Decisione (UE) 2025/1407 del Consiglio dell'8 luglio 2025 relativa all’adozione dell’euro da parte della Bulgaria il 1o gennaio 2026
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 140, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
vista la relazione della Commissione europea1,
vista la relazione della Banca centrale europea2,
visto il parere del Parlamento europeo3,
visto il dibattito in seno al Consiglio europeo,
vista la raccomandazione presentata dai membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui valuta è l’euro4,
La terza fase dell’Unione economica e monetaria («UEM») è iniziata il 1o gennaio 1999. Il Consiglio, riunito a Bruxelles il 3 maggio 1998 nella composizione dei capi di Stato o di governo, ha stabilito che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l’Irlanda, l’Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria, il Portogallo e la Finlandia soddisfacevano le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro il 1o gennaio 19995.
Con la decisione 2000/427/CE6 il Consiglio ha stabilito che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro il 1o gennaio 2001. Con la decisione 2006/495/CE7 il Consiglio ha stabilito che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro il 1o gennaio 2007. Con le decisioni 2007/503/CE8 e 2007/504/CE9 il Consiglio ha stabilito che Cipro e Malta soddisfacevano le condizioni necessarie per adottare l’euro il 1o gennaio 2008. Con la decisione 2008/608/CE10 il Consiglio ha deciso che la Slovacchia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro. Con la decisione 2010/416/UE11 il Consiglio ha deciso che l’Estonia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro. Con la decisione 2013/387/UE12 il Consiglio ha deciso che la Lettonia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro. Con la decisione 2014/509/UE13 il Consiglio ha deciso che la Lituania soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro. Con la decisione (UE) 2022/121114 il Consiglio ha deciso che la Croazia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro.
A norma del punto 1 del protocollo n. 16 su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato o di governo nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intendeva partecipare alla terza fase dell’UEM. La Danimarca non ha chiesto la messa in atto della procedura di cui all’articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
A norma della decisione 98/317/CE la Svezia è uno Stato membro che beneficia di una deroga di cui all’articolo 139, paragrafo 1, TFUE. Conformemente all’articolo 4 dell’atto di adesione del 2003, la Cechia, l’Ungheria e la Polonia sono Stati membri che beneficiano delle deroghe di cui all’articolo 139, paragrafo 1, TFUE. A norma dell’articolo 5 dell’atto di adesione del 2005, la Bulgaria e la Romania sono Stati membri che beneficiano di una deroga di cui all’articolo 139, paragrafo 1, TFUE.
La Banca centrale europea («BCE») è stata istituita il 1o luglio 1998. Il Sistema monetario europeo è stato sostituito da un meccanismo di cambio, la cui istituzione è stata decisa con una risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997, sull’istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell’Unione economica e monetaria15. Le procedure operative del meccanismo di cambio per la terza fase dell’Unione economica e monetaria (ERM II) sono state definite nell’accordo del 16 marzo 2006 tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’Unione economica e monetaria16.
La procedura per l’abrogazione delle deroghe degli Stati membri che ne beneficiano è stabilita nell’articolo 140, paragrafo 2, TFUE. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE devono riferire al Consiglio in conformità della procedura di cui all’articolo 140, paragrafo 1, TFUE.
La legislazione nazionale degli Stati membri, inclusi gli statuti delle banche centrali nazionali, deve essere adattata, se necessario, per garantire la compatibilità con gli articoli 130 e 131 TFUE e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (nel seguito «lo statuto del SEBC e della BCE»). Le relazioni della Commissione e della BCE forniscono una valutazione dettagliata della compatibilità della legislazione della Bulgaria con gli articoli 130 e 131 del TFUE e lo statuto del SEBC e della BCE.
A norma dell’articolo 1 del protocollo n. 13 sui criteri di convergenza che è allegato al TFUE, il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all’articolo 140, paragrafo 1, primo trattino, TFUE significa che uno Stato membro presenta un andamento dei prezzi sostenibile e un tasso medio d’inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all’esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio della stabilità dei prezzi l’inflazione si misura mediante indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) definiti nel regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio17. Per valutare la stabilità dei prezzi, l’inflazione di uno Stato membro è misurata in base alla variazione percentuale della media aritmetica di 12 indici mensili rispetto alla media aritmetica dei 12 indici mensili precedenti. Nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato utilizzato un valore di riferimento calcolato come media aritmetica semplice dei tassi d’inflazione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Nel periodo di un anno che è terminato ad aprile 2025, il valore di riferimento dell’inflazione è stato calcolato al 2,8 %, con Irlanda, Finlandia e Italia che rappresentavano i tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, con tassi d’inflazione rispettivamente all’1,2 %, all’1,3 % e all’1,4 %.
A norma dell’articolo 2 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all’articolo 140, paragrafo 1, secondo trattino, TFUE, richiede che, al momento dell’esame, lo Stato membro non sia oggetto di una decisione del Consiglio di cui all’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, circa l’esistenza di un disavanzo eccessivo.
A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo, di cui all’articolo 140, paragrafo 1, terzo trattino, TFUE, richiede che lo Stato membro abbia rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio (ERM) del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell’esame. In particolare, e per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dell’euro. Dal 1o gennaio 1999 il nuovo meccanismo di cambio (ERM II) fornisce il quadro di riferimento per la valutazione del rispetto del criterio relativo al tasso di cambio. Nel valutare nelle loro relazioni il rispetto di questo criterio, la Commissione e la BCE hanno preso in esame il periodo di due anni conclusosi il 19 maggio 2025.
A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla convergenza dei tassi d’interesse di cui all’articolo 140, paragrafo 1, quarto trattino TFUE, significa che il tasso d’interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro osservato in media nell’arco di un anno prima dell’esame non ha ecceduto di oltre due punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Il criterio utilizzato per valutare la convergenza dei tassi d’interesse era quello dei tassi d’interesse analoghi delle obbligazioni di riferimento a dieci anni emesse dallo Stato. Per valutare il rispetto del criterio della convergenza dei tassi d’interesse, nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come la media aritmetica semplice dei tassi d’interesse nominali a lungo termine dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorata di due punti percentuali. Il valore di riferimento si basa sui tassi d’interesse a lungo termine in Irlanda (2,8 %), Finlandia (2,9 %) e Italia (3,7 %) e ammontava, nel periodo di 12 mesi conclusosi ad aprile 2025, al 5,1 %.
A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 13, i dati statistici da usare per la valutazione del rispetto dei criteri di convergenza sono stati forniti dalla Commissione. I dati di bilancio sono stati forniti dalla Commissione in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri entro il 1o aprile 2025, a norma del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio18.
Sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti dalla Bulgaria nell’adempimento dei suoi obblighi relativi alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria, si conclude che la legislazione nazionale bulgara, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 130 e 131 TFUE e con lo statuto SEBC/BCE.
Sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti dalla Bulgaria nell’adempimento dei suoi obblighi relativi alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria, si conclude che per quanto riguarda il rispetto da parte della Bulgaria dei criteri di convergenza indicati nei quattro trattini di cui all’articolo 140, paragrafo 1, TFUE: il tasso medio d’inflazione della Bulgaria nel periodo di 12 mesi conclusosi ad aprile 2025 è stato pari al 2,7 %, ossia inferiore al valore di riferimento, e dal riesame di un’ampia serie di indicatori non emergono motivi di preoccupazione riguardo alla sostenibilità della stabilità dei prezzi; la Bulgaria non è oggetto di una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo; la Bulgaria fa parte del nuovo meccanismo di cambio (ERM II) dal 10 luglio 2020 e nei due anni precedenti la valutazione, il tasso di cambio del lev (BGN) non ha subito gravi tensioni e il paese non ha svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale del lev nei confronti dell’euro; infine, nel periodo di 12 mesi conclusosi ad aprile 2025 il tasso d’interesse a lungo termine in Bulgaria è stato, in media, pari al 3,9 %, ossia ben inferiore al valore di riferimento.
Alla luce della valutazione della compatibilità della legislazione e del soddisfacimento dei criteri di convergenza, e tenendo conto della valutazione dei fattori aggiuntivi, la Commissione conclude che la Bulgaria soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La Bulgaria soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro. La deroga di cui all’articolo 5 dell’atto di adesione del 2005 è abrogata con decorrenza dal 1o gennaio 2026.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente S. Lose