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Decisione (UE) 2025/802 del Consiglio del 14 aprile 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica riguardo alla dichiarazione da rilasciare a norma dell’articolo 23, paragrafo 5, lettera a), della decisione n. 1/2023 del comitato misto

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio1, il 30 gennaio 2020, l’Unione ha concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica2 («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1o febbraio 2020.

In conformità dell’articolo 182 dell’accordo di recesso il Quadro di Windsor3 è parte integrante del medesimo accordo.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 5, della decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall’articolo 164, paragrafo 1 dell’accordo di recesso4 («comitato misto»), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l’articolo 13 e l’articolo 15, paragrafo 3, della decisione n. 1/2023 del comitato misto devono applicarsi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui in sede di comitato misto è stata rilasciata l’ultima delle dichiarazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 5, lettere a) e b) di tale decisione, che l’Unione e il Regno Unito sono rispettivamente chiamati a rilasciare.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui in sede di comitato misto è stata rilasciata l’ultima delle dichiarazioni di cui al considerando precedente devono applicarsi le formalità doganali semplificate previste al regolamento delegato (UE) 2023/1128 della Commissione5.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 5, lettera a), della decisione n. 1/2023 del comitato misto, l’Unione è chiamata a rilasciare in sede di comitato misto una dichiarazione attestante i) che il Regno Unito ha istituito le reti, i sistemi di informazione e le banche dati per i dati di cui all’articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto vii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione6 che devono essere trasmessi all’autorità competente del Regno Unito; e ii) che, consentendo l’accesso alle informazioni contenute in tali reti, sistemi di informazione e banche dati, il Regno Unito ha dato attuazione all’articolo 5 della decisione n. 6/2020 del comitato misto7.

Ad aprile 2024 il Regno Unito ha istituito un sistema di raccolta presso i vettori autorizzati dei dati d’interesse sui pacchi Business to Consumer («B2C») che spediscono in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito («sistema»). Da allora il sistema è stato sviluppato e in fase di test è stato usato su base volontaria dagli operatori registrati nel regime dei vettori del Regno Unito per fornire i dati sui pacchi B2C spediti da un’impresa nel Regno Unito (in una parte diversa dall’Irlanda del Nord) a un privato residente in Irlanda del Nord. I dati che i vettori autorizzati registrati nel regime dei vettori del Regno Unito forniscono tramite il sistema sono quelli previsti all’allegato 52-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Ai fini dell’attuazione dell’articolo 5 della decisione n. 6/2020 in relazione al sistema, il Regno Unito ha garantito che, nel proprio ordinamento giuridico, sia dato accesso ai funzionari competenti della Commissione europea, compresi i rappresentanti dell’Unione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del Quadro di Windsor, alle informazioni inserite nel sistema dagli operatori registrati nel regime dei vettori del Regno Unito. I funzionari della Commissione hanno testato il funzionamento del sistema e i dati finora trasmessi. I risultati dei test indicano che il sistema è conforme ai parametri tecnici prescritti.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («comitato misto») in relazione alla dichiarazione unilaterale che l’Unione è chiamata a rilasciare in sede di comitato misto a norma dell’articolo 23, paragrafo 5, lettera a), della decisione n. 1/2023 del comitato misto figura nel progetto di dichiarazione unilaterale allegata alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas