Decisione di esecuzione (UE) 2026/328 della Commissione del 9 febbraio 2026 che accetta un impegno offerto in relazione alle misure antisovvenzioni relative alle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione delle misure definitive
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea1 («regolamento di base»), in particolare gli articoli 13 e 15,
previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea2,
1. PROCEDURA
A seguito di un’inchiesta antisovvenzioni («inchiesta iniziale») la Commissione ha istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/27543 un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti principalmente per il trasporto di un massimo di nove persone compreso il conducente, esclusi i veicoli della categoria L a norma del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e i motocicli, azionati (indipendentemente dal numero di ruote mosse) esclusivamente da uno o più motori elettrici, compresi quelli dotati di un range extender a combustione interna (unità di potenza ausiliaria) attualmente classificati con il codice NC ex87038010 (codice TARIC 8703801010) e originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «paese interessato») («prodotto interessato»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 7,8 % e il 35,3 %.
Come indicato al considerando 1422 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754, una soluzione concordata con il governo della Cina («governo della RPC») sotto forma di impegno con la Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») e/o con singoli produttori esportatori può essere individuata e attuata anche dopo l’istituzione di misure definitive. In tale contesto, la Commissione ha ricevuto un’offerta di impegno da un produttore esportatore del prodotto interessato, Volkswagen (Anhui) Automotive Co., Ltd. («VW Anhui»).
Il 4 dicembre 2025, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea5, la Commissione ha aperto un riesame intermedio parziale delle misure definitive («avviso di apertura»). Il riesame si limitava all’analisi della forma della misura e, nello specifico, dell’accettabilità e dell’attuabilità di un impegno offerto da un produttore esportatore del prodotto interessato, Volkswagen (Anhui).
Il 12 gennaio 2026 sono stati comunicati alle parti interessate i fatti e le considerazioni principali in base ai quali si intendeva accettare l’impegno offerto da VW (Anhui). Le parti interessate hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. Tali osservazioni sono state valutate prima dell’adozione di una decisione definitiva.
2. IMPEGNO
2.1. Offerta di impegno
In seguito all’istituzione delle misure definitive, il 10 ottobre 2025 VW (Anhui) e il suo importatore collegato nell’UE, SEAT S.A. («SEAT») hanno offerto un impegno relativo ai veicoli elettrici a batteria nuovi che producono ed esportano nell’Unione. L’offerta riguardava un modello del prodotto interessato, vale a dire CUPRA Tavascan («prodotto oggetto dell’impegno»).
L’offerta di impegno consisteva in quattro elementi principali per il prodotto oggetto dell’impegno: un contingente annuo, il rispetto di un prezzo minimo all’importazione per tutte le esportazioni nell’Unione, il rispetto di requisiti formali per tutte le esportazioni, quali l’emissione di dichiarazioni di impegno, fatture commerciali e fatture di rivendita contenenti le informazioni elencate nel pertinente allegato, l’esportazione del prodotto oggetto dell’impegno esclusivamente attraverso canali di vendita specificati, in particolare l’esportazione nell’UE tramite un unico importatore collegato nell’Unione, e il rispetto di altri obblighi per le esportazioni. Il quarto elemento prevede la presentazione di relazioni dettagliate sulle vendite, l’accettazione di visite di verifica, l’obbligo di consultare la Commissione europea in merito a eventuali difficoltà o questioni che potrebbero sorgere durante l’attuazione e la successiva applicazione dell’impegno, oltre a impegni ulteriori. Tali impegni ulteriori riguardano i progetti di investimento relativi ai veicoli elettrici a batteria nell’UE, sia in relazione al completamento dei progetti in corso che all’avvio e al completamento di nuovi progetti. Altri impegni riguardano i canali di vendita, le politiche dei prezzi e la fissazione dei prezzi netti di vendita.
L’impegno offerto da VW (Anhui) è limitato al modello CUPRA Tavascan. Si tratta dell’unico modello di veicolo elettrico a batteria che la società produce in Cina per l’esportazione nell’UE. La società si è impegnata a esportare il prodotto oggetto dell’impegno nell’UE esclusivamente a SEAT. VW Anhui si impegna inoltre a non vendere altri veicoli (come i veicoli elettrici ricaricabili, i veicoli elettrici ibridi o i veicoli con motore a combustione interna) allo stesso cliente.
Poiché il prodotto oggetto dell’impegno non è stato fabbricato durante il periodo dell’inchiesta iniziale, compreso tra il 1o ottobre 2023 e il 30 settembre 2024, i prezzi minimi all’importazione per i diversi tipi del prodotto oggetto dell’impegno sono stati stabiliti sulla base di un prezzo non sovvenzionato. Sono stati costruiti utilizzando i dati relativi al costo di produzione di un veicolo elettrico a batteria comparabile fabbricato dal gruppo Volkswagen nell’Unione, più un margine di profitto ragionevole. I prezzi minimi all’importazione sono stati adeguati per tenere conto delle differenze fisiche dovute alle caratteristiche di progettazione degli esterni e degli interni e a determinati equipaggiamenti, ove del caso.
VW Anhui si è inoltre impegnata a esportare un numero massimo annuale di veicoli CUPRA Tavascan oggetto dell’impegno e contemporaneamente ad astenersi dall’esportare altri veicoli elettrici a batteria nell’Unione.
Per garantire il rispetto del prezzo minimo all’importazione e standardizzare il trattamento dei suoi canali di vendita, SEAT si è impegnata ad applicare una politica uniforme in materia di approvazione sia dei prezzi di rivendita che di eventuali successivi pagamenti di sostegno ai suoi distributori nell’Unione, unitamente a una chiara tracciabilità basata sulla relativa documentazione per ogni singolo veicolo. A tal fine, SEAT ha assunto anche alcuni impegni per quanto riguarda le vendite per flotte aziendali.
Per quanto riguarda i progetti di investimento relativi ai veicoli elettrici a batteria nell’Unione, la società ha inoltre assunto determinati obblighi di comunicazione e consultazione periodiche.
Infine, Volkswagen (Anhui) e SEAT si sono impegnate a riferire periodicamente sulle esportazioni del prodotto interessato. Si sono inoltre impegnate a riferire periodicamente in merito alle corrispondenti rivendite all’interno dell’Unione del prodotto oggetto dell’impegno.
La Commissione ha effettuato una verifica in loco presso la sede di SEAT per controllare le informazioni fornite, il calcolo sottostante ai prezzi minimi all’importazione e gli adeguamenti dei prezzi di rivendita nell’Unione proposti nell’offerta di impegno.
2.2. Osservazioni delle parti interessate sull’offerta di impegno
In seguito alla pubblicazione dell’avviso di apertura, le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni su qualsiasi aspetto relativo all’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione.
Le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro la scadenza specificata nell’avviso di apertura.
Sono pervenute osservazioni sull’apertura dell’inchiesta dal governo della RPC, dalla CCCME, da Volkswagen (Anhui) e da SEAT. Le osservazioni sono state trattate come indicato nei considerando che seguono. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un’audizione sull’apertura dell’inchiesta.
Il governo della RPC e la CCCME hanno sostenuto che la CCCME, per conto del gruppo di produttori esportatori cinesi, aveva già proposto in precedenza una soluzione globale che rappresentava la posizione collettiva dell’industria. Hanno criticato la Commissione per aver avviato discussioni bilaterali con singole imprese. Il governo della RPC ha sottolineato che la Commissione dovrebbe rispettare rigorosamente il principio di non discriminazione e proseguire il dialogo con le autorità cinesi. Infine, entrambe le parti hanno chiesto alla Commissione di divulgare maggiori dettagli in merito alle condizioni dell’impegno offerto da VW (Anhui).
La Commissione ha ricordato che a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, qualsiasi esportatore può obbligarsi «a modificare i suoi prezzi [...] finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, se il pregiudizio causato dalle sovvenzioni è in tal modo eliminato». Tale disposizione è riconosciuta anche nel considerando 1422 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754, che menziona esplicitamente i singoli produttori esportatori.
Nel caso specifico, la Commissione ha ricevuto da una singola società un’offerta di impegno contenente elementi sufficienti per essere considerata attuabile e conforme alle condizioni di cui all’articolo 13 del regolamento di base, che ha costituito la base per l’apertura del presente riesame Si tratta dell’unica offerta di impegno presentata formalmente alla Commissione dopo l’istituzione delle misure compensative definitive. L’approccio della Commissione non può quindi essere considerato discriminatorio, dato che non vi erano altre situazioni analoghe che avrebbero dovuto essere trattate allo stesso modo. La Commissione ha respinto l’argomentazione.
Per quanto riguarda la richiesta di tali parti di divulgare maggiori dettagli sull’offerta di impegno, la Commissione ha ricordato che una versione consultabile dettagliata dell’offerta di impegno è stata messa a disposizione di tutte le parti interessate e ha consentito a queste ultime di comprendere in misura ragionevole la sostanza delle informazioni fornite a titolo riservato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, e dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha inoltre ricordato che, a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento di base, essa è tenuta a non rivelare le informazioni ricevute in applicazione del regolamento di base per le quali era stato chiesto il trattamento riservato. La richiesta di fornire ulteriori informazioni sugli elementi dell’offerta di impegno è stata pertanto respinta.
Nelle proprie osservazioni VW (Anhui) ha ribadito le caratteristiche principali dell’impegno offerto, come indicato al precedente punto 2.1, e ha concluso che, a suo avviso, l’offerta di impegno soddisfa i criteri di cui all’articolo 13 del regolamento di base.
Nessuna delle parti interessate ha chiesto un’audizione alla Commissione.
2.3. Valutazione dell’offerta di impegno
La Commissione, tenendo conto delle osservazioni presentate da tutte le parti interessate, ha valutato l’accettabilità e l’attuabilità dell’impegno offerto da VW (Anhui).
La Commissione ha stabilito che i prezzi minimi all’importazione proposti erano fissati a un prezzo non sovvenzionato per un modello comparabile, con adeguamenti relativi alle differenze fisiche dovute alle caratteristiche di progettazione degli esterni e degli interni e a determinati equipaggiamenti, diversi per il modello comparabile e il prodotto oggetto dell’impegno, nonché tenendo conto dei diversi tipi di prodotto, della progettazione e delle configurazioni degli equipaggiamenti del prodotto oggetto dell’impegno. La società ha inoltre incluso un contingente annuo nell’offerta di impegno e non esporterà il prodotto interessato nell’Unione se non in conformità alle condizioni dell’impegno.
La società si è inoltre impegnata a garantire che ciascuna delle singole operazioni di vendita del prodotto oggetto dell’impegno rispetti i prezzi minimi all’importazione stabiliti. Poiché la società vende il prodotto oggetto dell’impegno tramite società collegate nell’Unione, ai fini del confronto tra il prezzo di vendita individuale e il rispettivo prezzo minimo all’importazione, VW (Anhui) si è impegnata ad adeguare i suoi prezzi di rivendita tenendo conto delle specificità del prodotto oggetto dell’impegno e delle circostanze relative all’offerta di impegno. L’adeguamento ha incluso le SGAV specifiche per le vendite a ciascuno Stato membro dell’UE, altri costi e un ragionevole margine di profitto.
La Commissione ha pertanto concluso che l’offerta di impegno è idonea ad eliminare il pregiudizio causato dalle sovvenzioni.
In base alle condizioni dell’offerta di impegno, VW (Anhui) è tenuta a comunicare tutte le esportazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’impegno. Per presentare le relazioni, la società deve utilizzare l’apposito sistema di comunicazione della Commissione che richiede la registrazione di ogni operazione di esportazione nell’Unione. Per ciascuna di queste operazioni alla società sarà assegnato un codice alfanumerico individuale insieme a un codice di risposta rapida («codice QR») che consentirà alle autorità doganali di verificare le vendite al momento della dichiarazione di immissione in libera pratica. Consentirà inoltre alla Commissione di monitorare attentamente le importazioni del prodotto oggetto dell’impegno prima dell’importazione delle merci nell’Unione.
La società presenterà inoltre relazioni periodiche trimestrali sulle rivendite del prodotto ai primi acquirenti indipendenti nell’Unione, in modo da consentire alla Commissione di verificare il rispetto degli impegni, in particolare dei prezzi minimi all’importazione applicabili.
Dati gli impegni di SEAT, che comprendono la standardizzazione dei suoi canali di vendita, la limitazione delle esportazioni nell’Unione a un modello solo del prodotto interessato e gli ampi obblighi di comunicazione, si ritiene che, alle condizioni dell’offerta di impegno, esistano misure di attenuazione sufficienti per contrastare il rischio di compensazione incrociata.
Infine, la Commissione ha valutato l’offerta di impegno in base ad altre considerazioni di politica generale. A tale riguardo la Commissione ha preso in considerazione l’ulteriore impegno della società a favore di investimenti significativi nell’industria dei veicoli elettrici a batteria nell’Unione. Tali investimenti nell’industria automobilistica dell’UE rafforzeranno la transizione verde e l’elettrificazione, con un impatto positivo sull’occupazione nell’UE e un perfezionamento delle norme ambientali nell’Unione.
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’impegno offerto da VW (Anhui) è accettabile e attuabile.
2.4. Osservazioni successive all’informazione che la Commissione avrebbe accettato l’offerta di impegno
A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, tutte le parti interessate, compresa l’industria dell’Unione, hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni sull’intenzione di accettare l’impegno offerto da VW (Anhui).
Le parti hanno avuto la possibilità di essere sentite, ma nessuna delle parti interessate ha chiesto un’audizione.
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo della RPC e VW (Anhui) insieme a SEAT S.A. hanno presentato le loro osservazioni. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e, ove opportuno, tenute in considerazione.
Nelle sue osservazioni il governo della RPC ha ribadito le osservazioni già presentate all’apertura dell’inchiesta, sottolineando che la Commissione dovrebbe rispettare il principio di non discriminazione e le norme dell’OMC e valutare in modo obiettivo e imparziale ciascuna offerta di impegno sui prezzi presentata dalle imprese cinesi. Il governo della RPC ha inoltre chiesto alla Commissione di divulgare maggiori dettagli in merito alle clausole dell’impegno sui prezzi delle società pertinenti.
Poiché il governo della RPC non ha fornito nuove argomentazioni in merito ai fatti e alle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 23 a 31. Come già indicato nel considerando 20, a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione è tenuta a non rivelare le informazioni ricevute in applicazione del regolamento di base per le quali era stato chiesto il trattamento riservato. La Commissione ha pertanto confermato che la richiesta di fornire ulteriori informazioni è stata respinta.
VW (Anhui) e SEAT S.A. hanno sottolineato nella loro comunicazione congiunta sulla divulgazione finale delle informazioni di aver compiuto progressi nei preparativi per l’applicazione dell’impegno proposto. Le società hanno ribadito il proprio impegno a rispettare tutte le condizioni dell’offerta di impegno.
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato la propria conclusione secondo cui l’offerta di impegno presentata da VW (Anhui) dovrebbe essere accettata.
3. ATTUAZIONE E REVOCA
Qualora la Commissione, a norma dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento di base, revochi la propria accettazione di un impegno a seguito della violazione dello stesso indicando il riferimento a specifiche operazioni e dichiari non conformi le relative fatture corrispondenti all’impegno, all’atto dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale.
Gli importatori devono essere consapevoli del fatto che all’atto dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica potrebbe sorgere, quale normale rischio commerciale, un’obbligazione doganale, anche se un impegno offerto dal produttore esportatore dal quale acquistano, direttamente o indirettamente, era stato accettato dalla Commissione.
A norma dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento di base, le autorità doganali informano immediatamente la Commissione ogniqualvolta rilevino indicazioni di una violazione dell’impegno.
In caso di violazione o di revoca dell’impegno o in caso di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, il dazio compensativo definitivo istituito conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base si applicherà automaticamente a norma dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento di base,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È accettato l’impegno offerto dalla società sotto elencata insieme al suo importatore collegato SEAT S.A. in relazione al procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese.
| Paese | Società | Codice addizionale TARIC |
| Repubblica popolare cinese | Prodotto e venduto da Volkswagen (Anhui) Automotive Co., Ltd a SEAT S.A. in qualità di importatore nell’Unione europea. | 89FZ |
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen