Decisione (UE) 2025/802 del Consiglio del 14 aprile 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica riguardo alla dichiarazione da rilasciare a norma dell’articolo 23, paragrafo 5, lettera a), della decisione n. 1/2023 del comitato misto
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio1, il 30 gennaio 2020, l’Unione ha concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica2 («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1o febbraio 2020.
In conformità dell’articolo 182 dell’accordo di recesso il Quadro di Windsor3 è parte integrante del medesimo accordo.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 5, della decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall’articolo 164, paragrafo 1 dell’accordo di recesso4 («comitato misto»), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l’articolo 13 e l’articolo 15, paragrafo 3, della decisione n. 1/2023 del comitato misto devono applicarsi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui in sede di comitato misto è stata rilasciata l’ultima delle dichiarazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 5, lettere a) e b) di tale decisione, che l’Unione e il Regno Unito sono rispettivamente chiamati a rilasciare.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui in sede di comitato misto è stata rilasciata l’ultima delle dichiarazioni di cui al considerando precedente devono applicarsi le formalità doganali semplificate previste al regolamento delegato (UE) 2023/1128 della Commissione5.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 5, lettera a), della decisione n. 1/2023 del comitato misto, l’Unione è chiamata a rilasciare in sede di comitato misto una dichiarazione attestante i) che il Regno Unito ha istituito le reti, i sistemi di informazione e le banche dati per i dati di cui all’articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto vii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione6 che devono essere trasmessi all’autorità competente del Regno Unito; e ii) che, consentendo l’accesso alle informazioni contenute in tali reti, sistemi di informazione e banche dati, il Regno Unito ha dato attuazione all’articolo 5 della decisione n. 6/2020 del comitato misto7.
Ad aprile 2024 il Regno Unito ha istituito un sistema di raccolta presso i vettori autorizzati dei dati d’interesse sui pacchi Business to Consumer («B2C») che spediscono in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito («sistema»). Da allora il sistema è stato sviluppato e in fase di test è stato usato su base volontaria dagli operatori registrati nel regime dei vettori del Regno Unito per fornire i dati sui pacchi B2C spediti da un’impresa nel Regno Unito (in una parte diversa dall’Irlanda del Nord) a un privato residente in Irlanda del Nord. I dati che i vettori autorizzati registrati nel regime dei vettori del Regno Unito forniscono tramite il sistema sono quelli previsti all’allegato 52-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Ai fini dell’attuazione dell’articolo 5 della decisione n. 6/2020 in relazione al sistema, il Regno Unito ha garantito che, nel proprio ordinamento giuridico, sia dato accesso ai funzionari competenti della Commissione europea, compresi i rappresentanti dell’Unione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del Quadro di Windsor, alle informazioni inserite nel sistema dagli operatori registrati nel regime dei vettori del Regno Unito. I funzionari della Commissione hanno testato il funzionamento del sistema e i dati finora trasmessi. I risultati dei test indicano che il sistema è conforme ai parametri tecnici prescritti.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («comitato misto») in relazione alla dichiarazione unilaterale che l’Unione è chiamata a rilasciare in sede di comitato misto a norma dell’articolo 23, paragrafo 5, lettera a), della decisione n. 1/2023 del comitato misto figura nel progetto di dichiarazione unilaterale allegata alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas