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Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 giugno 2021 che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212 e l'articolo 322, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

visto il parere della Corte dei conti3,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria4,

L'obiettivo generale dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale («strumento»), un programma istituito nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, dovrebbe essere quello di affermare e promuovere i valori, i principi e gli interessi fondamentali dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione quali enunciati all'articolo 3, paragrafo 5, e agli articoli 8 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE).

Conformemente all'articolo 21 TUE, l'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche, e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali. L'ampia gamma di azioni sostenute a titolo dello strumento dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, TUE.

L'azione dell'Unione dovrebbe promuovere il rispetto del diritto internazionale dei diritti umani, compresa la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e del diritto internazionale umanitario ed essere fondata sugli stessi, e dovrebbe essere guidata dal carattere universale e indivisibile dei diritti umani.

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, TUE, l'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Lo strumento dovrebbe contribuire a tale obiettivo.

L'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, quale enunciato all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione contribuisce anche agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, in particolare al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale con l'obiettivo primo di eliminare la povertà, come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), TUE.

L'Unione dovrebbe assicurare la coerenza delle politiche di cooperazione allo sviluppo, come previsto dall'articolo 208 TFUE. È opportuno che l'Unione tenga conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nelle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo, quale elemento essenziale della strategia per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) definiti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030») adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015. Garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, come indicato nell'Agenda 2030, impone di tener conto dell'impatto di tutte le politiche sullo sviluppo sostenibile a tutti i livelli: nazionale, dell'Unione, di altri paesi e mondiale.

Lo strumento dovrebbe contribuire a preservare la pace, a prevenire i conflitti e a rafforzare la sicurezza internazionale, come stabilito all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), TUE.

È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del QFP 2020-2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio5 («QFP 2021-2027»)

Lo strumento dovrebbe prevedere azioni a sostegno di tali obiettivi dell'Unione e delle politiche di azione esterna dell'Unione e si basa sulle azioni sostenute in precedenza a norma dei regolamenti (UE) n. 230/20146, (UE) n. 232/20147, (UE) n. 233/20148, (UE) n. 234/20149, (UE) n. 235/201410, (UE) n. 236/201411 e (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio12, della decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio13, dei regolamenti (CE, Euratom) n. 480/200914, (Euratom) n. 237/201415 e (UE) 2015/32216 del Consiglio e dell'accordo interno relativo all'11o Fondo europeo di sviluppo (FES)17.

Il contesto globale delle azioni è la ricerca di un ordine mondiale basato sulle regole e sui valori, che abbia il multilateralismo come principio fondamentale e le Nazioni Unite al centro. L'Agenda 2030, insieme all'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici18 («accordo di Parigi») e al programma d'azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo («programma d'azione di Addis Abeba»), rappresenta la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze globali in materia di sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030, il cui perno è costituito dagli OSS, è un quadro trasformativo volto a eliminare la povertà e a conseguire lo sviluppo sostenibile a livello mondiale. Si tratta di un programma di portata universale, che definisce un quadro d'azione comune e globale valido per l'Unione, i suoi Stati membri e i suoi partner. Esso garantisce l'equilibrio tra le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile, riconoscendo le interconnessioni fondamentali tra i suoi traguardi e i suoi obiettivi. L'Agenda 2030 punta a non lasciare indietro nessuno e si prefigge di raggiungere per prime le persone più svantaggiate. La sua attuazione si coordinerebbe strettamente con altri pertinenti impegni internazionali dell'Unione. Le azioni sostenute a titolo dello strumento dovrebbero essere guidate dai principi e dagli obiettivi fissati nell'Agenda 2030, nell'accordo di Parigi e nel programma d'azione di Addis Abeba, e dovrebbero contribuire al conseguimento degli OSS. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alle interconnessioni tra gli OSS e alle azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente, senza compromettere altri obiettivi.

L'attuazione dello strumento dovrebbe ispirarsi alle cinque priorità della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (giugno 2016) («strategia globale»), approvata dal Consiglio nelle conclusioni del 17 ottobre 2016, che rappresenta la visione dell'Unione e il quadro per un impegno esterno unito e responsabile in partenariato con gli altri, al fine di promuovere i propri valori e interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i partenariati, nonché promuovere il dialogo politico e risposte collettive alle sfide di portata planetaria. La sua azione dovrebbe sostenere i valori, i principi e gli interessi fondamentali dell'Unione in tutti i loro aspetti. A tal fine, l'Unione dovrebbe seguire un approccio integrato e rispettare e favorire i principi del rispetto di elevati standard in materia sociale, occupazionale e ambientale, anche in merito ai cambiamenti climatici, dello Stato di diritto e del diritto internazionale, compreso il diritto umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani.

L'attuazione dello strumento dovrebbe ispirarsi altresì al consenso europeo in materia di sviluppo dell'8 giugno 2017 («consenso»), che definisce il quadro di riferimento per un approccio comune in materia di cooperazione allo sviluppo da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri ai fini dell'attuazione dell'Agenda 2030 e del programma d'azione di Addis Abeba. L'eliminazione della povertà, la lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze, il principio di non lasciare indietro nessuno, la tutela dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici e il rafforzamento della resilienza sono al centro della politica di cooperazione allo sviluppo e dovrebbero essere alla base dell'attuazione dello strumento.

Lo strumento dovrebbe tenere conto dei pertinenti documenti strategici, comprese le future revisioni, quali: la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, il programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, la piattaforma d'azione di Pechino, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il concetto UE a sostegno di disarmo, smobilitazione e reinserimento, l'approccio globale relativo all'attuazione da parte dell'UE delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, il concetto di potenziamento delle capacità di dialogo e di mediazione dell'UE, le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011 sulla prevenzione dei conflitti, il quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e i relativi piani d'azione, le conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2016 su un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza in cui si approva la comunicazione congiunta «Elementi di un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza», la strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni, gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, le altre convenzioni pertinenti delle Nazioni Unite e la Convenzione sulla sicurezza nucleare dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

Lo strumento dovrebbe mirare a rafforzare la coerenza e a garantire l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione in modo da migliorare l'attuazione delle diverse politiche di azione esterna.

In conformità della strategia globale, del consenso e del quadro di riferimento di Sendai adottato il 18 marzo 2015 per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030, andrebbe riconosciuta la necessità di passare dalla risposta alle crisi e dal contenimento delle stesse a un approccio più strutturale e a lungo termine, che affronti in modo più efficace le situazioni di fragilità, le catastrofi naturali e provocate dall'uomo e le crisi prolungate. Servono una maggiore attenzione e approcci collettivi per la riduzione, prevenzione e mitigazione dei rischi e per la preparazione agli stessi, e sono necessari ulteriori sforzi per migliorare i tempi di risposta e favorire una ripresa duratura. Lo strumento dovrebbe pertanto contribuire a rafforzare la resilienza e a collegare aiuti umanitari e azione per lo sviluppo, in particolare attraverso azioni di risposta rapida e programmi geografici e tematici pertinenti, assicurando nel contempo il rispetto dei principi umanitari.

In conformità degli impegni internazionali dell'Unione in relazione all'accordo di partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo, riaffermati al Forum ad alto livello di Nairobi del 2016 e ribaditi nel consenso, l'Unione dovrebbe applicare, nel contesto del suo aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e per tutte le modalità di aiuto, i principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi in via di sviluppo, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità reciproca, nonché allineamento e armonizzazione. A tale riguardo è importante che le strategie di sviluppo nazionali includano ampi processi consultivi in linea con i principi della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, in particolare quando fungono da base per la programmazione.

Conformemente agli OSS, lo strumento dovrebbe contribuire a rafforzare la sorveglianza e la rendicontazione con un accento sui risultati, che comprendono esiti, realizzazioni e impatti nei paesi partner che beneficiano dell'assistenza finanziaria esterna dell'Unione.

La Commissione dovrebbe fare in modo che siano predisposti chiari meccanismi di sorveglianza e valutazione per garantire responsabilità e trasparenza effettive nell'esecuzione del bilancio dell'Unione e al fine di assicurare una valutazione efficace dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dello strumento. Ove possibile e opportuno, i risultati dell'azione esterna dell'Unione dovrebbero essere sorvegliati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento e, di preferenza, basati sul quadro dei risultati del paese partner.

La Commissione dovrebbe effettuare periodicamente controlli delle azioni finanziate a titolo dello strumento e un esame dei progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati attesi, che comprendono realizzazioni ed esiti. Ove possibile dovrebbero essere utilizzati i quadri dei risultati esistenti. Gli indicatori utilizzati per misurare i progressi dovrebbero essere in linea con gli OSS e dovrebbero essere chiari e pertinenti e disporre di metodologie solide. I dati per gli indicatori dovrebbero essere prontamente disponibili e di qualità. Per valutare in quale misura gli obiettivi dello strumento sono stati raggiunti si dovrebbero utilizzare come base i valori degli indicatori al 1o gennaio 2021, che confluiranno nelle relazioni annuali nonché nelle valutazioni intermedia e finale dello strumento. La Commissione dovrebbe altresì fare un uso appropriato delle valutazioni esterne indipendenti. A tale proposito la Commissione dovrebbe assicurare, se del caso, un'adeguata partecipazione del Parlamento europeo, del Consiglio e di altri soggetti interessati, comprese le organizzazioni della società civile.

La Commissione dovrebbe trasmettere le sue relazioni di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. Le valutazioni possono essere discusse su richiesta degli Stati membri a norma del presente regolamento.

Lo strumento dovrebbe contribuire all'obiettivo collettivo dell'Unione di stanziare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo (RNL) come APS entro i termini indicati dall'Agenda 2030, sostenendo azioni realistiche e verificabili intese a realizzare tale impegno, i cui progressi dovrebbero continuare a essere monitorati e comunicati. A tale riguardo, almeno il 93 % dei finanziamenti previsti a titolo dello strumento dovrebbe contribuire ad azioni progettate in modo tale da soddisfare i criteri per l'APS, definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

Al fine di garantire che le risorse vadano laddove servono di più, in particolare i paesi meno sviluppati e i paesi in situazioni di fragilità e di conflitto, lo strumento dovrebbe contribuire a raggiungere l'obiettivo collettivo dell'Unione di destinare tra lo 0,15 e lo 0,20 % dell'RNL dell'Unione come APS ai paesi meno sviluppati a breve termine, e di destinare lo 0,20 % dell'RNL come APS entro i termini indicati dall'Agenda 2030, sostenendo azioni realistiche e verificabili intese a realizzare tale impegno, i cui progressi dovrebbero continuare a essere monitorati e comunicati. Come convenuto nel consenso, le azioni previste a titolo dello strumento dovrebbero contribuire per almeno il 20 % dell'APS finanziato a titolo dello strumento all'inclusione sociale e allo sviluppo umano, compresi i servizi sociali di base quali la sanità, l'istruzione, la nutrizione, l'acqua, i servizi igienico-sanitari e la protezione sociale, in particolare per i più emarginati.

Lo strumento dovrebbe sostenere i bambini e i giovani in quanto fattori chiave del cambiamento e per il loro contributo alla realizzazione dell'Agenda 2030, prestando particolare attenzione alle loro esigenze e alla loro emancipazione.

Lo strumento dovrebbe rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle priorità strategiche da un punto di vista sia geografico (il vicinato europeo e l'Africa, come pure i paesi in una situazione fragile e più bisognosi) sia tematico (sicurezza, migrazione, cambiamenti climatici e ambiente, nonché diritti umani e democrazia).

Lo strumento dovrebbe contribuire a creare resilienza negli Stati e nelle società nel settore della salute pubblica globale affrontando le minacce per la salute pubblica a livello mondiale, rafforzando i sistemi sanitari, realizzando la copertura sanitaria universale, prevenendo e combattendo le malattie trasmissibili e contribuendo ad assicurare farmaci e vaccini per tutti a prezzi abbordabili.

Le dotazioni finanziarie previste per i programmi geografici per il vicinato e l'Africa subsahariana dovrebbero essere soltanto aumentate, vista la particolare priorità accordata dall'Unione a tali regioni.

Lo strumento dovrebbe sostenere l'attuazione della politica europea di vicinato, quale riesaminata nel 2015 e approvata dal Consiglio nelle conclusioni del 14 dicembre 2015, mantenendo nel contempo un adeguato equilibrio geografico, e l'attuazione dei quadri di cooperazione regionale, quali la cooperazione transfrontaliera, la cooperazione transnazionale e marittima nonché gli aspetti esterni delle pertinenti strategie e politiche macroregionali e per i bacini marittimi nel vicinato orientale e meridionale, comprese la dimensione settentrionale e la cooperazione regionale nel Mar Nero, nonché la politica integrata dell'Unione per l'Artico. Tali iniziative offrono quadri politici supplementari per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi di responsabilità reciproca e di titolarità e responsabilità condivise.

Nell'ambito delle principali priorità politiche dell'Unione, la politica europea di vicinato punta ad approfondire la democrazia, a promuovere i diritti umani, ad affermare lo Stato di diritto, a stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la resilienza, in particolare favorendo le riforme politiche, economiche e sociali. Per raggiungere il suo obiettivo, la politica europea di vicinato, riesaminata nel 2015, si concentra sui seguenti settori prioritari: buona governance, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, con particolare attenzione a intensificare il dialogo con la società civile; sviluppo socioeconomico, compresa la lotta alla disoccupazione giovanile, nonché istruzione, sostenibilità ambientale e una maggiore connettività; sicurezza; e migrazione e mobilità, anche affrontando le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati. La differenziazione e una maggiore titolarità reciproca, anche attraverso l'attuazione dell'approccio basato sugli incentivi che risponde alle prestazioni in settori chiave, costituiscono il tratto distintivo della politica europea di vicinato, riconoscendo diversi livelli di impegno e rispecchiando gli interessi di ogni paese nella natura e nell'orientamento del partenariato con l'Unione. Lo strumento dovrebbe sostenere l'attuazione degli accordi di associazione, di partenariato e di cooperazione, delle agende di associazione e delle priorità del partenariato stabilite di comune accordo e di altri documenti pertinenti, esistenti e futuri, concordati di comune accordo con i paesi nell'area del vicinato. È pertanto opportuno aumentare la visibilità dell'assistenza dell'Unione nell'area del vicinato.

Lo strumento dovrebbe sostenere l'attuazione dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro19 («accordo di partenariato ACP-UE»), firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ed entrato in vigore il 1o aprile 2003, e accordi successivi con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e consentire all'Unione e ai suoi partner ACP di sviluppare ulteriori forti alleanze sulle principali sfide a livello mondiale. In particolare, lo strumento dovrebbe sostenere il proseguimento della cooperazione consolidata tra l'Unione e l'Unione africana, in linea con la strategia comune Africa-UE, e rifarsi all'accordo di partenariato ACP-UE, anche attraverso un approccio continentale verso l'Africa e un partenariato alla pari reciprocamente vantaggioso tra l'Unione e l'Africa.

L'Unione dovrebbe altresì adoperarsi per sviluppare ulteriormente le relazioni e creare partenariati con i paesi terzi dell'Asia e delle Americhe. I programmi geografici dovrebbero sostenere le regioni del Pacifico e dei Caraibi con un importo indicativo pari ad almeno 500000000 EUR e 800000000 EUR, rispettivamente.

Lo strumento dovrebbe inoltre contribuire agli aspetti connessi al commercio delle relazioni esterne dell'Unione, compresa la dovuta diligenza nelle catene di approvvigionamento, al fine di assicurare la coerenza e il sostegno reciproco tra gli obiettivi e le azioni dell'Unione in materia di politica commerciale e di sviluppo.

È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficiente, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe realizzarsi attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, in particolare lo strumento di assistenza preadesione III, istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) («regolamento IPA III»), lo strumento relativo all'aiuto umanitario, istituito dal regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio20, l'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione, istituita da una decisione del Consiglio relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea comprese le relazioni tra l’Unione europea da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca dall’altro (decisione relativa all’associazione oltremare, compresa la Groenlandia), lo strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare, istituito dal regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio21, la politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa, se del caso, la politica di sicurezza e di difesa comune, e lo strumento europeo per la pace, istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio22, il quale non è finanziato dal bilancio dell'Unione, nonché la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione. Ciò comprende, se del caso, la coerenza e la complementarità con l'assistenza macrofinanziaria. Al fine di massimizzare l'impatto di un insieme di interventi per raggiungere un obiettivo comune, lo strumento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi.

Basandosi sul suo successo, lo strumento dovrebbe consentire all'Unione di rafforzare ulteriormente la dimensione esterna del programma Erasmus+. Un importo indicativo pari a 1800000000 EUR a titolo dei programmi geografici a norma dello strumento dovrebbe essere utilizzato per finanziare azioni nell'ambito della dimensione internazionale del programma Erasmus+ attuato in conformità del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio23 e del documento di programmazione adottato a norma dello strumento. La programmazione a norma dello strumento dovrebbe rafforzare in modo integrale il potenziale del programma Erasmus+.

I finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento dovrebbero essere utilizzati per finanziare azioni nell'ambito della dimensione internazionale del programma Europa Creativa, istituito dal regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio24, al fine di contribuire a stimolare le relazioni culturali internazionali, e riconoscere il ruolo della cultura nella promozione dei valori europei.

Per le azioni finanziate a titolo dello strumento l'approccio principale dovrebbe essere quello dei programmi geografici, in modo da massimizzare l'impatto dell'assistenza dell'Unione e avvicinare l'azione dell'Unione ai paesi partner e alle popolazioni. Tale approccio principale dovrebbe essere integrato, se del caso, da programmi tematici e da azioni di risposta rapida, garantendo nel contempo la coerenza di tutti i programmi e di tutte le azioni.

Le autorità locali comprendono un largo ventaglio di livelli di governo e amministrazioni subnazionali, tra cui comuni, comunità, distretti, contee, province, regioni e relative associazioni. In linea con il consenso, l'Unione dovrebbe promuovere una stretta consultazione e associazione delle autorità locali, nonché la loro partecipazione nel contribuire allo sviluppo sostenibile e all'attuazione degli OSS a livello locale, in particolare per quanto riguarda la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, le libertà fondamentali e la giustizia sociale e in qualità di fornitori di servizi sociali di base. L'Unione dovrebbe riconoscere i molteplici ruoli svolti dalle autorità locali in quanto promotrici di un approccio territoriale allo sviluppo locale, che comprende processi di decentramento, partecipazione e responsabilità. L'Unione dovrebbe potenziare ulteriormente il suo sostegno allo sviluppo di capacità delle autorità locali al fine di rafforzare la loro voce nel processo di sviluppo sostenibile e far progredire il dialogo politico, sociale ed economico, nonché promuovere la cooperazione decentrata. Il sostegno alle autorità locali nell'ambito dei programmi geografici dovrebbe ammontare indicativamente ad almeno 500000000 EUR.

Le politiche di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero integrarsi e rafforzarsi a vicenda. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero essere uniti nella diversità e migliorare la cooperazione, ricorrendo a una varietà di esperienze e approcci, tenuto conto dei rispettivi vantaggi comparati. L'Unione dovrebbe pertanto promuovere l'inclusività e la collaborazione con gli Stati membri cercando di massimizzare il valore aggiunto e tenendo conto dell'esperienza e delle capacità, in modo da rafforzare gli interessi, i valori e gli obiettivi comuni. A tale proposito, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero altresì adoperarsi per promuovere lo scambio delle migliori pratiche, la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo delle capacità tra di loro. Nel caso di forme di finanziamento dell'Unione cui partecipano le amministrazioni pubbliche degli Stati membri, quali i gemellaggi, è opportuno che disposizioni attuative e contrattuali semplificate siano discusse con gli Stati membri e applicate in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio25 («regolamento finanziario»).

In linea con il consenso, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero migliorare la programmazione congiunta per aumentare il loro impatto collettivo mettendo insieme risorse e capacità. La programmazione congiunta dovrebbe essere promossa e rafforzata, pur rimanendo volontaria, flessibile, inclusiva e adattata al contesto del paese, e dovrebbe prevedere la possibilità di sostituire i documenti di programmazione dell'Unione e degli Stati membri con documenti di programmazione congiunta dell'Unione. La programmazione congiunta dovrebbe rifarsi all'impegno, all'appropriazione e alla titolarità dei paesi partner. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per sostenere i paesi partner attraverso un'attuazione congiunta ogniqualvolta risulti appropriato. L'attuazione congiunta dovrebbe essere inclusiva e aperta a tutti i partner dell'Unione che accettino e possano contribuire a una visione comune, tra cui le agenzie degli Stati membri e le loro istituzioni finanziarie per lo sviluppo, le autorità locali, il settore privato, la società civile e il mondo accademico.

I criteri utilizzati per definire le esigenze dei partner nella strategia di programmazione dovrebbero essere coerenti con i principi di trasparenza di cui al presente regolamento.

Poiché il rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto è essenziale per una sana gestione finanziaria e per l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione di cui al regolamento finanziario, dovrebbe essere possibile sospendere l'assistenza in caso di deterioramento della democrazia, dei diritti umani o dello Stato di diritto nei paesi terzi.

L'Unione si impegna ad agevolare gli obiettivi della cooperazione in materia di sicurezza nucleare di cui al regolamento (Euratom) 2021/948. Si dovrebbe pertanto tenere conto del bilancio dei paesi partner in termini di attuazione degli obblighi e degli impegni in materia di sicurezza nucleare, affrontando la questione nell'ambito del dialogo politico regolare con tali paesi. Qualora un paese partner persista a non osservare le norme fondamentali in materia di sicurezza nucleare e le disposizioni delle pertinenti convenzioni internazionali, l'Unione dovrebbe adottare le misure appropriate.

Nell'ambito dello strumento, l'Unione dovrebbe tenere conto a tutti i livelli delle questioni relative ai diritti umani e alla democratizzazione. Se la promozione della democrazia e dei diritti umani, comprese la parità di genere e l'emancipazione femminile, dovrebbe riflettersi ed essere integrata in tutta l'attuazione dello strumento, l'assistenza prestata dall'Unione nell'ambito del programma tematico per i diritti umani e la democrazia e del programma tematico per le organizzazioni della società civile dovrebbe avere una funzione complementare e aggiuntiva specifica, in virtù della sua portata mondiale e della sua autonomia di azione, non essendo vincolata al consenso dei governi e delle autorità pubbliche dei paesi terzi interessati. Tale ruolo dovrebbe consentire la cooperazione e il partenariato con la società civile, in particolar modo sulle questioni sensibili in materia di diritti umani e democrazia. L'Unione dovrebbe essere particolarmente attenta, in maniera flessibile, ai paesi e alle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le libertà fondamentali sono maggiormente a rischio e dove il mancato rispetto di tali diritti e libertà è particolarmente marcato e sistematico.

Le missioni di osservazione elettorale dell'UE dovrebbero contribuire ad aumentare la trasparenza e la fiducia nei processi elettorali e consentire di valutare con cognizione di causa le elezioni nonché di formulare raccomandazioni per il loro ulteriore miglioramento, nel contesto della cooperazione e del dialogo politico dell'Unione con i paesi partner. Un importo indicativo non superiore al 25 % delle risorse inizialmente assegnate al programma tematico per i diritti umani e la democrazia dovrebbe essere destinato al finanziamento delle missioni di osservazione elettorale dell'UE.

L'attuazione dello strumento dovrebbe ispirarsi ai principi della parità di genere, dell'emancipazione di donne e ragazze e della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nonché della prevenzione di tali fenomeni, e dovrebbe mirare a tutelare e promuovere i diritti delle donne in linea con i piani d'azione dell'UE sulla parità di genere e le pertinenti conclusioni del Consiglio e convenzioni internazionali, comprese le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2018 su donne, pace e sicurezza. Il rafforzamento della parità di genere e dell'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'Unione e l'intensificazione degli sforzi per raggiungere gli standard minimi di prestazione indicati nei piani d'azione dell'UE sulla parità di genere dovrebbero portare a un approccio trasformativo in materia di genere e attento a tale dimensione in tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione e della cooperazione internazionale. Almeno l'85 % delle nuove azioni attuate a titolo dello strumento dovrebbe avere la parità di genere come obiettivo principale o significativo quale definito dall'indicatore sulla politica per la parità di genere del comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE. Almeno il 5 % di tali azioni dovrebbe avere come obiettivo principale la parità di genere e i diritti e l'emancipazione di donne e ragazze.

Lo strumento riconosce che la crescita demografica e le evoluzioni demografiche possono avere ripercussioni significative sui vantaggi in termini di sviluppo e sul progresso economico. Al fine di garantire che le generazioni attuali e future siano in grado di realizzare appieno il loro potenziale in modo sostenibile, lo strumento dovrebbe sostenere gli sforzi dei partner a favore di un approccio integrato volto a ridurre al minimo le sfide connesse all'aumento della popolazione e a massimizzare gli effetti positivi del dividendo demografico, nel rispetto del diritto di ciascun paese di decidere in merito alla propria politica demografica nonché rispettando, tutelando e realizzando i diritti umani e la parità di genere.

Le organizzazioni della società civile comprendono una vasta gamma di attori con ruoli e mandati molteplici, tra cui tutte le strutture non statali, non lucrative, indipendenti e non violente, tramite le quali i cittadini si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, religiosi, ambientali, sociali o economici. Attive in ambito locale, nazionale, regionale o internazionale, comprendono le organizzazioni urbane e rurali, formali e informali. L'Unione apprezza la diversità e le specificità delle organizzazioni della società civile e dialoga con quelle responsabili e trasparenti che condividono il suo impegno a favore dello sviluppo sostenibile e dei valori fondamentali della pace, della libertà, della parità dei diritti e della dignità umana. Lo strumento dovrebbe garantire il sostegno dell'Unione alle organizzazioni della società civile al fine di perseguire i valori, gli interessi e gli obiettivi dell'Unione. Le organizzazioni della società civile dovrebbero essere debitamente consultate e disporre di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di essere adeguatamente coinvolte e di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, attuazione e sorveglianza dei programmi. Nell'ambito dello strumento, dovrebbe essere sostenuto il ruolo delle organizzazioni che sostengono la democrazia, le libere elezioni, la società civile, i diritti umani e lo Stato di diritto in tutto il mondo, come il Fondo europeo per la democrazia, nonché delle organizzazioni dei cittadini per l'osservazione elettorale e delle loro piattaforme europee e altre piattaforme regionali e globali.

Lo strumento dovrebbe promuovere la partecipazione delle organizzazioni della società civile nel fornire un contributo allo sviluppo sostenibile e all'attuazione degli OSS, tra l'altro in materia di democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali, giustizia sociale e servizi sociali di base.

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per lo strumento, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie26.

Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli OSS delle Nazioni Unite, lo strumento dovrebbe contribuire all'integrazione dell'azione per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni previste a titolo dello strumento dovrebbero contribuire per il 30 % della dotazione finanziaria globale a detti obiettivi. Le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate nel corso dell'attuazione dello strumento, mentre il contributo complessivo dello strumento dovrebbe rientrare nei relativi processi di sorveglianza, valutazione e riesame. Per contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita di biodiversità, lo strumento dovrebbe contribuire a conseguire l'ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi relativi alla biodiversità nell'anno 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità. L'azione dell'Unione in questo settore dovrebbe favorire il rispetto dell'accordo di Parigi e della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, e non dovrebbe contribuire al degrado ambientale o arrecare danni all'ambiente o al clima. In particolare, i finanziamenti assegnati nel contesto dello strumento dovrebbero essere coerenti con l'obiettivo a lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C, nonché con l'obiettivo di aumentare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovere la resilienza a tali cambiamenti. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle azioni che producono effetti positivi collaterali e soddisfano più obiettivi, anche in materia di clima, biodiversità e ambiente.

L'Unione dovrebbe favorire un impegno costruttivo in materia di mobilità e per quanto riguarda tutti gli aspetti della migrazione, adoperandosi per garantire che quest'ultima avvenga in modo sicuro e ben regolamentato. È essenziale intensificare ulteriormente la collaborazione con i paesi partner in materia di migrazione, nel rispetto delle competenze degli Stati membri, cogliendo tutti i vantaggi di una migrazione ordinata, sicura, regolare e responsabile e affrontando con efficacia il fenomeno della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati. Tale collaborazione dovrebbe contribuire a garantire l'accesso alla protezione internazionale, ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, a rafforzare la gestione delle frontiere e a proseguire gli sforzi nella prevenzione della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, a contrastare la tratta degli esseri umani e il traffico di migranti, nonché a lavorare, ove necessario, per favorire rimpatri, riammissioni e reinserimenti dignitosi e sostenibili, sulla base della responsabilità reciproca e del pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani a norma del diritto internazionale e dell'Unione, come pure intrattenendo un dialogo con le diaspore e sostenendo i percorsi della migrazione legale. Pertanto, una collaborazione efficace dei paesi terzi con l'Unione in questo campo dovrebbe essere parte integrante dello strumento. Una maggiore coerenza tra le politiche migratorie e di cooperazione allo sviluppo e altre politiche esterne è importante per garantire che l'assistenza esterna dell'Unione aiuti i paesi partner a gestire più efficacemente le migrazioni in una prospettiva di sviluppo sostenibile. Lo strumento dovrebbe contribuire ad un approccio coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, massimizzando le sinergie e applicando il necessario effetto leva.

Lo strumento dovrebbe consentire all'Unione, in cooperazione con gli Stati membri, di rispondere globalmente alle sfide, alle esigenze e alle opportunità connesse alla migrazione e agli sfollamenti forzati, in modo coerente e complementare rispetto alla politica migratoria dell'Unione. A tal fine, e salvo circostanze impreviste, un importo indicativo pari al 10 % della dotazione finanziaria dello strumento dovrebbe essere destinato in particolare alle azioni a sostegno della gestione e della governance della migrazione e degli sfollamenti forzati, nell'ambito degli obiettivi dello strumento. Inoltre, tale traguardo dovrebbe includere anche azioni volte ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, nel momento in cui dette azioni affrontano direttamente sfide specifiche connesse alla migrazione e agli sfollamenti forzati. Le azioni connesse alla migrazione a titolo dello strumento, ove necessarie nel quadro dei suoi programmi geografici e tematici e delle sue azioni di risposta rapida, dovrebbero basarsi sull'esperienza acquisita durante l'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione e del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, al fine di costruire partenariati globali. Il sostegno dell'Unione dovrebbe tenere conto dei vantaggi della migrazione regolare in termini di sviluppo. Le azioni connesse alla migrazione a titolo dello strumento dovrebbero contribuire all'efficace attuazione degli accordi e dei dialoghi dell'UE in materia di migrazione con i paesi terzi, incoraggiando la cooperazione basata su un approccio incentivante flessibile e sostenuta da un meccanismo di coordinamento a norma dello strumento. Il meccanismo di coordinamento dovrebbe consentire di affrontare le sfide migratorie attuali ed emergenti nell'ambito dello strumento, utilizzando tutte le componenti appropriate mediante finanziamenti flessibili, nel rispetto delle dotazioni finanziarie del regolamento e sulla base di una loro attuazione flessibile. Tali azioni dovrebbero essere attuate nel pieno rispetto del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale dei rifugiati, e delle competenze dell'Unione e nazionali. La Commissione dovrebbe sviluppare e utilizzare un sistema di tracciabilità solido e trasparente per misurare tali spese e riferire in merito.

Lo strumento dovrebbe prendere in considerazione le soluzioni digitali e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali potenti strumenti per lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva, e dovrebbe contribuire a promuovere ulteriormente la digitalizzazione.

Le azioni adottate a titolo dello strumento in relazione alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, alla sicurezza informatica e alla lotta contro la criminalità informatica, nonché allo sviluppo di capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo dovrebbero mirare a generare benefici diretti per la popolazione in termini di sicurezza umana, contenere buone pratiche pertinenti al fine di garantire la sostenibilità e la rendicontabilità nel medio e lungo periodo, compreso un efficace controllo democratico, e dovrebbero promuovere lo Stato di diritto, la trasparenza e i principi consolidati del diritto internazionale.

L'Agenda 2030 sottolinea quanto sia importante promuovere società pacifiche e inclusive, sia in quanto OSS 16 sia al fine di conseguire altri risultati nella politica di sviluppo. L'OSS 16.a chiede specificamente di «consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche attraverso la cooperazione internazionale, per sviluppare ad ogni livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine».

Nel comunicato della riunione ad alto livello del 19 febbraio 2016 il comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE ha aggiornato le direttive relative all'elaborazione delle relazioni sull'APS nel settore della pace e della sicurezza. Il finanziamento delle azioni intraprese a titolo dello strumento costituisce un APS qualora soddisfi i criteri stabiliti in tali direttive relative all'elaborazione delle relazioni o in eventuali successive direttive relative all'elaborazione delle relazioni che il comitato di aiuto allo sviluppo possa concordare.

Lo sviluppo di capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo dovrebbe essere utilizzato solo in casi eccezionali, laddove gli obiettivi dello strumento non possano essere soddisfatti mediante il ricorso ad operatori non militari.

Lo strumento dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita e sugli insegnamenti tratti dalle azioni relative allo sviluppo di capacità per lo sviluppo e la sicurezza per lo sviluppo, in particolare dalle consultazioni e valutazioni pertinenti, condotte nel quadro del regolamento (UE) 2017/2306 del Parlamento europeo e del Consiglio27. In tale contesto la Commissione dovrebbe altresì tenere conto, se del caso, delle valutazioni congiunte con gli Stati membri.

L'Unione dovrebbe inoltre promuovere in tutte le azioni e in tutti i programmi a titolo dello strumento un approccio sensibile ai conflitti e alla dimensione di genere.

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e definiscono, in particolare, le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, appalti, esecuzione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Al momento di operare tali scelte, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi dell'operazione in questione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, è possibile attribuire una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell'Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all'inizio del QFP 2021-2027, e solo in casi debitamente giustificati, l'ammissibilità delle azioni e dei costi a partire dal 1o gennaio 2021, anche se tali azioni sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

Sulla scorta dei risultati ottenuti dal Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), istituito dal regolamento (UE) 2017/1601, il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) dovrebbe costituire un pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria sotto forma di sovvenzioni, assistenza tecnica, strumenti finanziari, garanzie di bilancio e operazioni di finanziamento misto a livello mondiale. L'EFSD+, integrato da assistenza tecnica e sforzi volti a migliorare il clima degli investimenti nei partner, dovrebbe divenire parte del piano per gli investimenti esterni e combinare le operazioni di finanziamento misto e di garanzia di bilancio coperte dalla garanzia per le azioni esterne, comprese quelle riguardanti i rischi sovrani associati alle operazioni di prestito, precedentemente effettuate nell'ambito del mandato per i prestiti esterni della Banca europea per gli investimenti (BEI). L'assegnazione dei fondi da utilizzare per le operazioni dell'EFSD+ dovrebbe basarsi sui pertinenti documenti di programmazione, in particolare sulle priorità ivi definite, e dovrebbe tenere conto, tra l'altro, delle realtà ed esigenze specifiche di ciascun paese o regione partner e del peso relativo dell'assegnazione dei fondi per area geografica di cui al presente regolamento. La programmazione dovrebbe condurre a un adeguato equilibrio tra operazioni di finanziamento misto e operazioni di garanzia di bilancio nell'ambito dell'EFSD+ nonché rispetto ad altre forme di finanziamento dell'Unione previste dal presente regolamento. L'EFSD+ dovrebbe essere attuato attraverso un'architettura di investimento aperta e collaborativa al fine di garantire l’uso ottimale delle competenze settoriali e geografiche delle controparti ammissibili e massimizzarne l'impatto sullo sviluppo. L'EFSD+ dovrebbe essere composto da piattaforme regionali d'investimento all'interno delle aree regionali contemplate dal presente regolamento e, se del caso, dal regolamento IPA III. Per garantire che la gestione del rischio dell'EFSD+ sia indipendente, imparziale, inclusiva e trasparente, è opportuno istituire un gruppo tecnico di valutazione del rischio, aperto agli esperti della BEI, ad altre controparti ammissibili e agli Stati membri interessati, organizzato e guidato dalla Commissione. La Commissione dovrebbe assicurare che le informazioni e le analisi siano condivise in modo tempestivo, trasparente e inclusivo con tutti gli Stati membri, tenendo debitamente conto delle questioni di riservatezza. La Commissione dovrebbe concludere accordi di garanzia per le azioni esterne con tutte le controparti ammissibili selezionate, compresa la BEI, previa consultazione del gruppo tecnico di valutazione del rischio e tenendo conto del suo parere, e dovrebbe presentare gli elementi principali di tali accordi al comitato strategico.

Dato il ruolo che le è stato attribuito dai trattati e l'esperienza maturata nel corso degli ultimi decenni nel sostenere le politiche dell'Unione, la BEI dovrebbe rimanere per la Commissione il partner naturale per l'attuazione delle operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne. La BEI e la Commissione dovrebbero rafforzare la loro cooperazione e il loro coordinamento in tutta l'attuazione della garanzia per le azioni esterne nell'ambito dell'EFSD+, anche durante il processo di programmazione e sul terreno. Alla BEI dovrebbe essere affidata l'attuazione di una finestra d'investimento dedicata che offra una copertura globale del rischio per le operazioni con controparti sovrane e con controparti sub-sovrane non commerciali, che dovrebbe essere esclusiva, fatta eccezione per le operazioni che la BEI non può effettuare o decide di non effettuare. Dovrebbero essere create, se del caso, ulteriori finestre d'investimento dedicate non esclusive per la BEI che forniscano una copertura globale del rischio per operazioni con controparti sub-sovrane commerciali e operazioni per la promozione degli investimenti diretti esteri, degli scambi e dell'internazionalizzazione delle economie dei paesi partner, anche attraverso investimenti diretti esteri in entrata, nonché altre priorità tematiche dell'Unione a sostegno degli obiettivi dello strumento e in linea con gli OSS, compreso, ma non solo, con gli enti europei di finanziamento allo sviluppo e i soggetti del settore privato dell'Unione. La garanzia dell'Unione dovrebbe offrire solo la copertura dei rischi politici per le operazioni del settore privato, che dovrebbero essere coerenti con quelle delle agenzie per il credito all'esportazione degli Stati membri. Tali finestre d'investimento, che dovrebbero costituire i mandati specifici di cui necessita la BEI per operare al di fuori dell'Unione, dovrebbero applicare le stesse regole e condizioni di qualsiasi altra finestra d'investimento nell'ambito dell'EFSD+, comprese le norme di governance, e, fatta eccezione per la finestra d'investimento esclusiva, dovrebbero essere create secondo la procedura di ammissibilità e selezione delle operazioni e delle controparti la per garanzia per le azioni esterne nell'ambito dell'EFSD+ prevista dal presente regolamento. Per tali tre finestre d'investimento dedicate alla BEI, l'importo totale indicativo dovrebbe essere pari a 26725000000 EUR. Gli importi relativi a ciascuna delle finestre d'investimento dovrebbero essere giustificati e confermati a seguito del processo di programmazione all'inizio del quadro finanziario pluriennale e durante le revisioni della programmazione. Gli obiettivi, le priorità e gli importi per ciascuna delle finestre d'investimento e la loro attuazione dovrebbero garantire il pieno allineamento strategico alle priorità dell'Unione e rispettare il presente regolamento e i pertinenti programmi indicativi pluriennali, comprese le relative priorità geografiche e tematiche. La metodologia di valutazione del rischio e remunerazione nell'ambito dell'EFSD+ dovrebbe essere applicata in modo coerente a tutte le finestre d'investimento, comprese quelle dedicate alla BEI, al fine di garantire parità di condizioni. Le finestre d'investimento attuate dalla BEI dovrebbero poter coprire qualsiasi paese ammissibile alla garanzia per le azioni esterne, in particolare ove maggiormente necessario e conformemente alle priorità geografiche dello strumento e, se del caso, del regolamento IPA III. Le garanzie dell'EFSD+ per le operazioni della BEI con controparti sub-sovrane commerciali e le operazioni del settore privato dovrebbero essere subordinate a condizioni analoghe alle garanzie per le azioni esterne fornite ad altre controparti ammissibili. Le garanzie dell'EFSD+ per le operazioni con controparti sovrane e con controparti sub-sovrane non commerciali e per le operazioni con controparti sub-sovrane commerciali che non generano entrate significative, intraprese dalla BEI o da altre controparti ammissibili, dovrebbero poter essere prive di remunerazione al fine di contribuire a ridurre il costo dei finanziamenti per gli investimenti del settore pubblico intrapresi dai paesi partner. In conformità degli obiettivi e dei principi generali dello strumento, dei pertinenti documenti di programmazione indicativa e, se del caso, del regolamento IPA III, la Commissione e la BEI dovrebbero concludere accordi di garanzia per le azioni esterne specifici per le finestre d'investimento dedicate alla BEI.

L'EFSD+ dovrebbe mirare a sostenere gli investimenti quale mezzo per contribuire alla realizzazione degli OSS promuovendo lo sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile e inclusivo, la transizione verso un'economia a valore aggiunto sostenibile e un ambiente stabile per gli investimenti e favorendo la resilienza socioeconomica e ambientale dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, il contributo alla riduzione delle disuguaglianze socioeconomiche, la crescita sostenibile e inclusiva, la lotta contro i cambiamenti climatici in linea con l'accordo di Parigi, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la tutela e la gestione dell'ambiente, la creazione di posti di lavoro dignitosi sulla base delle norme fondamentali del lavoro definite dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, comprese le cooperative e le imprese sociali, le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), la connettività sostenibile e il sostegno ai gruppi vulnerabili, il rispetto dei diritti umani, la parità di genere e l'emancipazione delle donne e dei giovani, nonché affrontando le specifiche cause socioeconomiche profonde della migrazione irregolare e le cause profonde degli sfollamenti forzati, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. L'attuazione dell'EFSD+ dovrebbe rispettare gli obiettivi, i principi generali e il quadro strategico dello strumento e, se del caso, del regolamento IPA III, in particolare gli orientamenti, i principi e le convenzioni applicabili concordati a livello internazionale in materia di investimenti, compresi i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e i principi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura per gli investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari, nonché le convenzioni dell'ILO, il diritto internazionale dei diritti umani e i principi di efficacia dello sviluppo stabiliti in seno al partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo e riaffermati al Forum ad alto livello di Nairobi nel 2016, fra cui la titolarità, l'allineamento, l'attenzione ai risultati, la trasparenza e la responsabilità reciproca, come pure l'obiettivo di svincolo degli aiuti. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati, ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo, ai paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e ai paesi poveri fortemente indebitati.

L'EFSD+ dovrebbe massimizzare l'addizionalità dei finanziamenti, ovviare alle carenze del mercato e a situazioni di investimento non ottimali, sostenere gli enti pubblici locali nell'intensificare i propri investimenti e nel finanziarli in modo autonomo, realizzare prodotti innovativi e attirare fondi del settore privato. L'addizionalità dovrebbe essere applicata conformemente agli obiettivi e ai principi dello strumento e alle altre politiche pertinenti dell'Unione. La partecipazione del settore privato, comprese le PMI, alla cooperazione dell'Unione con i paesi partner mediante l'EFSD+ dovrebbe avere un impatto misurabile e complementare sullo sviluppo senza provocare distorsioni del mercato locale né creare una concorrenza sleale nei confronti dei soggetti economici locali. Tale partecipazione dovrebbe essere efficiente in termini di costi e trasparente e basarsi sulla responsabilità reciproca e sulla condivisione di rischi e costi. L'EFSD+ dovrebbe fungere da «sportello unico» per ricevere proposte di finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati e fornire un ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili. L'effetto leva dell'EFSD+ dovrebbe essere valutato misurando la mobilitazione di finanziamenti aggiuntivi per lo sviluppo sostenibile attraverso l’uso del sostegno finanziario dell'EFSD+. L'effetto leva dovrebbe essere misurato secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 38, del regolamento finanziario e conformemente alle norme e prassi internazionali di misurazione degli importi mobilitati dal settore privato grazie a interventi di finanziamento pubblico dello sviluppo, quali le metodologie del comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero potere invitare le controparti ammissibili e la società civile a uno scambio di opinioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento.

Dovrebbe essere istituita una garanzia per le azioni esterne, sulla base dell'attuale garanzia dell'EFSD istituita dal regolamento (UE) 2017/1601 e delle garanzie sostenute mediante il Fondo di garanzia per le azioni esterne istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009. La garanzia per le azioni esterne dovrebbe sostenere le operazioni dell'EFSD+ coperte da garanzie di bilancio, l'assistenza macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai sensi della decisione 77/270/Euratom del Consiglio28. Tali operazioni dovrebbero essere finanziate dagli stanziamenti previsti a titolo dello strumento, insieme a quelli previsti dal regolamento IPA III e del regolamento (Euratom) 2021/948, che dovrebbero anche coprire le dotazioni e le passività derivanti, rispettivamente, dai prestiti di assistenza macrofinanziaria e dai prestiti a favore di paesi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) 2021/948. Nel finanziare le operazioni dell'EFSD+ si dovrebbe dare priorità a quelle che massimizzano l'addizionalità e l'impatto sullo sviluppo, comprese quelle aventi un forte impatto sulla creazione di posti di lavoro dignitosi e un rapporto costi-benefici tale da migliorare la sostenibilità degli investimenti e che prevedono la sostenibilità e un impatto sullo sviluppo a lungo termine. Le operazioni finanziate con la garanzia per le azioni esterne dovrebbero essere accompagnate da un'approfondita valutazione ex ante degli aspetti ambientali, finanziari e sociali, a seconda dei casi e in linea con i principi del «Legiferare meglio». Le garanzie di bilancio e gli strumenti finanziari dovrebbero rispettare la politica dell'Unione in materia di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e i relativi aggiornamenti, quale stabilita dai pertinenti atti giuridici dell'Unione e dalle conclusioni del Consiglio, in particolare le conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 e il relativo allegato, nonché i principi stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio29. Si applicano tutte le disposizioni pertinenti del regolamento finanziario, in particolare quelle relative alla gestione indiretta di cui al titolo VI di detto regolamento. La fornitura di servizi pubblici essenziali dovrebbe restare una responsabilità dei governi.

Al fine di assicurare la flessibilità, aumentare l'attrattiva per il settore privato e massimizzare l'impatto degli investimenti, è opportuno prevedere per le controparti ammissibili una deroga alle norme relative ai metodi di esecuzione del bilancio dell'Unione, come stabilito nel regolamento finanziario. Tali controparti ammissibili potrebbero anche essere organismi che non sono incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato, oppure organismi di diritto privato di un paese partner.

Al fine di aumentare l'impatto della garanzia per le azioni esterne, gli Stati membri e le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo30 dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi sotto forma di contanti o di una garanzia. Un contributo sotto forma di garanzia non deve superare il 50 % dell'importo delle operazioni garantite dall'Unione. Le passività finanziarie derivanti da tale garanzia non dovrebbero essere coperte e la riserva di liquidità dovrebbe essere fornita dal fondo comune di copertura istituito dall'articolo 212 del regolamento finanziario.

Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione, alle sfide globali per i diritti umani, la democrazia e la buona governance, la sicurezza e la stabilità, i cambiamenti climatici e l'ambiente, e gli oceani, nonché alle sfide connesse alla migrazione e agli sfollamenti forzati e alle loro cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze, è pertanto opportuno adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Rifacendosi all'esperienza positiva del Fondo europeo di sviluppo, per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, si dovrebbe lasciare un importo non assegnato come riserva per le sfide e le priorità emergenti. Tale importo andrebbe mobilitato in linea con le procedure stabilite dal presente regolamento.

La riserva per le sfide e le priorità emergenti dovrebbe garantire le seguenti risorse supplementari: 200000000 EUR per il programma tematico per i diritti umani e la democrazia, 200000000 EUR per il programma tematico per le organizzazioni della società civile e 600000000 EUR per il programma tematico sulle sfide a livello mondiale.

La Commissione dovrebbe informare dettagliatamente il Parlamento europeo prima di mobilitare i fondi della riserva per le sfide e le priorità emergenti e dovrebbe tenere pienamente conto delle sue osservazioni sulla natura, gli obiettivi e gli importi finanziari previsti.

Pertanto, pur nel rispetto del principio che il bilancio dell'Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di applicare le flessibilità già autorizzate dal regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti, al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi dell'Unione sia per i cittadini che per i paesi partner dell'Unione, massimizzando in tal modo i fondi dell'Unione disponibili per i suoi interventi di azione esterna.

Lo sviluppo delle capacità degli attori militari nei paesi terzi dovrebbe essere svolto nell'ambito della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione quando persegue principalmente obiettivi nel settore dello sviluppo e nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione quando persegue principalmente obiettivi nel settore della pace e della sicurezza, in conformità dell'articolo 40 TUE. Il presente regolamento rispetta l'applicazione delle procedure e la portata dei poteri delle istituzioni ai sensi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e della PESC dell'Unione.

Le azioni a titolo dello strumento che comportano la fornitura o il finanziamento di attrezzature, servizi o tecnologia dovrebbero essere in linea con le pertinenti disposizioni dell'Unione, nazionali e internazionali, in particolare con le norme fissate nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio31, con le misure restrittive dell'Unione e con il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio32. Le valutazioni dei rischi effettuate dalla Commissione a norma dello strumento lasciano impregiudicata la valutazione delle domande di licenza di esportazione da parte degli Stati membri. Ciascuno Stato membro dovrebbe valutare caso per caso, in base ai criteri stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC, le domande di licenza di esportazione che gli pervengono, comprese quelle relative ai trasferimenti da governo a governo, riguardanti i prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. Conformemente al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio33, tali azioni non dovrebbero finanziare la fornitura di alcun tipo di materiale che possa essere utilizzato per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

La decisione relativa all’associazione oltremare, compresa la Groenlandia stabilisce la dotazione finanziaria per l’associazione dei paesi e territori d'oltremare all’Unione. Tale dotazione finanziaria è la principale fonte di finanziamento per i paesi e dei territori oltremare. A norma della decisione relativa all’associazione oltremare, compresa la Groenlandia, le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare dovrebbero essere ammesse a fruire dei finanziamenti previsti da tale decisione, fatte salve le sue regole e finalità e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso. Inoltre è opportuno incoraggiare la collaborazione nei settori d'interesse comune tra i paesi partner e i paesi e territori d'oltremare, nonché le regioni ultraperiferiche dell'Unione, ai sensi dell'articolo 349 TFUE.

Al fine di migliorare la titolarità dei processi di sviluppo da parte dei paesi partner e la sostenibilità degli aiuti esterni, l'Unione dovrebbe, se del caso, favorire l'uso delle istituzioni, delle capacità e delle competenze dei paesi partner, nonché dei loro sistemi e procedure, per tutti gli aspetti del ciclo del progetto di cooperazione, garantendo nel contempo il pieno coinvolgimento della società civile e delle amministrazioni locali. L'Unione dovrebbe mettere a disposizione dei potenziali beneficiari di finanziamenti dell'Unione informazioni e formazioni su come presentare domanda di finanziamento dell'Unione.

La comunicazione promuove il dibattito democratico, rafforza il controllo istituzionale sui finanziamenti dell'Unione e contribuisce ad aumentare la credibilità dell'Unione. L'Unione e i beneficiari dei finanziamenti dell'Unione dovrebbero rafforzare la visibilità dell'azione dell'Unione e comunicare in modo adeguato il valore aggiunto del sostegno dell'Unione. A tale riguardo, conformemente al regolamento finanziario, gli accordi conclusi con i destinatari dei finanziamenti dell'Unione dovrebbero contenere obblighi che garantiscano un'adeguata visibilità; qualora tali obblighi non siano rispettati, la Commissione dovrebbe agire in modo appropriato e tempestivo.

I piani d'azione e le misure annuali o pluriennali di cui al presente regolamento dovrebbero costituire programmi di lavoro ai sensi del regolamento finanziario. I piani d'azione annuali o pluriennali dovrebbero consistere in una serie di misure raggruppate in un unico documento.

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio34 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9535, (Euratom, CE) n. 2185/9636 e (UE) 2017/193937 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio38. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Per questo motivo, gli accordi con paesi e territori terzi e con organizzazioni internazionali e qualsiasi contratto o accordo risultante dall'applicazione dello strumento dovrebbero contenere disposizioni che autorizzino esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali revisioni, controlli e verifiche sul posto in conformità alle loro rispettive competenze e che garantiscano che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei finanziamenti dell'Unione concedano diritti equivalenti.

Lo strumento dovrebbe contribuire alla lotta internazionale contro la frode fiscale, l'evasione fiscale, la frode, la corruzione e il riciclaggio.

Al fine di integrare o modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'importo delle azioni per lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, dell'importo massimo destinato alla garanzia per le azioni esterne, dei tassi di copertura e dell'importo massimo della dotazione per la garanzia per le azioni esterne, ai settori di cooperazione e di intervento elencati negli allegati II, III e IV, ai settori prioritari delle operazioni dell'EFSD+ elencate nell'allegato V, agli indicatori nell'allegato VI, nonché riguardo all'integrazione del presente regolamento con obiettivi specifici e settori prioritari di cooperazione desunti dai settori di cooperazione per i programmi geografici indicati nell'allegato II, compresi la definizione delle priorità per sottoregione, gli obiettivi tematici e le assegnazioni finanziarie indicative per determinate sottoregioni, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con i soggetti interessati quali la società civile e gli esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201639. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio40.

In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è opportuno che il presente strumento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. Ê opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dello strumento sul terreno.

I riferimenti agli strumenti di assistenza esterna dell'Unione di cui all'articolo 9 della decisione 2010/427/UE del Consiglio41 sostituiti dal presente regolamento dovrebbero essere letti come riferimenti al presente regolamento. La Commissione dovrebbe assicurare che il presente regolamento sia attuato nel pieno rispetto del ruolo del servizio europeo per l'azione esterna quale previsto dalla decisione.

Le azioni e le misure previste dal presente regolamento dovrebbero, se del caso, essere complementari e coerenti con le misure adottate dall'Unione nel perseguimento degli obiettivi della PESC nel quadro del titolo V, capo 2, TUE e alle misure adottate nel quadro della parte quinta, titolo IV, TFUE, e rispettare tali misure.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

È opportuno modificare e abrogare la decisione n. 466/2014/UE e abrogare i regolamenti (UE) 2017/1601 e (CE, Euratom) n. 480/2009.

Per garantire la continuità del sostegno nel settore d'intervento pertinente e per consentire l'attuazione sin dall'inizio del QFP 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale («strumento»), comprendente il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus («EFSD+») e la garanzia per le azioni esterne per il periodo del QFP 2021-2027.

Esso stabilisce gli obiettivi dello strumento, il bilancio per il periodo compreso tra il 2021 e il 2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «programma indicativo nazionale»: un programma indicativo che riguardi un solo paese;

  2. 2) «programma indicativo multinazionale»: un programma indicativo che riguardi più di un paese;

  3. 3) «programma indicativo regionale»: un programma indicativo multinazionale che riguardi più di un paese terzo all'interno della stessa area geografica, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2;

  4. 4) «programma indicativo transregionale»: un programma indicativo multinazionale che riguardi più di un paese terzo in aree geografiche diverse, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2;

  5. 5) «cooperazione transfrontaliera»: la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi e territori lungo le frontiere esterne terrestri e marittime limitrofe dell'Unione, ivi incluse la cooperazione transnazionale su più ampi territori transnazionali o territori attorno a bacini marittimi e la cooperazione interregionale di cui a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno («regolamento Interreg»);

  6. 6) «soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, del diritto nazionale o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

  7. 7) «organizzazione della società civile»: una vasta gamma di attori con ruoli e mandati molteplici, che possono variare nel tempo e fra istituzioni e paesi, tra cui tutte le strutture non statali, non lucrative, indipendenti e non violente tramite le quali i cittadini si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, religiosi, ambientali, sociali o economici, e che operano a livello locale, nazionale, regionale o internazionale e che comprendono le organizzazioni urbane e rurali, formali e informali;

  8. 8) «autorità locale»: un'autorità come un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, componente della struttura statale, al di sotto del livello di governo centrale, quali villaggi, comuni, distretti, contee, province o regioni, che è responsabile nei confronti dei cittadini e solitamente composta da un organo deliberativo o decisionale come un consiglio o un'assemblea, e da un organo esecutivo come un sindaco o altro funzionario esecutivo, che sono eletti direttamente o indirettamente o scelto a livello locale;

  9. 9) «finestra d'investimento»: un'area destinataria del sostegno della garanzia per le azioni esterne nell’ambito dell’EFSD+ per portafogli di investimenti in regioni, paesi o settori specifici;

  10. 10) «addizionalità»: il principio secondo il quale, sulla base dell'articolo 209, paragrafo 2, del regolamento finanziario, nel contesto del presente regolamento e del regolamento IPA III, il sostegno della garanzia per le azioni esterne a titolo dell'EFSD+ contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante operazioni che non avrebbero potuto essere realizzate senza detta garanzia o che raggiungono risultati positivi che non avrebbero potuto essere conseguiti senza di essa. Il principio di addizionalità significa altresì che le operazioni sostenute mediante la garanzia per le azioni esterne devono attirare finanziamenti del settore privato e ovviare alle carenze del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali, nonché migliorare la qualità, la sostenibilità, l'impatto o la portata di un investimento. Il principio garantisce inoltre che le operazioni della garanzia per le azioni esterne non sostituiscano il sostegno di uno Stato membro, finanziamenti privati o altri interventi finanziari dell'Unione o internazionali ed evitino l'esclusione di altri investimenti pubblici o privati, salvo debitamente giustificato conformemente agli obiettivi e ai principi dello strumento. I progetti sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne hanno generalmente un profilo di rischio superiore rispetto al portafoglio degli investimenti sostenuti dalle controparti ammissibili nel quadro delle loro normali politiche d'investimento senza la garanzia per le azioni esterne;

  11. 11) «operazione con controparti sovrane e con controparti sub-sovrane non commerciali»: qualsiasi operazione in cui la controparte è direttamente uno Stato o un ente pubblico pienamente sostenuto da una garanzia esplicita dello Stato poiché non dispone della capacità giuridica o dell'autonomia o della capacità finanziaria per beneficiare dei necessari finanziamenti diretti;

  12. 12) «operazione con controparti sub-sovrane commerciali»: qualsiasi operazione in cui la controparte è un ente pubblico non sostenuto da una garanzia esplicita di uno Stato e che è finanziariamente in grado di contrarre prestiti a proprio rischio e dispone della capacità giuridica per farlo;

  13. 13) «donatore»: un'istituzione finanziaria internazionale, uno Stato membro o un'istituzione pubblica di uno Stato membro, un'agenzia pubblica o altro ente pubblico o privato che contribuisce al fondo comune di copertura;

  14. 14) «paese partner»: un paese o territorio che può beneficiare del sostegno dell'Unione a titolo dello strumento a norma dell'articolo 4;

Ai fini del presente regolamento, nei casi in cui è fatto riferimento ai diritti umani, è inteso che sono comprese le libertà fondamentali.

Art. 3 Obiettivi dello strumento

1. Gli obiettivi generali dello strumento sono:

  1. a) affermare e promuovere i valori, i principi e gli interessi fondamentali dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, quali enunciati all'articolo 3, paragrafo 5, e agli articoli 8 e 21 TUE, in modo da contribuire alla riduzione e, a termine, all'eliminazione della povertà, a consolidare, sostenere e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la lotta contro i cambiamenti climatici, nonché affrontare la migrazione irregolare e gli sfollamenti forzati, ivi comprese le loro cause profonde;

  2. b) contribuire a promuovere il multilateralismo, a onorare gli impegni internazionali e a conseguire gli obiettivi convenuti dall'Unione, in particolare gli OSS, l'Agenda 2030 e l'accordo di Parigi;

  3. c) promuovere partenariati rafforzati con i paesi terzi, anche con i paesi della politica europea di vicinato sulla base degli interessi e della titolarità reciproci, al fine di promuovere la stabilizzazione e la buona governance e sviluppare la resilienza.

2. Gli obiettivi specifici dello strumento sono:

  1. a) sostenere e promuovere il dialogo e la cooperazione con le regioni e i paesi terzi del vicinato, dell'Africa subsahariana, dell'Asia e del Pacifico, delle Americhe e dei Caraibi;

  2. b) sviluppare partenariati rafforzati speciali e una cooperazione politica rafforzata con i paesi della politica europea di vicinato, basati sulla cooperazione, la pace e la stabilità e su un impegno comune a favore dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, con l'obiettivo di conseguire una democrazia radicata e sostenibile e una progressiva integrazione socioeconomica nonché contatti interpersonali;

  3. c) a livello mondiale:

    1. i) proteggere, promuovere e far progredire la democrazia, lo Stato di diritto, compresi i meccanismi di responsabilità, e i diritti umani, fra cui la parità di genere e la protezione dei difensori dei diritti umani, anche nelle circostanze più difficili e nelle situazioni di emergenza;

    2. ii) sostenere le organizzazioni della società civile;

    3. iii) promuovere la stabilità e la pace e prevenire i conflitti, così da contribuire alla protezione dei civili; e

    4. iv) affrontare altre sfide mondiali quali i cambiamenti climatici, la protezione della biodiversità e dell'ambiente, nonché la migrazione e la mobilità;

  4. d) rispondere rapidamente a:

    1. i) situazioni di crisi, instabilità e conflitto, comprese quelle che possono derivare dai flussi migratori e dagli sfollamenti forzati, e minacce ibride;

    2. ii) sfide alla resilienza, comprese le catastrofi naturali e provocate dall'uomo, e necessità di collegare gli aiuti umanitari all'azione per lo sviluppo; e

    3. iii) esigenze e priorità della politica estera dell'Unione.

3. La realizzazione degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo è misurata tramite gli indicatori pertinenti di cui all'articolo 41.

4. Almeno il 93 % della spesa a titolo dello strumento soddisfa i criteri per l'APS che sono stati definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, contribuendo in tal modo agli impegni collettivi in materia di APS, anche a favore dei paesi meno sviluppati. Si tiene conto della specificità della spesa relativa ai paesi e territori partner elencati nell'allegato I.

Art. 4 Ambito di applicazione e struttura

1. I finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento sono eseguiti attraverso:

  1. a) programmi geografici;

  2. b) programmi tematici;

  3. c) azioni di risposta rapida.

2. I programmi geografici comprendono attività di cooperazione nazionali e multinazionali nelle aree seguenti:

  1. a) vicinato;

  2. b) Africa subsahariana;

  3. c) Asia e Pacifico;

  4. d) Americhe e Caraibi.

I programmi geografici possono coprire tutti i paesi terzi, fatta eccezione per i paesi candidati e candidati potenziali quali definiti nel regolamento IPA IIIe per i paesi e territori d'oltremare. Possono essere altresì istituiti programmi geografici di portata continentale o transregionale, in particolare un programma panafricano che interessi i paesi africani di cui al primo comma, lettere a) e b), e un programma che interessi gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico di cui al secondo comma, lettere b), c) e d). I programmi geografici nell'area del vicinato possono riguardare qualsiasi paese o territorio elencato nell'allegato I. Per conseguire gli obiettivi dello strumento, i programmi geografici si basano sui settori di cooperazione di cui all'allegato II.

3. I programmi tematici riguardano azioni connesse al perseguimento degli OSS a livello mondiale, nei settori seguenti:

  1. a) diritti umani e democrazia;

  2. b) organizzazioni della società civile;

  3. c) pace, stabilità e prevenzione dei conflitti;

  4. d) sfide mondiali.

I programmi tematici possono riguardare tutti i paesi terzi, nonché i paesi e territori d'oltremare. Per conseguire gli obiettivi dello strumento, i programmi tematici si basano sui settori di intervento di cui all'allegato III.

4. Le azioni di risposta rapida consentono di intervenire tempestivamente per:

  1. a) contribuire alla pace, alla stabilità e alla prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, crisi emergenti, crisi e post-crisi, comprese quelle che possono derivare dai flussi migratori e dagli sfollamenti forzati;

  2. b) contribuire a rafforzare la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui e a collegare gli aiuti umanitari con l'azione per lo sviluppo e, se del caso, con la costruzione della pace;

  3. c) affrontare le esigenze e le priorità della politica estera dell'Unione.

Le azioni di risposta rapida possono riguardare tutti i paesi terzi, nonché i paesi e territori d'oltremare. Per conseguire gli obiettivi dello strumento, le azioni di risposta rapida si basano sui settori di intervento di cui all'allegato IV.

5. Le azioni previste a titolo dello strumento sono attuate principalmente tramite i programmi geografici. Le azioni attuate tramite i programmi tematici sono complementari alle azioni finanziate nell'ambito dei programmi geografici e sostengono le iniziative mondiali e transregionali volte a raggiungere gli obiettivi concordati a livello internazionale, in particolare gli OSS e l'accordo di Parigi, nonché a proteggere i beni pubblici globali o affrontare le sfide mondiali. Le azioni attuate nell'ambito dei programmi tematici possono essere intraprese anche nel caso in cui:

  1. a) il programma geografico non esiste;

  2. b) il programma geografico è stato sospeso;

  3. c) non è stato raggiunto un accordo sull'azione con il paese partner interessato; oppure

  4. d) l'azione non può essere attuata adeguatamente attraverso i programmi geografici.

Le azioni di risposta rapida sono complementari ai programmi geografici e tematici. Le azioni di risposta rapida sono concepite e attuate in modo tale da consentire, se del caso, la loro continuità nell'ambito dei programmi geografici o tematici.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per modificare gli allegati II, III e IV.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 44 entro il 31 dicembre 2021 allo scopo di integrare il presente regolamento con disposizioni che stabiliscono:

  1. a) obiettivi specifici e settori prioritari di cooperazione desunti dai settori di cooperazione per i programmi geografici dell'allegato II, compresa la definizione delle priorità, per le seguenti sottoregioni: vicinato meridionale, vicinato orientale, Africa occidentale, Africa orientale e centrale, Africa australe e Oceano Indiano, Medio Oriente, Asia centrale, Asia meridionale, Asia settentrionale e sudorientale, Pacifico, Americhe e Caraibi;

  2. b) obiettivi tematici indicativi per il pilastro geografico; e

  3. c) assegnazioni finanziarie indicative per le sottoregioni dell'Africa occidentale, dell'Africa orientale e centrale, dell'Africa australe e dell'Oceano Indiano.

L'atto delegato di cui al primo comma del presente paragrafo è riesaminato in occasione della valutazione intermedia di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Art. 5 Coerenza, sinergie e complementarità

1.

Nell'attuazione dello strumento vengono garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione, ivi compresi altri strumenti di finanziamento esterno, e con altre politiche e altri programmi pertinenti dell'Unione, nonché la coerenza delle politiche per lo sviluppo.

A tal fine, l'Unione tiene conto dell'impatto di tutte le politiche interne ed esterne in materia di sviluppo sostenibile e si adopera per promuovere maggiori sinergie e complementarità, in particolare con la politica commerciale, la cooperazione economica e altre forme di cooperazione settoriale.

2. Le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/96 non sono finanziate a titolo dello strumento.

3. Se del caso, un'azione che abbia ricevuto un contributo a titolo dello strumento può ricevere anche un contributo da un altro programma dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Lo strumento può inoltre contribuire alle misure istituite nell'ambito di altri programmi dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all'azione da un programma dell'Unione si applicano le norme che disciplinano il rispettivo programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

Art. 6 Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 79462000000 EUR a prezzi correnti.

2. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è composta da:

  1. a) 60388000000 EUR per i programmi geografici:

    vicinato: almeno 19323000000 EUR,

    Africa subsahariana: almeno 29181000000 EUR,

    Asia e Pacifico: 8489000000 EUR,

    Americhe e Caraibi: 3395000000 EUR;

  2. b) 6358000000 EUR per i programmi tematici:

    diritti umani e democrazia: 1362000000 EUR,

    organizzazioni della società civile: 1362000000 EUR,

    pace, stabilità e prevenzione dei conflitti: 908000000 EUR,

    sfide mondiali: 2726000000 EUR;

  3. c) 3182000000 EUR per le azioni di risposta rapida.

3. La riserva per le sfide e le priorità emergenti, pari a 9534000000 EUR, si aggiunge agli importi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente articolo in conformità dell'articolo 17.

4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), corrisponde almeno al 75 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.

5. Le azioni di cui all'articolo 9 sono finanziate fino a un importo di 270000000 EUR. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per modificare tale importo.

Art. 7 Quadro strategico

Gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi multilaterali di cui l'Unione è parte e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante tra l'Unione e i paesi partner, come pure le conclusioni del Consiglio europeo, le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le conclusioni delle riunioni con i paesi partner a livello di capi di Stato o di governo, o di ministri, le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), costituiscono il quadro strategico generale per l'attuazione dello strumento.

Art. 8 Principi generali

1. L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, buona governance, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani, ivi compreso il loro carattere di universalità e indivisibilità, e delle libertà fondamentali e rispetto della dignità umana, come pure i principi di uguaglianza e di solidarietà, che ne sono il fondamento, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner e con la società civile, anche attraverso azioni nelle sedi multilaterali.

2. Lo strumento applica un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani, sia civili e politici che economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi in materia di diritti umani, aiutare i titolari dei diritti a rivendicarli, con particolare attenzione alle persone e ai gruppi più poveri, emarginati e vulnerabili, ivi comprese le persone con disabilità, e assistere i paesi partner nell'attuazione dei loro obblighi internazionali in materia di diritti umani. Tale approccio è ispirato ai principi di non lasciare indietro nessuno, di uguaglianza e di non discriminazione per alcun motivo.

3. Lo strumento promuove la parità di genere, i diritti e l'emancipazione delle donne e delle ragazze e la non discriminazione per alcun motivo, attraverso azioni mirate e integrate. Esso presta altresì particolare attenzione ai diritti dei minori e all'emancipazione dei giovani.

4. Lo strumento è attuato in piena conformità con l'impegno dell'Unione a favore della promozione, della protezione e del rispetto di tutti i diritti umani e dell'attuazione piena ed effettiva della piattaforma d'azione di Pechino, del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e degli esiti delle relative conferenze di revisione, e in tale contesto mantiene l'impegno a favore della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti. Ciò considerato, lo strumento sostiene l'impegno dell'Unione a promuovere, proteggere e rispettare il diritto di ogni individuo ad avere pieno controllo sulle questioni riguardanti la propria sessualità e la propria salute sessuale e riproduttiva, e a decidere in modo libero e responsabile al riguardo, senza discriminazioni, coercizioni o violenze. Sostiene inoltre l'esigenza di garantire, in materia di salute sessuale e riproduttiva, l'accesso universale a un'informazione, un'educazione — compresa un'educazione sessuale esauriente — e ai relativi servizi sanitari in forma completa, di qualità e a prezzi abbordabili.

5.

L'Unione sostiene, ove opportuno, l'attuazione della cooperazione e del dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, degli accordi di associazione e commerciali, degli accordi di partenariato e della cooperazione triangolare.

L'Unione promuove un approccio multilaterale e basato sulle regole e sui valori per i beni pubblici e le sfide globali e coopera al riguardo con gli Stati membri, i paesi partner, le organizzazioni internazionali e gli altri donatori.

L'Unione sostiene un multilateralismo efficace nel promuovere la cooperazione con le organizzazioni internazionali e gli altri donatori.

L'Unione tiene conto, nell'ambito del dialogo politico regolare con i paesi partner, del loro bilancio in termini di attuazione degli obblighi e degli impegni, ivi compresa l'Agenda 2030, delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani e di altre convenzioni, comprese quelle sulle norme in materia di sicurezza nucleare, degli accordi internazionali, in particolare l'accordo di Parigi, e delle relazioni contrattuali con l'Unione, in particolare gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione e gli accordi commerciali.

6.

La cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e i paesi partner, dall'altro, ha come fondamento e promuove i principi di efficacia dello sviluppo, ove opportuno, per tutte le modalità, vale a dire titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi partner, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità reciproca. L'Unione promuove una mobilitazione e un uso efficaci ed efficienti delle risorse.

In linea con i principi di partenariato inclusivo e di trasparenza, la Commissione assicura, ove opportuno, che i soggetti interessati dei paesi partner, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali, siano debitamente consultati e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di essere adeguatamente coinvolti e di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, attuazione e sorveglianza dei programmi. Se del caso, la Commissione garantisce altresì lo svolgimento di un dialogo rafforzato con il settore privato.

In linea con il principio della titolarità, la Commissione favorisce, ove opportuno, il ricorso alle istituzioni e ai sistemi dei paesi partner per l'attuazione dei programmi.

7.

Per favorire la complementarità e l'efficienza delle loro azioni e iniziative, l'Unione e gli Stati membri assicurano il coordinamento delle rispettive politiche e si consultano periodicamente sui rispettivi programmi di assistenza, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali.

L'Unione e gli Stati membri coordinano i rispettivi programmi di sostegno allo scopo di migliorarne l'efficacia e l'efficienza.

L'Unione promuove l'inclusività nell'attuazione dello strumento e la collaborazione con gli Stati membri, cercando di massimizzare il valore aggiunto e tenendo conto dell'esperienza e delle capacità, in modo da rafforzare gli interessi, i valori e gli obiettivi comuni. L'Unione incoraggia lo scambio delle migliori pratiche e la condivisione delle conoscenze tra gli organismi e gli esperti degli Stati membri.

8. I programmi e le azioni attuati a titolo dello strumento integrano la lotta contro i cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente, i diritti umani, la democrazia, la parità di genere e, se del caso, la riduzione del rischio di catastrofi e tengono conto delle eventuali correlazioni tra gli OSS al fine di promuovere azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. I programmi e le azioni in questione si basano su un'analisi multidisciplinare globale del contesto, delle capacità, dei rischi e delle vulnerabilità, integrano un approccio improntato alla resilienza e sono sensibili ai conflitti, tenendo conto della prevenzione dei conflitti e della costruzione della pace. Applicano i principi di «non nuocere» e «non lasciare indietro nessuno».

9. Lo strumento promuove l'uso della digitalizzazione come potente fattore di sviluppo sostenibile e crescita inclusiva.

10. Con i partner viene perseguito un approccio più coordinato, olistico e strutturato alla migrazione, tenendo conto dell'importanza di affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati. Dovranno essere massimizzate le sinergie e costruiti partenariati globali, prestando nel contempo particolare attenzione ai paesi di origine e di transito. Tale approccio combina tutti gli strumenti appropriati e l'effetto leva necessario grazie a un approccio persuasivo flessibile con possibili modifiche, ove applicabile in questo contesto, nell'assegnazione dei finanziamenti relativi alla migrazione, conformemente ai principi di programmazione dello strumento. Tiene inoltre conto dell'efficace cooperazione e attuazione di accordi e dialoghi dell'Unione in materia di migrazione. Le azioni in questione sono attuate nel pieno rispetto del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale dei rifugiati, e delle competenze dell'Unione e nazionali. L'efficacia di tale approccio è valutata annualmente o secondo necessità. Le azioni connesse alla migrazione ai sensi dello strumento sono attuate a sostegno degli obiettivi della politica migratoria dell'Unione attraverso un meccanismo di finanziamento flessibile.

11.

La Commissione assicura che le azioni adottate a titolo dello strumento in relazione alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, alla sicurezza informatica e alla lotta contro la criminalità informatica, nonché allo sviluppo di capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo siano attuate conformemente al diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario. A tal fine, la Commissione istituisce un adeguato quadro di valutazione e monitoraggio dei rischi. In tale quadro la Commissione mette a punto orientamenti operativi per assicurare che nella progettazione e nell'attuazione delle azioni si tenga conto dei diritti umani.

Tali azioni si basano su una rigorosa analisi periodica dei conflitti per garantire che si tenga conto delle situazioni di conflitto e attuare un approccio di riforma del settore della sicurezza che contribuisca alla governance democratica, alla rendicontabilità e alla sicurezza umana, ivi compresi benefici per le popolazioni locali. Tali misure sono integrate, se del caso, nel contesto di un'assistenza a più lungo termine volta alla riforma del settore della sicurezza.

12. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio e, su iniziativa di una di tali tre istituzioni, intrattiene con essi scambi di opinioni, anche in merito all'approccio basato sugli incentivi in risposta alle prestazioni in settori chiave, di cui all'articolo 20. Il Parlamento europeo può intrattenere con la Commissione uno scambio periodico di opinioni in merito ai propri programmi di assistenza su questioni quali lo sviluppo di capacità, compresi la mediazione e il dialogo correlati, e l'osservazione elettorale.

13. La Commissione tiene scambi periodici di informazioni con la società civile.

14. Se del caso, la Commissione elabora e segue quadri per la gestione del rischio, che comprendono una valutazione e misure di mitigazione.

15. I finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento non coprono l'acquisto di armi o munizioni né le operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

Art. 9 Sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo

1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, che esige il conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive, l'assistenza dell'Unione a titolo dello strumento può essere impiegata nell'ambito di una riforma generale del settore della sicurezza o per sviluppare le capacità degli operatori del settore militare nei paesi partner, nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3, per realizzare attività in materia di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo.

2. L'assistenza ai sensi del presente articolo può includere in particolare l'offerta di programmi di sviluppo delle capacità, a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, tra cui formazioni, tutoraggi e consulenze, nonché la fornitura di attrezzature, il miglioramento delle infrastrutture e la fornitura di servizi direttamente connessi a tale assistenza.

3. L'assistenza ai sensi del presente articolo è fornita unicamente:

  1. a) se le esigenze non possono essere soddisfatte mediante il ricorso ad operatori non militari per conseguire adeguatamente gli obiettivi dell'Unione a norma dello strumento ed esiste una minaccia che pesa sull'esistenza di istituzioni statali funzionanti o sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e le istituzioni statali non riescono a farvi fronte; e

  2. b) se esiste un consenso tra il paese partner interessato e l'Unione sul fatto che gli operatori del settore militare sono fondamentali per preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile, anche nei momenti di crisi e in contesti e situazioni fragili o destabilizzati.

4. L'assistenza dell'Unione ai sensi del presente articolo non è impiegata per finanziare lo sviluppo di capacità degli operatori del settore militare per fini diversi dalla realizzazione di attività in materia di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo. In particolare, non è utilizzata per finanziare una delle spese seguenti:

  1. a) spese militari ricorrenti;

  2. b) l'acquisto di armi e munizioni o qualsiasi altro strumento concepito per l'uso letale della forza;

  3. c) la formazione intesa a contribuire specificamente alla capacità di lotta delle forze armate.

5. Nell'elaborare e attuare le misure di cui al presente articolo, la Commissione ne promuove la titolarità da parte del paese partner. Essa sviluppa altresì gli elementi e le buone pratiche necessari per garantire la sostenibilità e la rendicontabilità nel medio e lungo periodo e promuove lo Stato di diritto e i principi consolidati del diritto internazionale.

Titolo II. Attuazione dello strumento

Capo I. Programmazione

Art. 10 Portata dei programmi geografici

1. Per conseguire gli obiettivi dello strumento, i programmi geografici sono elaborati sulla base dei seguenti settori di cooperazione:

  1. a) buona governance, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, compresa la parità di genere;

  2. b) eliminare la povertà, combattere le disuguaglianze e le discriminazioni e promuovere lo sviluppo umano;

  3. c) migrazione, sfollamenti forzati e mobilità;

  4. d) ambiente e cambiamenti climatici;

  5. e) crescita economica inclusiva e sostenibile e occupazione dignitosa;

  6. f) pace, stabilità e prevenzione dei conflitti;

  7. g) partenariato.

2. Ulteriori dettagli su ciascuno dei settori di cooperazione di cui al paragrafo 1 sono riportati nell'allegato II.

Art. 11 Portata dei programmi tematici

1. Per conseguire gli obiettivi dello strumento, i programmi tematici interessano i seguenti settori di intervento:

  1. a) diritti umani e democrazia: promuovere:

    1. i) i valori fondamentali della democrazia;

    2. ii) lo Stato di diritto;

    3. iii) l'universalità, l'indivisibilità e l'interdipendenza dei diritti umani;

    4. iv) il rispetto della dignità umana;

    5. v) i principi di non discriminazione, uguaglianza e solidarietà;

    6. vi) il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale dei diritti umani;

  2. b) organizzazioni della società civile:

    1. i) società civile inclusiva, partecipativa, responsabilizzata e indipendente e spazio democratico nei paesi partner;

    2. ii) dialogo aperto e inclusivo con e tra gli attori della società civile;

    3. iii) sensibilizzazione, comprensione, conoscenza e impegno dei cittadini europei per quanto riguarda le questioni relative allo sviluppo;

  3. c) pace, stabilità e prevenzione dei conflitti:

    1. i) assistenza per la prevenzione dei conflitti, la costruzione della pace e la preparazione alle crisi;

    2. ii) assistenza per affrontare le minacce mondiali e transregionali e le minacce emergenti;

  4. d) sfide mondiali:

    1. i) salute;

    2. ii) istruzione;

    3. iii) parità di genere ed emancipazione di donne e ragazze;

    4. iv) minori e giovani;

    5. v) migrazione, sfollamenti forzati e mobilità;

    6. vi) lavoro dignitoso, protezione sociale, disuguaglianze e inclusione;

    7. vii) cultura;

    8. viii) garanzia di un ambiente sano e lotta contro i cambiamenti climatici;

    9. ix) energia sostenibile;

    10. x) crescita sostenibile e inclusiva, creazione di posti di lavoro dignitosi e partecipazione del settore privato;

    11. xi) sicurezza alimentare e nutrizionale;

    12. xii) rafforzare il ruolo delle autorità locali quali attori di sviluppo;

    13. xiii) promozione di società inclusive e iniziative multilaterali, buona governance economica, compresa la mobilitazione equa e inclusiva delle entrate nazionali;

    14. xiv) sostegno alla valutazione e alla documentazione dei progressi compiuti nell'attuazione dei principi di partenariato e di efficacia.

2. Ulteriori dettagli su ciascuno dei settori di cooperazione di cui al paragrafo 1 sono riportati nell'allegato III.