Decisione di esecuzione (UE) 2026/559 della Commissione del 9 marzo 2026 che respinge la domanda di protezione della denominazione di origine «SUBOTIČKO - HORGOŠKA PEŠČARA / СУБОТИЧКО – ХОРГОШКА ПЕШЧАРА» (DOP) [notificata con il numero C(2026) 1481] (I testi in lingua inglese e spagnola sono i soli facenti fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l’articolo 97, paragrafo 4, del medesimo regolamento, prima della modifica apportata dal regolamento (EU) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio2,
Il 27 aprile 2011 Agroalimentacion y Calidad (AyC – con sede a Madrid) ha presentato alla Commissione, per conto dell’associazione Kadarka (gruppo richiedente con sede nella Repubblica di Serbia), la domanda di registrazione del nome del vino serbo «SUBOTIČKO - HORGOŠKA PEŠČARA / СУБОТИЧКО – ХОРГОШКА ПЕШЧАРА» come denominazione di origine protetta (DOP), a norma dell’articolo 118 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio3, modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio4.
Conformemente alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2117, all’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e all’articolo 61 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione6, e in assenza di disposizioni transitorie nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel regolamento (CE) n. 670/2011 della Commissione7, si applicano l’articolo 118, lettere c) e d), e lettera g), punto 1), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009), gli articoli 94 e 97, paragrafi 2) e 4), del regolamento (UE) n. 1308/2013 (prima della modifica apportata dal regolamento (UE) 2021/2117) e gli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione8, modificato dal regolamento (CE) n. 670/2011.
A norma dell’articolo 118 octies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (UE) n. 491/2009, dell’articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nella versione applicabile prima di essere modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, nonché degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 607/2009, modificato dal regolamento (CE) n. 670/2011, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione del nome «SUBOTIČKO - HORGOŠKA PEŠČARA / СУБОТИЧКО – ХОРГОШКА ПЕШЧАРА» come denominazione di origine protetta.
A norma dell’articolo 118 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (UE) n. 491/2009, e dell’articolo 94, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, prima della modifica apportata dal regolamento (UE) 2021/2117, quando è relativa a una zona geografica situata in un paese terzo, la domanda di protezione deve contenere, oltre agli elementi richiesti per le domande relative a zone geografiche situate in uno Stato membro, gli elementi che comprovano che il nome interessato è protetto nel suo paese di origine.
La Commissione ha rilevato che la condizione relativa alla presentazione degli elementi che comprovano la protezione del nome «SUBOTIČKO - HORGOŠKA PEŠČARA / СУБОТИЧКО – ХОРГОШКА ПЕШЧАРА» in Serbia non era soddisfatta.
Sebbene la Commissione abbia chiesto a più riprese la presentazione di tali elementi di prova (lettere del 29 agosto 2011, del 20 marzo 2012 e del 7 aprile 2015), il gruppo ricorrente, nelle sue risposte, non li ha forniti alla Commissione. Il gruppo richiedente ha inviato l’ultima lettera alla Commissione l’8 giugno 2015. A partire da tale data, la Commissione non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte del richiedente. Il 12 luglio 2017 la Commissione ha inviato al gruppo ricorrente l’ultima lettera di osservazioni.
Con lettera del 5 giugno 2015, il ministero dell’Agricoltura e della tutela ambientale della Repubblica di Serbia ha informato la Commissione che l’associazione Kadarka non aveva mai presentato domanda di registrazione della denominazione di origine protetta (DOP) «SUBOTIČKO - HORGOŠKA PEŠČARA / СУБОТИЧКО – ХОРГОШКА ПЕШЧАРА» nel sistema nazionale serbo per la protezione delle DOP e delle indicazioni geografiche protette (IGP) nel settore vitivinicolo. Tale sistema è entrato in vigore nella Repubblica di Serbia il 1o febbraio 2013.
Il 6 febbraio 2024 la Commissione ha inviato una lettera di sollecito al gruppo richiedente per chiedere se fosse ancora possibile attendersi una risposta e per informarlo che la domanda poteva anche essere ritirata. La lettera non è giunta al richiedente in quanto non recapitabile al destinatario.
Il 2 luglio 2024 la Commissione è stata informata, tramite il ministero dell’Agricoltura della Repubblica di Serbia, che il principale rappresentante del gruppo richiedente era deceduto e che sua figlia era ora registrata in qualità di rappresentante del gruppo richiedente. Il 17 dicembre 2024 la Commissione l’ha invitata con lettera a ritirare formalmente la domanda basandosi sul presupposto che il gruppo richiedente non fosse più interessato a proseguire il procedimento. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta.
Il 14 maggio 2025 la Commissione ha inviato al gruppo richiedente una lettera per informarlo dell’intenzione di respingere la domanda per mancato rispetto delle condizioni di registrazione, a causa dell’assenza degli elementi che comprovano la protezione nel paese di origine e della mancata risposta da parte del gruppo richiedente.
Alla luce delle informazioni in suo possesso e dato il perdurare dell’assenza di risposte da parte del gruppo richiedente, la Commissione ritiene che, poiché tali informazioni non contengono, oltre agli elementi richiesti per le domande relative a zone geografiche in uno Stato membro, gli elementi che comprovano che il nome interessato è protetto nel paese di origine, la domanda di registrazione del nome «SUBOTIČKO - HORGOŠKA PEŠČARA / СУБОТИЧКО – ХОРГОШКА ПЕШЧАРА» come DOP, presentata dall’associazione Kadarka, non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 118 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, e all’articolo 94, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, prima della modifica apportata dal regolamento (UE) 2021/2117.
La domanda di registrazione del nome «SUBOTIČKO - HORGOŠKA PEŠČARA / СУБОТИЧКО – ХОРГОШКА ПЕШЧАРА» come DOP dovrebbe pertanto essere respinta.
Le misure di cui alla presente decisione di esecuzione sono adottate in conformità del parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La domanda di registrazione del nome «SUBOTIČKO - HORGOŠKA PEŠČARA / СУБОТИЧКО – ХОРГОШКА ПЕШЧАРА» come denominazione di origine protetta (DOP) è respinta.
Art. 2
È destinatario della presente decisione il richiedente.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2026 Per la Commissione Christophe Hansen Membro della Commissione