Decisione di esecuzione (UE) 2026/116 della Commissione del 19 gennaio 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 della Commissione concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE1, in particolare l’articolo 9, paragrafo 9, secondo comma,
Il formato del certificato di idoneità al riciclaggio è stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 della Commissione2. Esso è pensato per essere coerente con l’appendice 4 della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente, adottata a Hong Kong il 15 maggio 2009 («convenzione di Hong Kong»).
A seguito dell’entrata in vigore della convenzione di Hong Kong il 26 giugno 2025, è opportuno garantire che il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 sia conforme sia alla convenzione che al regolamento (UE) n. 1257/2013 ai fini della certezza del diritto e della semplificazione amministrativa.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen