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Decisione (UE) 2025/1293 del Consiglio del 19 giugno 2025 che autorizza la Commissione a partecipare, a nome dell’Unione europea, ai negoziati per un emendamento all’articolo 1, lettera a), della convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

La convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 98/249/CE del Consiglio1 ed è entrata in vigore il 25 marzo 1998.

A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della convenzione, la Spagna e il Portogallo hanno presentato una proposta di emendamento all’articolo 1, lettera a), della convenzione al fine di includere nella zona marittima da essa disciplinata le acque circostanti la Macaronesia (Madera e isole Canarie).

La finalità dell’emendamento proposto è garantire una maggiore coerenza della convenzione con le disposizioni della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 già applicabili nella Macaronesia, in modo da migliorare il coordinamento della protezione e conservazione della ricca biodiversità e degli ecosistemi vulnerabili della Macaronesia.

Tale proposta di emendamento all’articolo 1, lettera a), della convenzione deve essere discussa nella 28a riunione della commissione istituita dall’articolo 10, paragrafo 1, della convenzione («commissione OSPAR»). A norma dell’articolo 15, paragrafo 3, della convenzione, la commissione OSPAR deve adottatare l’emendamento con voto all’unanimità delle parti contraenti.

A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, della convenzione, l’emendamento adottato deve essere sottoposto dal governo depositario alle parti contraenti per la relativa ratifica, accettazione o approvazione. A norma dell’articolo 15, paragrafo 5, della convenzione, l’emendamento entra in vigore solo dopo che il governo depositario ha ricevuto notifica della sua ratifica, accettazione o approvazione da almeno sette parti contraenti.

L’Unione dovrebbe partecipare ai negoziati sulla proposta di emendamento all’articolo 1, lettera a), della convenzione alla 28a riunione della commissione OSPAR,

La presente decisione, che autorizza la Commissione a partecipare ai negoziati a nome dell’Unione, riguarda questioni che rientrano nella competenza dell’Unione nella misura in cui possono incidere sulle norme comuni del diritto dell’Unione o modificarne la portata. Nel settore delle competenze concorrenti, gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle norme comuni del diritto dell’Unione o ne modifica la portata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La Commissione è autorizzata a partecipare, a nome dell’Unione, ai negoziati in sede di commissione della convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale («convenzione») relativi a un emendamento all’articolo 1, lettera a), della convenzione volto ad includere le acque circostanti la Macaronesia (Madera e isole Canarie) nella zona marittima disciplinata dalla convenzione.

Art. 2

I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato che figurano nell’addendum della presente decisione.

Art. 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Ambiente» del Consiglio, designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, del trattato.

Art. 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2025 Per il Consiglio Il presidente A. Dziemianowicz-Bąk