diritto.io

Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l'articolo 109, l'articolo 114 e l'articolo 122,

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio2. La parte II, titolo II, capo I, sezioni 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento del mercato vitivinicolo nell'ambito del nuovo quadro giuridico è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Questi dovrebbero sostituire le disposizioni del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione3, che è pertanto opportuno abrogare.

L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 607/2009 ha dimostrato che le procedure vigenti in materia di registrazione, modifica e cancellazione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche dell'Unione o di paesi terzi possono essere complicate, onerose e dispendiose in termini di tempo. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha creato vuoti giuridici, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire per le domande di modifica del disciplinare di produzione. Le norme procedurali relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo sono contraddittorie rispetto a quelle applicabili ai regimi di qualità nei settori dei prodotti alimentari, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati, disciplinati dal diritto dell'Unione. Ne derivano incongruenze nelle modalità di attuazione di tale categoria di diritti di proprietà intellettuale. Queste discrepanze dovrebbero essere sanate alla luce del diritto alla tutela della proprietà intellettuale sancito dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe pertanto semplificare, chiarire, completare e armonizzare le pertinenti procedure. Le procedure dovrebbero essere definite basandosi per quanto possibile sulle procedure efficienti e collaudate di protezione dei diritti di proprietà intellettuale concernenti i prodotti agricoli e alimentari stabilite nel regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio4, nel regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione5 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione6 e adattandole per tenere conto delle specificità del settore vitivinicolo.

Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono intrinsecamente collegate al territorio degli Stati membri. Le autorità nazionali e locali dispongono delle migliori competenze e conoscenze in materia. Questo elemento dovrebbe trovare riscontro nelle norme procedurali pertinenti, tenuto conto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica dovrebbe essere registrato solo in una lingua che ha almeno un legame storico con la zona geografica di produzione. È opportuno stabilire norme specifiche concernenti i caratteri linguistici delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, affinché gli operatori e i consumatori di tutti gli Stati membri siano maggiormente in grado di leggerle e di comprenderle.

Dovrebbero essere definite le condizioni alle quali un singolo produttore può essere considerato richiedente ammissibile. I produttori singoli non dovrebbero essere penalizzati qualora le circostanze prevalenti impediscano di costituire un gruppo di produttori. Tuttavia, è opportuno chiarire che il nome protetto può essere utilizzato da altri produttori stabiliti nella zona geografica delimitata purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel disciplinare, anche ove il nome protetto sia costituito dal nome dell'azienda del singolo produttore richiedente o contenga tale nome.

Qualora il disciplinare di un prodotto vitivinicolo recante una denominazione di origine o una indicazione geografica stabilisca l'obbligo di condizionamento all'interno di una zona geografica delimitata, si configura una restrizione della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, tali restrizioni possono essere imposte solo se necessarie e proporzionate per salvaguardare la qualità, certificare l'origine del prodotto o assicurare il controllo. È pertanto necessario stabilire che ogni restrizione relativa al condizionamento sia adeguatamente giustificata sotto il profilo della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi.

Il regolamento (CE) n. 607/2009 ha stabilito una serie di deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata. Tali deroghe dovrebbero essere mantenute per preservare le pratiche tradizionali di produzione e dovrebbero essere chiaramente specificate ai fini della certezza del diritto e della chiarezza.

Le domande di protezione sono esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato nell'ambito di una procedura nazionale preliminare. Nel caso delle denominazioni di origine protette gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla descrizione del legame tra la qualità e le caratteristiche del prodotto e il suo particolare ambiente geografico. Nel caso delle indicazioni geografiche protette gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla descrizione del legame tra una specifica qualità, reputazione o altra caratteristica e l'origine geografica del prodotto, tenendo conto della zona delimitata e delle caratteristiche del prodotto. La zona geografica delimitata dovrebbe essere definita in modo dettagliato, preciso e univoco, in modo da consentire ai produttori, alle autorità competenti e agli organismi di controllo di verificare se le operazioni sono eseguite al suo interno.

La valutazione effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri è una fase essenziale della procedura. Gli Stati membri dispongono delle conoscenze e delle competenze e hanno accesso ai dati e ai fatti che li mettono nella condizione migliore per valutare se una domanda di denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i requisiti per la protezione. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero garantire che il risultato di tale valutazione, fedelmente riportato in un documento unico riepilogativo dei pertinenti elementi del disciplinare, sia affidabile e preciso. Alla luce del principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe successivamente esaminare le domande per garantire che non vi siano errori palesi e che sia stato tenuto conto del diritto dell'Unione e degli interessi dei soggetti interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda.

Per agevolare le domande comuni di protezione di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche, dovrebbero essere definite le fasi specifiche della procedura relativa a tali domande.

Ove lo Stato membro ritenga che il nome oggetto della domanda di protezione può aspirare alla registrazione come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno dare a tale Stato membro la facoltà di concedere una protezione transitoria a livello nazionale mentre la Commissione effettua la valutazione della domanda di protezione.

Per agevolare la gestione delle domande e accelerare la verifica dei fascicoli, è opportuno precisare quali informazioni deve presentare il richiedente affinché le domande di protezione e di modifica e le richieste di opposizione o cancellazione possano essere considerate ammissibili.

La procedura di opposizione dovrebbe essere abbreviata e migliorata. Ai fini della certezza del diritto, dovrebbero essere fissati i termini per le varie fasi della procedura e dovrebbero essere specificati i motivi dell'opposizione. Dovrebbe essere introdotta una fase di composizione amichevole che consenta alle parti di comunicare al fine di poter raggiungere un accordo.

È opportuno prevedere deroghe specifiche che permettano di utilizzare per un periodo transitorio un nome protetto per prodotti vitivinicoli che non rispettano il disciplinare di produzione. Al fine di superare difficoltà temporanee e garantire che in prospettiva tutti i produttori rispettino i disciplinari, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di concedere in determinati casi deroghe per un periodo fino a 10 anni.

I produttori di prodotti vitivinicoli recanti un nome protetto come denominazione di origine o indicazione geografica devono affrontare un mercato difficile e in evoluzione. Essi hanno bisogno di procedure che consentano loro di adattarsi rapidamente alla domanda del mercato, ma sono di fatto penalizzati dalla durata e dalla complessità dell'attuale procedura di modifica, che ha l'effetto di ostacolare la loro capacità di reagire rapidamente al mercato. Ai produttori di prodotti vitivinicoli recanti un nome protetto come denominazione di origine o indicazione geografica dovrebbe inoltre essere consentito di tenere conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche nonché dei cambiamenti ambientali. Per ridurre le fasi di tali procedure e applicare il principio della sussidiarietà in questo settore, le decisioni sulle modifiche non riguardanti elementi essenziali del disciplinare dovrebbero essere approvate a livello di Stato membro. Ai produttori dovrebbe essere data la possibilità di applicare tali modifiche appena è conclusa la procedura nazionale. Non dovrebbe essere previsto il riesame della domanda a fini di approvazione a livello dell'Unione.

Tuttavia, per tutelare gli interessi dei terzi stabiliti in Stati membri diversi da quello di produzione dei prodotti vitivinicoli, la Commissione dovrebbe mantenere la responsabilità dell'approvazione delle modifiche per le quali è richiesta una procedura di opposizione a livello dell'Unione. Di conseguenza, è opportuno classificare le modifiche secondo nuove categorie: modifiche ordinarie, che si applicano immediatamente dopo l'approvazione da parte dello Stato membro poiché non richiedono una procedura di opposizione a livello dell'Unione, e modifiche dell'Unione, che si applicano soltanto dopo l'approvazione da parte della Commissione successiva alla conclusione di una procedura di opposizione a livello dell'Unione.

Dovrebbero essere previste modifiche temporanee per poter continuare a commercializzare con il nome protetto prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. Dato il loro carattere emergenziale, le modifiche temporanee dovrebbero applicarsi immediatamente dopo l'approvazione da parte dello Stato membro. L'elenco dei motivi d'urgenza che giustificano le modifiche temporanee è esaustivo dato il carattere eccezionale delle stesse.

Per essere altrettanto efficaci e dare le stesse garanzie, le modifiche dell'Unione dovrebbero seguire la procedura che disciplina le domande di protezione. Tale procedura dovrebbe essere applicata mutatis mutandis, tranne talune fasi che dovrebbero essere omesse al fine di ridurre l'onere amministrativo. È opportuno definire la procedura di modifica ordinaria e di modifica temporanea, per consentire agli Stati membri di svolgere un'idonea valutazione delle domande e garantire un approccio coerente tra gli Stati membri. L'accuratezza e la completezza della valutazione degli Stati membri dovrebbero essere equivalenti a quelle richieste per il processo di valutazione nell'ambito della procedura che disciplina le domande di protezione.

Per le modifiche ordinarie e temporanee inerenti alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette di paesi terzi dovrebbe essere seguito l'approccio previsto per gli Stati membri e la decisione di approvazione dovrebbe essere presa conformemente al regime vigente nel paese terzo di cui trattasi.

La procedura di cancellazione dovrebbe essere più chiara e trasparente. In particolare, dovrebbe essere data la possibilità di opporsi alla richiesta di cancellazione. A tal fine, la procedura di cancellazione dovrebbe seguire la procedura ordinaria che disciplina le domande di protezione, mutatis mutandis, tranne talune fasi che dovrebbero essere omesse al fine di ridurre l'onere amministrativo. Dovrebbe essere possibile cancellare nomi protetti se il nome non è più in uso sul mercato.

Dovrebbero essere adottate norme in materia di etichettatura temporanea e di presentazione dei prodotti vitivinicoli il cui nome è oggetto di una domanda di protezione come denominazione di origine o indicazione geografica, al fine di garantire la tutela dei legittimi interessi degli operatori e tenere contemporaneamente conto del principio di concorrenza leale e dell'obbligo di garantire un'idonea informazione dei consumatori.

Talune denominazioni di origine protette beneficiano di deroghe all'obbligo di riportare in etichetta l'espressione «denominazione di origine protetta». Per mantenere tale concessione storica è opportuno confermare la deroga per tali nomi.

È prassi consolidata dell'Unione utilizzare menzioni tradizionali per descrivere i prodotti vitivinicoli. Tali termini indicano un metodo di produzione o di invecchiamento, la qualità, il colore, il tipo di luogo o un elemento particolare legato alla storia di un prodotto vitivinicolo recante una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta, oppure che si tratta di un prodotto vitivinicolo a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. Gli articoli 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabiliscono le norme generali per l'uso e la protezione delle menzioni tradizionali. Per garantire pari condizioni di concorrenza ed evitare che i consumatori siano indotti in errore dovrebbe essere definito un quadro comune per la protezione e la registrazione di tali menzioni tradizionali. Inoltre, le procedure di concessione della protezione alle menzioni tradizionali dovrebbero essere semplificate e, ove possibile, armonizzate con le procedure applicabili alla concessione della protezione alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.

Una menzione tradizionale può evocare le caratteristiche particolari del prodotto vitivinicolo che si fregia di tale menzione. Pertanto, per comunicare informazioni chiare, tale menzione dovrebbe essere riportata solo nella lingua abitualmente utilizzata, con la sua ortografia e alfabeto originali.

Per evitare che i consumatori siano indotti in errore, è opportuno consentire l'impiego di menzioni tradizionali per i prodotti vitivinicoli ottenuti nei paesi terzi purché tali prodotti soddisfino condizioni identiche o equivalenti a quelle imposte agli Stati membri. Pertanto, sia gli Stati membri che i paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di chiedere la protezione di una menzione tradizionale a livello dell'Unione. Tenuto conto del fatto che alcuni paesi terzi non hanno lo stesso sistema centralizzato di protezione delle menzioni tradizionali che ha l'Unione, è opportuno stabilire la definizione di «organizzazioni professionali rappresentative» operanti nei paesi terzi, in modo da assicurare che esse offrano garanzie identiche a quelle previste dalle norme dell'Unione.

Gli Stati membri, i paesi terzi o le organizzazioni professionali rappresentative operanti nei paesi terzi dovrebbero garantire che la domanda di protezione presentata alla Commissione sia completa e contenga tutte le informazioni pertinenti che permettono alla Commissione di accertare che la menzione tradizionale soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che dimostrano che la menzione tradizionale è già protetta nello Stato membro.

La protezione dovrebbe essere concessa soltanto alle menzioni tradizionali che hanno ampia notorietà e un considerevole impatto economico sui prodotti vitivinicoli ai quali sono riservate. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe approvare le domande di protezione di una menzione tradizionale soltanto ove la domanda fornisca prove esaurienti che la menzione è tradizionalmente usata per descrivere i prodotti vitivinicoli prodotti in un'ampia parte del territorio dell'Unione o che si tratta di un nome notorio tradizionalmente usato nell'intero territorio di uno Stato membro o di un paese terzo, che è garantita la concorrenza leale per i produttori che utilizzavano tale menzione prima che venisse concessa la protezione e che la menzione tradizionale non è generica. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe definire il significato di «uso tradizionale» e di «generico/generica».

La Commissione dovrebbe esaminare la domanda di protezione di una menzione tradizionale per garantire che sia stata debitamente compilata e rispetti le condizioni stabilite dal presente regolamento. Se la domanda non soddisfa i requisiti previsti, la Commissione dovrebbe chiedere al richiedente di apportare le necessarie modifiche o di ritirare la domanda. In mancanza di reazione da parte del richiedente, la domanda dovrebbe essere respinta.

Per accertare l'assenza di cause ostative alla protezione di una menzione tradizionale, qualsivoglia Stato membro o paese terzo ovvero qualsivoglia persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo dovrebbe avere la possibilità di opporsi alla protezione della menzione tradizionale in questione. Per poter essere considerata ammissibile, l'opposizione dovrebbe essere motivata e dimostrare che la domanda non è conforme alle norme dell'Unione in materia di menzioni tradizionali. Inoltre, qualora l'opposizione sia considerata ammissibile, la Commissione dovrebbe fornire al richiedente copia dell'opposizione pervenuta, per agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Se non viene raggiunto un accordo tra le parti, la Commissione dovrebbe pronunciarsi sull'opposizione concedendo la protezione o respingendo la domanda di protezione della menzione tradizionale.

Per dare garanzie di chiarezza ai consumatori in merito alla natura e all'origine del prodotto e assicurare la concorrenza leale tra i produttori, è necessario stabilire le condizioni di impiego dei marchi commerciali che sono costituiti da una menzione tradizionale o che la contengono e le condizioni d'uso delle menzioni tradizionali omonime.

Per tenere conto dell'evoluzione dei modelli di consumo e rispondere agli sviluppi nel settore della produzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, gli Stati membri e i paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di chiedere la modifica o la cancellazione di una menzione tradizionale. Per essere considerate ammissibili, le domande di modifica o di cancellazione di una menzione tradizionale dovrebbero essere debitamente motivate.

Il regime vigente nei paesi terzi per la protezione e l'utilizzo delle menzioni tradizionali può essere diverso da quello attuato all'interno dell'Unione. A fini di coerenza, dovrebbe essere consentito l'utilizzo di menzioni tradizionali per designare prodotti vitivinicoli ottenuti in paesi terzi, purché non confliggano con il diritto dell'Unione.

Si dovrebbe tenere conto del diritto acquisito alla protezione delle menzioni tradizionali protette ai sensi del regolamento (CE) n. 607/2009. Tali menzioni dovrebbero quindi continuare a essere automaticamente protette in virtù del presente regolamento.

Gli articoli da 117 a 121 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabiliscono le norme generali in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli. Tale regolamento armonizza inoltre l'uso di termini diversi da quelli espressamente previsti dalla normativa dell'Unione, a condizione che non siano ingannevoli. Per il corretto funzionamento del mercato interno, dovrebbero essere stabilite le norme dell'Unione sull'uso delle indicazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli. Inoltre, al fine di non indurre in errore i consumatori, dovrebbero essere definite anche le disposizioni relative all'impiego delle indicazioni facoltative.

Nell'interesse dei consumatori, è opportuno raggruppare le informazioni obbligatorie in un unico campo visivo sul recipiente. Tuttavia, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio7, talune indicazioni obbligatorie, ad esempio l'indicazione dell'importatore e l'elencazione degli ingredienti che possono causare allergie o intolleranze, dovrebbero essere esentate da tale obbligo.

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 le sostanze o i prodotti che possono provocare allergie o intolleranze e i termini da utilizzare per indicarli sull'etichetta dei prodotti alimentari sono quelli figuranti nell'allegato II del medesimo regolamento. Per i prodotti vitivinicoli vengono utilizzati anche altri termini per indicare i prodotti a base di uova, i prodotti lattiero-caseari e i solfiti. Tali termini dovrebbero pertanto essere utilizzati per l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli.

I prodotti vitivinicoli ottenuti all'interno dell'Unione vengono esportati verso paesi terzi. Per garantire che i consumatori di tali paesi comprendano le informazioni relative al prodotto che acquistano, dovrebbe essere prevista la possibilità di far tradurre l'etichetta nelle lingue del paese importatore. Inoltre, per agevolare gli scambi commerciali, è opportuno disporre che sulle etichette possano figurare le indicazioni previste dalla normativa del paese importatore, anche se non conformi al diritto dell'Unione. Per motivi di sicurezza, dovrebbe altresì essere prevista la possibilità di derogare alle prescrizioni dell'Unione in materia di presentazione, ad esempio all'obbligo di utilizzare bottiglie di vetro per i vini spumanti, nel caso di prodotti vitivinicoli destinati a essere consumati a bordo di aeromobili.

È opportuno continuare a vietare l'impiego di capsule a base di piombo per coprire i dispositivi di chiusura dei recipienti nei quali sono conservati i prodotti disciplinati dal regolamento (UE) n. 1308/2013, per evitare qualsiasi rischio di contaminazione per contatto con tali capsule e l'inquinamento ambientale imputabile ai residui.

È opportuno tenere in debita considerazione la natura particolare dei prodotti vitivinicoli e il grado di variabilità del loro titolo alcolometrico. Pertanto, dovrebbero essere autorizzate tolleranze positive e negative rispetto all'indicazione in etichetta del titolo alcolometrico volumico effettivo.

Per garantire la tracciabilità, dovrebbero essere previste norme in materia di «indicazione della provenienza». Tali norme dovrebbero altresì tener conto delle aspettative dei consumatori riguardo all'origine dei prodotti vitivinicoli e a quella delle uve e del mosto utilizzati per ottenere il prodotto finale.

Per il corretto funzionamento del mercato interno e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, dovrebbe essere prevista l'indicazione obbligatoria del nome e dell'indirizzo dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell'importatore.

Spesso i consumatori decidono di effettuare l'acquisto di vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico sulla base delle informazioni fornite in merito al tenore di zucchero. L'indicazione del tenore di zucchero dovrebbe pertanto essere obbligatoria per tali categorie di prodotti vitivinicoli mentre dovrebbe rimanere facoltativa per le altre categorie di prodotti vitivinicoli.

Non sempre i consumatori sono a conoscenza delle caratteristiche e dei metodi di produzione dei vini spumanti gassificati e dei vini frizzanti gassificati, specie per quanto riguarda l'impiego di anidride carbonica. È quindi necessario indicare in etichetta che il vino in questione è stato prodotto mediante aggiunta di anidride carbonica.

L'indicazione dell'annata e quella del nome di una o più varietà di uve da vino richiedono norme specifiche al fine di evitare che le informazioni comunicate inducano in errore i consumatori. In particolare, dovrebbero essere stabilite limitazioni all'uso di nomi di varietà di uve da vino costituiti da una denominazione di origine protetta o da una indicazione geografica protetta o che la contengono.

Inoltre, spesso i consumatori decidono di effettuare l'acquisto di un prodotto vitivinicolo sulla base delle varietà di uve da vino utilizzate. Per evitare pratiche ingannevoli in materia di etichettatura, dovrebbero essere stabilite norme relative alle condizioni di impiego dei nomi utilizzati per indicare le varietà di uve da vino. Inoltre, in considerazione dell'importanza economica che i vini varietali rivestono per i produttori, dovrebbe essere prevista la possibilità per i produttori di prodotti vitivinicoli che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta di riportare sull'etichetta l'informazione «vino varietale», unitamente al nome del paese in cui il prodotto vitivinicolo è stato trasformato.

Il tenore di zucchero dei prodotti vitivinicoli diversi dai vini spumanti, dai vini spumanti gassificati, dai vini spumanti di qualità e dai vini spumanti di qualità del tipo aromatico non è un elemento d'informazione essenziale per il consumatore. Dovrebbe quindi essere facoltativo per i produttori indicare in etichetta il tenore di zucchero di tali prodotti vitivinicoli. Tuttavia, per non indurre in errore i consumatori, dovrebbe essere disciplinato l'utilizzo volontario dei termini relativi al tenore di zucchero di tali prodotti.

Al fine di garantire la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate ai consumatori, dovrebbero essere definite condizioni specifiche per l'indicazione in etichetta dei metodi di produzione, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione dei vini spumanti e le pratiche di invecchiamento di tutti i prodotti vitivinicoli. Si tratta di termini che evocano nel consumatore prodotti vitivinicoli di qualità superiore e che quindi dovrebbero essere riservati a prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta.

L'indicazione dell'azienda che coltiva i vigneti da cui provengono i prodotti vitivinicoli e nella quale sono effettuati tutti i processi di vinificazione può costituire un valore aggiunto per i produttori e un'indicazione di qualità superiore per i consumatori. Dovrebbe pertanto essere consentito ai produttori di indicare il nome di un'azienda sulle etichette dei prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta.

Per i prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta dovrebbe essere consentita l'indicazione in etichetta del nome di una zona geografica più piccola o più ampia della zona di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica, al fine di informare meglio i consumatori sul luogo di produzione del prodotto vitivinicolo, in particolare qualora si tratti di località molto note ai consumatori.

L'impiego di bottiglie di forma particolare per determinati prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta costituisce una prassi consolidata nell'Unione e può evocare nel consumatore talune caratteristiche o la provenienza dei prodotti vitivinicoli in questione. Tali tipi di bottiglie dovrebbero pertanto essere riservati ai vini di cui trattasi.

I tipi tradizionali di bottiglia di vetro e di dispositivo di chiusura dei vini spumanti rispecchiano le pratiche tradizionali di produzione e imbottigliamento. Dovrebbero pertanto essere riservati ai vini spumanti. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare l'uso di questi tipi di bottiglia e di dispositivi di chiusura per altre bevande, purché i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera natura del prodotto.

Ai fini dell'attuazione della rispettiva politica di qualità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire norme supplementari in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli ottenuti nel territorio nazionale, purché siano compatibili con il diritto dell'Unione.

I documenti e le informazioni trasmessi alla Commissione riguardanti una domanda di protezione, modifica o cancellazione di una denominazione di origine protetta, di una indicazione geografica protetta ovvero di una menzione tradizionale dovrebbero essere tutti redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione o corredati della traduzione in una di tali lingue, affinché la Commissione possa analizzarli correttamente.

Per garantire una transizione fluida dalle norme del regolamento (CE) n. 607/2009 alle nuove norme stabilite nel presente regolamento e nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/348 della Commissione, è opportuno prevedere periodi transitori che consentano agli operatori economici stabiliti nell'Unione e nei paesi terzi di conformarsi ai requisiti in materia di etichettatura. Dovrebbero essere adottate disposizioni che consentano di continuare a commercializzare fino ad esaurimento delle scorte i prodotti vitivinicoli etichettati conformemente alle norme previgenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizione introduttiva

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 relativamente agli aspetti che seguono:

  1. a) per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette nel settore vitivinicolo:

    1. i) il nome di cui è chiesta la protezione;

    2. ii) i requisiti supplementari relativi al disciplinare;

    3. iii) le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata;

    4. iv) le deroghe all’obbligo di utilizzare «indicazioni» sulle etichette;

  2. b) per quanto riguarda le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo:

    1. i) le domande di protezione;

    2. ii) la procedura di opposizione;

    3. iii) le modifiche;

    4. iv) la cancellazione;

  3. e)

  4. c) per quanto riguarda il settore vitivinicolo in generale: etichettatura e presentazione.

Capo II. Denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette

Sezione 1. Domanda di protezione

Art. 2 Nome da proteggere

1. Il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica è registrato solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimita.

2.

Art. 4 Requisiti supplementari relativi al disciplinare di produzione

1.

2. Ove il disciplinare indichi che il condizionamento, compreso l'imbottigliamento, deve aver luogo nella zona geografica delimitata o all'interno di una zona nelle immediate vicinanze della zona delimitata di cui trattasi, esso comprende altresì le motivazioni per cui, nel caso specifico, il condizionamento deve aver luogo in quella particolare zona geografica per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare delle norme in materia di libera circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi.

Art. 5 Deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata

1. In deroga all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere vinificato:

  1. a) in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di cui trattasi, oppure

  2. b) in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa, in conformità alle disposizioni nazionali, oppure

  3. c) se si tratta di denominazioni di origine o di indicazioni geografiche transfrontaliere, o se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

2. In deroga all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1308/2013, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto può essere vinificato in vino spumante a denominazione di origine protetta o in vino frizzante a denominazione di origine protetta al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata se tale pratica era in uso anteriormente al 1o marzo 1986.

3. In deroga all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda i vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Condado de Huelva», «Málaga» e «Jerez-Xérès-Sherry», il mosto ottenuto da uve appassite cui è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, ottenuto dalla varietà di vite Pedro Ximénez, può provenire dalla regione «Montilla-Moriles».

Art. 7 Domande comuni

Ove vengano presentate domande comuni di protezione di un nome come denominazione di origine o indicazione geografica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le relative procedure nazionali preliminari, compresa la fase di opposizione, sono svolte in tutti gli Stati membri interessati.

Art. 8 Protezione nazionale transitoria

1.

A decorrere dalla data di trasmissione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome, solo in via transitoria, una protezione a livello nazionale.

Tale protezione nazionale transitoria cessa alla data in cui è adottata una decisione di protezione a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure alla data in cui la domanda è ritirata.

2. Qualora un nome non sia protetto ai sensi del presente regolamento, le conseguenze di tale protezione nazionale sono di responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.

Art. 9 Ammissibilità della domanda

1.

Le domande di protezione sono considerate ammissibili se sono presentate a norma degli articoli 94, 95 e 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 3 e dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e se sono debitamente compilate.

Una domanda di protezione è considerata debitamente compilata se è conforme all'articolo 94, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e se il documento unico è debitamente compilato.

Il documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato debitamente compilato quando è conforme alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. Il disciplinare di produzione è considerato debitamente compilato quando è conforme alle prescrizioni dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Se ritiene inammissibile una domanda, la Commissione comunica alle autorità competenti dello Stato membro o a quelle del paese terzo ovvero al richiedente stabilito in un paese terzo i motivi sui quali si fonda il giudizio di inammissibilità.

3. Almeno una volta al mese la Commissione pubblica l'elenco dei nomi per i quali ha ricevuto domanda di protezione come denominazione di origine o indicazione geografica, il nome dello Stato membro o del paese terzo richiedente e la data di presentazione della domanda.

Sezione 2. Procedura di opposizione

Art. 11 Ammissibilità e motivi dell'opposizione

1.

Ai fini dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 una dichiarazione di opposizione motivata è ammissibile se:

  1. a) perviene alla Commissione entro il termine stabilito all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

  2. b) è conforme alle prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34; e

  3. c) dimostra che la domanda di protezione o di modifica del disciplinare ovvero di cancellazione della protezione è incompatibile con le norme in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche perché:

    1. i) confliggerebbe con gli articoli da 92 a 95, 105 o 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e con le disposizioni adottate a norma del medesimo,

    2. ii) la registrazione del nome proposto confliggerebbe con l'articolo 100 o con l'articolo 101 del regolamento (UE) n. 1308/2013,

    3. iii) la registrazione del nome proposto comprometterebbe i diritti del titolare di un marchio ovvero di un utente di un nome interamente omonimo o di un nome composto contenente un termine identico al nome da registrare, oppure l’esistenza di nomi parzialmente omonimi o di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a prodotti vitivinicoli che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

I motivi dell'opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione.

Se l'opposizione è presentata da una persona fisica o giuridica, la dichiarazione di opposizione debitamente motivata è ammissibile soltanto se dimostra l'interesse legittimo dell'opponente.

2. Se ritiene inammissibile l'opposizione, la Commissione comunica all'autorità ovvero alla persona fisica o giuridica che si è opposta i motivi sui quali si fonda il giudizio di inammissibilità.