Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato2,
L’inquinamento chimico delle acque di superficie rappresenta una minaccia per l’ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici, l’accumulo negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, nonché una minaccia per la salute umana. È opportuno in via prioritaria individuare le cause dell'inquinamento e affrontare alla fonte la questione delle emissioni, nel modo più efficace dal punto di vista economico e ambientale.
Come stabilito dall'articolo 174, paragrafo 2, seconda frase del trattato, la politica della Comunità in materia ambientale deve essere fondata sul principio di precauzione e sui principi dell'azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».
A norma dell'articolo 174, paragrafo 3, del trattato, nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità deve tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità, dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni nonché dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione.
Nella decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente3, si stabilisce che l’ambiente, la salute e la qualità della vita sono tra le principali priorità ambientali di detto programma e si sottolinea in particolare la necessità di formulare una normativa più specifica nel settore della politica delle acque.
La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque4, definisce una strategia per combattere l’inquinamento idrico e invoca altre misure specifiche riguardanti il controllo dell'inquinamento e gli standard di qualità ambientale (SQA). La presente direttiva istituisce SQA conformemente alle disposizioni e agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE.
Conformemente all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, in particolare al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 8, di detta direttiva al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie.
Dal 2000 in poi sono stati adottati numerosi atti comunitari applicabili a singole sostanze prioritarie che costituiscono misure di controllo delle emissioni a norma dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE. Inoltre, molti provvedimenti di tutela ambientale ricadono nell’ambito di applicazione di altre normative comunitarie in vigore. È opportuno pertanto privilegiare l’attuazione e la revisione degli strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi controlli.
Per quanto riguarda i controlli delle emissioni di sostanze prioritarie provenienti da fonti puntuali e diffuse di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, sembra più proporzionato ed efficace dal punto di vista dei costi che gli Stati membri, oltre ad attuare le altre normative comunitarie esistenti, introducano ove necessario misure adeguate di controllo, a norma dell'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, nel programma di misure che deve essere predisposto per ciascun distretto idrografico a norma dell'articolo 11 della medesima direttiva.
Gli Stati membri dovrebbero migliorare le conoscenze e i dati disponibili sulle fonti delle sostanze prioritarie e sui modi in cui si verifica l'inquinamento onde individuare opzioni per controlli mirati ed efficaci. Gli Stati membri dovrebbero fra l'altro monitorare i sedimenti e il biota, ove opportuno, con una frequenza adeguata a fornire dati sufficienti per un'analisi attendibile delle tendenze a lungo termine delle sostanze prioritarie che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota. Nella misura in cui ciò è richiesto dall'articolo 3 della decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque5, i risultati del monitoraggio, compreso quello dei sedimenti e del biota, dovrebbero essere resi disponibili al fine di fornire informazioni per le future proposte della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafi 4 e 8, della direttiva 2000/60/CE.
La decisione n. 2455/2001/CE istituisce il primo elenco di 33 sostanze o gruppi di sostanze per le quali è richiesto un intervento in via prioritaria a livello comunitario. Tra le sostanze prioritarie in questione alcune sono state classificate come sostanze pericolose prioritarie per le quali gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie al fine di arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite. Per le sostanze che si presentano in natura o che derivano da processi naturali, arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite è impossibile. Alcune di queste sostanze erano in fase di riesame e dovrebbero essere classificate. La Commissione dovrebbe proseguire il riesame dell'elenco di sostanze prioritarie, attribuendo alle sostanze una priorità d'intervento definita in base a criteri concordati che dimostrino il rischio per l'ambiente acquatico o da esso originato, tenuto conto del calendario previsto dall'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, e presentare eventuali proposte.
Nell’interesse della Comunità e al fine di garantire una regolamentazione più efficace in materia di tutela delle acque di superficie, è opportuno fissare SQA a livello comunitario per gli inquinanti classificati come sostanze prioritarie e lasciare agli Stati membri la facoltà di definire, se necessario, norme nazionali per gli altri inquinanti, ferma restando l'applicazione delle norme comunitarie del caso. Tuttavia, non sono stati inseriti nell’elenco di sostanze prioritarie otto inquinanti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE del Consiglio6, e appartengono al gruppo di sostanze per le quali gli Stati membri dovrebbero attuare misure finalizzate a raggiungere un buono stato chimico entro il 2015, fatti salvi gli articoli 2 e 4 della direttiva 2000/60/CE. Gli standard comuni fissati per questi inquinanti si sono però rivelati utili ed è pertanto opportuno che continuino ad essere disciplinati a livello comunitario.
Risulteranno conseguentemente superate e dovrebbero essere abrogate le disposizioni riguardanti gli attuali obiettivi di qualità ambientale definite nella direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini7, nella direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio8, nella direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini9, nella direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano10, e nella direttiva 86/280/CEE.
L’ambiente acquatico può essere colpito da inquinamento chimico a breve e a lungo termine ed è quindi opportuno, per definire gli SQA, basarsi sui dati relativi sia agli effetti acuti sia agli effetti cronici delle sostanze. Ai fini di un’adeguata protezione dell’ambiente acquatico e della salute umana è opportuno fissare SQA espressi come un valore medio annuo in grado di garantire una protezione nei confronti dell’esposizione a lungo termine e stabilire concentrazioni massime ammissibili per garantire la protezione contro l’esposizione a breve termine.
Conformemente alle norme stabilite nella sezione 1.3.4 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, nel verificare il rispetto degli SQA, compresi quelli espressi in termini di concentrazioni massime ammissibili, gli Stati membri possono introdurre metodi statistici quali il calcolo del percentile per ovviare ad anomalie, cioè deviazioni estreme dalla media, e letture erronee, al fine di garantire un adeguato livello di attendibilità e di precisione. Per garantire la comparabilità del monitoraggio tra Stati membri, è opportuno prevedere l'introduzione di norme dettagliate relative a detti metodi statistici attraverso la procedura di comitato.
Per la maggior parte delle sostanze, in questa fase è opportuno limitare la definizione di SQA a livello comunitario alle sole acque di superficie. Per l’esaclorobenzene, l’esaclorobutadiene e il mercurio non è tuttavia possibile garantire una protezione contro gli effetti indiretti e l’avvelenamento secondario a livello comunitario fissando SQA per le sole acque di superficie. È quindi opportuno fissare SQA per il biota a livello comunitario per queste tre sostanze. Al fine di consentire agli Stati membri una certa flessibilità legata alla loro strategia di monitoraggio, gli Stati membri dovrebbero poter monitorare e applicare detti SQA per il biota oppure fissare SQA più severi per le acque superficiali che offrano lo stesso livello di protezione.
Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter fissare a livello nazionale SQA per i sedimenti e/o il biota e applicare tali SQA anziché quelli per le acque di cui alla presente direttiva. Detti SQA dovrebbero essere fissati attraverso una procedura trasparente che comporti notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri, in modo da garantire un livello di protezione equivalente agli SQA per le acque fissati a livello comunitario. La Commissione dovrebbe riassumere tali notifiche nelle sue relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/60/CE. Inoltre, i sedimenti e il biota rimangono matrici importanti per monitorare la presenza di alcune sostanze aventi un potenziale d'accumulo significativo. Per valutare l’impatto sul lungo periodo delle attività antropiche e le relative tendenze, gli Stati membri dovrebbero adottare misure, fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, finalizzate a garantire che gli attuali livelli di contaminazione nel biota e nei sedimenti non aumentino in modo rilevante.
In conformità dell'articolo 13 e dell'allegato VII, sezione A, punto 5, della direttiva 2000/60/CE, ogni esenzione dall'applicazione degli SQA per le sostanze prioritarie applicata ai corpi idrici a norma dell'articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6, di detta direttiva, tenendo conto dell'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della medesima, dovrebbe essere riportata nei piani di gestione dei bacini idrografici. Purché siano soddisfatte le prescrizioni dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, comprese le condizioni per le esenzioni, possono svolgersi attività, anche di dragaggio e di trasporto, che danno luogo a scarichi, emissioni e perdite di sostanze prioritarie.
Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano11, e gestire i corpi idrici superficiali utilizzati per l’estrazione di acqua potabile a norma dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE. La presente direttiva dovrebbe pertanto essere attuata fatte salve tali disposizioni, che possono comportare la definizione di standard più rigorosi.
In prossimità degli scarichi da fonti puntuali le concentrazioni degli inquinanti sono di solito più elevate delle concentrazioni ambiente nelle acque. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter avvalersi di zone di mescolamento, a condizione che queste non compromettano la conformità del resto del corpo idrico superficiale ai relativi SQA. L'estensione delle zone di mescolamento dovrebbe essere limitata alla prossimità del punto di scarico ed essere proporzionata. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri dovrebbero provvedere, ove opportuno, affinché i requisiti per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 di tale direttiva siano coordinati in tutto il distretto idrografico, ivi compresa la designazione di zone di mescolamento nei corpi idrici transfrontalieri.
Occorre verificare la conformità agli obiettivi di arresto o eliminazione graduale e di riduzione, definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE, e rendere la valutazione della conformità a tali obblighi un’operazione trasparente, in particolare per quanto riguarda il considerare significativi le emissioni, gli scarichi e le perdite di origine antropica. Le scadenze per l’arresto o l’eliminazione graduale e la riduzione possono inoltre essere correlate soltanto ad un inventario. Dovrebbe altresì essere possibile valutare l’applicazione dell’articolo 4, paragrafi da 4 a 7, della direttiva 2000/60/CE. Serve del pari uno strumento adeguato per quantificare le perdite di sostanze che avvengono naturalmente o che derivano da processi naturali, poiché in questo caso sono impossibili sia l'arresto sia l'eliminazione graduale completi da tutte le fonti potenziali. Per rispondere a tali esigenze ciascuno Stato membro dovrebbe istituire un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite per ciascun distretto o parte di distretto idrografico situato nel suo territorio.
Per evitare che la creazione di tali inventari si sovrapponga ad altre attività analoghe e per garantire che essi siano coerenti con altri strumenti esistenti nel campo della protezione delle acque di superficie, gli Stati membri dovrebbero utilizzare le informazioni raccolte a norma della direttiva 2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti12.
Per assicurare una coerente protezione delle acque superficiali, gli Stati membri che hanno in comune dei corpi idrici superficiali dovrebbero coordinare le loro attività di monitoraggio e, ove opportuno, la compilazione degli inventari.
Per rispecchiare al meglio le proprie esigenze, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere un periodo di riferimento adeguato della durata di un anno per misurare le principali voci presenti nell’inventario. Si dovrebbe tuttavia tener conto del fatto che le perdite conseguenti all’applicazione di fitofarmaci possono variare notevolmente da un anno all’altro a causa del diverso tasso di irrorazione, ad esempio in conseguenza di diverse condizioni climatiche. Per questo motivo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere un periodo di riferimento triennale per alcune sostanze disciplinate dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari13.
Per ottimizzare l’uso dell’inventario è opportuno fissare un termine entro la quale la Commissione dovrà verificare i progressi verso la conformità delle emissioni, degli scarichi e delle perdite agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 4 e 5, di detta direttiva.
Dovrebbero essere elaborati orientamenti tecnici per contribuire all'armonizzazione delle metodologie utilizzate dagli Stati membri per istituire gli inventari delle emissioni, degli scarichi e delle perdite, comprese quelle derivanti dall'inquinamento accumulato nei sedimenti.
Vari Stati membri sono colpiti dall'inquinamento proveniente da una fonte esterna alla loro giurisdizione nazionale. È pertanto opportuno chiarire che uno Stato membro non violerebbe gli obblighi che gli derivano dalla presente direttiva in conseguenza del superamento di uno SQA causato da detto inquinamento transfrontaliero, purché sussistano determinate condizioni e abbia fatto ricorso, ove opportuno, alle pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/CE.
Sulla scorta delle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 15 della direttiva 2000/60/CE, la Commissione dovrebbe riesaminare la necessità di modificare gli atti esistenti e la necessità di misure specifiche supplementari su scala comunitaria, come controlli delle emissioni, e, se del caso, presentare opportune proposte. La Commissione dovrebbe riferire le conclusioni di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio nel contesto della relazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. Nel formulare proposte di misure di controllo delle emissioni, tenuto conto dell'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, la Commissione dovrebbe tener conto delle prescrizioni vigenti in materia di controllo delle emissioni, quali quelle di cui alla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento14, e dei più recenti sviluppi delle tecnologie per la riduzione dell'inquinamento.
Il documento di orientamento tecnico per la valutazione del rischio redatto a corredo della direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio15, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi16 e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche17, istituisce criteri per individuare le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche e le sostanze che destano preoccupazioni analoghe, in particolare le sostanze molto persistenti e altamente bioaccumulabili, di cui alla direttiva 2000/60/CE. Per garantire la coerenza della normativa comunitaria è opportuno che tali criteri siano i soli applicabili alle sostanze in fase di riesame a norma della decisione n. 2455/2001/CE e che l’allegato X della direttiva 2000/60/CE sia sostituito di conseguenza.
Gli obblighi previsti dalle direttive elencate nell’allegato IX della direttiva 2000/60/CE figurano già nella direttiva 2008/1/CE e nella direttiva 2000/60/CE e, se gli SQA sono mantenuti o rivisti, è garantito almeno lo stesso livello di protezione. Per adottare un approccio coerente alla problematica dell’inquinamento chimico delle acque di superficie e per semplificare e rendere più chiara la normativa comunitaria vigente in materia, è opportuno abrogare, a norma della direttiva 2000/60/CE, a decorrere dal 22 dicembre 2012, le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE.
Le raccomandazioni di cui alla direttiva 2000/60/CE, in particolare quelle del comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente, sono state prese in considerazione.
Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «legiferare meglio»18, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il raggiungimento di uno stato chimico buono delle acque superficiali attraverso l'istituzione di SQA per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della necessità di mantenere lo stesso livello di protezione delle acque superficiali in tutta la Comunità, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione19.
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l'allegato I, parte B, punto 3, della presente direttiva. Tale misura di portata generale e intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva o a completarla con nuovi elementi non essenziali, deve essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione n. 1999/468/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Oggetto
La presente direttiva istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 di tale direttiva.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2000/60/CE e all’articolo 2 della direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque20.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) «matrice»: un comparto dell’ambiente acquatico, vale a dire acqua, sedimenti o biota;
2) «taxon del biota»: un particolare taxon acquatico all’interno del rango tassonomico o «sub phylum», «classe» o un loro equivalente.
3. «indicatore di inquinamento»: un parametro che può essere monitorato per ottenere un valore rappresentativo del livello o della concentrazione di un inquinante o di un gruppo di inquinanti e quindi del rischio che essi presentano.
Art. 3 Standard di qualità ambientale
1. Fatto salvo il paragrafo 1 bis, gli Stati membri applicano gli SQA figuranti nell’allegato I, parte A, per i corpi idrici superficiali e applicano tali SQA in conformità dei requisiti di cui all’allegato I, parte B.
1 bis.
Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla presente direttiva nella versione vigente al 13 gennaio 2009 e in particolare il conseguimento di un buono stato chimico delle acque superficiali in relazione alle sostanze e agli SQA ivi elencati, gli Stati membri applicano gli SQA figuranti nell’allegato I, parte A, per quanto riguarda:
i) le sostanze recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 che figurano nell’allegato I, parte A, per le quali sono fissati SQA rivisti con effetto dal 22 dicembre 2015 al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali sostanze entro il 22 dicembre 2021 mediante programmi di misure inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici del 2015 prodotti in conformità dell’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, e
ii) le sostanze identificate di recente recanti il numero da 34 a 45 che figurano nell’allegato I, parte A, con effetto dal 22 dicembre 2018 al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali sostanze entro il 22 dicembre 2027 ed impedire il deterioramento dello stato chimico delle acque superficiali relativamente a tali sostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre 2018 gli Stati membri elaborano e presentano alla Commissione un programma di monitoraggio supplementare e un programma preliminare di misure relativi a tali sostanze. Entro il 22 dicembre 2021 è elaborato un programma di misure definitivo ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, il quale è attuato e reso pienamente operativo il più presto possibile dopo tale data e non oltre il 22 dicembre 2024.
iii) le sostanze recanti il numero 5, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 34, 37, 41 e 43 che figurano nell’allegato I, parte A, per le quali sono fissati SQA rivisti con effetto dal 22 dicembre 2027 al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali sostanze entro il 22 dicembre 2033 e impedire il deterioramento dello stato chimico delle acque superficiali relativamente a tali sostanze per mezzo di programmi di misure inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici del 2027 elaborati a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE;
iv) le sostanze identificate di recente numerate dal 46 al 70 che figurano nell’allegato I, parte A, con effetto dal 22 dicembre 2027 al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali sostanze entro il 22 dicembre 2039 e impedire il deterioramento dello stato chimico delle acque superficiali relativamente a tali sostanze; a tal fine gli Stati membri elaborano, entro il 22 dicembre 2027, un programma di monitoraggio supplementare e, entro il 22 dicembre 2030, un programma preliminare di misure relativi a tali sostanze; un programma di misure definitivo ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE è incluso nel piano di gestione dei bacini idrografici per il 2033 elaborato a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, di tale direttiva.
L’articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis alle sostanze elencate al primo comma, punti i) e ii), del presente paragrafo.
L’articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis anche alle sostanze elencate al primo comma, punti iii) e iv), del presente paragrafo. Le proroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva non superano il periodo corrispondente a un ulteriore aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo nell’ambito di detto piano di gestione del bacino idrografico.
1 ter.
Gli SQA fissati a livello dell’Unione per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE ed elencati nell’allegato II, parte C, della presente direttiva o gli SQA fissati per gli ulteriori inquinanti specifici dei bacini idrografici individuati dagli Stati membri conformemente all’articolo 8 quinquies, paragrafo 1, della presente direttiva hanno effetto a decorrere dall’inizio del periodo del piano di gestione del bacino idrografico successivo alla data in cui l’SQA è stato fissato, al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali inquinanti entro la fine del periodo del piano di gestione del bacino idrografico e di il deterioramento dello stato chimico delle acque superficiali relativamente a tali inquinanti.
L’articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis agli inquinanti di cui al presente paragrafo, primo comma. Le proroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva non superano il periodo corrispondente a un ulteriore aggiornamento del piano di gestione dei bacini idrografici, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo nell’ambito di detto piano di gestione del bacino idrografico.
2.
Per quanto riguarda le sostanze per le quali nell’allegato I, parte A, è fissato un SQA per il biota o i sedimenti, gli Stati membri applicano tale SQA per il biota o i sedimenti.
Per quanto riguarda le sostanze diverse da quelle di cui al primo comma, gli Stati membri applicano gli SQA per l’acqua fissati nell’allegato I, parte A.
3.
Gli Stati membri possono decidere, in relazione a una o più categorie di acque superficiali, di applicare un SQA per una matrice diversa da quella specificata al paragrafo 2 o se del caso per un taxon del biota diverso da quello specificato nell’allegato I, parte A.
Gli Stati membri che si avvalgono dell’opzione di cui al primo comma applicano gli SQA pertinenti di cui all’allegato I, parte A, o, se non ne è presente alcuno per la matrice o per il taxon del biota, fissano un SQA che offra almeno il medesimo livello di protezione dell’SQA fissato nell’allegato I, parte A.
Gli Stati membri possono ricorrere all’opzione di cui al primo comma soltanto se il metodo di analisi usato per la matrice o per il taxon del biota scelti soddisfa i criteri minimi di efficienza specificati all’articolo 4 della direttiva 2009/90/CE. Nell’eventualità in cui tali criteri non siano rispecchiati per alcuna matrice, gli Stati membri garantiscono che il monitoraggio sia effettuato utilizzando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi e che il metodo di analisi fornisca risultati almeno equivalenti al metodo disponibile per la matrice di cui al paragrafo 2 del presente articolo per la sostanza pertinente.
3 bis. Quando un rischio potenziale per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico causato da un’esposizione acuta è stato individuato quale risultato di concentrazioni o emissioni ambientali misurate o stimate ed è stato applicato un SQA per il biota o i sedimenti, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato anche il monitoraggio dell’acqua superficiale e applicano gli SQA-CMA di cui all’allegato I, parte A della presente direttiva, laddove tali SQA siano stati stabiliti.
3 ter. Se, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2009/90/CE, il valore medio calcolato di una misurazione, quando è effettuato utilizzando la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi, è indicato come «inferiore al limite di quantificazione» e il «limite di quantificazione» di tale tecnica è superiore all’SQA, il risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai fini della valutazione dello stato chimico globale di tale corpo idrico.
4. Per le sostanze alle quali si applica un SQA per i sedimenti e/o il biota, gli Stati membri monitorano la sostanza nella corrispondente matrice almeno una volta all’anno, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo.
5. Negli aggiornamenti dei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE gli Stati membri inseriscono le informazioni seguenti:
a) una tabella contenente i limiti di quantificazione dei metodi di analisi applicati e le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai criteri minimi di efficienza fissati all’articolo 4 della direttiva 2009/90/CE;
b) per le sostanze per le quali si applica l’opzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo:
i) i motivi e la giustificazione per la scelta di tale opzione
ii) se del caso, gli SQA alternativi stabiliti, la dimostrazione che tali SQA garantirebbero perlomeno il medesimo livello di protezione degli SQA fissati nell’allegato I, parte A, ivi compresi i dati e la metodologia utilizzati per ottenere gli SQA, e le categorie di acque superficiali a cui si applicherebbero
iii) per permettere un confronto con le informazioni di cui al presente paragrafo, lettera a), i limiti di quantificazione dei metodi di analisi per le matrici specificate nell’allegato I, parte A, della presente direttiva, comprese le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai criteri minimi di efficienza fissati all’articolo 4 della direttiva 2009/90/CE;
c) la giustificazione della frequenza applicata per i monitoraggi in conformità del paragrafo 4, se gli intervalli tra un monitoraggio e l’altro sono superiori a un anno.
5 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i piani di gestione dei bacini idrografici aggiornati predisposti conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, contenenti i risultati e l’impatto delle misure adottate per prevenire l’inquinamento chimico delle acque superficiali, e la relazione provvisoria che riferisce i progressi realizzati nell’attuazione del programma di misure previsto ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE siano diffusi attraverso un portale centrale accessibile elettronicamente al pubblico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale21.
6.
Gli Stati membri predispongono l’analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze prioritarie di cui all’allegato I, parte A, identificate come sostanze che tendono ad accumularsi nei sedimenti o nel biota, in base al monitoraggio dei sedimenti o del biota nell’ambito del monitoraggio dello stato delle acque superficiali effettuato a norma dell’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire, fatto salvo l’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, che tali concentrazioni non aumentino in maniera significativa nei sedimenti o nel biota.
Gli Stati membri determinano la frequenza del monitoraggio nei sedimenti e/o nel biota in modo da disporre di dati sufficienti per un’analisi di tendenza a lungo termine affidabile. A titolo indicativo, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato ogni tre anni, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo.
7.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis al fine di modificare l’allegato I, parte B, punto 3, per adeguarlo al progresso scientifico o tecnico.
8 bis.
Al fine di facilitare l’attuazione del presente articolo, entro il 22 dicembre 2014, nella misura del possibile, sono elaborate linee guida tecniche per le strategie di monitoraggio e i metodi analitici per le sostanze, compreso il campionamento e il monitoraggio del biota, nel quadro dell’attuale processo di attuazione della direttiva 2000/60/CE.
Le linee guida riguardano in particolare:
a) il monitoraggio delle sostanze nel biota di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo;
b) nel caso delle sostanze identificate di recente (recanti il numero da 34 a 45 nell’allegato I, parte A) e delle sostanze per le quali sono fissati SQA più rigorosi (recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23 e 28 nell’allegato I, parte A), i metodi di analisi conformi ai criteri minimi di efficienza di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/90/CE.
8 ter. Nel caso delle sostanze per le quali non sono state adottate linee guida tecniche entro il 22 dicembre 2014, il termine del 22 dicembre 2015 di cui al paragrafo 1 bis, punto i), è prorogato al 22 dicembre 2018 e il termine del 22 dicembre 2021 di cui allo stesso punto è prorogato al 22 dicembre 2027.
Art. 4 Zone di mescolamento
1. Gli Stati membri possono designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico. Le concentrazioni di una o più delle sostanze elencate nell'allegato I, parte A, possono superare nell'ambito di tali zone di mescolamento gli SQA applicabili qualora tale superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai suddetti standard.
2. Gli Stati membri che designano zone di mescolamento descrivono nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE:
a) gli approcci e le metodologie applicati per definire tali zone; e
b) le misure adottate allo scopo di ridurre in futuro l'estensione delle zone di mescolamento, quali quelle a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2000/60/CE o misure consistenti nel riesame delle autorizzazioni di cui alla direttiva 2008/1/CE o in discipline preventive di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2000/60/CE.
3. Gli Stati membri che designano zone di mescolamento assicurano che l'estensione di ciascuna di tali zone sia:
a) limitata alle vicinanze del punto di scarico;
b) proporzionata, tenendo conto delle concentrazioni di inquinanti nel punto di scarico e delle condizioni in materia di emissioni di inquinanti previste dalla disciplina preventiva, ovvero da autorizzazioni e/o permessi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2000/60/CE e da eventuali altre normative comunitarie pertinenti, conformemente all'applicazione delle migliori tecniche disponibili e all'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, in particolare dopo che sia stata riveduta tale disciplina precedente.
4.
Art. 5 Inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite
1.
Sulla base delle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE e degli altri dati disponibili, ciascuno Stato membro istituisce un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie inserite nell’allegato I, parte A, della presente direttiva e di tutte le sostanze individuate dallo Stato membro come inquinanti specifici dei bacini idrografici per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico all’interno del suo territorio.
Il primo comma non si applica alle emissioni, agli scarichi e alle perdite comunicati per via elettronica, su base annuale, nel portale sulle emissioni industriali istituito dal regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio3 a norma dell’articolo 7 di tale regolamento.
2.
Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell’ambito dei riesami indicati all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.
Il periodo di riferimento per la definizione dei valori negli inventari aggiornati è l’anno precedente a quello in cui devono essere ultimati i riesami indicati all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.
Nell’ambito di tali aggiornamenti, gli Stati membri provvedono affinché anche le emissioni da fonti puntuali nell’acqua che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1244 o che sono inferiori alle soglie di comunicazione annuale ivi stabilite, nonché le emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse quali definite all’articolo 3, punto 12), di tale regolamento, siano comunicate per via elettronica alla Commissione al fine di essere rese disponibili nel portale sulle emissioni industriali istituito a norma di tale regolamento, almeno ogni sei anni, e aggregate a livello di ciascun distretto idrografico o parte di esso all’interno del territorio di uno Stato membro.
La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il formato della comunicazione di cui al presente paragrafo, terzo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva. Al momento di elaborare tale atto di esecuzione, la Commissione è assistita, se necessario, dall’AEA.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE contengano un riferimento chiaro o un link a tutte le informazioni sulle emissioni nell’acqua pubblicate nel portale sulle emissioni industriali a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo.
4.
5.
6.
Art. 6 Inquinamento transfrontaliero
1. Uno Stato membro non viola gli obblighi che gli impone la presente direttiva a seguito del superamento di uno SQA se può dimostrare che:
a) il superamento è dovuto a una fonte di inquinamento al di fuori della sua giurisdizione nazionale;
b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero, si è trovato nell'impossibilità di adottare misure efficaci per rispettare lo SQA in questione; e
c) ha applicato il meccanismo di coordinamento di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE e, se del caso, ha fatto ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6, di detta direttiva per i corpi idrici colpiti da inquinamento transfrontaliero.
2. Gli Stati membri ricorrono al meccanismo di cui all'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE per fornire alla Commissione le informazioni necessarie nelle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo e una relazione sintetica delle misure adottate riguardo all'inquinamento transfrontaliero nel piano di gestione del bacino idrografico in questione conformemente agli obblighi relativi alla presentazione di relazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.
Art. 7 Relazione e riesame
1. Sulla scorta delle relazioni presentate dagli Stati membri, comprese le relazioni di cui all'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE e, in particolare, quelle sull'inquinamento transfrontaliero, la Commissione riesamina la necessità di modificare gli atti esistenti e la necessità di misure specifiche supplementari su scala comunitaria, quali i controlli delle emissioni.
2.
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro della relazione elaborata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE in merito:
a) alle conclusioni del riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b) alle misure adottate per ridurre l'estensione delle zone di mescolamento designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva;
c) all'esito della verifica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, della presente direttiva;
d) alla situazione dell'inquinamento avente origine al di fuori del territorio della Comunità.
Se del caso, la Commissione correda la relazione di opportune proposte.
Art. 7 bis Coordinamento
1. Per le sostanze prioritarie che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4, dei regolamenti (CE) n. 1907/20065 o (CE) n. 1107/20096 del Parlamento europeo e del Consiglio, delle direttive 2009/128/CE7 o 2010/75/UE8 del Parlamento europeo e del Consiglio o dei regolamenti (UE) n. 528/20129 o (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio10, la Commissione valuta, tenendo conto dei dati di monitoraggio di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e nel quadro della relazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della stessa, se le misure in vigore a livello dell’Unione e degli Stati membri siano sufficienti a conseguire gli SQA per le sostanze prioritarie e l’obiettivo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE.
2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente al calendario stabilito nell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e correda tale relazione con opportune proposte, anche in materia di misure di controllo.
3.
Laddove l’esito della relazione evidenzi l’eventuale necessità di ulteriori misure a livello di Unione o di Stati membri al fine di agevolare il rispetto della direttiva 2000/60/CE in relazione a una particolare sostanza approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 o del regolamento (UE) n. 528/2012, gli Stati membri o la Commissione applicano l’articolo 21 o 44 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ovvero l’articolo 15 o 48 del regolamento (UE) n. 528/2012, a seconda dei casi, a tale sostanza o ai prodotti che la contengono.
Per quanto concerne le sostanze che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, la Commissione avvia, se del caso, la procedura di cui agli articoli 59, 61 o 69 dello stesso.
Nell’applicare le disposizioni dei regolamenti di cui al primo e secondo comma, gli Stati membri e la Commissione tengono conto delle valutazioni del rischio e dell’analisi socioeconomica e di rapporto costi-benefici in essi prescritte, anche per quanto riguarda la disponibilità di alternative.
Art. 8 Riesame degli allegati I e II
1. In occasione del prossimo riesame dell’allegato I della presente direttiva, da effettuare conformemente all’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, la Commissione valuta la possibilità di stabilire standard di qualità per il parametro “PFAS – totale” nelle acque superficiali e mira a integrare le linee guida sul monitoraggio del parametro “PFAS – totale” nell’acqua potabile elaborate conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio11, al fine di renderle applicabili al monitoraggio di tale parametro nelle acque superficiali. Gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare già tali linee guida per il monitoraggio del parametro “PFAS – totale” nelle acque superficiali e a comunicare i dati conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. Tenuto conto della tossicità, della persistenza e dell’ampia diffusione dell’acido trifluoroacetico (TFA) nell’ambiente, in occasione del prossimo riesame la Commissione valuta la possibilità di stabilire uno standard di qualità per il TFA considerato separatamente nell’allegato I della presente direttiva.
2. Nell’allegato III della presente direttiva sono inclusi il parametro “Somma di bisfenoli” e i parametri relativi alla somma o alle somme di pesticidi selezionati per modalità d’azione e di sostanze farmaceutiche selezionate per modalità d’azione. In occasione del prossimo riesame dell’allegato I della presente direttiva, da effettuare conformemente all’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, la Commissione valuta la possibilità di includere tali parametri nell’elenco delle sostanze prioritarie e, se del caso, fissa gli SQA. In occasione del prossimo riesame, la Commissione valuta inoltre la possibilità di adottare un approccio basato sul rischio per fissare gli SQA per il totale dei bisfenoli, il totale dei pesticidi e il totale delle sostanze farmaceutiche nelle acque superficiali avvalendosi di metodi di monitoraggio adeguati.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis al fine di modificare l’allegato II, parte B, per adeguarlo al progresso scientifico e tecnologico.
Art. 8 bis Disposizioni specifiche per talune sostanze
1. Nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti conformemente all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, nel rispetto degli obblighi dell’allegato V, punto 1.4.3, della stessa concernenti la presentazione dello stato chimico globale nonché degli obiettivi e degli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 11, paragrafo 3, lettera k), e all’articolo 16, paragrafo 6, di detta direttiva, gli Stati membri possono fornire mappe supplementari per presentare le informazioni sullo stato chimico come previsto nell’allegato V, punto 1.4.3, della direttiva 2000/60/CE.
2. Gli Stati membri le sostanze classificate nell’allegato I, parte A, della presente direttiva come sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie in modo meno intensivo rispetto a quanto prescritto per le sostanze prioritarie ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva e dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE, purché tali monitoraggi siano rappresentativi e sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nell’ambiente acquatico. A titolo indicativo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, della presente direttiva, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato almeno ogni tre anni, sempre che l’uso o l’emissione della sostanza oppure le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo.
3. Per un periodo di due anni a decorrere dal 1o gennaio 2030, gli Stati membri monitorano la presenza di sostanze ad azione estrogenica nei corpi idrici, usando metodi di monitoraggio basati sugli effetti. Il campionamento e l’analisi non devono necessariamente cominciare all’inizio di tale periodo di due anni, ma sono effettuati almeno quattro volte l’anno. Gli Stati membri effettuano il monitoraggio in un certo numero di siti selezionati in cui i tre ormoni estrogeni 17-beta estradiolo (E2), estrone (E1) e 17-alfa-etinilestradiolo (EE2) di cui all’allegato I, parte A, della presente direttiva sono monitorati con metodi di analisi convenzionali a norma dell’articolo 8 e dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE al fine di ottenere risultati comparabili in un intervallo di concentrazioni. I dati sono comunicati insieme e conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, di tale direttiva. Il numero di siti non è inferiore a quello specificato all’articolo 8 ter, paragrafo 3, della presente direttiva per il monitoraggio delle sostanze figuranti nell’elenco di controllo. Gli Stati membri possono iniziare il monitoraggio prima del 1o gennaio 2030 purché siano state adottate le specifiche tecniche di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Gli Stati membri non utilizzano i risultati basati sugli effetti ottenuti durante il periodo di monitoraggio comparativo di due anni per classificare lo stato chimico dei corpi idrici monitorati come descritto nell’allegato V, punto 1.4.3, della direttiva 2000/60/CE.
4. Entro il 1o dicembre 2027, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche tecniche per il monitoraggio delle sostanze ad azione estrogenica utilizzando metodi di monitoraggio basati sugli effetti. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2.
5.
Entro 18 mesi dalla comunicazione dei dati da parte degli Stati membri, la Commissione pubblica una relazione che confronta i risultati ottenuti con i metodi di analisi convenzionali e quelli ottenuti con i metodi basati sugli effetti e valuta la possibilità di utilizzare metodi di monitoraggio basati sugli effetti in combinazione con una soglia di allerta basata sugli effetti per gli estrogeni quale quella definita all’articolo 2, punto 35 bis), della direttiva 2000/60/CE con la finalità di screening a sostegno della valutazione dello stato chimico.
Nell’ambito dei futuri riesami dell’elenco degli inquinanti a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto dell’analisi contenuta nella relazione di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione valuta la possibilità di fissare una soglia di allerta per gli estrogeni con la finalità di screening e valutazione dello stato chimico. Non appena i metodi basati sugli effetti siano pronti per essere utilizzati anche per altre sostanze, la Commissione, nell’ambito dei futuri riesami, valuta la possibilità di imporre agli Stati membri di utilizzare tali metodi, ove necessario, almeno inizialmente in parallelo ai metodi di analisi convenzionali, e valuta la possibilità di fissare le soglie di allerta corrispondenti.
Art. 8 ter Elenco di controllo
1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire, sulla base delle relazioni scientifiche redatte dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) in conformità del paragrafo 1 bis del presente articolo, un elenco di controllo di sostanze per le quali è necessario raccogliere, presso gli Stati membri, dati di monitoraggio a livello dell’Unione al fine di sostenere i futuri riesami conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE e di definire i formati che gli Stati membri devono usare per comunicare alla Commissione i risultati del monitoraggio e le relative informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2.
L’elenco di controllo contiene al massimo dieci sostanze, gruppi di sostanze o indicatori di inquinamento alla volta e specifica le matrici di monitoraggio e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici di monitoraggio e tali metodi non devono comportare costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell’elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. L’elenco di controllo include le sostanze che destano nuove preoccupazioni.
Sulla base delle relazioni scientifiche elaborate dall’ECHA a norma del paragrafo 1 bis, la Commissione include nell’elenco di controllo le microplastiche e indicatori adeguati per la presenza, l’evoluzione o la trasmissione della resistenza agli antimicrobici (“indicatori di resistenza agli antimicrobici”), purché siano disponibili metodi di campionamento e analisi affidabili che non comportino costi eccessivi. Entro il 1o dicembre 2027, la Commissione individua tali metodi di campionamento e analisi.
1 bis. L’ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze e degli indicatori da includere nell’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto delle seguenti informazioni:
a) l’allegato I della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* e i risultati del più recente riesame di tale allegato, nonché i risultati del più recente riesame periodico dell’allegato I della presente direttiva;
b) gli elenchi di controllo istituiti a norma delle direttive 2006/118/CE e (UE) 2020/2184;
c) le raccomandazioni dei portatori di interessi;
d) l’analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici effettuata dagli Stati membri a norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell’articolo 8 di tale direttiva;
e) le informazioni sui volumi di produzione, i modelli di utilizzo, le proprietà intrinseche, compresa, se pertinente, la dimensione delle particelle, le concentrazioni nell’ambiente e gli effetti negativi della sostanza sulla salute umana e sull’ambiente acquatico, ivi comprese le informazioni raccolte a norma della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 1907/2006, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio12, del regolamento (CE) n. 1107/2009, della direttiva 2009/128/CE, del regolamento (UE) n. 528/2012 e del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio13;
f) i progetti di ricerca e le pubblicazioni scientifiche, comprese informazioni su tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione, nonché informazioni e dati ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra, come i servizi Copernicus, sensori e dispositivi in situ, o dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, dall’analisi e dal trattamento avanzati dei dati;
g) le raccomandazioni dei gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE;
h) le informazioni sulle emissioni, sugli scarichi e sulle perdite disponibili nel portale sulle emissioni industriali a norma del regolamento (UE) 2024/1244, nonché eventuali informazioni supplementari disponibili sulle sostanze oggetto di autorizzazione a norma della direttiva 2010/75/UE.
1 ter. Le relazioni scientifiche elaborate dall’ECHA a norma del paragrafo 1 bis presentano un elenco di sostanze, gruppi di sostanze o indicatori, la matrice per i controlli raccomandata, un metodo indicativo di analisi e un limite di quantificazione massimo accettabile per ciascuno di essi, con un riferimento alla letteratura scientifica o a linee guida.
1 quater. Entro il 1o febbraio 2028, e successivamente ogni tre anni, l’ECHA redige una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 1 bis e la rende disponibile al pubblico.
2.
La Commissione aggiorna l’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 entro il 1o maggio 2028 e successivamente ogni tre anni.
Nell’aggiornare l’elenco di controllo la Commissione ne stralcia tutte le sostanze o tutti gli indicatori per i quali si può effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE senza dati di monitoraggio supplementari. Tuttavia, è possibile mantenere una singola sostanza, un singolo gruppo di sostanze o un singolo indicatore nell’elenco di controllo per un periodo massimo di altri tre anni se sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per valutare il rischio per l’ambiente acquatico.
Ogni elenco di controllo aggiornato comprende anche una o più sostanze, uno o più gruppi di sostanze o indicatori supplementari per i quali la Commissione ritiene, sulla base delle relazioni scientifiche dell’ECHA, che possa sussistere un rischio diffuso per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico, a condizione che l’elenco di controllo aggiornato contenga un massimo di 10 sostanze, gruppi di sostanze o indicatori, a norma del paragrafo 1.
Le microplastiche e gli indicatori di resistenza agli antimicrobici non sono mantenuti nell’elenco per un secondo periodo consecutivo di tre anni, a meno che non sia disponibile una metodologia di valutazione dei rischi armonizzata e affidabile che, se applicata, dimostri che i dati di monitoraggio raccolti durante il primo periodo di monitoraggio non sono sufficienti per valutare il rischio che essi comportano per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico.
3.
Gli Stati membri monitorano per un periodo di 24 mesi ogni sostanza, gruppo di sostanze e indicatore presente nell’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 presso le stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio inizia entro sei mesi dall’inclusione della sostanza nell’elenco, ma l’avvio del campionamento e dell’analisi non avviene necessariamente all’inizio di tale periodo.
Ogni Stato membro seleziona almeno una stazione di monitoraggio, più una stazione se la popolazione supera un milione di abitanti, più il numero di stazioni pari alla sua superficie territoriale in km2 divisa per 60000 (arrotondata al numero intero più vicino), più il numero di stazioni pari alla sua popolazione divisa per cinque milioni (arrotondata al numero intero più vicino).
Nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, la frequenza e il calendario del monitoraggio per ogni sostanza, gruppo di sostanze o indicatore, gli Stati membri tengono conto della variabilità stagionale delle precipitazioni piovose, dei livelli di acqua, dei modelli di utilizzo e della possibile presenza della sostanza, del gruppo di sostanze o dell’indicatore. I monitoraggi sono eseguiti almeno due volte all’anno se effettuati in acqua e almeno una volta all’anno se effettuati nei sedimenti o nel biota. Qualora sia necessaria una maggiore frequenza, come nel caso delle sostanze sensibili alle variazioni climatiche o stagionali, l’aumento della frequenza è stabilito e giustificato dal punto di vista tecnico nell’atto di esecuzione che istituisce l’elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1.
Lo Stato membro che sia in grado di ricavare e fornire alla Commissione dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti per una particolare sostanza, un particolare gruppo di sostanze o un particolare indicatore a partire da programmi di monitoraggio o studi esistenti può decidere di non effettuare un monitoraggio supplementare nell’ambito del meccanismo dell’elenco di controllo per la sostanza, il gruppo di sostanze o l’indicatore in questione, purché essi siano stati monitorati utilizzando una metodologia conforme alle matrici di monitoraggio e ai metodi di analisi di cui all’atto di esecuzione che istituisce l’elenco di controllo, nonché alla direttiva 2009/90/CE della Commissione14.
4. Gli Stati membri mettono a disposizione su base annua i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 3 del presente articolo conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e all’atto di esecuzione che istituisce l’elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Mettono anche a disposizione informazioni sulla rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e sulla strategia di monitoraggio.
5.
Allo scadere del periodo di 24 mesi di cui al paragrafo 3, l’ECHA riesamina i risultati del monitoraggio e valuta quali sostanze, gruppi di sostanze o indicatori debbano essere monitorati per altri 24 mesi, e debbano quindi essere mantenuti nell’elenco di controllo, e quali sostanze, gruppi di sostanze o indicatori possano invece essere stralciati dall’elenco.
Se la Commissione, tenuto conto della valutazione dell’ECHA di cui al primo comma del presente paragrafo, conclude che non è necessario un ulteriore monitoraggio per valutare il rischio per l’ambiente acquatico, tale valutazione dell’ECHA è presa in considerazione nell’ambito del riesame degli elenchi delle sostanze che figurano nell’allegato I o nell’allegato II, parte C, della presente direttiva in conformità dell’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE.