornate sulla condizione dello spazio aereo è essenziale per tutti i soggetti che intendono avvalersi delle strutture dello spazio aereo rese disponibili al momento della compilazione o della modifica dei loro piani di volo.

I sistemi di prestazioni e di tariffazione non dovrebbero applicarsi ai servizi di navigazione aerea di terminale forniti negli aeroporti con meno di 80000 movimenti di trasporto aereo all’anno effettuati secondo le regole di volo strumentale (instrument flight rules – IFR). La definizione di obiettivi prestazionali per tali servizi avrebbe scarso valore aggiunto, in quanto nella maggior parte dei casi tali obiettivi sarebbero prossimi allo zero. Inoltre, il fatto di far rientrare tali servizi nei sistemi di prestazioni e di tariffazione istituiti dal presente regolamento comporterebbe un onere amministrativo e finanziario sproporzionato rispetto ai benefici attesi in termini di miglioramento delle prestazioni e di migliore qualità del servizio. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere che tali servizi di navigazione aerea di terminale siano soggetti ai sistemi di prestazioni e di tariffazione.

I militari che forniscono servizi di navigazione aerea in via primaria a movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale, incluso il relativo finanziamento, non dovrebbero essere soggette ai sistemi di prestazioni e di tariffazione istituiti dal presente regolamento. Pertanto, i costi dei loro servizi non dovrebbero essere considerati costi determinati ai sensi del presente regolamento. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di applicare tali sistemi ai militari che forniscono tali servizi. I sistemi di prestazioni e di tariffazione dovrebbero applicarsi ai militari che forniscono servizi di navigazione aerea in via primaria al traffico aereo generale.

I sistemi di prestazioni e di tariffazione dovrebbero garantire il funzionamento efficiente, sostenibile e continuo del sistema ATM europeo e sono altresì intesi a rendere più efficienti sotto il profilo dei costi i servizi di navigazione aerea forniti a condizioni diverse da quelle di mercato e a promuovere una migliore qualità del servizio. A tal fine dovrebbero prevedere incentivi pertinenti e adeguati. In considerazione di tale obiettivo, i sistemi di prestazioni non dovrebbero contemplare i servizi forniti a condizioni di mercato. Il sistema di prestazioni dovrebbe contemplare tutti i servizi di navigazione aerea che un fornitore di servizi di traffico aereo designato fornisce o che acquista da altri fornitori di servizi, anche nel caso in cui detto fornitore di servizi fornisca servizi di navigazione aerea e servizi di traffico aereo.

Gli Stati membri possono elaborare piani congiunti di miglioramento delle prestazioni per i servizi di navigazione aerea allo scopo di migliorare il livello delle prestazioni della gestione del traffico aereo oltre il livello che sarebbe raggiungibile singolarmente da uno Stato membro, coprendo almeno la durata del periodo di riferimento. In tali piani congiunti gli Stati membri dovrebbero includere almeno un obiettivo congiunto e iniziative in materia di cooperazione transfrontaliera, tenendo conto nel contempo del valore aggiunto della definizione di altri obiettivi congiunti, dello svolgimento di appalti congiunti e dell’istituzione di una governance congiunta.

Nell’adottare atti di esecuzione che istituiscono sistemi di incentivi, la Commissione dovrebbe definire l’applicabilità di tali sistemi alle situazioni in cui i fornitori di servizi di navigazione aerea superano i pertinenti obiettivi prestazionali vincolanti per i servizi di navigazione aerea durante il periodo di riferimento o non li rispettano. Fatte salve le misure che devono essere attuate dal fornitore di servizi di traffico aereo per attenuare l’impatto di tali situazioni, i criteri di applicabilità dovrebbero tenere in debita considerazione eventi imprevedibili e significativi al di fuori del controllo del fornitore di servizi di traffico aereo. Per promuovere una migliore qualità del servizio, tali sistemi di prestazioni e di tariffazione dovrebbero includere incentivi pertinenti e adeguati. È opportuno creare incentivi finanziari al fine di incoraggiare migliori prestazioni dei servizi di navigazione aerea in modo equilibrato, premiando o penalizzando le prestazioni effettive in relazione a obiettivi prestazionali vincolanti.

Le entrate derivanti dalle tariffe imposte agli utenti dello spazio aereo potrebbero comportare eccedenze o perdite finanziarie per i fornitori di servizi di traffico aereo a motivo dell’applicazione dei sistemi di incentivi e dei meccanismi di condivisione dei rischi.

È opportuno istituire un comitato per la valutazione delle prestazioni (Performance Review Board – PRB) che fornisca consulenza e assistenza alla Commissione nell’attuazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione. È opportuno che il PRB sia istituito in modo tale da garantire che possa svolgere i suoi compiti con il necessario grado di competenza e indipendenza da interessi pubblici o privati e che possa fare affidamento su risorse dedicate. Il PRB dovrebbe sostituire e succedere all’organo di valutazione delle prestazioni istituito a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004.

Il PRB è assistito da un segretariato fornito dalla Commissione. Ai fini della preparazione del contenuto e dell’indirizzo dei pareri, delle raccomandazioni, delle relazioni e del materiale di orientamento del PRB, il segretariato dovrebbe agire senza seguire direttive, se non quelle provenienti dal PRB stesso, per consentirgli di assolvere il suo ruolo consultivo e garantirne l’indipendenza. Il compito principale del segretariato dovrebbe consistere nel contribuire all’esecuzione indipendente delle funzioni del PRB.

Il personale del segretariato è soggetto alle norme in materia di segreto professionale e conflitto di interessi contenute nello statuto dei funzionari dell’Unione europea e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio14, a garanzia della loro indipendenza. La procedura di selezione e i criteri di ammissibilità dovrebbero essere precisati in un atto di esecuzione, che non dovrebbe includere la nomina di specifici membri del PRB o subordinare in alcun modo tale nomina all’approvazione degli Stati membri.

Dati gli elementi transfrontalieri e di rete inerenti alla fornitura di servizi di navigazione aerea, le prestazioni di rotta dovrebbero essere valutate rispetto a obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

Gli obiettivi nazionali per la fornitura di servizi di navigazione aerea di terminale dovrebbero favorire il miglioramento delle prestazioni di tali servizi nel tempo e consentire un approccio «gate-to-gate» per la regolamentazione dei servizi di navigazione aerea.

I compiti degli Stati membri, delle autorità nazionali di vigilanza e della Commissione dovrebbero essere chiaramente definiti nei sistemi di prestazioni e di tariffazione, in particolare per quanto riguarda l’elaborazione dei piani di miglioramento delle prestazioni, l’approvazione di tali piani e il monitoraggio delle prestazioni dei fornitori di servizi di navigazione aerea.

Nel settore di prestazione essenziale del clima e dell’ambiente è opportuno affrontare l’impatto del trasporto aereo sul clima e sull’ambiente che può essere influenzato dai fornitori di servizi di navigazione aerea, in particolare le emissioni di CO2. I piani di miglioramento delle prestazioni dovrebbero contenere, per ciascun periodo di riferimento, sia obiettivi prestazionali di rotta conformi agli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nei settori di prestazione essenziali del clima e dell’ambiente, della capacità e dell’efficienza sotto il profilo dei costi, sia obiettivi prestazionali di terminale nei settori di prestazione essenziali della capacità e dell’efficienza sotto il profilo dei costi. Alla data di adozione del presente regolamento, i dati disponibili esistenti non consentono di stabilire, nel settore di prestazione essenziale del clima e dell’ambiente, indicatori essenziali di prestazione per i servizi di navigazione aerea di terminale che siano validi, affidabili e misurabili e consentano di misurare gli impatti in tale settore che possono essere direttamente influenzati dai fornitori di servizi di navigazione aerea. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a includere nei piani di miglioramento delle prestazioni obiettivi vincolanti per i servizi di navigazione aerea di terminale nel settore di prestazione essenziale del clima e dell’ambiente solo dopo che la Commissione sia stata in grado di stabilire, in un atto di esecuzione, gli indicatori essenziali di prestazione che soddisfano tali condizioni. La definizione di obiettivi prestazionali vincolanti per i servizi di navigazione aerea di terminale inclusi nel piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbe tenere conto delle circostanze locali, in particolare delle prescrizioni della politica ambientale locale.

Le prestazioni delle funzioni di rete dovrebbero essere soggette a criteri specifici per tali funzioni, data la natura peculiare di queste ultime. Tali funzioni di rete dovrebbero essere soggette a obiettivi prestazionali nei settori di prestazione essenziali del clima e dell’ambiente, della capacità e dell’efficienza sotto il profilo dei costi.

Il sistema di tariffazione istituito dal presente regolamento dovrebbe essere coerente, tra l’altro, con l’articolo 15 della convenzione di Chicago. Tale sistema non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di finanziare la fornitura di servizi di navigazione aerea contemplati dal presente regolamento mediante fondi pubblici, nella misura in cui ciò sia conforme alle regole di concorrenza stabilite nel trattato, ove applicabili.

Il sistema di tariffazione dovrebbe essere basato sul principio secondo cui gli utenti dello spazio aereo dovrebbero pagare per i costi sostenuti a fronte dei servizi e delle funzioni a beneficio degli utenti dello spazio aereo che non sono coperti in altro modo. I costi relativi al la fornitura di servizi di navigazione aerea sostenuti dalle autorità nazionali degli Stati membri, ivi comprese le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di vigilanza come pure Eurocontrol e il gestore della rete, potrebbero essere inclusi nei costi determinati ammissibili a carico degli utenti dello spazio aereo. Le tariffe dovrebbero promuovere la fornitura sicura, efficiente, efficace e sostenibile dei servizi di navigazione aerea, nell’ottica di conseguire un elevato livello di sicurezza ed efficienza sotto il profilo dei costi nonché gli obiettivi prestazionali, e dovrebbero sostenere la riduzione del l’impatto ambientale dell’aviazione.

I costi derivanti dalla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea Eurocontrol, del 13 dicembre 1960, come modificata da ultimo, potrebbero essere inclusi nei costi determinati, dato che tutte le attività incluse in tale convenzione al momento dell’adozione del presente regolamento sono considerate connesse ai servizi di navigazione aerea.

La Commissione dovrebbe effettuare uno studio di fattibilità sull’impatto della modulazione delle tariffe sul traffico aereo, sulla fornitura di servizi, sui costi amministrativi e sulle parti interessate, oltre che sul contributo apportato da tale modulazione al conseguimento degli obiettivi del cielo unico europeo. Sulla base di tale studio, la Commissione dovrebbe valutare l’adozione di un atto di esecuzione volto a garantire l’applicazione uniforme della modulazione delle tariffe per incoraggiare gli utenti dello spazio aereo a sostenere miglioramenti delle prestazioni climatiche e ambientali, in particolare attraverso l’uso delle rotte che consentono la maggiore efficienza in termini di consumo di combustibile, un maggiore utilizzo di tecnologie di propulsione pulite alternative, compresi i combustibili alternativi sostenibili, mantenendo al contempo un livello di sicurezza ottimale. Anche qualora la Commissione non adotti tale atto di esecuzione, gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di modulare le tariffe per incoraggiare i fornitori di servizi di traffico aereo e gli utenti dello spazio aereo a sostenere miglioramenti della qualità del servizio, quali maggiore capacità, riduzione dei ritardi e sviluppo sostenibile.

In caso di una crisi della rete, come un conflitto geopolitico, una crisi sanitaria o una catastrofe naturale, che impedisca l’emissione di previsioni di traffico affidabili, la Commissione dovrebbe poter adottare disposizioni transitorie che includono una sospensione o un adeguamento temporanei del sistema di prestazioni fino al termine della crisi della rete e fino a quando non siano disponibili nuove previsioni affidabili.

Fatta salva la procedura di cui all’articolo 258 TFUE, la Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente la conformità degli Stati membri al presente regolamento. Nell’ambito di tale riesame, la Commissione dovrebbe valutare se gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di navigazione aerea rispettino i loro obblighi.

È opportuno prevedere disposizioni in materia di trasparenza della contabilità dei fornitori di servizi di navigazione aerea quale mezzo per prevenire sovvenzioni incrociate e le distorsioni che ne conseguirebbero.

Le funzioni della rete ATM dovrebbero contribuire allo sviluppo sostenibile del sistema di trasporto aereo e sostenere il conseguimento degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. Dovrebbero promuovere l’uso sostenibile, efficiente ed ottimale da un punto di vista ambientale dello spazio aereo e delle risorse limitate, riflettere le esigenze operative per quanto riguarda la realizzazione dell’infrastruttura della rete ATM europea e fornire sostegno in caso di crisi della rete.

Alcune delle funzioni di rete, quali la gestione del flusso di traffico aereo, devono essere coordinate a livello centrale da un unico organismo a sostegno delle azioni adottate dagli Stati membri e dai pertinenti soggetti operativi interessati. È pertanto opportuno che alcuni dei compiti che contribuiscono all’esecuzione di tali funzioni siano svolti da un gestore della rete, il cui operato dovrebbe coinvolgere tutti i soggetti operativi interessati. I compiti specifici del gestore della rete dovrebbero essere definiti nel presente regolamento. Il gestore della rete dovrebbe essere nominato dalla Commissione.

Nel 2011 e nel 2019 la Commissione ha nominato Eurocontrol gestore della rete. Al fine di garantire la continuità operativa nello svolgimento delle funzioni della rete ATM, tale mandato potrebbe essere rinnovato alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Qualora il gestore della rete sia insito in un altro soggetto, è opportuno che rispetto a quest’ultimo sussistano una separazione funzionale e gerarchica nonché una contabilità separata.

I soggetti operativi interessati, responsabili dell’attuazione delle funzioni di rete a livello locale e operativo, e gli Stati membri dovrebbero essere pienamente coinvolti nell’attuazione di dette funzioni e nel processo decisionale. Di conseguenza il gestore della rete dovrebbe adottare misure tramite un processo decisionale cooperativo basato in particolare sulla consultazione dei soggetti operativi interessati e degli Stati membri e su dettagliati accordi di lavoro e procedure operative. In tale processo decisionale cooperativo le parti dovrebbero agire nella misura più ampia possibile nell’ottica di migliorare il funzionamento e le prestazioni della rete — compreso il conseguimento degli obiettivi a livello dell’Unione nel settore di prestazione essenziale del clima e dell’ambiente — e gli interessi della rete dovrebbero prevalere, fatte salve le esigenze in materia di sicurezza e di difesa. Il processo decisionale cooperativo dovrebbe essere tale da permettere di risolvere le questioni e trovare un consenso, ove possibile. Nel contesto del processo decisionale cooperativo per l’esecuzione delle funzioni di rete, gli Stati membri dovrebbero garantire un adeguato coordinamento a livello nazionale con i soggetti operativi interessati civili e militari. Inoltre, per garantire la governance appropriata in relazione all’esecuzione delle funzioni di rete, è opportuno istituire un consiglio di gestione della rete che garantisca l’adeguata rappresentazione degli interessi di tutti gli attori coinvolti nell’attuazione di dette funzioni, in particolare dei soggetti operativi interessati. Fatta salva la consultazione del consiglio di gestione della rete in merito a decisioni normative o strategiche quali l’approvazione del piano strategico della rete, le misure adottate tramite il processo decisionale cooperativo e dal consiglio di gestione della rete dovrebbero avere carattere operativo o tecnico e garantire il funzionamento quotidiano della rete in conformità degli obiettivi del presente regolamento.

Per migliorare l’orientamento al cliente dei fornitori di servizi di traffico aereo, le pertinenti parti interessate dovrebbero essere consultate nelle principali decisioni operative dei fornitori di servizi di traffico aereo.

La fornitura di informazioni aeronautiche complete, di elevata qualità e disponibili tempestivamente ha un impatto significativo sia in termini di sicurezza sia nell’agevolare l’accesso allo spazio aereo dell’Unione e la possibilità di spostarsi al suo interno. È pertanto opportuno agevolare l’accesso a tali dati mediante un’infrastruttura di informazione adeguata.

L’utilizzo sicuro ed efficiente dello spazio aereo può essere conseguito soltanto grazie alla stretta cooperazione tra gli utenti civili e militari dello spazio aereo, che in pratica è basata principalmente sul concetto di uso flessibile dello spazio aereo e di efficace coordinamento civile-militare come stabilito dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO). Al fine di garantire l’applicazione uniforme di tale concetto, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione, nei limiti della politica comune dei trasporti e fatte salve le responsabilità degli Stati membri in relazione al loro spazio aereo.

Il progetto di Ricerca ATM nel cielo unico europeo (SESAR) è mirato a rendere possibile uno sviluppo del trasporto aereo sicuro, efficiente e sostenibile da un punto di vista ambientale modernizzando il sistema ATM europeo e mondiale. È opportuno garantire un coordinamento adeguato tra le fasi del progetto per contribuire alla sua piena efficacia. Il piano generale ATM europeo dovrebbe scaturire dalla fase di definizione di SESAR e dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. Per il periodo 2022-2027 la Commissione europea e il partenariato per la realizzazione e l’infrastruttura SESAR (SESAR Deployment and Infrastructure Partnership – SDIP) — un consorzio composto di 20 grandi utenti dello spazio aereo, fornitori di servizi di navigazione aerea e gestori aeroportuali europei, con Eurocontrol nelle vesti di gestore della rete — hanno firmato un accordo quadro di partenariato a lungo termine, affinché lo SDIP svolga compiti inerenti all’attuazione tempestiva e sincronizzata dei progetti comuni (regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione15 ) e al monitoraggio, coordinando e sostenendo le parti interessate coinvolte.

Scopo del concetto dei progetti comuni dovrebbe essere l’attuazione tempestiva, coordinata e sincronizzata dei cambiamenti operativi essenziali identificati nel piano generale ATM europeo che hanno un impatto su tutta la rete e hanno raggiunto la maturità sufficiente per essere attuati. In particolare, i progetti comuni dovrebbero promuovere e accelerare l’adozione di nuove tecnologie digitali. È opportuno incaricare la Commissione di effettuare un’analisi costi/benefici del finanziamento dell’attuazione dei progetti comuni al fine di accelerare la realizzazione del progetto SESAR.

La conformità ai requisiti previsti dal regolamento (UE) 2018/1139 per i sistemi e i costituenti ATM dovrebbe garantire l’interoperabilità di tali sistemi e costituenti, a vantaggio del cielo unico europeo.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda: il PRB; l’attuazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione (ivi compresi la definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e di valori di riferimento, soglie di allarme, valori di ripartizione e gruppi di riferimento complementari; la definizione di obiettivi prestazionali e dei criteri e delle condizioni per valutarli; la preparazione, la valutazione, l’approvazione e la revisione di piani di miglioramento delle prestazioni, compresi i piani congiunti di miglioramento delle prestazioni, e degli obiettivi prestazionali; il monitoraggio delle prestazioni, incluse le prestazioni delle funzioni di rete; la ripartizione dei costi tra i servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale; la definizione di indicatori essenziali di prestazione e di indicatori per il monitoraggio; la metodologia per l’analisi comparativa; i sistemi di incentivi); norme relative alla modifica di una zona tariffaria di terminale; norme per la fornitura di informazioni su costi e tariffe; il contenuto e la fissazione della base di calcolo delle tariffe e la fissazione di tassi unitari per i servizi di navigazione aerea, meccanismi di incentivazione e meccanismi di condivisione dei rischi, la modulazione delle tariffe, norme sulle modalità con cui le autorità nazionali di vigilanza trasmettono dati alla Commissione; un meccanismo per far fronte agli eventi imprevedibili e significativi che hanno un impatto determinante sull’attuazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione; norme sull’esecuzione delle funzioni di rete, sulla nomina del gestore della rete, compresi i relativi termini e condizioni come anche i compiti e il funzionamento del gestore della rete, sul consiglio di gestione della rete, sul processo decisionale cooperativo e i meccanismi di governance della rete; i requisiti relativi alla disponibilità dei dati operativi; l’applicazione del concetto di uso flessibile dello spazio aereo; l’istituzione di progetti comuni e i meccanismi di governance a essi applicabili; l’attuazione della classificazione ICAO dello spazio aereo. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio16. Nel caso in cui il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non dovrebbe adottare il progetto di atto di esecuzione.

È opportuno che le organizzazioni sociali e le organizzazioni del personale professionali siano rispettivamente consultate su qualsiasi provvedimento proposto che abbia importanti ripercussioni sociali, tecnologiche, relative alla dimensione umana o alle prestazioni. A livello dell’Unione, è inoltre opportuno consultare il comitato di dialogo settoriale, istituito in base alla decisione 98/500/CE della Commissione17, e il gruppo di esperti della Commissione sulla dimensione umana del cielo unico europeo.

Le sanzioni previste per le violazioni del presente regolamento dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive, e non ridurre la sicurezza.

Il presente regolamento non dovrebbe impedire l’applicazione da parte degli Stati membri delle misure necessarie per salvaguardare interessi essenziali della politica di sicurezza o di difesa. Lascia inoltre impregiudicata la competenza degli Stati membri ad adottare disposizioni relative all’organizzazione delle rispettive forze armate, in virtù della quale gli Stati membri possono adottare misure atte a garantire che le loro forze armate dispongano di uno spazio aereo sufficiente per mantenere un livello di istruzione e di addestramento adeguato. Si dovrebbe pertanto prevedere una clausola di salvaguardia per consentire l’esercizio di tale competenza.

È opportuno integrare nel regolamento (UE) 2018/1139 i requisiti relativi alla certificazione dei fornitori di servizi di navigazione aerea precedentemente stabiliti nel regolamento (CE) n. 550/2004 per consentire un quadro normativo semplificato per la certificazione e un processo di certificazione unico. In particolare, è opportuno prevedere che, per essere certificati, i fornitori di gestione del traffico aereo e di servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) dimostrino una sufficiente solidità finanziaria e ottengano un’adeguata copertura assicurativa e della responsabilità, siano conformi ai requisiti applicabili in materia di assetto proprietario e struttura organizzativa e gestiscano i rischi per la sicurezza. È opportuno inoltre che siano precisate le condizioni che possono applicarsi ai certificati rilasciati.

Inoltre, i requisiti essenziali applicabili agli ATM/ANS e ai controllori del traffico aereo dovrebbero essere integrati con riferimento ai requisiti applicabili ai servizi di dati sul traffico aereo.

Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione in relazione ai requisiti essenziali in materia di solidità finanziaria, responsabilità, copertura assicurativa, assetto proprietario e struttura organizzativa, l’autorità competente dovrebbe basarsi sulle valutazioni effettuate dall’autorità nazionale di vigilanza, a meno che l’autorità nazionale competente interessata sia responsabile di tutti i compiti relativi alla certificazione.

Poiché i regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004 e (CE) n. 551/2004 sono sostituiti e abrogati dal presente regolamento, è opportuno aggiornare nel regolamento (UE) 2018/1139 i riferimenti ai regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004 e (CE) n. 551/2004.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (UE) 2018/1139, in particolare per quanto riguarda le condizioni che possono essere applicate ai fornitori di certificati ATM/ANS e le norme e le procedure per la valutazione e la sorveglianza, da parte dell’autorità nazionale di vigilanza, della conformità di tali fornitori ai requisiti essenziali in materia di solidità finanziaria, responsabilità, copertura assicurativa, assetto proprietario e struttura organizzativa. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1139.

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’attuazione del cielo unico europeo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata transnazionale dell’iniziativa, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme per l’istituzione e l’efficace funzionamento del cielo unico europeo al fine di rafforzare il livello di sicurezza del traffico aereo, di contribuire allo sviluppo sostenibile del sistema di trasporto aereo e di migliorare le prestazioni globali della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale in Europa, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di tutti gli utenti dello spazio aereo. Il cielo unico europeo prevede una rete paneuropea coerente, uno spazio aereo progressivamente più integrato e sistemi di gestione della rete e del traffico aereo basati su sicurezza, efficienza, interoperabilità e modernizzazione tecnologica, a beneficio di tutti gli utenti dello spazio aereo, dei cittadini e dell’ambiente.

2. L’applicazione del presente regolamento lascia impregiudicate la sovranità degli Stati membri sul proprio spazio aereo e le prescrizioni degli stessi in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa di cui all’articolo 55. Il presente regolamento non contempla operazioni e addestramento militari. È assicurato il coordinamento con le autorità militari al fine di individuare e affrontare i potenziali effetti dell’applicazione del presente regolamento sulle attività militari.

3. L’applicazione del presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e i doveri degli Stati membri derivanti dalla convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chicago del 1944 («convenzione di Chicago»). In tale contesto il presente regolamento, nei settori che disciplina, mira ad assistere gli Stati membri nell’adempimento degli obblighi ai quali questi sono soggetti ai sensi della convenzione di Chicago fornendo una base per un’interpretazione comune e un’attuazione uniforme delle disposizioni della medesima, nonché assicurando che di dette disposizioni sia tenuto debito conto nel presente regolamento e nelle norme adottate per la sua attuazione.

4. Il presente regolamento si applica allo spazio aereo, nell’ambito della regione EUR dell’ICAO, per il quale gli Stati membri sono responsabili della fornitura di servizi di traffico aereo. Gli Stati membri possono altresì applicare il presente regolamento allo spazio aereo di loro responsabilità nell’ambito di altre regioni dell’ICAO, a condizione che essi ne informino la Commissione e gli altri Stati membri.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «servizi di controllo di aerodromo»: i servizi di controllo del traffico aereo per il traffico di aerodromo;

  2. 2) «servizio di informazioni aeronautiche» o «AIS»: un servizio, istituito nell’ambito di un’area di copertura definita, incaricato di fornire informazioni e dati aeronautici necessari per la sicurezza, la regolarità e l’efficienza della navigazione aerea;

  3. 3) «Agenzia»: l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea istituita dal regolamento (UE) 2018/1139;

  4. 4) «fornitore di servizi di navigazione aerea»: qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che fornisce uno o più servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale;

  5. 5) «servizi di navigazione aerea» o «ANS»: i servizi di traffico aereo, i servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza (CNS), compresi i servizi che migliorano i segnali emessi dai satelliti appartenenti alle costellazioni base del GNSS ai fini della navigazione aerea, i servizi meteorologici per la navigazione aerea (MET), i servizi di informazioni aeronautiche (AIS) e i servizi di dati sul traffico aereo (ADS);

  6. 6) «servizio di controllo del traffico aereo» o «servizio ATC»: un servizio fornito al fine di:

    1. a) prevenire collisioni:

      1. i) tra aeromobili;

      2. ii) nell’area di manovra tra aeromobili e ostacoli;

    2. b) accelerare il flusso di traffico aereo e mantenerlo ordinato;

  7. 7) «servizi di dati sul traffico aereo» o «ADS»: servizi che consistono nella raccolta, aggregazione e integrazione di dati operativi provenienti dai fornitori di servizi di sorveglianza, dai fornitori di MET, AIS e funzioni di rete e da altri soggetti pertinenti che generano dati operativi, nonché nella fornitura di dati elaborati a fini di controllo del traffico aereo e di gestione del traffico aereo;

  8. 8) «gestione del flusso di traffico aereo» o «ATFM»: una funzione istituita con l’obiettivo di contribuire al flusso sicuro, ordinato e veloce del traffico aereo lungo l’intera traiettoria di volo garantendo il massimo utilizzo possibile della capacità di controllo del traffico aereo e la compatibilità del volume di traffico con le capacità dichiarate dai pertinenti fornitori di servizi di traffico aereo;

  9. 9) «gestione del traffico aereo» o «ATM»: il complesso delle funzioni e dei servizi aerei e terrestri, segnatamente servizi di traffico aereo, gestione dello spazio aereo e gestione del flusso di traffico aereo, compresa la progettazione di procedure di volo, richiesti per garantire il movimento sicuro ed efficiente degli aeromobili durante tutte le fasi delle operazioni;

  10. 10) «servizi di traffico aereo»: i vari servizi di informazioni di volo, servizi di allarme e servizi consultivi sul traffico aereo, nonché servizi di controllo del traffico aereo, segnatamente servizi di controllo di area, di avvicinamento e di aerodromo;

  11. 11) «blocco di spazio aereo»: uno spazio aereo di dimensioni definite, nello spazio e nel tempo, che consiste di una o più strutture dello spazio aereo, all’interno del quale sono forniti i servizi di navigazione aerea;

  12. 12) «gestione dello spazio aereo»: una funzione di pianificazione e monitoraggio con l’obiettivo primario di ottimizzare l’utilizzo dello spazio aereo disponibile mediante una ripartizione temporale dinamica (time-sharing) e, talvolta, la segregazione dello spazio aereo tra varie categorie di utenti dello spazio aereo in funzione di esigenze a breve termine;

  13. 13) «struttura dello spazio aereo»: un volume specifico di spazio aereo definito al fine di garantire l’esercizio sicuro e ottimale della gestione degli aeromobili;

  14. 14) «utenti dello spazio aereo»: gli operatori degli aeromobili che operano conformemente alle norme sul traffico aereo generale;

  15. 15) «servizio di allarme»: un servizio di fornitura di informazioni alle pertinenti organizzazioni riguardo agli aeromobili che necessitano di servizi di ricerca e salvataggio e, se necessario, di assistenza a tali organizzazioni;

  16. 16) «servizio di controllo di avvicinamento»: un servizio di controllo del traffico aereo per i voli controllati in arrivo o in partenza;

  17. 17) «servizio di controllo di area»: un servizio di controllo del traffico aereo per i voli controllati nelle aree di controllo;

  18. 18) «valore di riferimento»: un valore stabilito al fine di definire obiettivi prestazionali e stimato utilizzando i costi effettivi o i costi unitari effettivi nell’anno precedente l’inizio del pertinente periodo di riferimento;

  19. 19) «gruppo di riferimento»: un gruppo di fornitori di servizi di traffico aereo con un contesto economico e operativo analogo;

  20. 20) «valore di ripartizione»: il valore ottenuto, per un dato fornitore di servizi di traffico aereo, scorporando un obiettivo prestazionale a livello dell’Unione in base al livello di uno o più fornitori di servizi di traffico aereo; tale valore funge da riferimento per valutare la coerenza dell’obiettivo prestazionale definito nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni con l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione;

  21. 21) «certificato»: un certificato quale definito all’articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2018/1139;

  22. 22) «servizio comune di informazione» o «CIS»: un servizio che consiste nella diffusione di dati statici e dinamici per consentire la fornitura di servizi U-space per la gestione del traffico di aeromobili senza equipaggio;

  23. 23) «spazio aereo U-space»: una zona geografica UAS designata dagli Stati membri, all’interno della quale le operazioni UAS sono consentite solo con l’ausilio di servizi U-space;

  24. 24) «servizio U-space»: un servizio basato su servizi digitali e automazione delle funzioni concepito per sostenere l’accesso sicuro, efficiente e protetto allo spazio aereo U-space di un ampio numero di UAS;

  25. 25) «fornitore di servizi U-space»: qualsiasi persona giuridica che fornisce servizi U-space;

  26. 26) «servizi di comunicazione»: i servizi aeronautici fissi e mobili che consentono comunicazioni terra/terra, aria/terra e aria/aria a fini di controllo del traffico aereo;

  27. 27) «costituenti»: gli oggetti tangibili, come hardware, e gli oggetti intangibili, come software, dai quali dipende l’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN);

  28. 28) «area di controllo»: uno spazio aereo controllato che si estende verso l’alto da un limite specificato sopra la superficie terrestre;

  29. 29) «processo decisionale cooperativo»: processo nel quale le decisioni vengono assunte sulla base dell’interazione e della consultazione con le pertinenti autorità degli Stati membri, i soggetti operativi interessati e altri attori, se del caso, con l’obiettivo di raggiungere un consenso;

  30. 30) «servizi transfrontalieri»: i servizi di navigazione aerea forniti in uno Stato membro da un fornitore di servizi avente la sede principale di attività in un altro Stato membro;

  31. 31) «dichiarazione»: ai fini della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea, una dichiarazione quale definita all’articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) 2018/1139;

  32. 32) «progettazione delle strutture dello spazio aereo»: un processo che assicura lo sviluppo e l’attuazione di capacità e tecnologie avanzate di navigazione, il miglioramento delle reti di rotte e della relativa settorizzazione, l’ottimizzazione delle strutture dello spazio aereo e procedure di ATM di potenziamento della capacità;

  33. 33) «zona tariffaria di rotta»: un volume di spazio aereo che si estende dal suolo fino ad includere lo spazio aereo superiore, nel quale sono forniti servizi di navigazione aerea di rotta e per il quale è fissata una base di calcolo unica;

  34. 34) «Eurocontrol»: l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, istituita dalla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea del 13 dicembre 1960;

  35. 35) «rete europea di gestione del traffico aereo» o «EATMN»: la serie di sistemi di cui all’allegato VIII, punto 3.1, del regolamento (UE) 2018/1139, che permettono la fornitura di servizi di navigazione aerea nell’Unione, incluse le interfacce ai confini con paesi terzi;

  36. 36) «piano generale ATM europeo»: il piano approvato dalla decisione 2009/320/CE del Consiglio18, quale successivamente modificato;

  37. 37) «uso flessibile dello spazio aereo»: un concetto di gestione dello spazio aereo, quale descritto dall’ICAO, basato sul principio fondamentale secondo cui lo spazio aereo non dovrebbe essere concepito come uno spazio aereo puramente civile o militare, ma dovrebbe piuttosto essere considerato un continuum in cui devono essere soddisfatte, per quanto possibile, le esigenze di tutti gli utenti;

  38. 38) «servizio di informazioni di volo»: un servizio di fornitura di consulenza e informazioni utili per una condotta dei voli sicura ed efficiente;

  39. 39) «progettazione di procedure di volo»: tutti i compiti relativi alla progettazione di una procedura di volo strumentale;

  40. 40) «traffico aereo generale»: l’insieme dei movimenti di aeromobili civili, nonché l’insieme dei movimenti degli aeromobili di stato (compresi gli aeromobili della difesa, dei servizi doganali e della polizia) quando tali movimenti sono effettuati secondo le procedure dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), istituita dalla convenzione di Chicago;

  41. 41) «regole del volo strumentale» o «IFR»: regole che consentono a un aeromobile equipaggiato di opportune apparecchiature di navigazione, adeguate alla rotta, di volare in conformità dei requisiti applicabili alle operazioni di volo;

  42. 42) «movimenti di trasporto aereo IFR all’anno»: la somma dei decolli e degli atterraggi effettuati secondo le IFR, calcolata come media annuale nei tre anni civili precedenti l’anno in cui il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni deve essere presentato;

  43. 43) «interoperabilità»: una serie di proprietà funzionali, tecniche ed operative richieste ai sistemi e ai costituenti della rete europea di gestione del traffico aereo e alle sue procedure operative, in modo da consentirne il funzionamento sicuro, ininterrotto ed efficiente;

  44. 44) «servizi meteorologici per la navigazione aerea» o «MET»: gli impianti e i servizi che forniscono previsioni meteorologiche, avvertimenti, briefing e osservazioni a fini di navigazione aerea nonché tutti gli altri dati e informazioni meteorologici forniti dagli Stati per uso aeronautico;

  45. 45) «autorità nazionale competente»: un’autorità nazionale competente definita all’articolo 3, punto 34), del regolamento (UE) 2018/1139;

  46. 46) «autorità nazionale di vigilanza»: l’organismo o gli organismi nazionali cui uno Stato membro ha affidato i compiti a norma del presente regolamento;

  47. 47) «servizi di navigazione»: gli impianti e i servizi che forniscono agli aeromobili informazioni di posizionamento e misurazione del tempo;

  48. 48) «crisi della rete»: uno stato di incapacità a fornire il livello richiesto di gestione del traffico aereo o servizi di navigazione aerea, che comporta una perdita importante di capacità della rete, un grave squilibrio tra la capacità della rete e la domanda, o una grave lacuna nel flusso di informazioni in una o più parti della rete — oppure una grave lacuna nell’integrità di tali parti — a causa di una situazione insolita o imprevista;

  49. 49) «gestore della rete»: il soggetto cui sono stati affidati i compiti necessari per contribuire all’esecuzione, conformemente all’articolo 38, delle funzioni di rete di cui all’articolo 37;

  50. 50) «piano operativo della rete» o «NOP»: un piano, elaborato mediante un processo decisionale cooperativo, volto ad attuare a livello operativo gli obiettivi delle funzioni di rete e a contribuire agli obiettivi prestazionali;

  51. 51) «piano strategico della rete» o «NSP»: un piano elaborato mediante un processo decisionale cooperativo che orienta lo sviluppo a lungo termine della rete;

  52. 52) «traffico aereo operativo»: tutti i voli che non rispettano le disposizioni previste per il traffico aereo generale e per i quali le autorità nazionali competenti hanno specificato norme e procedure;

  53. 53) «dati operativi»: informazioni riguardo a tutte le fasi di volo necessarie a fini operativi per i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo, i gestori aeroportuali e gli altri soggetti interessati;

  54. 54) «soggetti operativi interessati»: gli utenti civili e militari dello spazio aereo, i fornitori di servizi di navigazione aerea civili e militari e i gestori aeroportuali civili e militari;

  55. 55) «piano di miglioramento delle prestazioni»: un piano volto a migliorare le prestazioni dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete;

  56. 56) «messa in servizio»: il primo uso operativo dopo l’installazione iniziale o il l’aggiornamento di un sistema;

  57. 57) «rete di rotte»: una rete di rotte specificate per incanalare il flusso di traffico aereo generale come necessario per la fornitura di servizi di controllo del traffico aereo;

  58. 58) «fase di definizione di SESAR»: la fase che comprende l’elaborazione e l’aggiornamento della visione a lungo termine del progetto SESAR, del relativo concetto operativo che consente miglioramenti in ogni fase di volo, dei necessari cambiamenti operativi essenziali all’interno dell’EATMN e delle necessarie priorità di sviluppo e realizzazione;

  59. 59) «fase di realizzazione di SESAR»: le fasi successive di industrializzazione e attuazione, durante le quali sono svolte le seguenti attività: standardizzazione, produzione e certificazione delle attrezzature e dei processi di terra e di bordo necessari per attuare le soluzioni SESAR (industrializzazione); e acquisizione, installazione e messa in servizio di attrezzature e sistemi basati sulle soluzioni SESAR, comprese le procedure operative associate (attuazione);

  60. 60) «fase di sviluppo di SESAR»: la fase in cui sono svolte le attività di ricerca, sviluppo e convalida volte alla fornitura di soluzioni SESAR mature;

  61. 61) «progetto SESAR»: il progetto di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa, inteso a dotare l’Unione di un’infrastruttura di gestione del traffico aereo ad alte prestazioni, standardizzata e interoperabile, e che consiste in un ciclo di innovazione comprendente la fase di definizione di SESAR, la fase di sviluppo di SESAR e la fase di realizzazione di SESAR;

  62. 62) «soluzione SESAR»: un risultato realizzabile della fase di sviluppo di SESAR che introduce procedure operative o tecnologie nuove o migliorate, standardizzate e interoperabili;

  63. 63) «servizi di sorveglianza»: gli impianti e i servizi utilizzati per determinare le rispettive posizioni degli aeromobili per consentirne la sicura separazione;

  64. 64) «sistema»: l’insieme dei costituenti terrestri e di bordo e delle attrezzature spaziali che forniscono un supporto ai servizi di navigazione aerea in tutte le fasi di volo;

  65. 65) «zona tariffaria di terminale»: un aeroporto o un gruppo di aeroporti situato nel territorio di uno o più Stati membri, nel quale sono forniti servizi di navigazione aerea di terminale e per il quale è fissata una base di calcolo unica;

  66. 66) «aggiornamento»: qualsiasi modifica che muta le caratteristiche operative di un sistema;

  67. 67) «utilizzo delle strutture dello spazio aereo»: il modo in cui le strutture dello spazio aereo sono utilizzate sul piano operativo, da intendersi diversamente dalla gestione dello spazio aereo quale definita al punto 12).

Art. 3 Blocchi funzionali di spazio aereo

Gli Stati membri possono mantenere la cooperazione e il coordinamento all’interno dello spazio aereo dei blocchi funzionali di spazio aereo precedentemente istituiti a norma dell’articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 550/2004 al fine di incrementare le prestazioni della rete di gestione del traffico aereo all’interno del cielo unico europeo, in particolare presentando piani congiunti di miglioramento delle prestazioni conformemente all’articolo 23, paragrafo 7, del presente regolamento, a condizione che ciò non pregiudichi l’efficace attuazione del presente regolamento e che i costi relativi ai blocchi funzionali di spazio aereo siano indicati separatamente, nel contesto dei dati da fornire a norma del sistema di tariffazione di cui agli articoli da 29 a 36 del presente regolamento.

Capo II. Autorità nazionali di vigilanza

Art. 4 Designazione, istituzione e requisiti delle autorità nazionali di vigilanza

1. Gli Stati membri, agendo congiuntamente o individualmente, designano o istituiscono in qualità di autorità nazionale di vigilanza uno o più organismi che assumano le funzioni assegnate a detta autorità dal presente regolamento.

2. Le autorità nazionali di vigilanza esercitano i propri poteri con imparzialità, indipendenza e trasparenza e sono organizzate, dotate di personale, gestite e finanziate di conseguenza.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le autorità nazionali di vigilanza sono indipendenti da qualsiasi fornitore di servizi di navigazione aerea per quanto riguarda l’organizzazione, la gerarchia e il processo decisionale e sono giuridicamente o funzionalmente distinte dai fornitori di servizi di navigazione aerea. Inoltre, i fornitori di servizi di navigazione aerea non hanno potere decisionale sulla dotazione di bilancio delle autorità nazionali di vigilanza. A condizione che tale indipendenza sia garantita, un’autorità nazionale di vigilanza può far parte dello stesso ministero o della stessa amministrazione nazionale di un fornitore di servizi di navigazione aerea.

4. Laddove un’autorità nazionale di vigilanza non sia giuridicamente distinta da un fornitore di servizi di navigazione aerea, lo Stato membro interessato informa la Commissione circa le misure da esso adottate per assicurare che l’autorità nazionale di vigilanza soddisfi i requisiti del paragrafo 3 e documenta come è conseguita la sua indipendenza, dimostrando l’efficacia di tale indipendenza. A tal fine, se l’autorità nazionale di vigilanza e il fornitore di servizi di navigazione aerea fanno parte della stessa amministrazione, l’autorità nazionale di vigilanza non sollecita né accetta istruzioni da un livello gerarchico di tale amministrazione con potere sul fornitore di servizi di navigazione aerea per quanto riguarda i compiti di cui all’articolo 5 e relative decisioni.

5.

Un’autorità nazionale di vigilanza può essere accorpata a un’altra autorità di regolamentazione, quale l’autorità nazionale competente o l’autorità nazionale garante della concorrenza di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio19, a condizione che le decisioni relative ai compiti attribuiti all’autorità nazionale di vigilanza a norma del presente regolamento siano adottate indipendentemente da altri compiti conferiti all’autorità congiunta. In tal caso, l’autorità congiunta soddisfa i requisiti di indipendenza di cui al presente articolo.

L’autorità nazionale di vigilanza è rappresentata per le questioni relative ai compiti di cui all’articolo 5 del presente regolamento in modo tale da garantire l’indipendenza delle sue decisioni.

6.

Fatto salvo il diritto nazionale in materia di assunzione di dipendenti pubblici, gli Stati membri provvedono affinché il personale delle rispettive autorità nazionali di vigilanza, compreso il personale temporaneo, sia assunto mediante procedure di assunzione chiare e trasparenti, che ne garantiscano l’indipendenza, e provvedono affinché il personale delle autorità nazionali di vigilanza sia selezionato sulla base di qualifiche specifiche, comprese competenze adeguate ed esperienza pertinente, o riceva formazione adeguata, per l’esecuzione efficace dei compiti di cui all’articolo 5.

Gli Stati membri stabiliscono norme per evitare conflitti di interesse per il personale, comprese le persone che adottano decisioni nell’esercizio dei poteri di cui al capo III del presente regolamento, in modo che le autorità nazionali di vigilanza possano svolgere i compiti di cui all’articolo 5 in modo indipendente.

7. Fatto salvo l’articolo 30, paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di vigilanza dispongano delle risorse finanziarie e delle capacità necessarie per svolgere i compiti di cui all’articolo 5 in modo efficiente e tempestivo.

8. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle loro autorità nazionali di vigilanza e gli eventuali cambiamenti, e la informano delle misure adottate per garantire la conformità al presente articolo.

Art. 5 Compiti delle autorità nazionali di vigilanza

1.

Un’autorità nazionale di vigilanza svolge i compiti che le sono assegnati ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1139 nonché degli atti di esecuzione adottati in base a quest’ultimo. In particolare, un’autorità nazionale di vigilanza:

  1. a) valuta e sorveglia l’adempimento dei requisiti in materia di solidità finanziaria, responsabilità, copertura assicurativa, assetto proprietario e struttura organizzativa di cui all’allegato VIII, punto 7., del regolamento (UE) 2018/1139 e dei requisiti stabiliti negli atti di esecuzione di cui all’articolo 43 di tale regolamento;

  2. b) verificano il rispetto e l’adempimento, da parte dei fornitori di servizi, dei requisiti di sicurezza e di difesa nazionali di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 11, paragrafo 6, lettera d), a meno che tale compito non sia assegnato dallo Stato membro a un’altra autorità; qualora decida di assegnare tale compito a un’altra autorità, lo Stato membro ne informa la Commissione;

  3. c) fatte salve le direttive 2014/25/UE e 2014/24/UE, contribuiscono, se del caso e ove opportuno, alla corretta applicazione dei requisiti in materia di appalti conformemente all’articolo 11 del presente regolamento;

  4. d) valutano e approvano la fissazione dei prezzi per la fornitura del CIS conformemente all’articolo 12;

  5. e) attuano e monitorano i sistemi di prestazioni e di tariffazione in conformità e nei limiti dei loro compiti a norma degli articoli da 21 a 27, degli articoli da 29 a 32 e degli atti di esecuzione di cui agli articoli 28 e 33;

  6. f) sorvegliano l’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la trasparenza della contabilità dei fornitori di servizi di navigazione aerea conformemente all’articolo 36.

Ai fini della lettera a), uno Stato membro può decidere di attribuire la valutazione e la sorveglianza della conformità del fornitore di servizi di navigazione aerea ai requisiti di cui a tale lettera alla propria autorità nazionale competente e, in tal caso, provvede affinché tale autorità nazionale competente disponga di risorse e un’esperienza sufficienti per eseguire tali compiti e ne informa la Commissione.

2.

Ogni autorità nazionale di vigilanza, in collaborazione con l’autorità nazionale competente e fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 5, svolge le necessarie attività di monitoraggio, che includono, se del caso, ispezioni e audit, per individuare eventuali non conformità, da parte di soggetti sottoposti alla sua sorveglianza a norma del presente regolamento, ai requisiti stabiliti nel presente regolamento e negli atti di esecuzione in base a esso adottati.

Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento l’autorità nazionale di vigilanza fornisce all’autorità nazionale competente la sua valutazione della conformità del fornitore di servizi di navigazione aerea ai requisiti di cui all’allegato VIII, punto 7), del regolamento (UE) 2018/1139 in materia di solidità finanziaria, responsabilità, copertura assicurativa, assetto proprietario e struttura organizzativa. Tale valutazione comprende, se del caso, una raccomandazione di modifica, limitazione, sospensione o revoca del certificato a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) 2018/1139.

In caso di non conformità, da parte di soggetti sottoposti alla loro sorveglianza a norma del presente regolamento, ad altri requisiti di cui al presente regolamento, l’autorità nazionale di vigilanza applica le misure correttive necessarie.

I fornitori di servizi di navigazione aerea, i gestori aeroportuali e i fornitori di CIS interessati rispettano tutte le misure adottate in tale ambito dalle autorità nazionali di vigilanza per garantire l’applicazione delle norme.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dalle autorità nazionali di vigilanza a norma del presente articolo siano impugnabili, conformemente alla legislazione nazionale.

Art. 6 Cooperazione tra autorità nazionali di vigilanza

1. Le autorità nazionali di vigilanza scambiano, nel quadro del comitato di cooperazione delle autorità nazionali di vigilanza di cui all’articolo 18, informazioni rilevanti per altre autorità nazionali di vigilanza, in particolare informazioni sul loro lavoro e sui loro processi decisionali, nonché sulle migliori prassi e procedure nell’applicazione del presente regolamento.

2. Le autorità nazionali di vigilanza cooperano, se del caso e attraverso accordi di lavoro, a fini di assistenza reciproca nell’esecuzione dei loro compiti di cui all’articolo 5 e nella gestione di indagini e ispezioni.

3. Nel caso della fornitura transfrontaliera di servizi di navigazione aerea in spazi aerei che sono di responsabilità di due o più Stati membri, gli Stati membri interessati provvedono affinché siano conclusi gli accordi necessari alla vigilanza di tali servizi. Le autorità nazionali di vigilanza interessate agevolano la fornitura di tali servizi transfrontalieri da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea e possono stabilire opportuni accordi di lavoro o piani di sorveglianza che specifichino l’attuazione della loro cooperazione.

4. Nel caso della fornitura transfrontaliera di servizi di navigazione aerea in uno spazio aereo che è di responsabilità di un altro Stato membro, gli accordi di cui al paragrafo 3 prevedono il reciproco riconoscimento dell’assolvimento, da parte di ciascuno Stato membro o rispettiva autorità, dei compiti di cui al presente regolamento e dei risultati dell’assolvimento di tali compiti. Essi specificano inoltre quale autorità nazionale di vigilanza è incaricata dei compiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

5. Ove consentito dalla legislazione nazionale, le autorità nazionali di vigilanza possono, a fini di cooperazione regionale, concludere anche accordi sulla ripartizione delle responsabilità riguardanti i compiti in materia di vigilanza.

6. Gli accordi di cui al presente articolo sono notificati alla Commissione dagli Stati membri interessati.

Capo III. Fornitura di servizi

Art. 7 Fornitura di servizi da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea

1. Fatti salvi gli articoli 8 e 10 e l’articolo 11, paragrafo 6, del presente regolamento, un soggetto che soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) 2018/1139 e negli atti di esecuzione e delegati di cui rispettivamente agli articoli 43 e 47 di tale regolamento è autorizzato a fornire, all’interno dell’Unione, servizi di navigazione aerea per gli utenti dello spazio aereo, a condizioni non discriminatorie.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali derivanti dall’articolo 4, paragrafo 5, e dall’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento le autorità nazionali di vigilanza dello Stato membro la cui autorità nazionale competente è responsabile della certificazione di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) 2018/1139, a norma dell’articolo 62 di tale regolamento, sono responsabili dei compiti di cui al presente articolo per quanto attiene alla valutazione della conformità ai requisiti essenziali in materia di solidità finanziaria, responsabilità, copertura assicurativa, assetto proprietario e struttura organizzativa di cui all’allegato VIII, punto 7., del regolamento (UE) 2018/1139.

3. Fatte salve le disposizioni nazionali derivanti dall’articolo 4, paragrafo 5, e dall’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento al fine di stabilire se un soggetto è conforme ai requisiti essenziali in materia di solidità finanziaria, responsabilità, copertura assicurativa, assetto proprietario e struttura organizzativa di cui all’allegato VIII, punto 7., del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti stabiliti negli atti di esecuzione di cui all’articolo 43 di tale regolamento, le autorità nazionali di vigilanza:

  1. a) valutano la conformità dei richiedenti la certificazione, conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, ai requisiti essenziali in materia di solidità finanziaria, responsabilità, copertura assicurativa, assetto proprietario e struttura organizzativa di cui all’allegato VIII, punto 7., di tale regolamento e ai requisiti stabiliti negli atti di esecuzione di cui all’articolo 43 di tale regolamento, e trasmettono la loro valutazione all’autorità competente di cui all’articolo 62 del medesimo regolamento;

  2. b) a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento effettuano la sorveglianza dei titolari di un certificato rilasciato conformemente all’articolo 41 del regolamento (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la conformità ai requisiti essenziali in materia di solidità finanziaria, responsabilità, copertura assicurativa, assetto proprietario e struttura organizzativa di cui all’allegato VIII, punto 7., di tale regolamento e ai requisiti stabiliti negli atti di esecuzione di cui all’articolo 43 del medesimo regolamento.

4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e fatte salve le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1139, gli Stati membri possono consentire la fornitura di servizi di navigazione aerea di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1139 da parte dei militari nella totalità o in una parte dello spazio aereo di loro responsabilità senza certificazione, qualora i militari forniscano tali servizi in via primaria a movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale. In tali casi, lo Stato membro interessato informa della sua decisione la Commissione e gli altri Stati membri.

Art. 8 Designazione dei fornitori di servizi di traffico aereo

1. Gli Stati membri garantiscono la fornitura di servizi di traffico aereo in regime di esclusiva all’interno di specifici blocchi di spazio aereo con riguardo allo spazio aereo di loro responsabilità. A tal fine gli Stati membri designano, individualmente o collettivamente, uno o più fornitori di servizi di traffico aereo. Gli Stati membri hanno potere discrezionale sulla designazione dei fornitori di servizi di traffico aereo, a condizione che tali fornitori soddisfino i requisiti stabiliti nel presente articolo, fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 3.

2.

I fornitori di servizi di traffico aereo soddisfano le condizioni cumulative seguenti:

  1. a) sono in possesso di un certificato a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) 2018/1139 o di una dichiarazione valida a norma dell’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1139, fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4, del presente regolamento;

  2. b) soddisfano i requisiti di sicurezza e di difesa nazionali;

  3. c) hanno la loro sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro; e

  4. d) appartengono per oltre il 50 % a Stati membri o a cittadini degli Stati membri e sono da essi controllati di fatto, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie, salvo se diversamente previsto in un accordo con un paese terzo di cui l’Unione è parte.

In deroga alle lettere c) e d), uno Stato membro può designare un fornitore di servizi di traffico aereo che ha la sua sede principale di attività in un paese terzo o che non soddisfa le condizioni in materia di proprietà e controllo di cui alla lettera d) al fine di fornire servizi di traffico aereo in una parte limitata dello spazio aereo di responsabilità di tale Stato membro, qualora quella parte dello spazio aereo confini con lo spazio aereo di responsabilità del paese terzo in questione.

3. La designazione di un fornitore di servizi di traffico aereo non è soggetta ad alcuna condizione che imponga a tale fornitore di:

  1. a) appartenere, direttamente o attraverso una partecipazione maggioritaria, allo Stato membro che designa o ai suoi cittadini;

  2. b) avere la sua sede principale di attività o la sede legale nel territorio dello Stato membro che designa; o

  3. c) utilizzare esclusivamente impianti nello Stato membro che designa,

qualora l’applicazione di tale condizione comporti una limitazione della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento che non è giustificata alla luce di un obiettivo legittimo di interesse generale, ad esempio ordine pubblico, pubblica sicurezza o incolumità delle persone, e che non è proporzionata a tale obiettivo.

4. Se del caso, gli Stati membri specificano i diritti e gli obblighi dei fornitori di servizi di traffico aereo designati conformemente al presente articolo. Tali obblighi possono comportare condizioni per la comunicazione tempestiva di informazioni rilevanti utili per identificare tutti i movimenti di aeromobili nello spazio aereo di loro responsabilità.

5. Gli Stati membri valutano periodicamente i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 4 e il rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2018/1139, oppure ogniqualvolta individuino modifiche rilevanti nella fornitura dei servizi e, se ritenuto necessario, adottano decisioni appropriate concernenti la designazione dei fornitori di servizi di traffico aereo interessati, fatta salva la continuità del servizio.

6. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di ogni decisione, adottata sulla base del presente articolo, concernente la designazione di un fornitore di servizi di traffico aereo nell’ambito di specifici blocchi di spazio aereo con riguardo allo spazio aereo di loro responsabilità.

Art. 9 Relazioni tra i fornitori di servizi di navigazione aerea

1.

Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4, del presente regolamento, i fornitori di servizi di navigazione aerea possono avvalersi dei servizi di altri fornitori di servizi che siano certificati o che abbiano dichiarato di possedere la capacità a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) 2018/1139. Tale cooperazione avviene conformemente all’articolo 11 del presente regolamento, ove applicabile.

Per i fornitori di servizi di traffico aereo designati a norma dell’articolo 8 e i fornitori di MET designati a norma dell’articolo 10, tale cooperazione è soggetta all’autorizzazione degli Stati membri interessati.

2. Ai fini del paragrafo 1, i fornitori di servizi di navigazione aerea formalizzano i loro rapporti di lavoro mediante accordi scritti o intese giuridiche equivalenti che stabiliscano in dettaglio i compiti, comprese se del caso eventuali liquidazioni finanziarie applicabili, e le funzioni che assume ciascun fornitore. Tali accordi o intese sono notificati all’autorità nazionale di vigilanza e all’autorità nazionale competente interessate.

Art. 10 Designazione di fornitori di MET

1. Gli Stati membri possono designare, individualmente o collettivamente, un fornitore di MET in regime di esclusiva nella totalità o in una parte dello spazio aereo di loro responsabilità, tenendo conto di considerazioni inerenti alla sicurezza.

2. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi decisione adottata sulla base del presente articolo.

Art. 11 Condizioni relative alla fornitura di CNS, AIS, ADS, MET e di servizi di traffico aereo per il controllo di avvicinamento e il controllo di aerodromo

1. Fatte salve le direttive 2014/24/UE20 e 2014/25/UE21 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove applicabili, i fornitori di servizi di traffico aereo designati possono decidere di acquistare CNS, AIS o ADS ovvero servizi di MET nei casi in cui gli Stati membri non abbiano designato un fornitore di MET conformemente all’articolo 10, a condizioni di mercato, anche mediante appalti pubblici, o altre forme di accordi nei casi in cui non si applichino tali direttive, tenendo conto di situazioni specifiche quali la mancanza di soluzioni disponibili sul mercato e di considerazioni in ordine all’interesse pubblico.

2. Gli Stati membri possono consentire ai gestori aeroportuali o a un gruppo di gestori aeroportuali di acquistare servizi di traffico aereo per il controllo di aerodromo e/o servizi di traffico aereo per il controllo di avvicinamento a condizioni di mercato. A tal fine gli Stati membri possono esigere dai gestori aeroportuali un’adeguata giustificazione del fatto che ciò consentirà il conseguimento di benefici in termini di qualità del servizio a vantaggio degli utenti dello spazio aereo, mantenendo nel contempo il livello richiesto di sicurezza.

3. Qualora sia consentita la procedura di appalto di cui al paragrafo 2, il gestore aeroportuale interessato o un gruppo di gestori aeroportuali provvede affinché i requisiti tecnici del capitolato d’oneri includano requisiti sulla qualità del servizio. Gli Stati membri designano il fornitore di servizi selezionato in seguito alla procedura di appalto di cui al presente paragrafo.

4. Laddove siano forniti servizi di navigazione aerea a condizioni di mercato, le procedure di appalto per la fornitura dei servizi di navigazione aerea sono effettuate in conformità dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nonché delle disposizioni applicabili del trattato e conformemente alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, ove applicabili.

5.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché la fornitura di servizi di traffico aereo di rotta rispetti il requisito di separazione dei conti di cui all’articolo 36, paragrafo 3.

Inoltre, qualora il fornitore di servizi di navigazione aerea intenda partecipare alle procedure di appalto per la fornitura di servizi di navigazione aerea conformemente ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro interessato adotta misure adeguate per evitare sovvenzioni incrociate con altri servizi di navigazione aerea.

6.

Un fornitore di CNS, AIS, ADS, MET o servizi di traffico aereo per il controllo di aerodromo o per il controllo di avvicinamento può essere selezionato e, se del caso, designato per fornire servizi in uno Stato membro solo a seguito di una procedura di appalto a norma del paragrafo 1, 2 o 3, purché soddisfi le seguenti condizioni cumulative:

  1. a) è in possesso di un certificato a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) 2018/1139 o di una dichiarazione valida a norma dell’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1139, fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4, del presente regolamento;

  2. b) ha la sua sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro;

  3. c) appartiene per oltre il 50 % a Stati membri o a cittadini degli Stati membri ed è da essi controllato di fatto, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie, salvo se previsto in un accordo con un paese terzo di cui l’Unione è parte; e

  4. d) soddisfa i requisiti di sicurezza e di difesa nazionali.

In deroga al presente paragrafo, un fornitore di servizi via satellite globali che abbia ottenuto un certificato a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) 2018/1139 per la fornitura di servizi all’interno dell’Unione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento può essere selezionato per fornire servizi nell’Unione anche se non soddisfa le condizioni di cui alle lettere b) e c).

7. Gli articoli 23, 24, 25 e 27 e le norme di attuazione connesse a tali articoli di cui all’articolo 28 non si applicano ai fornitori di servizi di traffico aereo designati a seguito di una procedura di appalto condotta a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. I fornitori di servizi di traffico aereo interessati forniscono dati sulle prestazioni dei servizi di navigazione aerea nei settori di prestazione essenziali di cui all’articolo 21, paragrafo 3, lettera a), e nel settore della sicurezza all’autorità nazionale di vigilanza. L’autorità nazionale di vigilanza fornisce senza indugio tali informazioni alla Commissione.

8. Fatta salva la direttiva 2014/25/UE o 2014/24/UE, la prima volta che viene acquistato un servizio di traffico aereo per il controllo di avvicinamento o di aerodromo in un determinato aeroporto conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e allorché condizioni essenziali richiedano una modifica del capitolato d’oneri, gli Stati membri provvedono alla verifica dei requisiti tecnici sulla qualità del servizio inclusi nel capitolato d’oneri per lo specifico servizio interessato.