Decisione (UE) 2026/681 della Commissione del 20 marzo 2026 che affida all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) determinate azioni di contrasto a norma del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Gli articoli da 67 a 71 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio1 conferiscono alla Commissione il potere di svolgere ispezioni e azioni di coordinamento in merito alle spedizioni illegali che sono di natura complessa e potrebbero avere effetti negativi gravi sulla salute umana o sull’ambiente, e quando le azioni investigative necessarie hanno una dimensione transfrontaliera che coinvolge almeno due paesi.
Conformemente al considerando 63 del regolamento (UE) 2024/1157, la Commissione può prendere in considerazione la possibilità, nell’ambito della propria organizzazione interna, di affidare determinate azioni di contrasto previste da tale regolamento all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che possiede le competenze necessarie in materia.
L’esercizio dei poteri conferiti alla Commissione dagli articoli da 67 a 71 del regolamento (UE) 2024/1157 dovrebbe pertanto essere affidato all’OLAF nell’ambito delle mansioni di quest’ultimo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, ultimo comma, della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione2.
Ai fini dell’esercizio dei poteri conferitigli dalla presente decisione, l’OLAF necessita dell’accesso alle informazioni pertinenti in possesso dei servizi della Commissione e delle agenzie esecutive,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All’Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF») sono affidati i poteri conferiti alla Commissione dagli articoli da 67 a 71 del regolamento (UE) 2024/1157, che sono esercitati dall’OLAF alle condizioni stabilite da dette disposizioni e dall’articolo 3 della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom.
Art. 2
Nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1157, quale previsto all’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, i servizi della Commissione e le agenzie esecutive trasmettono senza indugio all’OLAF tutte le informazioni, i documenti o i dati pertinenti relativi a un sospetto di una spedizione illegale di rifiuti rientrante nelle competenze dell’OLAF.
I servizi e le agenzie esecutive di cui al primo comma trasmettono senza indugio all’OLAF, su richiesta di quest’ultimo o di propria iniziativa, tutte le informazioni, i documenti o i dati pertinenti relativi a possibili casi di spedizione illegale di rifiuti o ad azioni in corso intraprese dall’OLAF nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1157.
Art. 3
Nell’esercizio dei poteri che gli sono conferiti a norma della presente decisione, l’OLAF ha il diritto di accedere direttamente a tutte le informazioni pertinenti contenute nelle banche dati dei servizi e delle agenzie esecutive di cui all’articolo 2, paragrafo 1, in particolare al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1157.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen