diritto.io

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere della Banca centrale europea2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

I mercati finanziari svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento delle economie moderne. Più integrati sono, maggiori saranno le possibilità di un’allocazione efficiente delle risorse economiche, con conseguenti potenziali benefici in termini di risultati economici. Per migliorare il funzionamento del mercato unico dei servizi finanziari, è tuttavia importante predisporre procedure atte a far fronte agli effetti delle turbolenze sui mercati e a garantire che, se un ente finanziario o un’infrastruttura del mercato finanziario che opera in tale mercato versa in difficoltà finanziarie o è sull’orlo del dissesto, tale evento non destabilizzi l’intero mercato finanziario né comprometta la crescita nell’economia in generale.

Le controparti centrali (CCP) sono componenti essenziali dei mercati finanziari globali: s’interpongono tra i partecipanti fungendo da acquirente per ciascun venditore e da venditore per ciascun acquirente e rivestono un ruolo centrale nel trattamento delle operazioni finanziarie e nella gestione dell’esposizione ai vari rischi insiti in tali operazioni. Le CCP accentrano la gestione delle operazioni e posizioni delle controparti, adempiono agli obblighi derivanti dalle operazioni, e richiedono ai partecipanti un’adeguata garanzia sotto forma di margine e di contributo ai fondi di garanzia in caso di inadempimento.

Con l’integrazione dei mercati finanziari nell’Unione le CCP hanno registrato un’evoluzione, passando da un ruolo principalmente di servizio dei bisogni e mercati nazionali a una funzione di snodo essenziale dei mercati finanziari nella più ampia dimensione dell’Unione. Oggi le CCP autorizzate nell’Unione compensano varie categorie di prodotti, che includono i derivati finanziari e su merci, sia quotati sia fuori borsa (OTC), i titoli azionari a pronti, le obbligazioni e prodotti quali le operazioni di pronti contro termine. Vanno oltre le frontiere nazionali prestando servizi a una vasta gamma di enti finanziari e di altra natura in tutta l’Unione. Sebbene alcune CCP restino concentrate sul mercato nazionale, sono tutte a rilevanza sistemica almeno nel rispettivo mercato nazionale.

Poiché un volume consistente del rischio finanziario presente nel sistema finanziario dell’Unione si concentra nelle CCP, che lo trattano per conto dei partecipanti diretti e relativi clienti, è essenziale che esse siano sottoposte a una regolamentazione efficace e a una vigilanza rigorosa. Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio4 impone alle CCP autorizzate nell’Unione di soddisfare rigorose norme prudenziali, organizzative e relative alla condotta negli affari. Spetta alle autorità competenti, collaborando nell’ambito di collegi di vigilanza in cui confluiscono diverse autorità per le funzioni specifiche cui sono deputate, esercitare un controllo completo sulle attività delle CCP. Conformemente agli impegni assunti dai leader del G20 a seguito della crisi finanziaria del 2008, il regolamento (UE) n. 648/2012 impone altresì l’obbligo di compensare a livello centrale i derivati OTC standardizzati tramite una CCP. Con l’entrata in vigore dell’obbligo di compensazione centralizzata dei derivati OTC, aumenteranno verosimilmente il volume e la gamma di attività svolte dalle CCP, il che potrebbe a sua volta determinare una sfida supplementare per le strategie di gestione dei rischi delle CCP.

Il regolamento (UE) n. 648/2012 ha concorso ad aumentare la resilienza delle CCP e dei mercati finanziari più in generale a fronte dell’ampia gamma dei rischi trattati e concentrati nelle CCP. Nessun sistema di norme e prassi è tuttavia in grado di ovviare al fatto che le risorse attuali possono risultare insufficienti a gestire i rischi cui sono esposte le CCP, fra cui l’inadempimento di uno o più partecipanti diretti. Nell’ipotesi di gravi difficoltà finanziarie o di dissesto imminente, in linea di massima gli enti finanziari dovrebbero essere sottoposti a procedura ordinaria di insolvenza. Con la crisi finanziaria del 2008 è tuttavia emerso che, specie in un periodo di prolungata instabilità e incertezza economica, tale procedura può perturbare funzioni che sono essenziali per l’economia, mettendo a repentaglio la stabilità finanziaria. Può darsi che le procedure ordinarie di insolvenza applicabili alle imprese non siano sempre in grado di assicurare un intervento sufficientemente rapido o di dare la giusta priorità alla continuità delle funzioni essenziali degli enti finanziari nell’ottica di preservare la stabilità finanziaria. Per ovviare a tali conseguenze negative della procedura ordinaria di insolvenza è necessario predisporre uno specifico quadro di risoluzione delle CCP.

La crisi finanziaria del 2008 ha evidenziato la mancanza di strumenti adeguati atti a preservare le funzioni essenziali assolte dagli enti finanziari in dissesto. Ha altresì messo in luce l’assenza di quadri normativi che consentissero alle autorità, specie se situate in Stati membri o giurisdizioni diversi, di collaborare e coordinarsi per poter agire rapidamente e con risolutezza. Privi di tali strumenti e in assenza di quadri di cooperazione e coordinamento, gli Stati membri sono stati costretti ad usare il denaro dei contribuenti per salvare gli enti finanziari, in modo da arginare il contagio e contenere il panico. Benché non beneficiarie dirette di sostegno finanziario pubblico straordinario nel corso della crisi finanziaria del 2008, le CCP erano al riparo dagli effetti che avrebbero altrimenti subito se le banche non avessero adempiuto agli obblighi che avevano nei loro confronti. Un quadro di risanamento e risoluzione delle CCP integra il quadro di risoluzione delle banche adottato a norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5 ed è quindi necessario per evitare il ricorso al denaro dei contribuenti in caso di dissesto disordinato di una di esse. All’interno di tale quadro si dovrebbe altresì tener conto della possibilità che le CCP siano sottoposte a risoluzione per motivi diversi dall’inadempimento di uno o più dei loro partecipanti diretti.

L’obiettivo di un quadro credibile di risanamento e risoluzione è garantire, per quanto possibile, che le CCP predispongano misure per uscire dalle difficoltà finanziarie, mantenere le funzioni essenziali della CCP in dissesto o a rischio di dissesto liquidandone nel contempo le altre attività con procedura ordinaria di insolvenza, nonché preservare la stabilità finanziaria ed evitare effetti negativi significativi sul sistema finanziario la sua capacità di fornire servizi al sistema economico riducendo nel contempo al minimo il costo del dissesto della CCP per i contribuenti. Un quadro di risanamento e risoluzione rafforza ulteriormente la preparazione delle CCP e delle autorità ad attenuare gli effetti delle difficoltà finanziarie e permette alle autorità di avere una visione più chiara del grado di preparazione delle CCP agli scenari di stress. Conferisce inoltre alle autorità i poteri che permettono loro di prepararsi alla potenziale risoluzione della CCP e di gestirne in modo coordinato il deterioramento, contribuendo così al buon funzionamento dei mercati finanziari.

Attualmente non vigono nell’Unione norme armonizzate sul risanamento e la risoluzione delle CCP. Alcuni Stati membri hanno già adottato modifiche normative che impongono alle CCP di redigere piani di risanamento e che introducono meccanismi atti alla risoluzione delle CCP in dissesto. Vi sono inoltre fra gli Stati membri notevoli differenze sostanziali e procedurali sotto il profilo delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative che disciplinano l’insolvenza delle CCP. La mancanza di presupposti, poteri e procedure comuni per il risanamento e la risoluzione delle CCP rischia di costituire un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di intralciare la cooperazione tra le autorità nazionali che si trovano ad affrontare il dissesto di una CCP e ad applicare appropriati meccanismi di allocazione delle perdite nei confronti dei relativi partecipanti diretti, sia nell’Unione che a livello globale. Questo vale in particolare quando, per via del diverso approccio seguito, le autorità nazionali non dispongono del medesimo grado di controllo o della stessa capacità di procedere alla risoluzione delle CCP. Le diversità fra i regimi di risanamento e risoluzione potrebbero influire sulle CCP e sui partecipanti diretti e relativi clienti in misura diversa nei vari Stati membri, potenzialmente falsando la concorrenza nel mercato interno. La mancanza di norme e strumenti comuni per gestire le difficoltà finanziarie o il dissesto in cui versa una CCP può incidere sulla scelta dei partecipanti diretti e relativi clienti quanto alla compensazione e sulla scelta della CCP quanto al luogo di stabilimento, impedendo quindi alle CCP di godere appieno delle libertà fondamentali riconosciute loro nel mercato interno. Questo potrebbe a sua volta scoraggiare i partecipanti diretti e relativi clienti dall’accesso transfrontaliero alle CCP nel mercato interno e ostacolare un’ulteriore integrazione dei mercati di capitali dell’Unione. È pertanto necessario che in tutti gli Stati membri vigano norme comuni in materia di risanamento e risoluzione così che le CCP possano esercitare le libertà garantite loro dal mercato interno senza subire limitazioni derivanti dalla capacità finanziaria degli Stati membri e delle relative autorità di gestire i dissesti delle CCP.

La revisione del quadro normativo applicabile alle banche e ad altri enti finanziari effettuata sulla scia della crisi finanziaria del 2008, in particolare l’inasprimento dei requisiti patrimoniali e di riserve di liquidità delle banche, il miglioramento degli strumenti di politica macroprudenziale e norme esaurienti in materia di risanamento e risoluzione delle banche, ha ridotto la probabilità di crisi in futuro e migliorato la resilienza di tutti gli enti finanziari e di tutte le infrastrutture di mercato, CCP comprese, allo stress economico, sia esso provocato da perturbazioni sistemiche o da eventi specifici a un singolo ente. Dal 1o gennaio 2015 si applica negli Stati membri un regime di risanamento e risoluzione per le banche a norma della direttiva 2014/59/UE.

Muovendo dalla linea seguita per il risanamento e la risoluzione delle banche, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero essere preparate e disporre di strumenti adeguati a gestire le situazioni che comportano il dissesto di CCP. Date tuttavia le differenze che le separano per funzioni e modelli aziendali, banche e CCP presentano rischi diversi. Sono quindi necessari strumenti e poteri specifici per le ipotesi di dissesto di una CCP provocato dal dissesto dei partecipanti diretti o scaturito da eventi diversi dall’inadempimento.

Un regolamento è l’atto giuridico più adeguato per integrare e sviluppare l’impostazione adottata con il regolamento (UE) n. 648/2012, che prevede requisiti prudenziali uniformi applicabili alle CCP. Stabilire in una direttiva gli obblighi relativi al risanamento e alla risoluzione potrebbe determinare incoerenze dovute all’adozione di norme nazionali potenzialmente divergenti su una materia altrimenti disciplinata da atti dell’Unione direttamente applicabili e contraddistinta sempre più dalla prestazione transfrontaliera dei servizi delle CCP. Anche in materia di risanamento e risoluzione delle CCP è opportuno adottare norme uniformi direttamente applicabili.

In un’ottica di coerenza con la legislazione dell’Unione vigente in materia di servizi finanziari e al fine di garantire il più alto livello possibile di stabilità finanziaria in tutta l’Unione, il regime di risanamento e risoluzione di cui al presente regolamento dovrebbe applicarsi alle CCP soggette ai requisiti prudenziali previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012, indipendentemente dal fatto che siano in possesso o meno dell’autorizzazione all’attività bancaria. Sebbene vi possano essere differenze nel profilo di rischio associato a strutture societarie alternative, le CCP sono soggetti autonomi tenuti a soddisfare tutti i requisiti di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 648/2012 indipendentemente dalla loro impresa madre o dalle altre componenti del gruppo. Non è pertanto necessario che il gruppo di cui una CCP fa parte sia soggetto al presente regolamento. Le dimensioni del gruppo, incluse tra l’altro le relazioni operative, personali e finanziarie di una CCP con le altre componenti del gruppo, dovrebbero tuttavia essere prese in considerazione nella pianificazione del risanamento e della risoluzione della CCP nella misura in cui potrebbero incidere sul risanamento o sulla risoluzione di quest’ultima o nella misura in cui le azioni di risanamento e di risoluzione potrebbero avere un impatto su altre componenti del gruppo.

Ai fini dell’efficacia ed efficienza delle azioni di risoluzione e in linea con gli obiettivi della risoluzione, gli Stati membri dovrebbero designare, quali autorità di risoluzione per i fini del presente regolamento, le banche centrali nazionali, i ministeri competenti, le autorità amministrative pubbliche o autorità investite di poteri amministrativi pubblici, incluse le autorità di risoluzione esistenti. Dovrebbero altresì provvedere affinché alle autorità di risoluzione siano destinate risorse adeguate. Negli Stati membri in cui è stabilita una CCP è opportuno adottare adeguate disposizioni strutturali per separare le funzioni di risoluzione della CCP da altre funzioni, in particolare laddove l’autorità responsabile della vigilanza prudenziale sulla CCP o della vigilanza prudenziale sugli enti creditizi o sulle imprese di investimento che sono partecipanti diretti della CCP sia designata quale autorità di risoluzione, in modo da scongiurare conflitti di interessi e il rischio di acquiescenza normativa. In tali casi dovrebbe essere garantita l’indipendenza del processo decisionale dell’autorità di risoluzione, pur senza impedire che l’adozione di decisioni converga al livello più elevato.

Date le conseguenze che il dissesto di una CCP e gli interventi che ne conseguono potrebbero avere per il sistema finanziario e per l’economia di uno Stato membro nonché l’eventualità di dover in ultima istanza utilizzare fondi pubblici per fare fronte a una crisi, i ministeri delle Finanze o altri ministeri competenti degli Stati membri dovrebbero essere in grado di decidere, in linea con le procedure democratiche nazionali, circa l’uso di fondi pubblici come soluzione di ultima istanza e, pertanto, dovrebbero essere implicati da vicino, sin dalle fasi iniziali, nella procedura di risanamento e risoluzione. Per quanto riguarda pertanto l’uso di fondi pubblici come soluzione di ultima istanza, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la ripartizione delle competenze tra i pertinenti ministeri o il governo e l’autorità di risoluzione, quale stabilita negli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Poiché spesso le CCP prestano servizi in tutta l’Unione, l’efficacia del risanamento e della risoluzione presuppone una collaborazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione nell’ambito di collegi di vigilanza e di risoluzione, in particolare nei preparativi del risanamento e della risoluzione. Le fasi preparatorie in questione riguardano la valutazione del piano di risanamento elaborato dalla CCP, il contributo a una decisione congiunta sui piani di risoluzione elaborati dall’autorità di risoluzione della CCP e il raggiungimento di tale decisione congiunta, nonché il superamento degli impedimenti alla risolvibilità della CCP.

Nella risoluzione delle CCP è opportuno raggiungere un equilibrio fra, da un lato, la necessità di procedure consone all’urgenza della situazione e funzionali al raggiungimento di soluzioni efficaci, eque e tempestive e, dall’altro, l’esigenza di preservare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri in cui la CCP presta servizi. A tal fine, le autorità che, per ambito di competenza, potrebbero essere interessate dal dissesto della CCP dovrebbero confrontarsi nell’ambito del collegio di risoluzione. In tale contesto esse dovrebbero, in particolare, condividere informazioni sulla preparazione dei partecipanti diretti e, se del caso, dei clienti per quanto riguarda la gestione di un potenziale inadempimento, i provvedimenti di risanamento e risoluzione e il trattamento prudenziale delle relative esposizioni nei confronti della CCP. Le autorità degli Stati membri la cui stabilità finanziaria potrebbe essere interessata dal dissesto della CCP dovrebbero poter partecipare al collegio di risoluzione sulla base della loro valutazione dell’impatto che la risoluzione della CCP potrebbe avere sulla stabilità finanziaria nel rispettivo Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di essere rappresentati nel collegio di risoluzione dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione dei partecipanti diretti. Gli Stati membri che non sono rappresentati da autorità dei partecipanti diretti dovrebbero poter partecipare scegliendo tra la partecipazione al collegio dell’autorità competente dei clienti dei partecipanti diretti e la partecipazione al collegio dell’autorità di risoluzione dei clienti dei partecipanti diretti. Le autorità dovrebbero fornire all’autorità di risoluzione della CCP un’adeguata giustificazione della loro partecipazione, basata sulla loro analisi dell’impatto negativo che la risoluzione della CCP potrebbe avere sui rispettivi Stati membri. Allo stesso modo, le pertinenti autorità di paesi terzi dovrebbero essere invitate, quando necessario, a partecipare ai collegi di risoluzione in veste di osservatrici al fine di assicurare un periodico scambio di opinioni e un coordinamento con esse.

Per affrontare efficacemente e in modo proporzionato il potenziale dissesto di una CCP, le autorità dovrebbero esercitare i poteri di risanamento e di risoluzione di cui sono investite tenendo conto di una serie di fattori caratterizzanti la CCP, quali natura dell’attività, assetto proprietario, struttura giuridica e organizzativa, profilo di rischio, dimensioni, status giuridico, sostituibilità e interconnessioni con il sistema finanziario. Le autorità dovrebbero inoltre valutare la probabilità che il dissesto e la successiva liquidazione della CCP con procedura ordinaria di insolvenza abbiano un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti finanziari o sull’economia in generale.

Ai fini di una gestione efficace delle CCP in dissesto, è opportuno conferire alle autorità competenti il potere d’imporre misure preparatorie alla CCP. È opportuno stabilire una norma minima circa il contenuto e le informazioni da includere nei piani di risanamento, in modo che nell’Unione tutte le CCP dispongano di piani di risanamento sufficientemente dettagliati su cui fare affidamento in caso di difficoltà finanziarie. Tali piani di risanamento dovrebbero contemplare una serie adeguata di scenari, prevedendo stress sia sistemici che specifici alla CCP, che ne metterebbero a repentaglio la sostenibilità economica, anche tenendo conto del potenziale impatto di un contagio in caso di crisi, sia nazionale che transfrontaliera. Gli scenari dovrebbero essere più rigorosi di quelli utilizzati ai fini delle prove di stress periodiche a norma dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 648/2012, pur restando plausibili. I piani di risanamento dovrebbero contemplare un’ampia gamma di scenari, compresi gli scenari derivanti da eventi di inadempimento, quelli derivanti da eventi diversi dall’inadempimento e quelli derivanti da una combinazione di entrambi; dovrebbero inoltre includere disposizioni esaustive in materia di ribilanciamento delle posizioni, allocazione piena delle perdite derivanti dall’inadempimento dei partecipanti diretti e capacità di assorbimento adeguate per tutti gli altri tipi di perdite. I piani di risanamento dovrebbero operare una distinzione tra i vari tipi di eventi diversi dall’inadempimento. Gli scenari utilizzati nella pianificazione di risanamento dovrebbero costituire parte integrante del regolamento operativo della CCP stabilito per contratto con i partecipanti diretti. Il regolamento operativo dovrebbe prevedere altresì disposizioni atte a garantire l’applicabilità delle misure di risanamento delineate nel piano di risanamento in tutti gli scenari. I piani di risanamento non dovrebbero presupporre l’accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né esporre i contribuenti al rischio di perdite.

Le CCP dovrebbero essere tenute a elaborare, rivedere e aggiornare periodicamente i propri piani di risanamento. In tale contesto la fase di risanamento dovrebbe iniziare quando è riscontrato un deterioramento significativo della situazione finanziaria della CCP o un rischio di violazione dei requisiti patrimoniali e prudenziali imposti dal regolamento (UE) n. 648/2012 che potrebbe comportare una violazione dei requisiti in materia di autorizzazione tale da giustificare la revoca della sua autorizzazione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012. Ciò dovrebbe risultare dal raffronto con un sistema di indicatori qualitativi e quantitativi inclusi nel piano di risanamento.

Al fine di creare incentivi validi ex ante e assicurare un’equa allocazione delle perdite, i piani di risanamento dovrebbero garantire che l’applicazione di strumenti di risanamento equilibri correttamente l’allocazione delle perdite tra le CCP, i partecipanti diretti e, se del caso, i loro clienti. In linea generale, le perdite legate al risanamento dovrebbero essere ripartite tra le CCP, i partecipanti diretti e, se del caso, i loro clienti, in funzione della rispettiva responsabilità per il rischio trasferito alla CCP e della rispettiva capacità di controllare e gestire tali rischi. I piani di risanamento dovrebbero garantire che il capitale della CCP sia esposto a perdite causate sia da eventi di inadempimento che da eventi diversi dall’inadempimento, prima dell’allocazione delle perdite ai partecipanti diretti. A titolo di incentivo per un’adeguata gestione dei rischi e per l’ulteriore riduzione dei rischi di perdite per i contribuenti, la CCP dovrebbe utilizzare una parte delle sue risorse proprie dedicate prefinanziate di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 648/2012, che possono includere qualsiasi capitale detenuto in aggiunta ai requisiti patrimoniali minimi, per conformarsi alla soglia di notificazione di cui all’atto delegato adottato sulla base dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, come misura di risanamento prima di ricorrere ad altre misure di risanamento che richiedono contributi finanziari dei partecipanti diretti. Tale importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate, distinto dalle risorse proprie prefinanziate di cui all’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, non dovrebbe essere inferiore al 10 % né superiore al 25 % dei requisiti patrimoniali basati sul rischio calcolati conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, indipendentemente dal fatto che tali requisiti siano inferiori o superiori al capitale iniziale di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

La CCP dovrebbe presentare il proprio piano di risanamento all’autorità competente, che dovrebbe trasmetterlo senza indebito ritardo al collegio di vigilanza istituito a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 ai fini di una valutazione completa, sotto forma di una decisione congiunta del collegio. La valutazione dovrebbe indicare se il piano è completo e se è effettivamente in grado di ripristinare tempestivamente la sostenibilità economica della CCP, anche in periodi di gravi difficoltà finanziarie.

I piani di risanamento dovrebbero illustrare compiutamente le azioni che la CCP si ripromette di intraprendere per risolvere l’eventuale problema delle obbligazioni in essere non bilanciate, delle perdite non coperte, della carenza di liquidità o dell’inadeguatezza del capitale, così come le azioni atte a ricostituire le risorse finanziarie prefinanziate esaurite e gli accordi in materia di liquidità, al fine di ripristinare la sostenibilità economica e di poter continuare a soddisfare i requisiti per l’autorizzazione. Né il potere dell’autorità di risoluzione di applicare una richiesta di liquidità per la risoluzione né l’obbligo di avere un impegno contrattuale minimo per le richieste di liquidità per il risanamento dovrebbero pregiudicare il diritto della CCP di introdurre nelle proprie norme richieste di liquidità per il risanamento superiori all’impegno contrattuale obbligatorio minimo specificato al presente regolamento o la gestione dei rischi della CCP.

I piani di risanamento dovrebbero tenere conto anche degli attacchi informatici che potrebbero comportare un deterioramento significativo della situazione finanziaria della CCP o il rischio di violazione dei requisiti prudenziali a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.

Le CCP dovrebbero evitare discriminazioni nei rispettivi piani di risanamento e assicurare che questi siano equilibrati in termini di effetti e incentivi generati. Gli effetti delle misure di risanamento sui partecipanti diretti e, ove siano disponibili informazioni pertinenti, sui relativi clienti e sul sistema finanziario dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri più in generale dovrebbero essere proporzionati. A norma del regolamento (UE) n. 648/2012, le CCP sono tenute ad assicurare in particolare che i partecipanti diretti abbiano un’esposizione limitata nei loro confronti. Le CCP dovrebbero assicurare che tutti i pertinenti portatori d’interesse siano coinvolti nell’elaborazione del piano di risanamento, mediante la partecipazione al comitato dei rischi della CCP, se del caso, e mediante la loro adeguata consultazione. Poiché è lecito attendersi che i portatori d’interesse abbiano opinioni divergenti, le CCP dovrebbero stabilire procedure chiare per gestire la diversità di opinioni tra i portatori d’interesse e qualsiasi conflitto di interessi tra questi ultimi e la CCP.

In considerazione del carattere globale dei mercati serviti dalle CCP, il regolamento operativo dovrebbe prevedere disposizioni contrattuali che permettono alla CCP, se necessario, di applicare le opzioni di risanamento ai contratti o attività disciplinati dal diritto di un paese terzo o ai soggetti basati in paesi terzi.

Se la CCP non presenta un piano di risanamento adeguato, le autorità competenti dovrebbero poterle imporre l’adozione delle misure necessarie per colmare le carenze sostanziali del piano, così che la CCP riesca a rafforzare la propria attività e possa allocare risorse, ripristinare il capitale e, se del caso, ribilanciare il portafoglio in caso di dissesto. Questo potere dovrebbe consentire alle autorità competenti d’intervenire preventivamente, per quanto necessario per colmare le carenze e conseguire così gli obiettivi di stabilità finanziaria.

Nei casi eccezionali di scarti di garanzia applicati ai margini di variazione positivi a seguito di un evento diverso dall’inadempimento e se il risanamento ha esito positivo, l’autorità competente dovrebbe poter imporre alla CCP di risarcire mediante liquidità i partecipanti diretti in misura proporzionata alle perdite da essi subite in misura superiore ai propri impegni contrattuali o, se del caso, di emettere titoli attestanti un credito sugli utili futuri della CCP stessa.

La pianificazione della risoluzione è una componente essenziale di una risoluzione efficace. I piani dovrebbero essere redatti dall’autorità di risoluzione della CCP e stabiliti di comune accordo nel collegio di risoluzione. I piani dovrebbero coprire un’ampia gamma di scenari, operando una distinzione tra gli scenari derivanti da eventi di inadempimento, gli scenari derivanti da eventi diversi dall’inadempimento e gli scenari derivanti da una combinazione di entrambi, come pure tra i diversi tipi di eventi diversi dall’inadempimento. Le autorità dovrebbero disporre di tutte le informazioni necessarie per individuare le funzioni essenziali e assicurarne la continuità. Il contenuto del piano di risoluzione dovrebbe tuttavia essere adeguato alle attività della CCP e ai tipi di prodotto che essa compensa e basarsi, tra l’altro, sulle informazioni da questa comunicate. Al fine di agevolare l’esecuzione delle richieste di liquidità per la risoluzione e della riduzione dell’importo di eventuali utili che devono essere pagati a un partecipante diretto non inadempiente a una CCP in risoluzione, nel regolamento operativo della CCP dovrebbe essere incluso un riferimento alla facoltà dell’autorità di risoluzione di imporre tali richieste di liquidità per la risoluzione e tale riduzione. Ove necessario, il regolamento operativo della CCP concordato per contratto con i partecipanti diretti dovrebbe contenere disposizioni volte a garantire l’esecutività di altre misure di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione.

In base alla valutazione della risolvibilità, le autorità di risoluzione dovrebbero avere il potere di imporre, direttamente o indirettamente attraverso l’autorità competente, modifiche della struttura giuridica od operativa e dell’organizzazione delle CCP e di adottare le misure necessarie e proporzionate per ridurre o eliminare gli impedimenti sostanziali all’applicazione degli strumenti di risoluzione e assicurarne la risolvibilità. Tenuto conto della diversa struttura dei gruppi cui le CCP appartengono, delle differenze strutturali rispetto ai gruppi bancari e dei diversi quadri normativi che si applicano alle singole entità nell’ambito di tali gruppi, l’autorità di risoluzione della CCP, in consultazione con l’autorità competente della CCP, dovrebbe essere in grado di valutare se l’esecuzione di modifiche delle strutture giuridiche od operative della CCP, o di qualsiasi entità del gruppo direttamente o indirettamente sotto il suo controllo, comporti modifiche delle strutture del gruppo cui appartiene la CCP che potrebbero comportare rischi di impugnazione o problemi di esecutività, a seconda delle specifiche circostanze giuridiche applicabili. Nel valutare le modalità per eliminare tali impedimenti alla risoluzione, l’autorità di risoluzione dovrebbe essere in grado di suggerire una diversa serie di misure di risoluzione della crisi anziché richiedere modifiche delle strutture giuridiche od operative del gruppo, qualora l’uso di tali misure alternative elimini gli impedimenti alla risolvibilità in modo equivalente.

Con riferimento ai piani di risoluzione e alle valutazioni della risolvibilità, la necessità di accelerare le azioni di ristrutturazione e di assicurarne la celerità, per garantire la continuità delle funzioni essenziali della CCP e preservare la stabilità finanziaria prevale sulle considerazioni di vigilanza corrente. Se i membri del collegio di risoluzione sono in disaccordo sulle decisioni da adottare riguardo al piano di risoluzione della CCP, alla valutazione della risolvibilità della CCP e all’eliminazione degli impedimenti che la ostacolano, l’Autorità europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM) dovrebbe fungere da Mediatore in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio6. La mediazione vincolante dell’AESFEM dovrebbe comunque essere esaminata preventivamente da un comitato interno dell’AESFEM stessa, dato che i suoi membri hanno in diversi Stati membri competenze in materia di mantenimento della stabilità finanziaria e di vigilanza sui partecipanti diretti. È opportuno invitare talune autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio7 a partecipare in veste di osservatrici al comitato interno dell’AESFEM, poiché assolvono funzioni analoghe a norma della direttiva 2014/59/UE. La mediazione vincolante non dovrebbe impedire, in altri casi, la mediazione non vincolante condotta in conformità dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Conformemente all’articolo 38 del regolamento (UE) n. 1095/2010, tale mediazione vincolante non può incidere sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.

Potrebbe risultare necessario che il piano di risanamento della CCP stabilisca i presupposti che determinano l’erogazione di eventuali accordi di sostegno finanziario contrattualmente vincolanti, garanzie o altre forme di sostegno operativo da parte dell’impresa madre o di un’altra componente del gruppo a una CCP dello stesso gruppo. Assicurando la trasparenza in relazione a tale tipo di accordi si attenuerebbero i rischi per la liquidità e la solvibilità della componente del gruppo che eroga sostegno alla CCP che versa in difficoltà finanziarie. Pertanto, qualsiasi modifica di tali accordi che incida sulla qualità e sulla natura di tale sostegno di gruppo dovrebbe essere considerata una modifica sostanziale che implica la revisione del piano di risanamento.

Data la delicatezza delle informazioni ivi contenute, i piani di risanamento e di risoluzione dovrebbero obbedire ad adeguate disposizioni in materia di riservatezza.

Le autorità competenti dovrebbero trasmettere i piani di risanamento e le relative modifiche alle pertinenti autorità di risoluzione, le quali dovrebbero a loro volta inoltrare piani di risoluzione e modifiche alle autorità competenti, in modo che tutte le autorità pertinenti siano tenute sempre perfettamente informate.

Per preservare la stabilità finanziaria è necessario che le autorità competenti siano in grado di sanare il deterioramento della situazione finanziaria ed economica di una CCP prima che questa giunga a un punto tale per cui le autorità non abbiano altra scelta che procedere alla risoluzione, o imporre alla CCP di modificare le proprie misure di risanamento laddove queste possano compromettere la stabilità finanziaria generale. È opportuno pertanto conferire alle autorità competenti poteri di intervento precoce che permettano di scongiurare o ridurre al minimo gli effetti negativi sulla stabilità finanziaria o sugli interessi dei clienti che potrebbero conseguire dall’applicazione di determinate misure da parte della CCP. I poteri di intervento precoce dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti in aggiunta ai poteri previsti dal diritto nazionale degli Stati membri o dal regolamento (UE) n. 648/2012 per le situazioni diverse da quelle considerate intervento precoce. I diritti di intervento precoce dovrebbero comprendere il potere di limitare o vietare la remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale, inclusi la distribuzione di dividendi e i riacquisti da parte della CCP, nella massima misura possibile, senza dare luogo a un evento di inadempimento; dovrebbe altresì comprendere il potere di limitare, vietare o congelare tutti i pagamenti, all’alta dirigenza di cui al regolamento (UE) n. 648/2012, delle componenti variabili della remunerazione ai sensi della politica retributiva della CCP di cui all’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, di benefici pensionistici discrezionali o delle indennità di buonuscita.

Nell’ambito dei poteri di intervento precoce e conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, l’autorità competente dovrebbe poter nominare un amministratore temporaneo per sostituire il consiglio e l’alta dirigenza della CCP o collaborare temporaneamente con essi. Il compito dell’amministratore temporaneo dovrebbe essere esercitare i poteri conferitigli, fatte salve le condizioni ad esso imposte al momento della nomina, al fine di promuovere soluzioni per ripianare la situazione finanziaria della CCP. La nomina dell’amministratore temporaneo non dovrebbe interferire indebitamente con i diritti degli azionisti o proprietari né con gli obblighi procedurali imposti dal diritto societario nazionale o dell’Unione e dovrebbe rispettare gli obblighi internazionali assunti dall’Unione e dagli Stati membri in materia di tutela degli investimenti.

Nelle fasi di risanamento e di intervento precoce gli azionisti dovrebbero conservare tutti i loro diritti. Essi dovrebbero perderli una volta che la CCP è posta in risoluzione. Durante la fase di risanamento dovrebbe essere limitata o vietata nella massima misura possibile, senza dare luogo a un evento di inadempimento, la remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale, inclusi la distribuzione di dividendi e i riacquisti da parte della CCP. I detentori di capitale di una CCP dovrebbero essere i primi ad assorbire le perdite nel quadro della risoluzione in modo tale da ridurre al minimo il rischio di impugnazione da parte loro qualora tali perdite siano maggiori rispetto a quelle che avrebbero subito nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza secondo il principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato. Quando applica uno strumento di svalutazione e conversione, l’autorità di risoluzione dovrebbe poter discostarsi dal principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato. Tuttavia, un azionista o un creditore che subisca una perdita maggiore di quella che avrebbe subito nel quadro di una procedura ordinaria di insolvenza avrebbe diritto al pagamento della differenza.

Il quadro di risoluzione dovrebbe prevedere un avvio tempestivo della procedura prima che si manifesti l’insolvenza della CCP. La CCP dovrebbe essere considerata in dissesto o a rischio di dissesto quando viola o rischia di violare in un prossimo futuro i requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione, quando il risanamento non è stato in grado o rischia di non essere in grado di ripristinarne la sostenibilità economica, quando non è in grado o rischia di non essere in grado di assolvere una funzione essenziale, quando le sue attività sono o rischiano di essere in un prossimo futuro inferiori alle passività, quando non è o rischia di non essere in un prossimo futuro in grado di pagare i debiti o altre passività alla scadenza o quando necessita di sostegno finanziario pubblico straordinario. La mera circostanza che la CCP non soddisfi tutti i requisiti per l’autorizzazione non dovrebbe tuttavia giustificare di per sé l’avvio della procedura di risoluzione.

L’erogazione di assistenza di liquidità di emergenza da parte della banca centrale, laddove disponibile, non dovrebbe costituire una condizione per dimostrare che la CCP non è o rischia di non essere in un prossimo futuro in grado di pagare le passività alla scadenza. Per preservare la stabilità finanziaria, specialmente in caso di carenza sistemica di liquidità, le garanzie dello Stato sugli strumenti di liquidità forniti da banche centrali o le garanzie dello Stato sulle passività di nuova emissione volte a rimediare a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro non dovrebbero dare luogo all’avvio della risoluzione quando sono soddisfatte determinate condizioni.

I membri del sistema europeo di banche centrali (SEBC), gli altri organismi degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe, gli altri organismi pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima, la Banca dei regolamenti internazionali e altri soggetti elencati all’articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono agire in veste di partecipante diretto rispetto alle loro operazioni. Gli strumenti di allocazione delle perdite previsti nel piano di risanamento delle CCP non dovrebbero applicarsi a tali soggetti. Analogamente, le autorità di risoluzione non dovrebbero applicare gli strumenti di allocazione delle perdite in relazione a tali soggetti al fine di evitare l’esposizione di denaro pubblico.

Se sussistono i presupposti per la risoluzione, l’autorità di risoluzione della CCP dovrebbe disporre di un complesso armonizzato di strumenti e poteri di risoluzione. Questi dovrebbero consentire all’autorità di risoluzione di affrontare gli scenari derivanti sia da eventi di inadempimento che da eventi diversi dall’inadempimento o da una combinazione di entrambi. Il loro esercizio dovrebbe essere soggetto a presupposti, obiettivi e principi generali comuni. In particolare, l’applicazione di tali strumenti o poteri non dovrebbe interferire nella risoluzione efficace dei gruppi transfrontalieri.

Gli obiettivi primi della risoluzione dovrebbero essere garantire la continuità delle funzioni essenziali, scongiurare effetti negativi sulla stabilità finanziaria e tutelare le finanze pubbliche.

È opportuno mantenere le funzioni essenziali della CCP in dissesto, seppur ristrutturandole con i necessari cambiamenti della direzione, mediante l’applicazione degli strumenti di risoluzione e, nella misura più ampia possibile, utilizzando fondi privati e senza ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito mediante l’allocazione delle perdite residue e il ribilanciamento del portafoglio della CCP attraverso l’applicazione di strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite in caso di perdite dovute a inadempimento, oppure, in caso di perdite non dovute a inadempimento, attraverso la svalutazione di strumenti di capitale e la svalutazione e conversione in capitale delle passività non garantite al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la CCP. Per evitare la necessità di applicare strumenti pubblici di stabilizzazione, l’autorità di risoluzione dovrebbe anche poter attivare la richiesta di liquidità per la risoluzione anche in seguito a un evento diverso dall’inadempimento. Una CCP o uno specifico servizio di compensazione dovrebbero poter inoltre essere venduti a una CCP terza solvente in grado di condurre e gestire le attività di compensazione cedute o essere fusi con essa. In linea con l’obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali della CCP e prima di procedere agli interventi descritti sopra, l’autorità di risoluzione dovrebbe in genere dare esecuzione agli obblighi contrattuali esistenti e in sospeso nei confronti della CCP analogamente a come sarebbero attivati nel quadro del rispettivo regolamento operativo, compresi, segnatamente, gli obblighi contrattuali in capo ai partecipanti diretti di soddisfare le richieste di liquidità per il risanamento o di assumere le posizioni dei partecipanti diretti inadempienti tramite asta o con altro mezzo stabilito nel regolamento operativo della CCP, nonché agli obblighi contrattuali esistenti e in sospeso che impongono a parti diverse dai partecipanti diretti di prestare sostegno finanziario in una qualsiasi forma.

È necessario agire rapidamente e con risolutezza per sostenere la fiducia del mercato e ridurre al minimo il contagio. Non appena sussistono i presupposti per la risoluzione, nel pubblico interesse l’autorità di risoluzione della CCP non dovrebbe tardare ad avviare un’azione opportuna e coordinata di risoluzione. È possibile che il dissesto della CCP si verifichi in circostanze che impongono una reazione immediata dell’autorità di risoluzione. È pertanto opportuno consentire a tale autorità di avviare un’azione di risoluzione a prescindere dal fatto che la CCP attui provvedimenti di risanamento ovvero senza dover prima esercitare i poteri di intervento precoce.

Nell’avviare le azioni di risoluzione l’autorità di risoluzione della CCP dovrebbe tenere conto delle misure previste nel piano di risoluzione elaborato in seno al collegio di risoluzione e applicarle, a meno che non ritenga che, alla luce delle specifiche circostanze, gli obiettivi della risoluzione possano essere raggiunti più efficacemente con azioni non previste in detto piano. L’autorità di risoluzione dovrebbe tenere conto dei principi generali del processo decisionale, compresa la necessità di bilanciare gli interessi dei diversi portatori di interessi della CCP e di garantire la trasparenza e il coinvolgimento delle autorità pertinenti degli Stati membri nei casi in cui la decisione o l’azione proposta potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità finanziaria o sulle risorse di bilancio. In particolare, l’autorità di risoluzione dovrebbe informare il collegio di risoluzione delle azioni di risoluzione previste, anche quando tali azioni si discostano dal piano di risoluzione.

L’ingerenza nei diritti di proprietà dovrebbe essere proporzionata al rischio per la stabilità finanziaria. Gli strumenti di risoluzione dovrebbero essere pertanto applicati soltanto nei confronti di CCP che presentano i presupposti per la risoluzione, in particolare quando risulta necessario per perseguire l’obiettivo della stabilità finanziaria nel pubblico interesse. Gli strumenti e i poteri di risoluzione potrebbero interferire nei diritti degli azionisti, dei creditori, dei partecipanti diretti e, ove applicabile, dei clienti di questi ultimi. L’azione di risoluzione dovrebbe pertanto essere avviata soltanto quando è necessaria nel pubblico interesse e l’ingerenza in tali diritti dovrebbe essere compatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»).

Gli azionisti, i partecipanti diretti e altri creditori della CCP non dovrebbero subire perdite maggiori di quelle che avrebbero subito se l’autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei loro confronti fossero invece stati fatti valere tutti gli obblighi in essere applicabili conformemente alle regole della CCP in materia di inadempimento ovvero ad altre disposizioni contrattuali del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza («principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato»). Se le attività della CCP in risoluzione sono cedute solo in parte a un acquirente privato o a una CCP-ponte, è opportuno liquidare con procedura ordinaria di insolvenza la parte restante della CCP in risoluzione.

Per tutelare i diritti di azionisti, partecipanti diretti e altri creditori è opportuno stabilire norme chiare riguardo alla valutazione delle attività e delle passività della CCP e alla valutazione del trattamento che azionisti, partecipanti diretti e altri creditori avrebbero ricevuto se l’autorità di risoluzione non avesse avviato l’azione di risoluzione. Tale valutazione dovrebbe mettere a confronto il trattamento riservato in concreto agli azionisti, ai partecipanti diretti e ad altri creditori nell’ambito della risoluzione con il trattamento che avrebbero ricevuto se l’autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei loro confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP e se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Il ricorso alla richiesta di liquidità per la risoluzione, che dovrebbe essere incluso nel regolamento operativo della CCP, è riservato all’autorità di risoluzione. Non può farvi ricorso la CCP, un amministratore o un liquidatore in caso di insolvenza e non dovrebbe pertanto rientrare nel trattamento che gli azionisti, i partecipanti diretti e altri creditori avrebbero ricevuto se l’autorità di risoluzione non avesse avviato un’azione di risoluzione. Neanche il ricorso al potere di ridurre l’importo degli utili dovuti dall’autorità di risoluzione a un partecipante diretto non inadempiente che supera i limiti concordati a livello contrattuale per tale riduzione dovrebbe rientrare nel trattamento che gli azionisti, i partecipanti diretti e altri creditori avrebbero ricevuto se l’autorità di risoluzione non avesse avviato un’azione di risoluzione. Gli azionisti, i partecipanti diretti e altri creditori dovrebbero avere diritto al pagamento della differenza quando, a titolo di pagamento o di risarcimento per le loro pretese, hanno ricevuto un importo inferiore a quello che avrebbero ottenuto se l’autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei loro confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dalle norme della CCP in materia di inadempimento ovvero da altre disposizioni contrattuali del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I clienti dovrebbero essere inclusi in tale confronto e avere diritto al pagamento di eventuali differenze di trattamento soltanto quando esiste una base contrattuale per un credito diretto dei clienti nei confronti della CCP che li rendono creditori di quest’ultima. Solo in tali casi l’autorità di risoluzione può controllare l’impatto diretto delle sue azioni. Dovrebbe essere possibile contestare tale confronto separatamente dalla decisione di risoluzione. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di stabilire la procedura secondo cui corrispondere ad azionisti, partecipanti diretti e altri creditori le differenze di trattamento constatate.

Le azioni di risanamento e di risoluzione possono incidere indirettamente sui clienti e sui clienti indiretti che non sono creditori della CCP, nella misura in cui i costi del risanamento e della risoluzione siano stati trasferiti a tali clienti e clienti indiretti in base agli accordi contrattuali applicabili. Pertanto, anche l’impatto di uno scenario di risanamento e risoluzione della CCP sui clienti e sui clienti indiretti dovrebbe essere affrontato attraverso gli stessi accordi contrattuali con i partecipanti diretti e i clienti che forniscono loro servizi di compensazione. Tale obiettivo può essere raggiunto garantendo che, se gli accordi contrattuali consentono ai partecipanti diretti di trasferire ai propri clienti le conseguenze negative degli strumenti di risoluzione, tali accordi contrattuali includono anche, su base equivalente e proporzionata, il diritto dei clienti di ottenere qualsiasi compensazione che i partecipanti diretti ricevano dalla CCP o qualsiasi equivalente in contante di tale compensazione o eventuali proventi da essi ottenuti a seguito di un’azione intentata in virtù del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato, nella misura in cui tali accordi riguardino posizioni dei clienti. Tali disposizioni dovrebbero applicarsi anche agli accordi contrattuali conclusi dai clienti e dai clienti indiretti che offrono servizi di compensazione indiretta ai propri clienti.

Ai fini della risoluzione efficace di una CCP, il processo di valutazione dovrebbe stabilire con la massima precisione possibile le perdite da allocare per permettere alla CCP di ribilanciare il portafoglio delle posizioni in essere e adempiere le obbligazioni di pagamento. La valutazione delle attività e passività di una CCP in dissesto dovrebbe basarsi su ipotesi eque, prudenti e realistiche assunte al momento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione. Nella valutazione, il valore delle passività non dovrebbe però essere influenzato dalla situazione finanziaria della CCP. Le autorità di risoluzione dovrebbero poter procedere, in situazioni di urgenza, a una valutazione rapida delle attività e passività della CCP in dissesto. Si tratterebbe di una valutazione provvisoria, valida fino al momento in cui è effettuata una valutazione indipendente.

All’avvio della risoluzione nei confronti della CCP, l’autorità di risoluzione dovrebbe dare esecuzione agli obblighi contrattuali in essere previsti dal regolamento operativo delle CCP, compresi i provvedimenti di risanamento in corso, salvo se l’esercizio di un diverso strumento o potere di risoluzione risulti più adatto per attenuare effetti negativi sulla stabilità finanziaria o per assicurare tempestivamente la continuità delle funzioni essenziali della CCP. L’autorità di risoluzione dovrebbe avere il diritto, ma non l’obbligo, di dare esecuzione a tali obblighi contrattuali anche dopo la risoluzione qualora i motivi che giustificano la rinuncia alla loro esecuzione cessino di esistere. Al fine di consentire ai partecipanti diretti e ad altre parti pertinenti di prepararsi all’esecuzione degli obblighi residui, l’autorità di risoluzione dovrebbe notificare preventivamente ai pertinenti partecipanti diretti e alle altre parti interessate. Tale periodo di tale notificazione preventiva dovrebbe essere da tre a sei mesi. L’autorità di risoluzione dovrebbe stabilire, in consultazione con le autorità competenti e le autorità di risoluzione dei partecipanti diretti interessati e di tutte le altre parti impegnate da obblighi esistenti e in sospeso, se siano cessati di sussistere i motivi per non dare esecuzione agli obblighi contrattuali e se dare esecuzione agli obblighi rimanenti. Qualora suddetti motivi continuino a sussistere, l’autorità di risoluzione dovrebbe astenersi dal dare esecuzione agli obblighi. I proventi derivanti dal ritardo nell’esecuzione degli obblighi contrattuali in essere dovrebbero essere utilizzati per recuperare eventuali fondi pubblici usati per il pagamento dei crediti legati all’applicazione del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato, risultanti dalla decisione dell’autorità di risoluzione di astenersi dal dare esecuzione a tali obblighi o dall’applicazione di uno strumento pubblico di stabilizzazione. L’autorità di risoluzione dovrebbe avvalersi del potere di ritardare l’esecuzione soltanto nella misura in cui non sia violata la salvaguardia offerta dal principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato, di cui beneficia il portatore di interessi che sarà soggetto al ritardo nell’esecuzione. In caso di perdite dovute a inadempimento, l’autorità di risoluzione dovrebbe ribilanciare il portafoglio della CCP e assegnare le perdite residue mediante strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite. In caso di perdite non dovute a inadempimento, le perdite dovrebbero essere assorbite dagli strumenti del capitale regolamentare e dovrebbero essere allocate agli azionisti nei limiti della loro capacità mediante cancellazione o cessione delle partecipazioni ovvero mediante una forte diluizione. Se tali strumenti si rivelano insufficienti, l’autorità di risoluzione dovrebbe avere il potere di ridurre per quanto necessario, senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria in generale, il valore del debito non garantito e delle passività non garantite secondo l’ordine previsto dal diritto fallimentare nazionale applicabile e di applicare strumenti di allocazione delle perdite.

Se dopo l’assorbimento delle perdite e, ove applicabile, il ribilanciamento del portafoglio della CCP le risorse prefinanziate della CCP restano esaurite, l’autorità di risoluzione dovrebbe assicurare che tali risorse siano riportate ai livelli necessari per soddisfare i requisiti normativi mediante la prosecuzione dell’uso degli strumenti previsti nel regolamento operativo della CCP o mediante altre azioni. In particolare, le autorità di risoluzione dovrebbero avere la possibilità di compensare i partecipanti diretti non inadempienti che avrebbero avuto diritto a un pagamento a titolo del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato per l’applicazione di strumenti di allocazione delle perdite che comporterebbero perdite superiori rispetto a quelle che i partecipanti diretti avrebbero subito nell’ambito degli obblighi di cui al regolamento operativo della CCP con partecipazioni, titoli di debito o titoli attestanti un credito sugli utili futuri della CCP. In sede di valutazione dell’importo e della forma di compensazione, l’autorità di risoluzione può prendere in considerazione, ad esempio, la solidità finanziaria della CCP, la qualità degli strumenti disponibili per la compensazione e il rispetto della salvaguardia offerta dal principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato. Al fine di mantenere una struttura di incentivi adeguata, tale compensazione dovrebbe rispecchiare la misura in cui un partecipante diretto sostiene il risanamento della CCP e tenere conto pertanto anche degli obblighi contrattuali residui in essere dei partecipanti diretti verso tale CCP. Tale compensazione dovrebbe essere dedotta da eventuali diritti a un pagamento a titolo del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato.

Le autorità di risoluzione dovrebbero provvedere affinché i costi della risoluzione della CCP siano ridotti al minimo e che i creditori della stessa categoria ricevano pari trattamento. L’autorità di risoluzione dovrebbe poter avviare un’azione di risoluzione che si discosta dal principio della parità di trattamento dei creditori ove ciò sia giustificato dal pubblico interesse di conseguire gli obiettivi della risoluzione e sia proporzionato al rischio sostenuto. Se si avvale di tale misura, l’autorità di risoluzione non dovrebbe operare nessuna discriminazione sulla base della nazionalità.

La risoluzione di una CCP non dovrebbe comportare il ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario. Gli strumenti di risanamento e gli strumenti di risoluzione in essere, in particolare lo strumento di svalutazione, dovrebbero essere applicati nella misura massima possibile prima di o unitamente a un’eventuale iniezione di capitale del settore pubblico ovvero di un equivalente sostegno finanziario pubblico straordinario a favore della CCP. Il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario a favore della risoluzione di CCP in dissesto deve aver luogo in ultima istanza, essere limitato nel tempo e rispettare le applicabili disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Un regime di risoluzione efficace dovrebbe ridurre al minimo i costi della risoluzione di una CCP in dissesto sostenuti dai contribuenti. Dovrebbe assicurare anche che le CCP siano risolvibili senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria. Lo strumento di svalutazione e gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni dovrebbero conseguire tale obiettivo garantendo che gli azionisti e le controparti comprese fra i creditori della CCP in dissesto subiscano perdite adeguate e si facciano carico di una quota adeguata dei costi derivanti dal dissesto della CCP. Detti strumenti stimolano pertanto maggiormente gli azionisti e le controparti delle CCP a vigilare sulla solidità della CCP in situazioni di normalità, in linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) previste nel documento «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» (Caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione per gli enti finanziari).

Per offrire alle autorità di risoluzione la necessaria flessibilità nell’allocazione delle perdite e delle posizioni alle controparti in varie situazioni, è opportuno consentire loro di applicare gli strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite sia nell’intento di mantenere servizi di compensazione essenziali all’interno della CCP in risoluzione che in combinazione con il trasferimento di servizi essenziali a una CCP-ponte o a un terzo, a seguito del quale la parte restante della CCP cessa l’operatività ed è liquidata.

Quando gli strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite sono applicati nell’intento di ripristinare la sostenibilità economica della CCP in dissesto per consentirne la continuità operativa, la risoluzione dovrebbe essere accompagnata dalla sostituzione della direzione, salvo se la sua permanenza in carica è opportuna e necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione e, successivamente, per ristrutturare la CCP e le relative attività in modo da eliminare i motivi del dissesto. La ristrutturazione dovrebbe essere realizzata mediante l’attuazione di un piano di riorganizzazione aziendale, il quale dovrebbe essere compatibile con l’eventuale piano di ristrutturazione che la CCP potrebbe essere tenuta a presentare in applicazione della disciplina degli aiuti di Stato.

Gli strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite dovrebbero essere applicati per ribilanciare il portafoglio della CCP, arginare le ulteriori perdite e reperire risorse supplementari che concorrano a ricapitalizzare la CCP e a ricostituirne le risorse prefinanziate. Per essere efficaci e raggiungere gli obiettivi ricercati tali strumenti dovrebbero poter essere applicati a una gamma il più possibile ampia di contratti che generano passività non garantite o che determinano un portafoglio sbilanciato per la CCP in dissesto. Dovrebbero prevedere la possibilità di mettere all’asta fra gli altri partecipanti diretti le posizioni degli inadempienti o di procedere a un’allocazione obbligatoria di tali posizioni se all’avvio della risoluzione non sono state esaurite le modalità volontarie disposte nel piano di risanamento; di sciogliere parzialmente o in toto i contratti dei partecipanti diretti inadempimenti, di un servizio di compensazione o della classe di attività interessati e altri contratti della CCP; di applicare ulteriori scarti di garanzia ai margini di variazione in uscita a tali membri e, ove applicabile, ai loro clienti; di attivare le eventuali richieste di liquidità per il risanamento rimanenti previste dai piani di risanamento; di attivare altre richieste di liquidità per la risoluzione; di ridurre il valore degli strumenti di capitale e dei titoli di debito emessi dalla CCP, o di altre passività non garantite, e di convertire i titoli di debito in azioni. Ciò include la possibilità di applicare gli strumenti di allocazione delle perdite per contribuire al ribilanciamento del portafoglio, fornendo alla CCP fondi per accettare un’offerta d’asta, che le consenta di allocare le posizioni degli inadempienti o di effettuare i pagamenti per i contratti cessati.

Quando utilizza lo strumento di allocazione delle perdite che consente la riduzione del valore degli utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti, l’autorità di risoluzione dovrebbe basarsi sul trattamento del margine di variazione in conformità della struttura dei conti della CCP, del funzionamento della riduzione del valore degli eventuali utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti in caso di risanamento, se del caso, e del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato.

Tenendo debito conto dell’impatto sulla stabilità finanziaria e come soluzione di ultima istanza, in determinate situazioni le autorità di risoluzione dovrebbero poter escludere, integralmente o parzialmente, taluni contratti dall’allocazione delle posizioni e delle perdite. Quando si applicano tali esclusioni, dovrebbe essere possibile aumentare il livello di esposizione o di perdita applicato agli altri contratti per tenerne conto, fatto salvo il rispetto del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato.

Quando gli strumenti di risoluzione sono stati applicati per trasferire le funzioni essenziali o l’attività economicamente sostenibile della CCP a un soggetto sano, quale un acquirente del settore privato o una CCP-ponte, la parte restante della CCP dovrebbe essere liquidata entro un termine appropriato, tenuto conto della necessità che la CCP in dissesto presti all’acquirente o alla CCP-ponte i servizi o l’assistenza che gli consentono di svolgere le attività o di prestare i servizi acquisiti in virtù di tale trasferimento.

Lo strumento della vendita dell’attività d’impresa dovrebbe consentire alle autorità di vendere la CCP o rami della sua attività a uno o più acquirenti senza il consenso dei soci. Nell’applicare tale strumento le autorità dovrebbero disporre una commercializzazione aperta, trasparente e non discriminatoria della CCP o dei rami della sua attività, puntando comunque a ottenere il prezzo di vendita più alto possibile.

I proventi netti derivanti dalla cessione delle attività o passività della CCP in risoluzione nel contesto dello strumento della vendita dell’attività d’impresa dovrebbero andare a beneficio del soggetto che rimane sottoposto alla procedura di liquidazione. I proventi netti derivanti dalla cessione di partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione nel contesto dello strumento della vendita dell’attività d’impresa dovrebbero andare a beneficio degli azionisti. Eventuali corrispettivi pagati dall’acquirente dovrebbero inoltre andare a beneficio dei partecipanti diretti non inadempienti che hanno subito perdite. I proventi o benefici netti dovrebbero essere soggetti al recupero integrale di tutti i fondi pubblici forniti in risoluzione. I proventi dovrebbero essere calcolati al netto dei costi indotti dal dissesto della CCP e dalla procedura di risoluzione.

Perché la vendita dell’attività d’impresa sia tempestiva e per salvaguardare la stabilità finanziaria, è opportuno effettuare la valutazione dell’acquirente di una partecipazione qualificata in tempi che non ritardino l’applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa. La CCP, l’acquirente o entrambi, in funzione degli effetti dello strumento della vendita dell’attività d’impresa e della forma di acquisizione, dovrebbero essere in grado di esercitare o mantenere i diritti esistenti in materia di appartenenza e di accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento e ad altre infrastrutture del mercato finanziario e sedi di negoziazione collegate. Tali diritti non dovrebbero essere negati né sulla base del mancato rispetto dei pertinenti criteri in materia di appartenenza o partecipazione, né sulla base di un rating del credito insufficiente. L’acquirente che non soddisfi tali criteri può esercitare tali diritti soltanto per un periodo stabilito dall’autorità di risoluzione.

È probabile che le informazioni concernenti la commercializzazione della CCP in dissesto e le trattative con i potenziali acquirenti prima dell’applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa siano di rilevanza sistemica. A salvaguardia della stabilità finanziaria è importante che la divulgazione al pubblico di tali informazioni, prevista a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio8, possa essere ritardata per il tempo necessario a pianificare e strutturare la risoluzione della CCP, nel rispetto dei termini consentiti dal regime in materia di abusi di mercato.

In quanto CCP di proprietà, totalmente o parzialmente, di una o più autorità pubbliche o CCP controllata dall’autorità di risoluzione, la CCP-ponte dovrebbe avere come finalità principale quella di garantire che i partecipanti diretti e i clienti della CCP posta in risoluzione continuino a ricevere i servizi finanziari essenziali e che siano mantenute le attività finanziarie fondamentali. È opportuno gestire la CCP-ponte come un soggetto economicamente sostenibile in situazione di continuità operativa e rimetterla sul mercato quando ve ne siano i presupposti ovvero liquidarla se cessa di essere economicamente sostenibile.

Ove non sia disponibile nessun’altra opzione o se le varie opzioni si dimostrano insufficienti a salvaguardare la stabilità finanziaria, dovrebbe essere possibile, nel rispetto delle applicabili norme in materia di aiuti di Stato, un coinvolgimento pubblico sotto forma di sostegno al capitale o di proprietà pubblica temporanea, che comprenda la ristrutturazione dell’operatività della CCP. Al fine di evitare il rischio morale, tale sostegno finanziario pubblico straordinario dovrebbe essere fornito solo in ultima istanza, essere di natura temporanea ed essere sempre recuperato in un adeguato arco temporale. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero istituire modalità generali e credibili per il recupero dei fondi, che non dovrebbero però costituire un ostacolo all’applicazione degli strumenti pubblici di stabilizzazione. A prescindere dal ruolo che qualsiasi banca centrale svolge nell’eventuale erogazione di liquidità al sistema finanziario, l’applicazione degli strumenti pubblici di stabilizzazione avviene a esclusiva discrezione della banca centrale, anche in periodi di difficoltà.

Affinché le autorità di risoluzione possano applicare gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni ai contratti conclusi con soggetti aventi sede in paesi terzi, è opportuno inserire tale possibilità nel regolamento operativo della CCP.

Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di tutti i necessari poteri giuridici di cui è possibile l’esercizio, in diverse combinazioni, quando sono applicati gli strumenti di risoluzione. Dovrebbero essere inclusi i poteri seguenti: cedere partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività della CCP in dissesto a un altro soggetto, quale un’altra CCP o una CCP-ponte; ridurre o annullare le partecipazioni ovvero ridurre o convertire le passività della CCP in dissesto; ridurre il margine di variazione; dare esecuzione agli obblighi che i terzi hanno in essere nei confronti della CCP, comprese le richieste di liquidità per il risanamento, quali previste nel regolamento operativo della CCP, e le allocazioni di posizioni; attivare richieste di liquidità per la risoluzione; sciogliere parzialmente o in toto i contratti della CCP; sostituire la direzione; imporre una moratoria temporanea sul rimborso dei crediti. La CCP e i relativi membri del consiglio e dell’alta dirigenza dovrebbero continuare a dover rispondere civilmente o penalmente, secondo il diritto nazionale, per il dissesto della CCP.

Il quadro di risoluzione dovrebbe prevedere obblighi procedurali per assicurare che le azioni di risoluzione siano notificate nelle debite forme e rese pubbliche. Tuttavia, poiché è probabile che siano sensibili, le informazioni ottenute dalle autorità di risoluzione e dai loro consulenti professionali durante la procedura di risoluzione dovrebbero essere soggette a un efficace regime di riservatezza prima che la decisione di risoluzione sia resa pubblica. Occorre tenere conto del fatto che le informazioni sui contenuti e i particolari dei piani di risanamento e di risoluzione, nonché gli esiti delle relative valutazioni, potrebbero avere conseguenze di ampia portata, soprattutto per le imprese interessate. È d’obbligo presumere che qualsiasi informazione su una decisione comunicata prima che questa sia presa, riguardi essa la sussistenza o meno dei presupposti per la risoluzione, l’attivazione di uno specifico strumento o l’avvio di una data azione nel corso della procedura, abbia ripercussioni sugli interessi pubblici e privati su cui l’azione agisce. Per produrre effetti negativi su una data CCP potrebbe bastare la notizia che l’autorità di risoluzione sta esaminando la sua situazione. Occorre quindi assicurare l’esistenza di meccanismi adeguati per mantenere riservate dette informazioni, ad esempio il contenuto e i particolari dei piani di risanamento e di risoluzione e gli esiti delle valutazioni effettuate in tale contesto.

Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di poteri accessori per garantire l’efficacia della cessione delle partecipazioni o dei titoli di debito e delle attività, passività, diritti e obblighi, ivi comprese le posizioni e i relativi margini. Ferme restando le salvaguardie specificate nel presente regolamento, tali poteri dovrebbero comprendere il potere di rimuovere i diritti dei terzi dai titoli o attività ceduti e il potere di eseguire i contratti e assicurare la continuità degli accordi nei confronti del cessionario delle partecipazioni e attività cedute. Non dovrebbero tuttavia esserci ingerenze nel diritto dei dipendenti di sciogliere il contratto di lavoro. Dovrebbe restare impregiudicato anche il diritto di una parte di sciogliere il contratto che la lega alla CCP in risoluzione, o a un’altra componente del gruppo, per motivi diversi dalla risoluzione della CCP in dissesto. Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre del potere accessorio di ordinare alla CCP residua, liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, di prestare i servizi necessari per consentire alla CCP alla quale sono state cedute attività, contratti o partecipazioni in virtù dello strumento della vendita dell’attività d’impresa o dello strumento della CCP-ponte di svolgere la propria attività.

Poiché potrebbe essere necessario adottare con urgenza misure di gestione della crisi in presenza di gravi rischi per la stabilità finanziaria nello Stato membro e nell’Unione, è opportuno che la procedura prevista dal diritto nazionale per la domanda di omologazione preliminare da parte dell’organo giurisdizionale di una misura di gestione della crisi e l’esame di tale domanda in sede giurisdizionale siano svolti con celerità. Poiché una misura di gestione della crisi deve essere adottata con urgenza, il giudice dovrebbe formulare la propria decisione entro ventiquattro ore e gli Stati membri dovrebbero assicurare che l’autorità competente possa prendere la propria decisione subito dopo la decisione del giudice. Questo non dovrebbe pregiudicare l’eventuale diritto delle parti interessate di chiedere al giudice di prescindere dalla decisione per un periodo limitato dopo che l’autorità di risoluzione ha preso la misura di gestione della crisi.

Ai sensi dell’articolo 47 della Carta le parti interessate hanno diritto a un giudice imparziale e a un ricorso effettivo nei confronti delle misure che le riguardano. Di conseguenza è opportuno prevedere il diritto di impugnare le decisioni prese dalle autorità di risoluzione.

L’azione di risoluzione avviata dalle autorità di risoluzione nazionali potrebbe comportare valutazioni economiche e un ampio margine di discrezionalità. Dette autorità sono specificamente dotate delle competenze necessarie per effettuare tali valutazioni e determinare il corretto uso del margine di discrezionalità. È quindi importante assicurare che le valutazioni economiche effettuate dalle autorità di risoluzione nazionali in tale contesto servano di base ai giudici nazionali che riesaminano le misure di gestione della crisi in questione. Tuttavia, la complessa natura di tali valutazioni non dovrebbe impedire ai giudici nazionali di esaminare se le prove sulle quali l’autorità di risoluzione si è basata sono accurate, affidabili e coerenti, se contengono tutte le informazioni pertinenti di cui occorre tenere conto per valutare una situazione complessa e se possono confermare le conclusioni che ne sono state tratte.

Per contemplare le situazioni di estrema urgenza, e poiché la sospensione della decisione dell’autorità di risoluzione potrebbe interrompere la continuità delle funzioni essenziali, è necessario prevedere che l’impugnazione non abbia automaticamente effetto sospensivo sulla decisione contestata e che la decisione dell’autorità di risoluzione sia immediatamente esecutiva.

Inoltre, laddove necessario per tutelare i terzi che hanno acquistato in buona fede attività, contratti, diritti e passività della CCP in risoluzione in virtù dell’esercizio dei poteri in tal senso da parte delle autorità di risoluzione, e per assicurare la stabilità dei mercati finanziari, il diritto di impugnazione non dovrebbe incidere sui successivi atti amministrativi od operazioni conclusi in base a una decisione annullata. In tali casi, le misure correttive della decisione indebita dovrebbero pertanto limitarsi a riconoscere agli interessati il risarcimento dei danni subiti.

Nell’interesse di una risoluzione efficiente e per evitare conflitti di competenza, non dovrebbe essere aperta né portata avanti alcuna procedura ordinaria di insolvenza in relazione alla CCP in dissesto mentre l’autorità di risoluzione esercita i poteri o applica gli strumenti di risoluzione, tranne che su iniziativa o con il consenso dell’autorità stessa. È utile e necessario sospendere, per un periodo limitato, determinati obblighi contrattuali, affinché l’autorità di risoluzione abbia il tempo di applicare gli strumenti di risoluzione. Ciò non dovrebbe tuttavia applicarsi agli obblighi della CCP in dissesto nei confronti dei sistemi designati ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9, comprese altre CCP e le banche centrali. La direttiva 98/26/CE riduce i rischi connessi alla partecipazione a sistemi di pagamento e sistemi di regolamento titoli, in particolare riducendo le perturbazioni in caso di insolvenza di un partecipante a un tale sistema. Per assicurare che le tutele operino adeguatamente in situazione di crisi, mantenendo nel contempo un’adeguata certezza per gli operatori dei sistemi di pagamento e dei sistemi di regolamento titoli e per gli altri partecipanti al mercato, le misure di prevenzione della crisi o le azioni di risoluzione non dovrebbero essere considerate procedure di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali previsti dal contratto. Non dovrebbero tuttavia essere compromessi il funzionamento del sistema designato ai sensi della direttiva 98/26/CE né il diritto alla tutela dei titoli dati in garanzia conferito dalla stessa direttiva.

Affinché, nel cedere attività e passività a un acquirente del settore privato o a una CCP-ponte, le autorità di risoluzione dispongano di un periodo sufficientemente lungo per individuare i contratti da cedere, potrebbe essere opportuno imporre limitazioni proporzionate dei diritti delle controparti di chiudere per close-out i contratti finanziari, anticiparli o scioglierli in altro modo prima della cessione. Tali limitazioni sarebbero necessarie per consentire alle autorità di ricavare un quadro veritiero dello stato patrimoniale della CCP in dissesto, senza le modifiche in termini di valore e contenuto che deriverebbero da un ampio esercizio dei meccanismi terminativi. Per limitare al minimo necessario l’interferenza nei diritti contrattuali delle controparti, la limitazione dei meccanismi terminativi dovrebbe essere circoscritta al periodo più breve possibile e applicarsi soltanto in relazione alla misura di prevenzione della crisi o all’azione di risoluzione, compreso qualsiasi evento direttamente connesso all’applicazione di tale misura, lasciando impregiudicati i meccanismi terminativi derivanti da qualsiasi altro inadempimento, compreso il mancato pagamento o versamento dei margini.

Al fine di preservare gli accordi finanziari legittimi in caso di cessione di solo una parte delle attività, dei contratti, dei diritti e delle passività della CCP in dissesto, è opportuno introdurre meccanismi di salvaguardia per impedire la separazione, secondo il caso, di passività, diritti e contratti collegati. Questa limitazione di determinate prassi con riguardo ai contratti collegati e alle relative garanzie reali dovrebbe estendersi ai contratti con la stessa controparte assistiti da accordi di garanzia, contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, accordi di compensazione, accordi di netting per close-out e contratti di finanza strutturata. Quando si applica la salvaguardia, le autorità di risoluzione dovrebbero puntare a trasferire tutti i contratti collegati nell’ambito di un accordo protetto ovvero a lasciarli alla CCP residua in dissesto. Questa forma di salvaguardia dovrebbe garantire che i requisiti patrimoniali previsti dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio10 per le esposizioni incluse in un accordo di netting siano alterati solo minimamente.

Le CCP dell’Unione servono partecipanti diretti e relativi clienti ubicati in paesi terzi e, viceversa, le CCP dei paesi terzi servono partecipanti diretti e relativi clienti ubicati nell’Unione. Una risoluzione efficace delle CCP attive a livello internazionale implica una cooperazione tra le autorità degli Stati membri e quelle dei paesi terzi. A tal fine l’AESFEM dovrebbe emanare orientamenti sul contenuto degli accordi di cooperazione che devono essere conclusi con le autorità dei paesi terzi. Gli accordi di cooperazione dovrebbero garantire l’efficacia della pianificazione, del processo decisionale e del coordinamento riguardo alle CCP attive a livello internazionale. In determinate circostanze le autorità di risoluzione nazionali dovrebbero riconoscere ed eseguire le procedure di risoluzione in paesi terzi. La collaborazione dovrebbe riguardare anche le filiazioni delle CCP dell’Unione o dei paesi terzi, e i relativi partecipanti diretti e relativi clienti.

Al fine di garantire l’applicazione coerente delle sanzioni amministrative in tutti gli Stati membri per violazione del presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco delle principali sanzioni amministrative e altre misure amministrative che devono essere a disposizione delle autorità di risoluzione e delle autorità competenti, il potere di imporre tali sanzioni amministrative e altre misure amministrative a tutte le persone fisiche o giuridiche che si rendono responsabili di una violazione, e un elenco di criteri fondamentali per determinare il livello e il tipo di tali sanzioni amministrative e altre misure amministrative, nonché il livello delle sanzioni pecuniarie amministrative. Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative dovrebbero tenere conto di fattori quali i benefici finanziari individuati derivanti dalla violazione, la gravità e la durata della violazione, le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, la necessità che le ammende amministrative abbiano un effetto deterrente e, se opportuno, prevedere una riduzione in caso di collaborazione con l’autorità di risoluzione o con l’autorità competente. L’adozione e la pubblicazione delle sanzioni amministrative dovrebbero rispettare i diritti fondamentali sanciti nella Carta.

Ai fini di un’armonizzazione coerente e di una tutela adeguata dei partecipanti al mercato in tutta l’Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010, progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall’AESFEM che precisano gli elementi seguenti: a) il contenuto delle modalità e procedure scritte per il funzionamento dei collegi di risoluzione; b) la metodologia di calcolo e gestione dell’importo di risorse proprie dedicate prefinanziate supplementari che devono essere utilizzate dalla CCP per il risanamento e le procedure, qualora non siano disponibili tali risorse proprie, che consentono alla CCP di ricorrere a misure di risanamento che impongono contributi dei partecipanti diretti non inadempienti e successivamente di rimborsare tali partecipanti diretti; c) la metodologia di valutazione per i piani di risanamento; d) i contenuti dei piani di risoluzione; e) l’ordine di allocazione, il periodo massimo e la quota massima degli utili annuali della CCP a titolo del meccanismo di risarcimento previsto nel quadro del risanamento; f) gli elementi d’interesse per lo svolgimento delle valutazioni; g) la metodologia di calcolo della riserva per perdite aggiuntive da includere nelle valutazioni provvisorie; h) gli elementi minimi da includere in un piano di riorganizzazione aziendale; i) i criteri che dovrebbero essere soddisfatti da tale piano; j) la metodologia di valutazione finale in base al principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato; k) le condizioni che consentono ai partecipanti diretti di trasferire le compensazioni ai loro clienti in linea con il principio della simmetria contrattuale e le condizioni alle quali esso debba essere considerato proporzionato.

È opportuno conferire alla Commissione la facoltà di sospendere, su richiesta dell’autorità di risoluzione di una CCP in risoluzione o della sua autorità competente, di propria iniziativa o su richiesta dell’autorità competente responsabile della vigilanza di un partecipante diretto della CCP in risoluzione e previo parere non vincolante dell’AESFEM, l’obbligo di compensazione imposto a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 648/2012 per un determinato tipo di controparte o per determinate categorie di derivati OTC compensati dalla CCP in risoluzione. La decisione relativa alla sospensione dell’obbligo di compensazione dovrebbe essere adottata solo se necessaria per preservare la stabilità finanziaria e la fiducia del mercato, in particolare per scongiurare effetti di contagio ed impedire che le controparti e gli investitori si ritrovino con un’esposizione a rischi elevati e incerti nei confronti di una CCP. La Commissione dovrebbe decidere tenendo conto degli obiettivi della risoluzione, dei criteri del regolamento (UE) n. 648/2012 che determinano l’obbligo di compensazione per i derivati OTC per i quali è chiesta la sospensione e se sia necessario sospendere l’obbligo di compensazione al fine di preservare la stabilità finanziaria e il regolare funzionamento dei mercati finanziari nell’Unione. Se ritiene che la sospensione dell’obbligo di compensazione sia una sostanziale modifica dei criteri per l’obbligo di negoziazione, l’AESFEM dovrebbe avere la facoltà di chiedere alla Commissione di sospendere l’obbligo di negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio11. La sospensione dovrebbe essere temporanea, con possibilità di proroga. È del pari opportuno potenziare il ruolo del comitato dei rischi della CCP, previsto all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 648/2012, per incoraggiare ulteriormente le CCP a gestire i rischi in modo prudente e a migliorare la resilienza. I membri del comitato dei rischi dovrebbero poter informare l’autorità competente quando la CCP non segue il parere del loro comitato e i rappresentanti dei partecipanti diretti e dei clienti che siedono in tale comitato dovrebbero poter usare le informazioni ottenute per monitorare le loro esposizioni verso la CCP, sempre nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza e fatti salvi i limiti allo scambio di tali informazioni stabiliti dal diritto in materia di concorrenza. Le autorità di risoluzione delle CCP dovrebbero infine avere accesso a tutte le informazioni necessarie in possesso dei repertori di dati sulle negoziazioni. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 648/2012 e il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio12.

Per assicurare la corretta attuazione della riforma dell’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’FSB è necessario chiarire ai partecipanti al mercato che le operazioni stipulate o novate prima dell’entrata in applicazione dei requisiti di compensazione o di margine per le operazioni in derivati OTC che rimandano a un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (negoziazioni pregresse) non saranno soggette ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 quando sono novate al solo scopo di attuare o preparare l’attuazione della riforma dell’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Ciò dovrebbe permettere inoltre di evitare il rischio che le controparti dell’Unione di tali negoziazioni pregresse si ritrovino impreparate quando un determinato valore di riferimento è modificato in modo sostanziale o sospeso, alleviando così le relative preoccupazioni in materia di stabilità finanziaria. Tale approccio è in linea con gli orientamenti internazionali del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO).

Ai fini di un’efficace risoluzione delle CCP, le salvaguardie previste dalla direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio13 non dovrebbero applicarsi ai vincoli sull’applicazione dei contratti di garanzia finanziaria o ai vincoli sugli effetti dei contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, né alle disposizioni di netting per close-out o di set-off previsti dal presente regolamento.

Le direttive (UE) 2017/113214, 2004/25/CE15 e 2007/36/CE16 del Parlamento europeo e del Consiglio contengono norme per la protezione degli azionisti e dei creditori delle CCP che rientrano nel loro ambito di applicazione. Qualora le autorità di risoluzione debbano agire rapidamente a norma del presente regolamento, queste norme potrebbero compromettere l’efficacia dell’azione di risoluzione e dell’applicazione degli strumenti e dei poteri di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione. Le deroghe di cui alla direttiva 2014/59/UE dovrebbero pertanto essere estese alle azioni adottate a norma del presente regolamento. Al fine di garantire il massimo grado di certezza del diritto ai portatori di interessi, le deroghe dovrebbero essere definite in modo chiaro e preciso ed essere applicate esclusivamente nell’interesse pubblico e nel rispetto dei presupposti per la risoluzione.

Al fine di evitare duplicazioni dei requisiti, la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio17 dovrebbero essere modificati per escludere dal loro ambito di applicazione i soggetti anch’essi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.

L’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 prevede un periodo transitorio nel corso del quale l’articolo 35 o 36 di tale regolamento non si applicherebbe alle CCP o alle sedi di negoziazione che hanno chiesto alle rispettive autorità competenti di beneficiare delle disposizioni transitorie, per quanto riguarda derivati negoziati in borsa. Il periodo transitorio nel corso del quale le rispettive autorità competenti nazionali possono esentare una sede di negoziazione o una CCP, per quanto riguarda derivati negoziati in borsa, dall’applicazione degli articoli 35 e 36 di tale regolamento è scaduto il 3 luglio 2020. L’attuale contesto di mercato, caratterizzato da un elevato grado di incertezza e volatilità a causa della pandemia di COVID-19, incide negativamente sulle operazioni delle CCP e delle sedi di negoziazione accrescendone i rischi operativi. Tali rischi accresciuti, combinati a una capacità limitata di valutare le richieste di accesso e di gestire la migrazione dei flussi delle operazioni, potrebbero avere ripercussioni sul regolare funzionamento dei mercati o sulla stabilità finanziaria. Inoltre, tale regolamento prevede un nuovo regime relativo ai derivati negoziati in borsa per quanto riguarda l’accesso alle infrastrutture di mercato essenziali, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra, da una parte, una maggiore concorrenza tra tali infrastrutture e, dall’altra, l’esigenza di preservarne l’integrità operativa. Pertanto, mentre tale regolamento mira a creare un mercato competitivo per le infrastrutture finanziarie, gli operatori economici non dovrebbero aspettarsi che le norme e le priorità esistenti siano mantenute a fronte di un’evoluzione della situazione economica dovuta in particolare a una grave crisi economica. Ciò vale in particolare in un settore in cui l’interazione tra infrastrutture di mercato essenziali, come ad esempio le infrastrutture di negoziazione e di compensazione, richiede un livello eccezionale di resilienza operativa, dal momento che ogni eventuale carenza di tali infrastrutture essenziali comporterebbe un rischio elevato per la stabilità finanziaria. In conseguenza della pandemia di COVID-19, la data di applicazione del nuovo regime di accesso aperto per le sedi di negoziazione e le CCP che offrono servizi di negoziazione e di compensazione per quanto riguarda derivati negoziati in borsa è posticipata di un anno, fino al 3 luglio 2021.

Affinché le autorità di risoluzione delle CCP siano rappresentate in tutte le sedi pertinenti e affinché l’AESFEM possa fruire di tutte le competenze necessarie per svolgere le funzioni relative al risanamento e alla risoluzione delle CCP, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1095/2010 per includere le autorità di risoluzione nazionali delle CCP nella gamma delle autorità competenti ai sensi di tale regolamento.

Per preparare le decisioni che l’AESFEM deve adottare nell’assolvimento delle funzioni relative all’elaborazione dei progetti di norme tecniche sulle valutazioni ex ante ed ex post e sui collegi e piani di risoluzione, nonché relative all’elaborazione degli orientamenti sui presupposti per la risoluzione e sulla mediazione vincolante, e per garantire il pieno coinvolgimento dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) e dei suoi membri nella preparazione di tali decisioni, l’AESFEM dovrebbe costituire al suo interno un comitato di risoluzione («comitato di risoluzione AESFEM») avente come membri le autorità di risoluzione. Se del caso, le autorità competenti come definite nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio18, compresa la Banca centrale europea, e le autorità di risoluzione come definite nella direttiva 2014/59/UE, compreso il Comitato di risoluzione unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, dovrebbero essere invitate a partecipare in qualità di osservatori.

Il comitato di risoluzione AESFEM dovrebbe essere consultato nell’elaborazione del quadro concettuale per la valutazione della resilienza delle CCP agli sviluppi negativi dei mercati, qualora tale valutazione includa l’effetto aggregato dei regimi di risanamento e risoluzione delle CCP sulla stabilità finanziaria dell’Unione. In siffatti casi il comitato di risoluzione dell’AESFEM dovrebbe essere consultato anche in sede di valutazione dei risultati di tali prove di stress.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti, le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta.

Quando adottano decisioni o avviano azioni in applicazione del presente regolamento, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero sempre tenere debitamente conto del relativo impatto sulla stabilità finanziaria e sulla situazione economica degli altri Stati membri in cui la CCP svolge attività essenziali o importanti per i mercati finanziari locali, compresi quelli in cui i partecipanti diretti e, se le pertinenti informazioni sono disponibili, i relativi clienti sono ubicati e quelli in cui sono stabilite le sedi di negoziazione e le infrastrutture del mercato finanziario collegate, incluse le CCP interoperabili.

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’armonizzazione delle norme e delle procedure di risanamento e di risoluzione delle CCP, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle conseguenze che il dissesto di una CCP può avere sull’intera Unione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata fino al 12 agosto 2022 per introdurre tutte le misure di esecuzione fondamentali e consentire alle CCP e agli altri partecipanti al mercato di assumere i provvedimenti necessari per conformarvisi. Tuttavia, il requisito imposto alla CCP di utilizzare risorse proprie dedicate per il risanamento e le disposizioni per il risarcimento dei partecipanti diretti nei casi eccezionali di applicazione degli scarti di garanzia agli utili derivanti dal margine di variazione in sede di risanamento si basano sulle norme tecniche di regolamentazione adeguate da adottare. È pertanto opportuno prorogare fino al 12 febbraio 2023 il rinvio della data di applicazione di tale disposizione. Inoltre, è opportuno che determinate disposizioni applicabili ai piani di risanamento delle CCP come pure all’adozione e alla verifica dei piani di risanamento, compreso l’obbligo di presentare un piano di risanamento, si applichino a partire da una data precedente, dal momento che tutte le CCP dispongono già di piani di risanamento, come richiesto dai principi per le infrastrutture dei mercati finanziari pubblicati dal Committee on Payment and Market Infrastructures (comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato – CPMI) e dalla IOSCO. Le CCP già autorizzate a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero adottare le misure adeguate per garantire di essere in grado di presentare i piani di risanamento alle rispettive autorità competenti entro il 12 febbraio 2022. Le disposizioni relative ai piani di risanamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 12 febbraio 2022. Se l’autorità di risoluzione non era stata consultata in merito al piano di risanamento della CCP, una volta che le altre disposizioni del presente regolamento diventano applicabili l’autorità competente della CCP dovrebbe consultare senza ritardo l’autorità di risoluzione in merito al piano di risanamento della CCP. Al fine di garantire la certezza del diritto per le controparti, le modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 intese a garantire la corretta attuazione della riforma dell’indice di riferimento dell’FSB per la determinazione dei tassi di interesse del Consiglio per la stabilità finanziaria dovrebbero applicarsi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per garantire che l’aumento dei rischi operativi derivanti dall’applicazione del regime di accesso aperto per i derivati negoziati in borsa non comprometta il regolare funzionamento dei mercati o la stabilità finanziaria e al fine di evitare qualsiasi discontinuità, è necessario applicare retroattivamente la proroga di tali periodi transitori dal 4 luglio 2020 al 3 luglio 2021.

Il presente regolamento dovrebbe garantire che le CCP dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi, con un impatto minimo sulla stabilità finanziaria e allo scopo di evitare ripercussioni sui contribuenti. In linea con i principi concordati a livello internazionale per i regimi efficaci di risoluzione per gli enti finanziari elaborati dall’FSB, il presente regolamento dovrebbe garantire che i detentori di capitale di una CCP siano i primi ad assorbire le perdite nel quadro della risoluzione in modo tale da ridurre al minimo il rischio di impugnazione in giudizio da parte dei detentori di capitale stessi, sulla base del fatto che le loro perdite nel quadro della risoluzione sono maggiori rispetto a quelle che avrebbero subito nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza conformemente al principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato. Il 15 novembre 2018 l’FSB ha pubblicato un documento di consultazione intitolato «Financial resources to support CCP resolution and the treatment of CCP equity in resolution» (Risorse finanziarie a supporto della risoluzione delle CCP e sul trattamento del capitale delle CCP nel quadro della risoluzione). Sulla base del riscontro ricevuto in relazione a tale documento e a ulteriori valutazioni, i piani dell’FSB di pubblicare, alla fine del 2020, orientamenti in merito alle modalità di utilizzo del capitale in caso di risoluzione delle CCP in modo tale da ridurre al minimo il rischio di impugnazione in giudizio da parte dei detentori di capitale derivante dall’applicazione del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato. A seguito della pubblicazione di tali orientamenti, la Commissione dovrebbe riesaminare l’applicazione delle norme definite nel presente regolamento per quanto riguarda la svalutazione del capitale nel quadro della risoluzione tenendo conto di tali norme convenute a livello internazionale. Oltre a questo riesame specifico, la Commissione dovrebbe rivedere l’applicazione del presente regolamento cinque anni dopo la data della sua entrata in vigore, tenendo conto, fra l’altro, di eventuali evoluzioni a livello internazionale. Tale riesame generale dovrebbe riguardare almeno alcune questioni fondamentali relative al risanamento e alla risoluzione delle CCP, come le risorse finanziarie a disposizione delle autorità di risoluzione per coprire perdite non dovute a inadempimento e le risorse proprie delle CCP da utilizzare nel risanamento e nella risoluzione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme e procedure relative al risanamento e alla risoluzione delle controparti centrali (CCP) autorizzate a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e le norme relative ad accordi con paesi terzi in materia di risanamento e risoluzione delle CCP.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «CCP»: una CCP come definita all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012;

  2. 2) «collegio di risoluzione»: il collegio costituito a norma dell’articolo 4;

  3. 3) «autorità di risoluzione»: un’autorità designata dallo Stato membro a norma dell’articolo 3;

  4. 4) «strumento di risoluzione»: uno degli strumenti di risoluzione di cui all’articolo 27, paragrafo 1;

  5. 5) «potere di risoluzione»: uno dei poteri di cui agli articoli da 48 a 58;

  6. 6) «obiettivi della risoluzione»: gli obiettivi della risoluzione previsti all’articolo 21;

  7. 7) «autorità competente»: un’autorità designata dallo Stato membro a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012;

  8. 8) «evento di inadempimento»: uno scenario in cui la CCP ha dichiarato inadempienti:

    1. a) uno o più partecipanti diretti conformemente alla procedura di cui all’articolo 48 del regolamento (UE) n. 648/2012; o

    2. b) una o più CCP interoperabili conformemente alle pertinenti disposizioni contrattuali o alla procedura di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 648/2012;

  9. 9) «evento diverso dall’inadempimento»: uno scenario in cui una CCP subisce perdite per qualsiasi ragione diversa da un evento di inadempimento, tra cui, a titolo esemplificativo, frodi o carenze attinenti l’attività svolta, la custodia, gli investimenti o carenze giuridiche o operative, incluse le carenze derivanti da attacchi informatici;

  10. 10) «piano di risoluzione»: un piano di risoluzione predisposto per la CCP a norma dell’articolo 12;

  11. 11) «azione di risoluzione»: una decisione di sottoporre a risoluzione la CCP a norma dell’articolo 22, l’applicazione di uno strumento di risoluzione o l’esercizio di uno o più poteri di risoluzione;

  12. 12) «partecipante diretto»: un partecipante diretto come definito all’articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) n. 648/2012;

  13. 13) «impresa madre»: un’impresa madre come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

  14. 14) «CCP di paese terzo»: una CCP con sede legale in un paese terzo;

  15. 15) «accordo di compensazione»: un accordo in virtù del quale due o più crediti od obbligazioni esistenti fra la CCP in risoluzione e una controparte possono compensarsi a vicenda;

  16. 16) «infrastruttura del mercato finanziario» o «FMI»: una CCP, un depositario centrale di titoli, un repertorio di dati sulle negoziazioni, un sistema di pagamento o altro sistema definito e designato dallo Stato membro a norma dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE;

  17. 17) «sede di negoziazione»: una sede di negoziazione come definita all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 648/2012;

  18. 18) «cliente»: un cliente come definito all’articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) n. 648/2012;

  19. 19) «O-SII»: altri enti a rilevanza sistemica di cui all’articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE;

  20. 20) «cliente indiretto»: un’impresa che ha stabilito accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012;

  21. 21) «CCP interoperabile»: una CCP con la quale è stato stabilito un accordo di interoperabilità;

  22. 22) «piano di risanamento»: un piano di risanamento predisposto e aggiornato dalla CCP a norma dell’articolo 9;

  23. 23) «consiglio»: l’organo di amministrazione o di sorveglianza, o entrambi, costituito conformemente al diritto societario nazionale a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;

  24. 24) «collegio di vigilanza»: il collegio di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

  25. 25) «capitale»: il capitale come definito all’articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) n. 648/2012;

  26. 26) «linee di difesa in caso di inadempimento»: le linee di difesa in caso di inadempimento ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012;

  27. 27) «funzioni essenziali»: le attività, i servizi o le operazioni erogati a terzi esterni alla CCP la cui interruzione potrebbe portare alla perturbazione, in uno o più Stati membri, di servizi essenziali per il sistema economico o della stabilità finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessità o dell’operatività transfrontaliera della CCP, con particolare riguardo alla sostituibilità delle attività, dei servizi o delle operazioni;

  28. 28) «gruppo»: un gruppo come definito all’articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) n. 648/2012;

  29. 29) «FMI collegata»: una FMI con cui la CCP ha concluso accordi contrattuali, tra cui accordi di interoperabilità;

  30. 30) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: l’aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale configurerebbe un aiuto di Stato, fornito per mantenere o ripristinare la sostenibilità economica, la liquidità o la solvibilità della CCP;

  31. 31) «contratti finanziari»: i contratti e gli accordi quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 100), della direttiva 2014/59/UE;

  32. 32) «procedura ordinaria di insolvenza»: la procedura collettiva di insolvenza che comporta la dismissione parziale o totale di un debitore e la nomina di un liquidatore o amministratore di norma applicabile alle CCP ai sensi del diritto nazionale, sia essa specifica per le CCP oppure applicabile in generale a qualsiasi persona fisica o giuridica;

  33. 33) «partecipazioni»: azioni, quote, altri strumenti che conferiscono la proprietà nonché titoli convertibili in – o che conferiscono il diritto di acquisire, o che rappresentano – azioni, quote o altre partecipazioni;

  34. 34) «autorità macroprudenziale nazionale designata»: l’autorità cui spetta la conduzione della politica macroprudenziale di cui alla raccomandazione B1 della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (CERS/2011/3);

  35. 35) «fondo di garanzia in caso di inadempimento»: un fondo di garanzia in caso di inadempimento costituito dalla CCP a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012;

  36. 36) «risorse prefinanziate»: le risorse detenute dalla persona giuridica alle quali questa può attingere liberamente;

  37. 37) «alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono di fatto l’attività della CCP e il membro esecutivo o i membri esecutivi del consiglio;

  38. 38) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: un repertorio di dati sulle negoziazioni come definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 648/2012 o all’articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio19;

  39. 39) «disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione»: la disciplina istituita dagli articoli 107, 108 e 109 TFUE e i regolamenti e tutti gli atti dell’Unione, compresi orientamenti, comunicazioni e avvisi, stabiliti o adottati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, o dell’articolo 109 TFUE;

  40. 40) «titoli di debito»: le obbligazioni e altre forme non garantite di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito;

  41. 41) «margine iniziale»: margine riscosso dalla CCP per coprire la futura esposizione potenziale nei confronti dei partecipanti diretti che lo forniscono e, se pertinente, delle CCP interoperabili nell’intervallo di tempo tra l’ultima riscossione di margini e la liquidazione delle posizioni a seguito di un inadempimento di un partecipante diretto o di una CCP interoperabile;

  42. 42) «margine di variazione»: margine riscosso o pagato per riflettere le esposizioni correnti derivanti da variazioni effettive della quotazione di mercato;

  43. 43) «richiesta di liquidità per la risoluzione»: una richiesta ai partecipanti diretti di erogare alla CCP liquidità in aggiunta alle risorse prefinanziate, emanata in forza dei poteri legali dei quali l’autorità di risoluzione è investita a norma dell’articolo 31;

  44. 44) «richiesta di liquidità per il risanamento»: una richiesta ai partecipanti diretti, diversa dalla richiesta di liquidità per la risoluzione, di erogare alla CCP liquidità in aggiunta alle risorse prefinanziate, emanata in forza di disposizioni contrattuali previste nel regolamento operativo della CCP;

  45. 45) «poteri di cessione»: i poteri, specificati all’articolo 48, paragrafo 1, lettere c) e d), di cedere azioni, quote, altre partecipazioni, titoli di debito, attività, diritti, obblighi o passività, ovvero qualsiasi combinazione degli stessi, trasferendoli dalla CCP in risoluzione a un cessionario;

  46. 46) «derivato»: un derivato come definito all’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) n. 648/2012;

  47. 47) «accordo di netting»: un accordo in virtù del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compreso un accordo di netting per close-out per cui, al verificarsi di un evento determinante l’escussione della garanzia (comunque e ovunque definito), le obbligazioni delle parti sono anticipate di modo da diventare immediatamente esigibili oppure da estinguersi e, in entrambi i casi, sono convertite in un unico credito netto o da esso sostituite; la definizione comprende una «clausola di compensazione (netting) per close-out» come definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), punto i), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 e il «netting» come definito all’articolo 2, lettera k), della direttiva 98/26/CE;

  48. 48) «misura di prevenzione della crisi»: l’esercizio del potere di ordinare alla CCP di intervenire per colmare le carenze del piano di risanamento a norma dell’articolo 10, paragrafi 8 e 9, l’esercizio del potere di superare o eliminare gli impedimenti alla risolvibilità a norma dell’articolo 16, o l’applicazione di una misura d’intervento precoce a norma dell’articolo 18;

  49. 49) «diritto di risoluzione contrattuale»: clausole che attribuiscono alle parti del contratto il diritto di risolverlo, di anticiparlo o di estinguerlo per close-out, di compensare obbligazioni, anche secondo un meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione che consente la sospensione, la modifica o l’estinzione di un’obbligazione da parte di un contraente o che impedisce l’insorgere di un’obbligazione prevista dal contratto;

  50. 50) «contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà»: un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà come definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/47/CE;

  51. 51) «obbligazione garantita»: un’obbligazione garantita come definita all’articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio21;

  52. 52) «procedura di risoluzione in paese terzo»: un’azione avviata per gestire il dissesto della CCP di un paese terzo, ai sensi della legge di tale paese, che è comparabile, in termini di obiettivi e di risultati attesi, alle azioni di risoluzione di cui al presente regolamento;

  53. 53) «pertinenti autorità nazionali»: le autorità di risoluzione, le autorità competenti o i ministeri competenti designati a norma del presente regolamento o a norma dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE ovvero le altre autorità degli Stati membri con competenze in materia di attività, diritti, obblighi o passività delle CCP di paesi terzi che prestano servizi di compensazione nella loro giurisdizione;

  54. 54) «pertinente autorità del paese terzo»: un’autorità del paese terzo deputata allo svolgimento di funzioni comparabili a quelle affidate all’autorità di risoluzione o all’autorità competente in virtù del presente regolamento.

Titolo II. Autorità, collegio di risoluzione e procedure

Sezione 1. Autorità di risoluzione, collegi di risoluzione e ruolo delle autorità europee di vigilanza

Art. 3 Designazione delle autorità di risoluzione e dei ministeri competenti

1.

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità di risoluzione abilitate ad applicare gli strumenti di risoluzione e a esercitare i poteri di risoluzione previsti dal presente regolamento.

Sono autorità di risoluzione le banche centrali nazionali, i ministeri competenti, le autorità amministrative pubbliche o altre autorità investite di poteri amministrativi pubblici.

2. Le autorità di risoluzione dispongono delle competenze, delle risorse e della capacità operativa che permettono loro di applicare le misure di risoluzione e di esercitare i loro poteri con la celerità e la flessibilità necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

3. Se un’autorità di risoluzione designata a norma del paragrafo 1 del presente articolo è deputata allo svolgimento di altre funzioni, sono in vigore disposizioni strutturali adeguate per evitare conflitti di interessi tra le funzioni affidatele in virtù del presente regolamento e tutte le altre. In particolare sono adottate disposizioni, tra cui la separazione del personale, delle linee di responsabilità e dei processi decisionali dell’autorità di risoluzione, per garantire un’effettiva indipendenza operativa da qualsiasi compito che l’autorità di risoluzione possa svolgere a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012 in quanto autorità competente della CCP e dai compiti che l’autorità di risoluzione può svolgere in qualità di autorità competente dei partecipanti diretti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012.

4. I requisiti di cui al paragrafo 3 non impediscono che le linee di responsabilità convergano al livello più elevato di un’organizzazione che comprende diverse funzioni o autorità, o che il personale possa, in condizioni predefinite, essere ripartito tra le altre funzioni affidate all’autorità di risoluzione per far fronte ad un carico di lavoro temporaneamente elevato, ovvero che l’autorità di risoluzione possa avvalersi delle competenze del personale comune.

5. Le autorità che esercitano le funzioni di vigilanza e risoluzione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e del presente regolamento, e le persone che esercitano tali funzioni per conto delle medesime autorità, collaborano strettamente nella preparazione, pianificazione e applicazione delle decisioni di risoluzione, sia nel caso in cui l’autorità di risoluzione e l’autorità competente siano soggetti separati che nel caso in cui le funzioni siano svolte dallo stesso soggetto.

6. Le autorità di risoluzione adottano e rendono pubbliche le norme interne in essere per assicurare l’osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 3, comprese le norme che regolano il segreto d’ufficio e gli scambi d’informazioni fra le diverse aree funzionali.

7. Gli Stati membri in cui non sono stabilite CCP possono derogare ai requisiti di cui al paragrafo 3, tranne per quanto riguarda le disposizioni intese a evitare conflitti di interesse.

8. Ciascuno Stato membro designa un unico ministero incaricato dell’esercizio delle funzioni che il presente regolamento affida al ministero competente.

9. Nello Stato membro in cui l’autorità di risoluzione è diversa dal ministero competente, l’autorità di risoluzione informa senza indebito ritardo il ministero competente delle decisioni adottate a norma del presente regolamento e, salvo diversa disposizione del diritto nazionale, ne ottiene l’approvazione prima di dare attuazione a decisioni che avranno un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio.

10. Gli Stati membri notificano alla Commissione e all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità di risoluzione designate a norma del paragrafo 1.

11. Se uno Stato membro designa più di un’autorità di risoluzione a norma del paragrafo 1, la notificazione prevista al paragrafo 10 indica:

  1. a) i motivi della designazione multipla;

  2. b) la ripartizione dei compiti e delle competenze fra le diverse autorità;

  3. c) il modo in cui è assicurato il coordinamento tra le autorità; e

  4. d) l’autorità di risoluzione designata autorità di contatto ai fini della collaborazione e del coordinamento con le autorità pertinenti di altri Stati membri.

12. L’AESFEM pubblica l’elenco delle autorità di risoluzione e delle autorità di contatto notificate a norma del paragrafo 10.