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Decisione (PESC) 2025/2472 del Consiglio del 4 dicembre 2025 che modifica la decisione (PESC) 2023/1599 relativa a un'iniziativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell'Africa occidentale del Golfo di Guinea

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 3 agosto 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/15991 che ha istituito l'iniziativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell'Africa occidentale del Golfo di Guinea («iniziativa») in Benin e in Ghana per un periodo di due anni dal suo avvio.

Il 25 settembre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/20662, che ha istituito l'iniziativa anche in Togo e in Costa d'Avorio.

L'11 dicembre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/27863, che ha avviato l'iniziativa.

Il 9 luglio 2025, nel contesto della revisione strategica dell'iniziativa, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto che l'iniziativa debba essere prorogata fino al 31 dicembre 2027.

L'iniziativa prevede un pilastro civile e un pilastro militare. A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, le spese operative derivanti dal pilastro civile dell'iniziativa sono a carico del bilancio dell'Unione, mentre le spese operative derivanti dal pilastro militare sono a carico degli Stati membri conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio4. L'iniziativa dovrebbe pertanto essere dotata di un importo di riferimento per il pilastro civile e di un importo di riferimento per il pilastro militare fino al 31 dicembre 2027.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2023/1599.

L'iniziativa sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del TUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione (PESC) 2023/1599 è così modificata:

  1. 1) all'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse al pilastro civile per il periodo dall'11 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 è pari a 9676375,90 EUR.» ;

  2. 2) all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni del pilastro militare per il periodo dall'11 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 è pari a 10589000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari allo 0 % per gli impegni e allo 0 % per i pagamenti.» ;

  3. 3) l'articolo 22, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2027.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2025 Per il Consiglio Il presidente T. Danielsen