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Decisione (UE) 2026/70 del Consiglio del 17 novembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia in relazione alle modifiche del trattato che istituisce la Comunità dell’energia al fine di riflettere l’evoluzione del diritto ambientale dell’Unione

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Il trattato della Comunità dell’energia («trattato») è stato concluso dall’Unione il 29 maggio 2006 mediante la decisione 2006/500/CE del Consiglio1 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2006.

A norma dell’articolo 12 del trattato, ciascuna parte contraente è tenuta ad attuare l’acquis comunitario in materia di ambiente conformemente al calendario per la realizzazione delle misure fissato nell’allegato II del trattato.

L’articolo 16 del trattato fornisce l’elenco degli atti dell’Unione che costituiscono l’acquis comunitario in materia di ambiente («atti dell’Unione») contemplati dal trattato.

Ai sensi dell’articolo 24 del trattato, la Comunità dell’energia adotta misure destinate ad adattare l’acquis comunitario in materia di ambiente quale descritto nel titolo II del trattato. Ai sensi dell’articolo 25 del trattato, la Comunità dell’energia può adottare misure volte ad apportare modifiche all’acquis comunitario descritto nel titolo del trattato, in linea con l’evoluzione del diritto dell’Unione.

Ai sensi dell’articolo 79 del trattato, il Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia («Consiglio ministeriale»), il gruppo permanente ad alto livello e il Comitato di regolamentazione sono tenuti ad adottare misure nell’ambito del titolo II su proposta della Commissione europea. Ai sensi degli articoli 80 e 81 del trattato, tali misure devono essere adottate dal Consiglio ministeriale, dal gruppo permanente ad alto livello o dal Comitato di regolamentazione a maggioranza dei voti espressi e ciascuna parte contraente dispone di un voto.

Per quanto riguarda l’espansione dell’elenco degli atti dell’Unione coperti dal trattato, le decisioni relative alle modifiche delle disposizioni dei titoli da I a VII devono essere adottate, a norma dell’articolo 100 del trattato, dal Consiglio ministeriale, all’unanimità dei suoi membri.

Ad oggi l’articolo 16 del trattato non include la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2, la direttiva 92/43/CEE3 del Consiglio, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4, la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5, la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 e la direttiva 2009/90/CE della Commissione7. Di conseguenza le parti contraenti non sono ancora soggette all’obbligo di attuarle. È pertanto necessario aggiornare ed ampliare l’elenco degli atti dell’Unione aggiungendo tali direttive.

Al fine di assicurare una transizione energetica giusta che generi benefici collaterali per la biodiversità ed eviti il deterioramento dello stato di conservazione delle specie di uccelli selvatici, è necessario adeguare l’acquis comunitario descritto nel titolo II del trattato sostituendo il riferimento all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio8 con un riferimento alla direttiva 2009/147/CE nell’elenco degli atti dell’Unione.

Inoltre, la direttiva 92/43/CEE prevede un approccio strutturato di valutazione e attenuazione degli effetti ambientali prodotti sulla biodiversità dai progetti di energia rientranti nell’ambito di applicazione del trattato e, unitamente alla direttiva 2009/147/CE, rappresenta il principale strumento giuridico del diritto dell’Unione per l’attuazione degli obblighi internazionali a questa incombenti a norma della convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa. È pertanto necessario estendere l’acquis comunitario descritto nel titolo II del trattato aggiungendo la direttiva 92/43/CEE all’elenco degli atti dell’Unione.

Data la necessità di prevedere valutazioni globali dei potenziali effetti sugli ecosistemi idrici esercitati dai progetti di energia rientranti nell’ambito di applicazione del trattato, spetta alle parti contraenti assicurare che tutte le attività connesse all’energia di rete siano progettate e gestite in ottemperanza alla direttiva 2000/60/CE, in particolare all’articolo 4. Ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri sono tenuti ad attuare le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali e ad adottare misure al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali, nel rispetto di determinati limiti temporali e altre esenzioni. Pertanto è necessario estendere l’acquis comunitario descritto nel titolo II del trattato aggiungendo la direttiva 2000/60/CE nonché le direttive 2006/118/CE, 2008/105/CE e 2009/90/CE all’elenco degli atti dell’Unione.

È opportuno che la Commissione presenti le necessarie proposte al Consiglio ministeriale.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio ministeriale nella riunione del 18 dicembre 2025 in relazione alle modifiche del trattato.

Qualora il Consiglio ministeriale non sia in grado di adottare le decisioni in occasione della riunione del 18 dicembre 2025, dovrebbe essere possibile adottarle per corrispondenza in seguito alla 23a sessione del Consiglio ministeriale, in conformità del regolamento interno della Comunità dell’energia, senza che sia necessaria un’ulteriore decisione del Consiglio, oppure alla successiva riunione del Consiglio ministeriale nel 2026,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La Commissione trasmette al Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia («Consiglio ministeriale») la proposta che figura negli allegati I, II e III della presente decisione («proposta»), allo scopo di modificare il trattato che istituisce la Comunità dell’energia («trattato») al fine di aggiornarne e ampliarne l’ambito di applicazione in funzione dell’evoluzione del diritto ambientale dell’Unione.

Art. 2

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio ministeriale alla riunione del 18 dicembre 2025 o, qualora l’adozione non avvenga in tale riunione, nell’adozione per corrispondenza o alla prossima riunione del Consiglio ministeriale nel 2026, consiste nel sostenere l’adozione della proposta.

Art. 3

Lievi modifiche della proposta possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione nel Consiglio ministeriale senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2025 Per il Consiglio Il presidente J. Jensen