Regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina1,
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/20142.
Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio3.
Il 3 giugno 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/884, che modifica la decisione 2014/512/PESC e impone ulteriori misure restrittive in diversi settori.
La decisione (PESC) 2022/884 estende ad altri tre enti creditizi russi il divieto di prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria.
La decisione (PESC) 2022/884 amplia anche l'elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia, a cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.
È considerato opportuno ampliare l'elenco dei componenti sottoposti ad autorizzazione atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza.
La decisione (PESC) 2022/884 proroga la sospensione delle licenze di radiodiffusione nell'Unione degli organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa.
Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri.
Nell'intento di giustificare e sostenere l'aggressione nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa porta avanti da tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà.
Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione. Gli organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno dell'aggressione nei confronti dell'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi.
Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all'articolo 11 della stessa, introdurre ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione di tali organi di informazione nell'Unione, o dirette all'Unione. Le misure dovrebbero essere mantenute fino a quando l'aggressione nei confronti dell'Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri.
È opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione per decidere, mediante atti di esecuzione e previo esame dei fatti pertinenti, se le misure restrittive debbano diventare applicabili, alla data specificata nel presente regolamento, nei confronti di una o più entità elencate nell'allegato VI del presente regolamento.
Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, tali misure non impediscono agli organi di informazione e al loro personale di svolgere nell'Unione attività diverse dalla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare non modificano l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali, e di cui alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.
La decisione (PESC) 2022/884 impone il divieto di pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dagli organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa colpiti dalla sospensione della licenza di trasmissione.
La decisione (PESC) 2022/884 impone divieti relativi all'acquisto, all'importazione o al trasferimento negli Stati membri, per via diretta o indiretta, di petrolio greggio e di taluni prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, e relativi all’assicurazione e alla riassicurazione del trasporto marittimo di tali merci verso paesi terzi. Sono previsti periodi transitori adeguati.
Tenuto conto della situazione geografica di vari Stati membri, che genera una dipendenza specifica dal petrolio greggio importato mediante oleodotto dalla Russia, senza valide forniture alternative nel breve periodo, è opportuno che temporaneamente, finché il Consiglio non decida altrimenti, i divieti all'importazione di petrolio greggio dalla Russia non si applichino alle importazioni di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia in tali Stati membri. Tali Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per ottenere forniture alternative in modo da garantire che le importazioni di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia siano soggette quanto prima a tali divieti.
È necessario vietare il trasferimento, il trasporto o la rivendita successivi di petrolio greggio proveniente dalla Russia fornito a uno Stato membro mediante oleodotto ad altri Stati membri o a paesi terzi, nonché vietare, dopo un periodo transitorio di otto mesi, il trasferimento, il trasporto o la rivendita successivi ad altri Stati membri di prodotti petroliferi ottenuti da tale petrolio greggio. Data la specifica dipendenza della Cechia da tali prodotti petroliferi, dovrebbe esserle concesso un ulteriore periodo di dieci mesi affinché possa ottenere forniture alternative.
Data la specifica esposizione geografica della Bulgaria, dovrebbe essere prevista per un periodo limitato una deroga speciale al divieto di importazioni di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi. Data la specifica situazione della Croazia legata alla necessità di garantire una fornitura regolare di gasolio sottovuoto per il funzionamento della sua raffineria, l’autorità nazionale competente dovrebbe avere la possibilità di acquistare, importare o trasferire gasolio sottovuoto russo per un periodo specifico a determinate condizioni.
Se la fornitura di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia a uno Stato membro senza sbocco sul mare è interrotta per motivi che esulano dal controllo di tale Stato membro, dovrebbe essere consentita l'importazione di petrolio greggio trasportato per via marittima dalla Russia in tale Stato membro, in virtù di una deroga temporanea eccezionale, fino alla ripresa della fornitura mediante oleodotto o fino a quando il Consiglio non decida che il divieto di importazione di petrolio greggio fornito mediante oleodotto si applica nei confronti di tale Stato membro.
In caso di improvvisa interruzione delle forniture di petrolio, mediante oleodotto o per via marittima, è opportuno che gli Stati membri agiscano in uno spirito di solidarietà e cooperazione regionale, coinvolgendo sia le autorità pubbliche che le imprese energetiche, in stretto coordinamento nell'ambito del gruppo di coordinamento del petrolio, in vista di eventuali immissioni di scorte petrolifere, comprese le scorte petrolifere di sicurezza, e di altre misure, tra cui la fornitura della miscela appropriata, come previsto nei rispettivi piani di emergenza nazionali o concordato a norma della direttiva 2009/119/CE. Questo impegno di solidarietà e cooperazione è particolarmente importante in considerazione dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e di una possibile interruzione delle forniture di petrolio greggio russo nella regione, in particolare per quanto riguarda gli oleodotti o i porti del Mar Nero. La Commissione monitorerà i mercati e la sicurezza dell'approvvigionamento, riferirà periodicamente al Consiglio e, se del caso, presenterà proposte per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento.
Conformemente al principio della libertà di transito, i divieti relativi all'acquisto, all'importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di taluni prodotti petroliferi dalla Russia non dovrebbero pregiudicare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di merci siffatte che sono originarie di un paese terzo e che transitano semplicemente attraverso la Russia. In particolare, tali divieti non dovrebbero applicarsi nella situazione in cui la Russia è indicata quale Stato di esportazione nelle dichiarazioni in dogana, se in queste ultime il paese di origine del petrolio greggio e di altri prodotti petroliferi è indicato quale Stato terzo.
Le autorità nazionali dovrebbero effettuare i controlli necessari per garantire che il transito delle merci di paesi terzi non determini l'elusione dei divieti. Qualora vi siano prove sufficienti del fatto che le importazioni di merci di paesi terzi determinano l'elusione del divieto, tali importazioni dovrebbero essere vietate.
La decisione (PESC) 2022/884 impone inoltre divieti per quanto riguarda la prestazione alla Russia di servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale nonché servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni.
Al fine di garantire la corretta attuazione dell'articolo 5 quaterdecies del regolamento (UE) n. 833/2014, è opportuno prorogare il termine per la cessazione delle attività di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo dal 10 maggio 2022 fino al 5 luglio 2022.
È opportuno precisare che il presente regolamento non impedisce il ricevimento di pagamenti da parte di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro provenienti dalla rispettiva controparte russa in virtù di contratti relativi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato X del regolamento (UE) n. 833/2014 conclusi prima del 26 febbraio 2022 ed eseguiti da parte di tale persona giuridica, entità od organismo prima del 27 maggio 2022.
Visto l'allegato II del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero4, i servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale comprendono la registrazione delle operazioni commerciali per le imprese e altri soggetti, i servizi di auditing di dati contabili e di documenti finanziari, la consulenza in materia fiscale per le imprese e la compilazione di documenti fiscali. I servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni comprendono i servizi di consulenza, orientamento e assistenza operativa prestati a favore delle imprese allo scopo di delineare la politica e la strategia aziendale e di definire la pianificazione complessiva, la struttura e il controllo di un'organizzazione. Sono inclusi gli oneri di gestione, i servizi di revisione gestionale, i servizi di consulenza in materia di gestione del mercato, della produzione, delle risorse umane e di progetti, nonché i servizi di consulenza, di orientamento e di assistenza operativa connessi al miglioramento dell'immagine dei clienti e delle relazioni di questi con altre istituzioni e il pubblico in generale.
Ai fini della corretta attuazione delle misure di cui al regolamento (UE) n. 833/2014, è opportuno estendere a tutte le rappresentanze diplomatiche e consolari presenti in Russia l'esenzione dal divieto di trasporto di merci mediante imprese di trasporto su strada stabilite in Russia. È altresì opportuno estendere talune esenzioni dai divieti di accettazione di depositi e in materia di trust, nonché precisare e rafforzare le disposizioni in materia di sanzioni nazionali in caso di violazione delle misure di cui al presente regolamento.
Poiché le presenti misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1) all'articolo 2 septies, è aggiunto il paragrafo seguente: "3. È vietato pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite qualsiasi dei mezzi di cui al paragrafo 1.";
2) all'articolo 3, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietato a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure;";
3) all'articolo 3 bis, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietata a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure;";
4) all'articolo 3 sexies bis, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) salvo se vietati a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro, nonché taluni prodotti chimici e ferrosi elencati nell'allegato XXIV;";
5) all'articolo 3 terdecies, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) salvo se vietati a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;”;
6) all'articolo 3 terdecies, paragrafo 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o le organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o";
7) sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 3 quaterdecies 1. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia. 2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1. 3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano: a) fino al 5 dicembre 2022, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 270900 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento; b) fino al 5 febbraio 2023, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2710 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento; c) all'acquisto, all'importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi; d) al petrolio greggio di cui al codice NC 270900 consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino a quando il Consiglio non decida che si applicano i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. Se la fornitura di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia a uno Stato membro senza sbocco sul mare è interrotta per motivi che esulano dal controllo di tale Stato membro, il petrolio greggio trasportato per via marittima dalla Russia di cui al codice NC 270900 può essere importato in tale Stato membro, in virtù di una deroga temporanea eccezionale ai paragrafi 1 e 2, fino alla ripresa della fornitura o fino all'applicazione nei confronti di tale Stato membro della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 3, lettera d), se questa data è precedente. 5. A decorrere dal 5 dicembre 2022 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare l'esecuzione fino al 31 dicembre 2024 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, ai fini dell'acquisto, dell'importazione o del trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima elencato nell'allegato XXV originario della Russia o esportato dalla Russia. 6. A decorrere dal 5 febbraio 2023 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Croazia possono autorizzare fino al 31 dicembre 2023 l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di gasolio sottovuoto del codice NC 27101971 originario della Russia o esportato dalla Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) non è disponibile alcuna fornitura alternativa di gasolio sottovuoto; e b) la Croazia ha notificato alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica e la Commissione non ha sollevato obiezioni in tale periodo. 7. Le merci importate a seguito di una deroga concessa da un'autorità competente conformemente al paragrafo 5 o 6 non sono vendute ad acquirenti situati in un altro Stato membro o in un paese terzo. 8. Sono vietati il trasferimento o il trasporto di petrolio greggio consegnato mediante oleodotto negli Stati membri di cui al paragrafo 3, lettera d), verso altri Stati membri o paesi terzi, o la sua vendita ad acquirenti in altri Stati membri o in paesi terzi. Tutte le partite e tutti i contenitori di tale petrolio greggio sono contrassegnati chiaramente dalla dicitura "REBCO: esportazione vietata". A decorrere dal 5 febbraio 2023, qualora il petrolio greggio sia stato consegnato mediante oleodotto a uno Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d), è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 ottenuti da tale petrolio greggio verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi. A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 febbraio 2023 i divieti di cui al terzo comma si applicano all'importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d). Se forniture alternative per tali prodotti petroliferi sono messe a disposizione della Cechia prima di tale data, il Consiglio pone fine a detta deroga temporanea. Durante il periodo fino al 5 dicembre 2023 i quantitativi di tali prodotti petroliferi importati in Cechia da altri Stati membri non superano i quantitativi medi importati in Cechia da tali altri Stati membri nello stesso periodo durante i cinque anni precedenti. 9. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Russia di beni elencati nell'allegato XXV che sono necessari per soddisfare le esigenze di base dell'acquirente in Russia o di progetti umanitari in Russia. 10. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi entro l'8 giugno 2022 e successivamente ogni tre mesi, i quantitativi di petrolio greggio di cui al codice NC 270900 importati mediante oleodotto di cui al paragrafo 3, lettera d). Tali dati relativi alle importazioni sono disaggregati per oleodotto. Qualora la deroga temporanea eccezionale di cui al paragrafo 4 si applichi a uno Stato membro senza sbocco sul mare, tale Stato membro riferisce ogni tre mesi alla Commissione in merito ai quantitativi di petrolio greggio trasportato per via marittima di cui al codice NC 270900 che importa dalla Russia, fintantoché si applica tale deroga. Durante il periodo fino al 5 dicembre 2023 di cui al paragrafo 8, quarto comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni tre mesi i quantitativi di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto di cui al paragrafo 3, lettera d), che esportano verso la Cechia. Articolo 3 quindecies 1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV originari della Russia o esportati dalla Russia. 2. Il divieto di cui al paragraf 1 non si applica: a) all'esecuzione fino al 5 dicembre 2022 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti; o b) al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.";
8) l'articolo 5 bis bis è così modificato:
a) è aggiunto il paragrafo seguente: "2 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi ivi menzionati in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022.";
b) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) salvo se vietate a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;";
c) al paragrafo 3 sono aggiunte le lettere seguenti: "d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 5 settembre 2022, di un impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1; e) operazioni connesse alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, di servizi dei centri di dati, e alla fornitura di servizi e apparecchiature necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza degli stessi, compresa la fornitura di firewall, e di servizi di call center, a una persona giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XIX.";
9) l'articolo 5 quater è sostituito dal seguente: "Articolo 5 quater 1. In deroga all'articolo 5 ter, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi di portafoglio, conti o custodia alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia è: a) necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; d) necessaria per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione specifica; o e) necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare o organizzazione internazionale. 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, lettere a), b) c) o e), entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.";
10) all'articolo 5 septies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.";
11) l'articolo 5 nonies è sostituito dal seguente: "Articolo 5 nonies 1. È vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato XIV o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIV. 2. Per ogni persona giuridica, entità o organismo elencati nell'allegato XIV, il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a decorrere dalla data indicata per lo stesso in tale allegato. Il divieto si applica a decorrere dalla stessa data a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIV.";
12) all'articolo 5 duodecies, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) salvo se vietati a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas naturale o petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, ovvero di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; o";
13) l'articolo 5 quaterdecies è sostituito dal seguente: "Articolo 5 quaterdecies 1. È vietato registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine aventi come trustor o beneficiario: a) cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia; b) persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia; c) persone giuridiche, entità od organismi i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b); d) persone giuridiche, entità od organismi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a), b) o c); e) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera a), b), c) o d). 2. A decorrere dal 5 luglio 2022 è vietato agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine di cui al paragrafo 1. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle operazioni strettamente necessarie per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. 5. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la continuazione dei servizi di cui al paragrafo 2 oltre il 5 luglio 2022: a) per il completamento entro il 5 settembre 2022 delle operazioni strettamente necessarie per la cessazione dei contratti di cui al paragrafo 3, a condizione che tali operazioni siano state avviate prima dell'11 maggio 2022; o b) per altri motivi, a condizione che i fornitori di servizi non accettino dalle persone di cui al paragrafo 1 fondi o risorse economiche, né che li mettano a loro disposizione, direttamente o indirettamente, ovvero che non procurino in altro modo a tali persone alcun beneficio derivante da attività poste in un trust. 6. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi di cui a tali paragrafi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per: a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; b) le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia; o c) il funzionamento di trust finalizzati all'amministrazione di regimi pensionistici aziendali o professionali, polizze assicurative o regimi di partecipazione dei dipendenti, di enti di beneficenza, di circoli sportivi dilettantistici e di fondi per minori o adulti vulnerabili. 7. Lo Stato membro interessato informa la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 5 o del paragrafo 6 entro due settimane dal rilascio di tale autorizzazione.";
14) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 5 quindecies 1. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti: a) governo russo; o b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. 2. Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3. Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. 4. Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro. 5. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per: a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o b) le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia.";
15) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, ov eopportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prevedono adeguati provvedimenti di confisca dei proventi di dette violazioni.";
16) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
17) l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
18) l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
19) l'allegato XII è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
20) l'allegato XIV è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento;
21) l'allegato XV è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento. Il presente punto si applica nei confronti di una o più delle entità di cui all'allegato VI del presente regolamento a decorrere dal 25 giugno 2022 e a condizione che il Consiglio, dopo aver esaminato i rispettivi casi, decida in tal senso mediante atto di esecuzione;
22) l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;
23) è aggiunto l'allegato XXV conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2022 Per il Consiglio Il presidente C. Colonna