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Decisione (UE) 2026/1544 del Consiglio del 17 novembre 2025 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (2025-2032)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo1,

Conformemente alla decisione (UE) 2025/2625 del Consiglio2, il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (2025-2032) («protocollo») è stato firmato il 9 dicembre 2025, con riserva della sua conclusione in data successiva.

Il protocollo mira a permettere ai pescherecci dell’Unione di pescare nella zona di pesca delle Isole Cook, a consentire all’Unione e al governo delle Isole Cook di collaborare strettamente per promuovere ulteriormente lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca delle Isole Cook e nell’Oceano Pacifico centrale e occidentale, e a contribuire alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

È opportuno approvare il protocollo a nome dell’Unione.

L’articolo 6 dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook3 («accordo») istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliare l’attuazione dell’accordo e del protocollo («commissione mista»). Inoltre, ai sensi dell’articolo 7 del protocollo, la commissione mista può approvare talune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate disposizioni e condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.

La posizione dell’Unione sulle modifiche del protocollo proposte dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non si opponga a tali modifiche.

Poiché il protocollo si estende su più esercizi, i relativi impegni di bilancio possono essere ripartiti in frazioni annue per la durata del protocollo, in conformità dell’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio5, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere l’11 novembre 20256,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (2025-2032) («protocollo») è approvato a nome dell’Unione.

Art. 2

Conformemente alle disposizioni e condizioni di cui all’allegato della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall’articolo 6 dell’accordo.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione7.

Fatto a Lussemburgo, il 17 novembre 2025 Per il Consiglio Il presidente A. Vafeades