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Decisione (UE) 2025/1129 del Consiglio del 26 maggio 2025 che invita gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, le modifiche del regolamento sanitario internazionale (2005) contenute nell'allegato della risoluzione WHA77.17 e adottate il 1o giugno 2024

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 168, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punti iii) e v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo1,

Il 3 marzo 2022, con l'adozione della decisione (UE) 2022/4512, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare a nome dell'Unione, per le materie che rientrano nelle competenze dell'Unione, un accordo internazionale sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie, e le modifiche complementari del regolamento sanitario internazionale (2005).

Il 1o giugno 2024, in occasione della settantasettesima sessione dell'Assemblea mondiale della sanità (World Health Assembly — WHA), i membri dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) hanno adottato per consenso le varie modifiche del regolamento sanitario internazionale (2005) contenute nell'allegato della risoluzione WHA77.17 («modifiche»)3 e volte a rafforzarne l'efficacia.

Ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'OMS, le modifiche entrano in vigore per tutti i membri dell'OMS a eccezione dei membri che hanno notificato al direttore generale il rifiuto o le riserve entro il termine indicato nell'avviso relativo all'adozione di tali modifiche.

L'Unione promuove il rafforzamento del regolamento sanitario internazionale (2005) e la sua effettiva attuazione.

Negli ultimi anni l'Unione ha rafforzato in modo significativo il proprio quadro di sicurezza sanitaria mediante l'adozione di diversi atti giuridici, in particolare il regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio,4 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e il regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio,5 relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione.

Un numero significativo delle modifiche riguarda materie per le quali l'Unione ha competenza, in base all'articolo 168, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 6 e con l'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, per sostenere, coordinare o integrare l'azione degli Stati membri e per le quali esistono norme dell'Unione, in particolare nel settore delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero a norma del regolamento (UE) 2022/2371. Alcune delle modifiche corrispondono inoltre ai settori disciplinati dal diritto dell'Unione in relazione alla fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi di cui al regolamento (UE) 2022/2372, alla protezione della salute pubblica in caso di un'emergenza di sanità pubblica di cui al regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio6, alla libera circolazione delle persone di cui alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7, alla protezione civile di cui alla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio8 o alla cooperazione allo sviluppo di cui al regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio9.

La presente decisione non ricorre alla possibilità per l'Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori in relazione ai quali non esistono già norme dell'Unione. Gli Stati membri restano competenti per le materie oggetto delle modifiche, nella misura in cui le modifiche non incidono sulle norme dell'Unione o ne modificano la portata, compresi i prevedibili sviluppi futuri di tali norme. In aggiunta gli Stati membri restano gli unici responsabili della definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica conformemente all'articolo 168, paragrafo 7, TFUE. Inoltre la presente decisione non crea obblighi finanziari supplementari per gli Stati membri.

Nessuna delle modifiche è contraria al diritto dell'Unione, e non è pertanto necessario formulare riserve in relazione alle modifiche che rientrano nella competenza dell'Unione.

L'Unione non è parte del regolamento sanitario internazionale (2005), in quanto solo gli Stati possono esserne parte. Tutti gli Stati membri sono parti del regolamento sanitario internazionale (2005).

In tale situazione, e conformemente al principio di leale cooperazione, la competenza dell'Unione dovrebbe essere esercitata all'esterno tramite gli Stati membri che agiscono in qualità di intermediari. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere invitati ad accettare, senza riserve, le modifiche, nella misura in cui rientrano nella competenza dell'Unione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Gli Stati membri sono invitati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, senza riserve, le modifiche del regolamento sanitario internazionale (2005) contenute nell'allegato della risoluzione WHA77.17 adottata il 1o giugno 2024, nella misura in cui l'Unione abbia adottato norme comuni relative alle materie affrontate in tali modifiche.

Il testo delle modifiche del regolamento sanitario internazionale (2005) è accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2025 Per il Consiglio Il presidente C. Siekierski