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Decisione (UE) 2025/1734 della Banca centrale europea del 31 luglio 2025 sulle salvaguardie in relazione all’accesso da parte delle controparti centrali al credito overnight dell’Eurosistema in TARGET (BCE/2025/29)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2, e l’articolo 127, paragrafo 5,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

Ai sensi dell’indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea (BCE/2022/8)1, le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito, le «BCN dell’area dell’euro») possono concedere credito overnight tramite una linea di credito di crisi dedicata alle controparti centrali (central counterparties, CCP) (di seguito, la «linea di credito delle CCP»). Tali CCP devono essere stabilite nell’area dell’euro e soddisfare i requisiti di cui all’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) (di seguito, le «CCP idonee»). Laddove le CCP idonee non abbiano rimborsato il credito infragiornaliero alla fine di una giornata, possono accedere alla linea di credito delle CCP rinnovando automaticamente il credito infragiornaliero in essere senza la necessità di richiedere l’approvazione preventiva del Consiglio direttivo.

Per quanto riguarda l’euro come valuta, le banche centrali dell’Eurosistema esercitano collettivamente la funzione di banca centrale di emissione in relazione alle CCP. In considerazione di questa funzione, sono stabiliti requisiti relativi alle salvaguardie in materia di solidità finanziaria e di sana gestione del rischio di liquidità che le CCP idonee sono tenute a rispettare; è stabilito inoltre il metodo di valutazione della conformità a tali requisiti.

Sono necessarie salvaguardie in relazione alla linea di credito delle CCP per assicurare che possano accedervi solo le CCP idonee che sono finanziariamente solide e dispongono di una sana gestione del rischio di liquidità. Una sana gestione del rischio di liquidità assicura che le CCP idonee dispongano di adeguati controlli del rischio di liquidità, anche per gli scenari di crisi in cui si prevede che le CCP idonee non ricorrano alla linea di credito delle CCP o, laddove tale accesso sia disponibile per le CCP autorizzate come enti creditizi ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2, alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. È opportuno che le salvaguardie in materia di solidità finanziaria e di sana gestione del rischio di liquidità siano applicate a tutte le CCP idonee, comprese quelle autorizzate come enti creditizi ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

È opportuno che la conformità delle CCP idonee ai requisiti relativi alle salvaguardie in materia di solidità finanziaria e di sana gestione del rischio di liquidità sia valutata dalle banche centrali dell’Eurosistema in modo prospettico. Pertanto, è necessario che le CCP idonee rispettino tali requisiti su base continuativa e senza alcun dubbio per quanto riguarda la loro conformità attuale e futura. Il rispetto dei requisiti normativi stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio3 in relazione al capitale, ai margini, al fondo di garanzia in caso di inadempimento, ad altre risorse finanziarie e ai controlli del rischio di liquidità costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per valutare la solidità finanziaria e la sana gestione del rischio di liquidità da parte delle banche centrali dell’Eurosistema in relazione alla concessione dell’accesso alla linea di credito delle CCP.

Per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente decisione, è necessario precisare i poteri del Consiglio direttivo di adottare decisioni in merito a misure discrezionali nei casi in cui una CCP idonea non soddisfi i requisiti relativi alle salvaguardie in materia di solidità finanziaria e di sana gestione del rischio di liquidità. È inoltre necessario specificare le penali applicabili nei casi in cui l’accesso di una CCP alla linea di credito delle CCP sia stato limitato e la CCP superi il livello di accesso sottoposto a restrizioni, o ricorra alla linea di credito delle CCP in violazione dei pertinenti requisiti in materia di controllo del rischio di liquidità. Per quanto riguarda le penali, è opportuno che vi sia sufficiente comunicazione tra i gestori dei sistemi componenti di TARGET e la funzione di banca centrale di emissione delle banche centrali dell’Eurosistema per garantire il rispetto del principio del ne bis in idem.

Se del caso, è opportuno che i requisiti relativi alle salvaguardie in materia di solidità finanziaria e di sana gestione del rischio di liquidità, comprese le relative misure discrezionali e le penali applicabili, siano rispecchiati negli accordi contrattuali conclusi tra le CCP idonee e le BCN dell’area dell’euro in relazione alla linea di credito delle CCP.

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che la data di applicazione della presente decisione sia allineata alla data di applicazione delle modifiche all’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) relative alla linea di credito delle CCP, ossia il 6 ottobre 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) per «controparte centrale» o «CCP» si intende una controparte centrale autorizzata ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012;

  2. 2) per «CCP idonea» si intende una CCP idonea come definita all’articolo 2, punto 26 bis), dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8);

  3. 3) per «linea di credito delle CCP» si intende la linea di credito delle CCP come definita all’articolo 2, punto 18 bis), dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8);

  4. 4) per «BCN dell’area dell’euro» si intende una BCN dell’area dell’euro come definita all’articolo 2, punto 27), dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8);

  5. 5) per «banca centrale dell’Eurosistema» si intende la Banca centrale europea (BCE) o una BCN dell’area dell’euro;

  6. 6) per «accordo di finanziamento privato» si intende un accordo di finanziamento diverso da un meccanismo di prestito che può essere accessibile tramite una BCN dell’area dell’euro;

  7. 7) per «fornitore privato di liquidità» si intende un fornitore di liquidità diverso da una BCN dell’area dell’euro.

Art. 2 Requisiti relativi alle salvaguardie in materia di solidità finanziaria

1. Per salvaguardare la propria solidità finanziaria, le CCP idonee sono tenute a soddisfare su base continuativa i seguenti requisiti:

  1. a) i requisiti patrimoniali ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 648/2012;

  2. b) i requisiti in materia di margini ai sensi dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012;

  3. c) i requisiti relativi alle risorse finanziarie prefinanziate ai sensi degli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) n. 648/2012.

2. In caso di inadempimento di un partecipante diretto di una CCP, se la CCP conduce la propria procedura di gestione dell’inadempimento conformemente agli articoli 45 e 48 del regolamento (UE) n. 648/2012 e utilizza di conseguenza i margini costituiti dal partecipante diretto inadempiente e le risorse finanziarie prefinanziate di cui agli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) n. 648/2012, si applicano le seguenti disposizioni:

  1. a) la CCP si dota di risorse finanziarie prefinanziate sufficienti, compresi i margini costituiti dal partecipante diretto inadempiente e le risorse finanziarie prefinanziate, di cui agli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) n. 648/2012, per coprire le perdite su crediti subite a seguito della procedura di gestione dell’inadempimento;

  2. b) sulla base della valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 4, le banche centrali dell’Eurosistema possono decidere di derogare temporaneamente al requisito di cui al paragrafo 1, lettera c), qualora la CCP presenti un piano per ricostituire le risorse finanziarie prefinanziate di cui agli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) n. 648/2012 in maniera credibile e tempestiva.

3. Nessuna CCP considerata in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio4 è considerata finanziariamente solida.

Art. 3 Requisiti relativi alle salvaguardie in materia di sana gestione del rischio di liquidità

1. Al fine di salvaguardare la sana gestione del rischio di liquidità in relazione all’euro, le CCP idonee sono tenute a soddisfare su base continuativa i seguenti requisiti:

  1. a) disporre di controlli del rischio di liquidità per assicurare che l’accesso alla linea di credito delle CCP o, laddove tale accesso sia disponibile per le CCP autorizzate come enti creditizi ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema:

    1. i) sia una soluzione di ultima istanza;

    2. ii) sia limitato a scenari che, data la loro gravità, possano presentare sfide considerevoli per la gestione della liquidità della CCP («scenari di crisi»);

    3. iii) rappresenti una fonte di finanziamento temporanea sulla base di un piano credibile di rimborso dell’importo utilizzato nell’ambito della linea di credito delle CCP o, laddove tale accesso sia disponibile per le CCP autorizzate come enti creditizi ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, nell’ambito delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema quanto prima;

    4. iv) non sia finalizzato all’adempimento di obblighi di pagamento in relazione a valute diverse dall’euro;

  2. b) soddisfare i requisiti relativi ai controlli del rischio di liquidità conformemente all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 648/2012.

2. In caso di inadempimento di un partecipante diretto, se la CCP conduce la propria procedura di gestione dell’inadempimento conformemente agli articoli 45 e 48 del regolamento (UE) n. 648/2012 e utilizza di conseguenza le risorse liquide di cui all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 648/2012, si applica quanto segue:

  1. a) per quanto riguarda il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), la valutazione effettuata conformemente all’articolo 4 può essere effettuata dopo il completamento della procedura di gestione dell’inadempimento da parte della CCP;

  2. b) sulla base della valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 4, le banche centrali dell’Eurosistema possono decidere di esentare temporaneamente dal requisito di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora la CCP presenti un piano per ricostituire le risorse liquide di cui all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 648/2012 in maniera credibile e tempestiva.

3. Ai fini della valutazione della conformità di una CCP al paragrafo 1, lettera a), si può tenere conto di quanto segue:

  1. a) il rischio di liquidità dovuto all’eccessiva dipendenza da un unico tipo di accordo di finanziamento privato;

  2. b) il rischio di liquidità dovuto all’eccessiva dipendenza da un numero troppo esiguo di fornitori privati di liquidità;

  3. c) il rischio di liquidità dovuto al numero limitato di fornitori privati di liquidità della CCP che hanno accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

4. In relazione al paragrafo 1, lettera b), le banche centrali dell’Eurosistema possono tenere conto di quanto segue al fine di valutare in che misura gli accordi di finanziamento privato siano predefiniti e altamente affidabili, anche in condizioni di stress del mercato:

  1. a) la portata e il grado della dovuta diligenza cui sono soggetti gli accordi di finanziamento privato da parte della CCP;

  2. b) la completezza e la frequenza delle prove di accesso agli accordi di finanziamento privato, nonché la metodologia e il contesto degli scenari di stress utilizzati a tal fine;

  3. c) la convalida dei risultati delle prove, in particolare in relazione agli importi stimati della fornitura di liquidità sulla base degli accordi di finanziamento privato.

Art. 4 Valutazione delle salvaguardie

1. Le banche centrali dell’Eurosistema effettuano valutazioni del rispetto, da parte delle CCP idonee, dei requisiti relativi alle salvaguardie in materia di solidità finanziaria e di sana gestione del rischio di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, su base trimestrale e in modo prospettico.

2. Se tra le valutazioni trimestrali di cui al paragrafo 1 si verifica un evento che potrebbe destare preoccupazioni in relazione alla solidità finanziaria e alla gestione del rischio di liquidità di una CCP idonea, le banche centrali dell’Eurosistema effettuano anche valutazioni occasionali del rispetto, da parte di una CCP idonea, dei requisiti in materia di solidità finanziaria e di sana gestione del rischio di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, anche mediante un monitoraggio ad hoc intensificato e in modo prospettico.

3. Al fine delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, possono essere prese in considerazione le seguenti informazioni:

  1. a) informazioni quantitative su capitale, margini, fondo di garanzia in caso di inadempimento, altre risorse finanziarie e controlli del rischio di liquidità segnalate nel contesto del regolamento (UE) n. 648/2012;

  2. b) eventuali informazioni supplementari su capitale, margini, fondo di garanzia in caso di inadempimento, altre risorse finanziarie e controlli del rischio di liquidità;

  3. c) informazioni sugli elementi elencati all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), in relazione ai controlli del rischio di liquidità della CCP per quanto riguarda le situazioni di stress;

  4. d) eventuali altre informazioni ritenute pertinenti, in particolare se destano notevoli preoccupazioni in relazione alla solidità finanziaria, alla sana gestione del rischio di liquidità, al quadro generale di gestione del rischio e alla governance di una CCP.

4. La CCP idonea fornisce le informazioni di cui al paragrafo 3 se richiesto dalla BCN competente dell’area dell’euro.

Art. 5 Misure discrezionali

1. Il Consiglio direttivo può decidere, per motivi prudenziali, di adottare, rivedere o eliminare misure discrezionali in relazione alla linea di credito delle CCP. Tali misure sono applicate dalla rispettiva BCN dell’area dell’euro e comprendono:

  1. a) il rifiuto, la limitazione dell’uso o l’applicazione di scarti di garanzia supplementari alle attività mobilizzate in garanzia ai fini della linea di credito delle CCP;

  2. b) la limitazione, la sospensione o l’interruzione dell’accesso alla linea di credito delle CCP, come ulteriormente precisato ai paragrafi da 3 a 7.

2. Il Consiglio direttivo assicura che le misure di cui al paragrafo 1 siano adottate in modo proporzionato e non discriminatorio e siano debitamente giustificate.

3. Salvo diversa decisione del Consiglio direttivo, l’accesso di una CCP che non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 alla linea di credito delle CCP è automaticamente limitato per motivi prudenziali. Se la conformità non è stata ripristinata mediante misure adeguate e tempestive al più tardi entro 16 settimane dalla data in cui è stata determinata l’inosservanza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 sulla base delle valutazioni di cui all’articolo 4, l’accesso della CCP alla linea di credito delle CCP è sospeso per motivi prudenziali. Tali misure sono applicate dalla rispettiva BCN dall’area dell’euro.

4. Fatte salve le misure di cui al paragrafo 3, l’accesso alla linea di credito delle CCP può essere limitato o sospeso sulla base di motivi prudenziali per una CCP idonea per la quale le informazioni necessarie al fine delle valutazioni di cui all’articolo 4 sono incomplete o non sono messe a disposizione delle banche centrali dell’Eurosistema. L’accesso è ripristinato non appena le pertinenti informazioni si rendono disponibili alle banche centrali dell’Eurosistema e la CCP è stata valutata conforme ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

5. Una volta limitato l’accesso alla linea di credito delle CCP di cui al presente articolo, la pertinente CCP idonea può mantenere un livello di accesso sottoposto a restrizioni alla linea di credito delle CCP. Salvo diversa decisione del Consiglio direttivo, tale livello di accesso sottoposto a restrizioni corrisponde al livello di utilizzo della linea di credito delle CCP nel momento in cui le banche centrali dell’Eurosistema vengono a conoscenza di quanto segue:

  1. a) nel caso di cui al paragrafo 3, dell’inosservanza da parte della pertinente CCP idonea dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3;

  2. b) nel caso di cui al paragrafo 4, dell’incompletezza o dell’indisponibilità delle informazioni necessarie al fine delle valutazioni di cui all’articolo 4.

6. In caso di sospensione dell’accesso alla linea di credito delle CCP di cui al presente articolo, eventuali crediti in essere diventano immediatamente rimborsabili integralmente.

7. In caso di interruzione dell’accesso alla linea di credito delle CCP di cui al presente articolo, eventuali crediti in essere diventano immediatamente rimborsabili integralmente e la CCP soggetta a tale interruzione cessa immediatamente di essere idonea all’accesso alla linea di credito delle CCP.

Art. 6 Penali relative alle salvaguardie e alle misure discrezionali

1. Salvo diversa decisione del Consiglio direttivo, la rispettiva BCN dell’area dell’euro applica penali nei seguenti casi:

  1. a) se l’accesso di una CCP alla linea di credito delle CCP è limitato ai sensi dell’articolo 5 e la CCP supera il livello di accesso sottoposto a restrizioni; oppure

  2. b) se la CCP ricorre alla linea di credito delle CCP in violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

2. Le penali di cui al paragrafo 1 assumono la forma di tassi di interesse a titolo di penale, calcolati in linea con:

  1. a) l’allegato I, parte II, articolo 12 bis, paragrafo 3, lettera a), all’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), se il caso di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), si verifica per la prima volta in un qualsiasi periodo di 12 mesi;

  2. b) l’allegato I, parte II, articolo 12 bis, paragrafo 3, lettera b), all’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), se il caso di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), si verifica almeno per la seconda volta in un qualsiasi periodo di 12 mesi;

3. I tassi di interesse a titolo di penale di cui al paragrafo 2 si applicano:

  1. a) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), all’importo utilizzato nell’ambito della linea di credito delle CCP in eccesso rispetto al livello di accesso sottoposto a restrizioni fissato come limite consentito; oppure

  2. b) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), all’intero importo utilizzato nell’ambito della linea di credito delle CCP.

Art. 7 Attuazione mediante accordi contrattuali

Le BCN dell’area dell’euro adottano le misure necessarie per attuare gli articoli da 2 a 6 mediante accordi contrattuali con le CCP idonee, se del caso, entro la data di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

Art. 8 Entrata in vigore

1. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2. Si applica a decorrere dal 6 ottobre 2025.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 luglio 2025 La presidente della BCE Christine Lagarde