diritto.io

Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

È necessario stabilire norme a livello di Unione per proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tali norme dovrebbero altresì contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nell’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3, così come a ridurre gli effetti globali dell’uso delle risorse e migliorare l’efficienza di tale uso, due aspetti fondamentali per la transizione verso un’economia circolare e per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio4 ha migliorato notevolmente, negli ultimi quindici anni, la protezione dell’ambiente e della salute umana dagli effetti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Dalla valutazione del regolamento condotta dalla Commissione è tuttavia emersa anche una serie di sfide e lacune, che devono essere affrontate attraverso nuove disposizioni normative.

Il Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 stabilisce una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l’Unione in un’economia sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e climaticamente neutra. Invita la Commissione a riesaminare le norme dell’Unione sulle spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. Il nuovo piano d’azione per l’economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2020 sottolinea ulteriormente la necessità di agire per facilitare le spedizioni di rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclaggio nell’Unione, per evitare che essa esporti nei paesi terzi i suoi problemi di rifiuti e per contrastare meglio le spedizioni illegali. Un intervento in tal senso, oltre a benefici ambientali e sociali, può anche ridurre la dipendenza strategica dell’Unione dalle materie prime. Il mantenimento di un maggior numero di rifiuti prodotti all’interno dell’Unione richiederà tuttavia un miglioramento della capacità di riciclaggio e di gestione dei rifiuti. Sia il Consiglio, nelle sue conclusioni del 17 dicembre 2020 «Per una ripresa circolare e verde», che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d’azione per l’economia circolare, hanno chiesto di rivedere le norme vigenti dell’Unione in materia di spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. L’articolo 60, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1013/2006 ha incaricato la Commissione di effettuare un riesame di detto regolamento entro il 31 dicembre 2020.

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è già stato modificato a più riprese e richiede altre modifiche sostanziali per assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici del Green Deal europeo e del nuovo piano d’azione per l’economia circolare. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 dovrebbe pertanto essere abrogato e sostituito da un regolamento nuovo.

Il presente regolamento è destinato a integrare la legislazione generale dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti, come la direttiva 2008/98/CE. Fa riferimento alle definizioni utilizzate in detta direttiva, comprese le definizioni di rifiuto e di termini legati alla gestione dei rifiuti. Stabilisce anche una serie di definizioni aggiuntive allo scopo di facilitare la sua applicazione uniforme.

Il presente regolamento attua a livello di Unione la convenzione di Basilea, del 22 marzo 1989, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento5 («convenzione di Basilea»). La convenzione di Basilea mira a proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti negativi derivanti dalla generazione, dai movimenti transfrontalieri e dalla gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti. L’Unione è parte della convenzione di Basilea dal 19946.

Il presente regolamento attua altresì a livello di Unione un emendamento della convenzione di Basilea7 («emendamento divieto») che è stato adottato nel 1995 ed è entrato in vigore a livello internazionale il 5 dicembre 2019. L’emendamento stabilisce un divieto generale di tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati a operazioni di smaltimento e recupero dai paesi elencati nell’allegato VII della convenzione di Basilea verso i paesi non elencati in detto allegato. L’Unione ha ratificato l’emendamento divieto e lo attua dal 19978.

Nell’ottobre del 2020 l’Unione ha presentato al segretariato della convenzione di Basilea, a norma dell’articolo 11 della convenzione, una notifica riguardante le spedizioni di rifiuti all’interno dell’Unione. Conformemente a tale articolo l’Unione può quindi stabilire norme specifiche applicabili alle spedizioni intra UE di rifiuti a condizione che non deroghino alla gestione ecologicamente corretta stabilita dalla convenzione di Basilea.

In considerazione del fatto che l’Unione ha approvato la decisione del consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero9 (la «decisione OCSE»), è necessario recepire il contenuto di tale decisione, comprese le sue modifiche, nella legislazione dell’Unione.

È importante organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e della salute umana e che assicurino l’applicazione uniforme delle norme in materia di spedizioni di rifiuti in tutto il territorio dell’Unione.

Per garantire una reale transizione verso un’economia circolare per le spedizioni di rifiuti dal loro luogo di origine al miglior luogo di trattamento di tali rifiuti, è opportuno tenere conto del principio di prossimità, nonché dell’efficienza dei materiali e della necessità di ridurre l’impronta ambientale dei rifiuti.

Occorre evitare doppioni rispetto alla normativa dell’Unione relativa al trasporto di alcuni materiali che potrebbero essere classificati come rifiuti ai sensi del presente regolamento.

La raccolta e la conduzione delle acque reflue attraverso i sistemi fognari a norma della pertinente legislazione dell’Unione non dovrebbero essere considerate come trasporto di rifiuti ai sensi del presente regolamento.

Al fine di attuare e far applicare correttamente il presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che i rifiuti non siano spediti sotto forma di merci usate, beni di seconda mano, sottoprodotti oppure sostanze o oggetti che hanno raggiunto la cessazione della qualifica di rifiuto.

Le spedizioni di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie dovrebbero essere escluse dall’ambito d’applicazione del presente regolamento se importate nell’Unione in talune circostanze, incluso il transito nel territorio nell’Unione allorché i rifiuti entrano nell’Unione. Per quanto concerne tali spedizioni, dovrebbero essere rispettate le disposizioni del diritto internazionale e degli accordi internazionali. In tali casi ogni autorità competente di transito e l’autorità competente di destinazione nell’Unione dovrebbero essere informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione.

È necessario evitare doppioni rispetto al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio10 che già contiene disposizioni riguardanti, in generale, l’invio, l’inoltro e il movimento dei sottoprodotti di origine animale, tra cui raccolta, trasporto, manipolazione, trasformazione, uso, recupero o eliminazione, registrazione, documenti di accompagnamento e rintracciabilità, all’interno e a destinazione dell’Unione o in provenienza dalla stessa.

Il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio11 si applica alle grandi navi commerciali battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione, che erano escluse dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006. Quando diventano rifiuti, tali navi sono generalmente classificate come rifiuti pericolosi, tranne quando tutte le sostanze e i materiali pericolosi sono stati rimossi. A seguito dell’entrata in vigore a livello internazionale dell’emendamento divieto, è necessario assicurare che le navi ricomprese nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 che sono considerate rifiuti e vengono esportate dall’Unione siano assoggettate alle pertinenti norme dell’Unione in materia di spedizioni di rifiuti, comprese quelle che attuano l’emendamento divieto, al fine di assicurare una rigorosa compatibilità giuridica del regime giuridico dell’Unione rispetto agli obblighi internazionali. Allo stesso tempo occorre anche modificare il regolamento (UE) n. 1257/2013 per chiarire che le navi che rientrano nel suo ambito di applicazione e che sono considerate rifiuti pericolosi e vengono esportate dall’Unione dovrebbero essere riciclate soltanto presso gli impianti inclusi nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi istituito ai sensi del regolamento che sono ubicati nei paesi di cui all’allegato VII della convenzione di Basilea.

Al fine di evitare di imporre oneri inutili alle autorità competenti e ai sistemi giudiziari degli Stati membri nell’applicazione del presente regolamento, una spedizione non dovrebbe essere considerata illegale quando si verificano soltanto errori materiali di modesta entità nel documento di notifica o di movimento o nel documento risultante dalla compilazione del modulo di cui all’allegato VII («documento di cui all’allegato VII»), quali errori tipografici nelle informazioni fornite al momento della compilazione dei documenti di notifica o di movimento o dei documenti di cui all’allegato VII oppure omissioni di una parte dei dati di contatto di una delle persone coinvolte nella spedizione. Tuttavia, tali eccezioni alla definizione di ciò che costituisce una spedizione illegale dovrebbero essere rigorosamente limitate agli errori materiali di minore entità che si verificano in via eccezionale, non alterano in modo significativo la sostanza di tali documenti e non pregiudicano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Al fine di garantire una sorveglianza e un controllo ottimali, è opportuno richiedere un’autorizzazione scritta preventiva per le spedizioni di rifiuti destinati al recupero, in particolare i rifiuti pericolosi, i rifiuti non elencati negli allegati III, III A o III B e i rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti (POP) in quantità che corrispondono o superano un limite di concentrazione indicato nell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio12. Tale procedura dovrebbe a sua volta dare luogo ad una notifica preventiva, che consenta alle autorità competenti di essere debitamente informate in modo da poter prendere tutti i provvedimenti necessari per la protezione della salute umana e dell’ambiente. Essa dovrebbe inoltre consentire alle suddette autorità di sollevare obiezioni motivate riguardo a tali spedizioni.

Per tenere conto dell’innovazione nella tecnologia di trattamento dei rifiuti per quanto riguarda una gestione ecologicamente corretta, nonché dei cambiamenti nel comportamento dei consumatori in relazione alla raccolta differenziata dei rifiuti, è fondamentale che gli allegati III A e III B siano costantemente aggiornati. La Commissione dovrebbe valutare in particolare se aggiungere all’allegato III A voci relative a miscele di rifiuti quali calzature, abbigliamento e altri prodotti tessili, e all’Allegato III B quelle relative alla lana minerale e ai materassi.

Un mercato dell’Unione efficiente per le spedizioni di rifiuti dovrebbe dare la priorità alla prossimità, all’autosufficienza e all’uso delle migliori tecniche disponibili nella gestione dei rifiuti quali principi guida. Raggiungere una transizione equa verso un’economia circolare è essenziale per realizzare un’economia dell’Unione climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che sia sostenibile nel lungo periodo. Al fine di conseguire tale obiettivo, la Commissione dovrebbe agevolare dialoghi e partenariati settoriali sul clima riunendo i principali portatori di interessi nel settore dei rifiuti conformemente al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio13.

Al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi volti ad aumentare il riciclaggio e ridurre lo smaltimento di rifiuti stabiliti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio14, tutte le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento in un altro Stato membro dovrebbero essere vietate, come regola generale. Le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento dovrebbero essere consentite soltanto in casi eccezionali in cui siano soddisfatte determinate condizioni. In tali casi gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei principi di prossimità e di autosufficienza a livello dell’Unione e nazionale, conformemente alla direttiva 2008/98/CE, in particolare l’articolo 16 della stessa, nonché della priorità assegnata al recupero. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di assicurare che gli impianti di smaltimento dei rifiuti disciplinati dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio15 applichino le migliori tecniche disponibili quali definite nella direttiva stessa, conformemente alla licenza rilasciata all’impianto, e che i rifiuti siano trattati nell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione della salute umana e dell’ambiente stabilite dalla normativa dell’Unione riguardo alle operazioni di smaltimento. Inoltre, al fine di sostenere l’attuazione delle disposizioni stabilite nella direttiva 2008/98/CE per aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti e ridurre la produzione di rifiuti urbani non differenziati, le spedizioni di quest’ultimo tipo di rifiuti verso un altro Stato membro dovrebbero essere oggetto di un’attenzione particolare. Le spedizioni di tali rifiuti destinati al recupero dovrebbero essere soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte e le spedizioni di tali rifiuti destinati allo smaltimento dovrebbero essere vietate. Tali requisiti per le spedizioni destinate al recupero e il divieto di spedizioni destinati allo smaltimento dovrebbero riguardare anche i rifiuti urbani non differenziati che sono stati oggetto di un’operazione di trattamento dei rifiuti che non ne ha sostanzialmente alterato le caratteristiche, come i combustibili derivati da rifiuti processati da rifiuti urbani non differenziati, classificati con il codice rifiuti 19 12 10 nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE. In linea con la gerarchia dei rifiuti e con i principi di prossimità e autosufficienza, gli Stati membri dovrebbero garantire che tali rifiuti siano in primo luogo evitati e in secondo luogo raccolti e differenziati, nell’intento di separare le diverse frazioni ai fini del recupero, e prendere in considerazione lo smaltimento soltanto per i residui che non hanno altre potenzialità se non quella di essere smaltiti.

Nel caso di spedizioni di rifiuti di cui agli allegati III, III A o III B del presente regolamento che sono destinati ad operazioni di recupero, è opportuno assicurare un livello minimo di sorveglianza e controllo esigendo che le spedizioni siano accompagnate da determinate informazioni sulle persone e sui paesi coinvolti, sulla descrizione e sui quantitativi dei rifiuti in questione, sul tipo di operazione di recupero per cui i rifiuti sono spediti e sui dettagli degli impianti che recupereranno i rifiuti.

Le analisi di laboratorio e le prove di trattamento sperimentali sono spesso uno strumento necessario per valutare la natura dei rifiuti e la loro idoneità alle operazioni di recupero e smaltimento. Operazioni di gestione dei rifiuti appropriate e innovative sono fondamentali per garantire una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti e per stabilire modelli imprenditoriali dell’economia circolare nell’Unione. La spedizione di rifiuti destinati a tali analisi di laboratorio e prove di trattamento sperimentali dovrebbe essere agevolata evitando che venga sottoposta a tutte le procedure applicabili. Inoltre, per ottenere risultati accurati, è opportuno consentire la spedizione, all’interno dell’Unione, di una quantità di rifiuti sufficientemente significativa ai fini delle analisi di laboratorio e delle prove di trattamento sperimentali, soprattutto in virtù del fatto che nell’Unione esistono norme e pratiche di gestione dei rifiuti più sviluppate rispetto alla maggior parte dei paesi terzi.

È necessario stabilire i motivi per cui gli Stati membri possono opporsi alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero. Nel caso di tali spedizioni, gli Stati membri dovrebbero poter garantire che gli impianti di recupero dei rifiuti disciplinati dalla direttiva 2010/75/UE applichino le migliori tecniche disponibili come stabilito nella direttiva stessa, conformemente alla licenza rilasciata all’impianto. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter assicurare che i rifiuti siano trattati conformemente alle prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente e della salute umana stabilite dalla normativa dell’Unione riguardo alle operazioni di recupero e che, tenendo conto dell’articolo 16 della direttiva 2008/98/CE, siano trattati conformemente ai piani di gestione dei rifiuti elaborati a norma di detta direttiva allo scopo di assicurare l’attuazione degli obblighi giuridicamente vincolanti in materia di recupero o di riciclaggio stabiliti dalla normativa dell’Unione. Uno Stato membro destinatario dovrebbe pertanto poter opporsi alle spedizioni di rifiuti, comprese le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati, se prevede che i rifiuti non saranno gestiti in modo ecologicamente corretto.

È necessario prevedere fasi e garanzie procedurali per i casi in cui il notificatore intende spedire rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, ai fini della certezza del diritto e per garantire l’applicazione uniforme del presente regolamento e il corretto funzionamento del mercato interno, contribuendo così alla competitività a lungo termine dell’Unione. È inoltre necessario, in linea con l’articolo 6, paragrafo 11, della convenzione di Basilea, assicurare che i costi derivanti dall’impossibilità di portare a termine la spedizione o dall’illegalità di tale spedizione siano sostenuti dagli operatori pertinenti. A tal fine il notificatore dovrebbe costituire una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente per ciascuna spedizione.

Per ridurre l’onere amministrativo che grava sugli operatori pubblici e privati coinvolti nelle spedizioni verso impianti riconosciuti come beneficiari di un’autorizzazione preventiva, è necessario stabilire le condizioni alle quali può essere concesso lo status di «titolare di autorizzazione preventiva», assicurarne il riconoscimento reciproco da parte di tutti gli Stati membri e armonizzare gli obblighi per la spedizione di rifiuti verso tali impianti.

Per rendere più efficiente lo scambio di informazioni di cui al presente regolamento, in particolare per quanto concerne il trattamento delle notifiche e delle informazioni di spedizione dei rifiuti a norma dell’articolo 18 del presente regolamento, e per facilitare la trasmissione e lo scambio di informazioni tra le autorità pertinenti e gli operatori economici, è imperativo che tale trasmissione e scambio di informazioni e dati che riguardano le spedizioni di rifiuti all’interno dell’Unione si svolgano per via elettronica. La Commissione dovrebbe gestire un sistema centrale che sia interoperabile con i sistemi nazionali. È altresì necessario conferire alla Commissione il potere di stabilire gli obblighi procedurali e operativi per l’attuazione pratica dei sistemi preposti alla trasmissione e allo scambio delle informazioni per via elettronica, come gli obblighi riguardanti l’interconnettività, l’architettura e la sicurezza. Tali sistemi dovrebbero agevolare il trattamento delle richieste di notifica, anche aiutando i soggetti coinvolti in una determinata richiesta a seguire lo stato di avanzamento della procedura di notifica. Tali sistemi dovrebbero inoltre consentire di estrarre dati, anche a livello di singoli Stati membri, per permettere alla Commissione di verificare se le richieste di notifica siano trattate tempestivamente, in particolare ai fini della pertinente rendicontazione da parte della Commissione come previsto dal presente regolamento. Occorre anche dare alle autorità competenti degli Stati membri e agli operatori economici il tempo sufficiente per prepararsi al passaggio dal sistema cartaceo previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006 a un sistema di scambio di informazioni e documenti per via elettronica. Tale nuovo obbligo dovrebbe quindi diventare applicabile ventiquattro mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per scambiare le informazioni richieste ai sensi del presente regolamento durante il trasporto dei rifiuti, gli operatori economici coinvolti dovrebbero poter utilizzare l’ambiente eFTI istituito dal regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio16 e poter contare sull’interoperabilità tra i sistemi previsti dal presente regolamento e l’ambiente per lo scambio di informazioni elettroniche sul trasporto merci.

Al fine di agevolare il lavoro svolto dalle autorità doganali nell’attuazione del presente regolamento, è necessario che il sistema centrale gestito dalla Commissione che consente la trasmissione e lo scambio per via elettronica di informazioni e documenti sia interoperabile con l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane, istituito dal Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio17, una volta completati tutti i lavori tecnici necessari per garantire tale operabilità.

Le autorità competenti dei paesi terzi dovrebbero essere in grado di rilasciare e scambiare le informazioni e la documentazione necessarie a soddisfare gli obblighi procedurali imposti dal presente regolamento, per via elettronica attraverso il sistema gestito a livello di Unione, se lo desiderano e se ottemperano agli obblighi per lo scambio di dati attraverso tale sistema.

Per poter tracciare le spedizioni di rifiuti e non compromettere la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti spediti oltre frontiera, dovrebbe essere vietato mescolare i rifiuti della spedizione con altri sin dall’inizio della spedizione fino al loro ricevimento nell’impianto di recupero o smaltimento.

Affinché il rispetto degli obblighi stabiliti dal presente regolamento possa essere garantito con maggiore facilità, è importante che gli operatori economici e le autorità competenti conservino i documenti e le informazioni necessari per la spedizione dei rifiuti almeno per cinque anni dalla data di rilascio del certificato di completamento del recupero o dello smaltimento.

Al fine di garantire la trasparenza per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti effettuate conformemente al presente regolamento e il trattamento ecologicamente corretto di tali rifiuti a destinazione, è opportuno pubblicare le informazioni relative alle spedizioni di rifiuti. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe essere tenuta a pubblicare e aggiornare regolarmente taluni dati non riservati relativi alle notifiche delle spedizioni per le quali le autorità competenti hanno espresso il loro consenso o hanno sollevato obiezioni, nonché alle spedizioni di rifiuti soggette agli obblighi generali di informazione di cui al presente regolamento. A tal fine la Commissione dovrebbe utilizzare, nella misura del possibile, il sistema elettronico per lo scambio di dati relativi alle spedizioni di rifiuti. La pubblicazione di tali informazioni da parte della Commissione non dovrebbe pregiudicare la convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 (convenzione di Aarhus)18, la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio19 né la legislazione nazionale degli Stati membri in materia. Qualsiasi ulteriore richiesta rivolta alle autorità competenti per l’accesso ad altre informazioni sulle spedizioni di rifiuti dovrebbe essere trattata conformemente a tale convenzione e alla legislazione nazionale e dell’Unione.

Al fine di attuare le prescrizioni dell’articolo 8della convenzione di Basilea, dovrebbe essere stabilito l’obbligo di riportare nel paese di spedizione i rifiuti di una spedizione, cui le autorità competenti interessate abbiano acconsentito, che non possa essere portata a termine come previsto e, ove necessario, di conservarli in sicurezza o di recuperarli o smaltirli in modo alternativo. AL fine di attuare i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4 della convenzione di Basilea, dovrebbe essere stabilito l’obbligo per la persona il cui comportamento sia all’origine di una spedizione illegale di riprendere i rifiuti in questione o provvedere in modo alternativo al loro recupero o smaltimento, e di sostenere i costi derivanti dalle operazioni di ripresa. Qualora tale persona non abbia la possibilità di adempiere a tali obblighi entro un termine ragionevole, le autorità competenti di spedizione o di destinazione, a seconda dei casi, dovrebbero cooperare e intervenire per assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti in questione. Qualora non sia chiara l’identità della persona responsabile della spedizione illegale, è opportuno che le autorità competenti interessate cooperino per garantire che i rifiuti in questione siano ripresi, recuperati o smaltiti. Al fine di ridurre gli effetti ambientali delle spedizioni derivanti dall’obbligo di riprendere i rifiuti spediti illegalmente e consentire, ove necessario, una procedura più efficiente in caso di spedizioni illegali, in alcuni casi le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione dovrebbero poter concordare la possibilità di recuperare o smaltire i rifiuti oggetto di una spedizione illegale in modo alternativo, al di fuori del paese di spedizione, anziché riprenderli in carico. Tale gestione alternativa dovrebbe essere ecologicamente corretta. Tuttavia, la gestione alternativa dovrebbe essere possibile soltanto per le spedizioni all’interno dell’Unione.

Affinché le autorità competenti siano in condizione di trattare correttamente i documenti loro trasmessi relativi alla spedizione di rifiuti, occorre imporre al notificatore di fornire una traduzione autenticata di tali documenti in una lingua accettabile per le suddette autorità se queste lo richiedono. Al fine di evitare di creare inutili oneri amministrativi, il sistema elettronico per lo scambio di informazioni sulle spedizioni di rifiuti dovrebbe includere una funzione che fornisca traduzioni di cortesia dei documenti pertinenti presentati attraverso tale sistema.

Per evitare perturbazioni nella spedizione di oggetti o sostanze a causa di disaccordi tra le autorità competenti circa l’attribuzione o meno della qualifica di rifiuto a tali oggetti o sostanze, è necessario stabilire una procedura di risoluzione dei disaccordi. È importante a questo proposito che le autorità competenti basino le loro decisioni sulle disposizioni stabilite nella direttiva 2008/98/CE relative alla determinazione dei sottoprodotti e alla cessazione della qualifica di rifiuto. Gli Stati membri necessitano di condizioni uniformi per determinare se un oggetto o una sostanza debba essere considerato un bene usato o un rifiuto. Inoltre gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a garantire che gli oggetti o le sostanze destinati a essere spediti in un altro paese come beni usati soddisfino tali condizioni conformemente al diritto dell’Unione. È altresì necessario stabilire criteri per la classificazione di rifiuti specifici negli allegati del presente regolamento e definire una procedura per risolvere i disaccordi tra le autorità competenti circa l’assoggettamento o meno dei rifiuti alla procedura di notifica. Al fine di assicurare una migliore armonizzazione in tutta l’Unione delle condizioni alle quali i rifiuti sono soggetti alla procedura di notifica, compresi i rifiuti di materiali compositi che possono essere difficili da riciclare, la Commissione dovrebbe anche avere il potere di adottare atti delegati che stabiliscano i criteri di classificazione di determinati rifiuti che figurano negli allegati del presente regolamento, onde determinarne l’assoggettamento alla procedura di notifica. Inoltre, per evitare che i rifiuti siano dichiarati falsamente come beni usati e per fornire chiarezza giuridica, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti di esecuzione che stabiliscano i criteri per distinguere tra beni usati e rifiuti, per determinati prodotti per i quali tale distinzione è importante, in particolare per la loro esportazione dall’Unione.

Al fine di consentire alle amministrazioni di limitare la spesa pubblica per gestire le procedure relative alla spedizione dei rifiuti e garantire l’osservanza del presente regolamento, è necessario prevedere la possibilità che costi amministrativi adeguati e proporzionati dovuti a tali procedure, nonché alla sorveglianza, alle analisi e alle ispezioni, siano a carico del notificatore e, se del caso, della persona che organizza la spedizione.

Per ridurre l’onere amministrativo e in circostanze eccezionali, dovute a particolari situazioni geografiche o demografiche, gli Stati membri dovrebbero poter concludere accordi bilaterali volti a rendere meno rigide le procedure di notifica delle spedizioni transfrontaliere di determinati flussi di rifiuti verso l’impianto idoneo più vicino, situato nella zona di confine tra i due Stati membri che concludono l’accordo. Gli Stati membri dovrebbero anche poter concludere accordi di questo tipo con i membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), anche nel caso in cui i rifiuti sono spediti dal e trattati nel paese di spedizione ma transitano attraverso un altro Stato membro.

Data la particolare situazione geografica delle Isole Fær Øer e il loro status di paese costitutivo del Regno di Danimarca, la Danimarca è il principale paese importatore di rifiuti dalle Isole Fær Øer per il recupero o lo smaltimento nel suo territorio. Fatta salva l’applicabilità delle norme sul transito di rifiuti all’interno dell’Unione, la Danimarca dovrebbe essere autorizzata ad assumersi la piena responsabilità del trattamento dell’importazione dei rifiuti dalle Isole Fær Øer nel suo territorio come un trasporto di rifiuti all’interno del suo territorio quando ne è il paese di destinazione.

Benché la sorveglianza e il controllo del trasporto di rifiuti nel territorio dello Stato membro rientrino nelle competenze del medesimo, i sistemi nazionali istituiti a tal fine dovrebbero tener conto della necessità di coerenza con il sistema dell’Unione per le spedizioni di rifiuti in modo da assicurare un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana.

Allo scopo di proteggere l’ambiente dei paesi interessati, occorre precisare la portata del divieto, a norma della convenzione di Basilea, di esportazione dall’Unione dei rifiuti destinati allo smaltimento in un paese terzo non appartenente all’EFTA.

I paesi firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo dovrebbero poter adottare le procedure di controllo previste per le spedizioni all’interno dell’Unione. In tali casi le spedizioni tra l’Unione e detti paesi dovrebbero essere soggette alle medesime norme applicate alle spedizioni all’interno dell’Unione.

Allo scopo di proteggere l’ambiente dei paesi interessati, è necessario chiarire la portata del divieto di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE, in conformità della convenzione di Basilea. In particolare, è necessario chiarire l’elenco dei rifiuti ai quali si applica tale divieto e assicurare che includa anche i rifiuti di cui all’allegato II della convenzione di Basilea, vale a dire i rifiuti domestici, i residui dell’incenerimento di rifiuti domestici e taluni rifiuti di plastica difficili da riciclare.

Al fine di garantire una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti contenenti o contaminati da POP, è opportuno non autorizzare l’esportazione di tali rifiuti dall’Unione verso paesi che non sono membri dell’OCSE, qualora tali rifiuti contengano o siano contaminati da POP in quantità che corrispondono o superano un limite di concentrazione specificato nell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021.

È necessario stabilire norme rigorose riguardo all’esportazione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero verso paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE, al fine di assicurare che tali rifiuti non arrechino danno all’ambiente e alla salute umana in detti paesi. Conformemente a tali norme, l’esportazione dall’Unione dovrebbe essere consentita soltanto per i rifiuti che non sono già soggetti al divieto di esportazione di rifiuti pericolosi e per alcuni altri rifiuti destinati al recupero in paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE, e soltanto verso i paesi inclusi in un elenco redatto e aggiornato dalla Commissione, quando tali paesi abbiano presentato a quest’ultima una richiesta nella quale dichiarano la loro disponibilità a ricevere determinati rifiuti non pericolosi o determinate miscele di rifiuti non pericolosi dall’Unione e dimostrano la loro capacità di gestirli in modo ecologicamente corretto, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento. Tali criteri dovrebbero includere il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di diritto del lavoro e diritti dei lavoratori. Data la probabilità che gli Stati membri potrebbero ratificare altre convenzioni di questo tipo in futuro, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiungere le convenzioni pertinenti ai criteri di cui al presente regolamento. Le esportazioni verso paesi diversi da quelli inclusi nell’elenco che la Commissione redigerà dovrebbero essere proibite. Al fine di assicurare un periodo di tempo sufficiente per passare a questo nuovo regime, dovrebbe essere previsto un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In particolare, al momento di stabilire e aggiornare l’elenco dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e verso i quali è autorizzata l’esportazione dall’Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero, è opportuno applicare il principio di parità nel diritto dell’Unione e monitorarne l’applicazione.

È necessario garantire che la spedizione di rifiuti necessaria per costruire catene del valore forti sia agevolata all’interno del mercato interno, garantendo nel contempo che siano posti in essere controlli adeguati. Rafforzando le catene del valore più importanti sarà possibile accelerare lo sviluppo della resilienza dell’Unione e aumentare la sua autonomia strategica.

I paesi ai quali si applica la decisione OCSE sono soggetti alle norme e alle raccomandazioni stabilite dall’OCSE in materia di spedizione e gestione dei rifiuti e di solito hanno standard più elevati rispetto ai paesi ai quali non si applica la decisione OCSE. È tuttavia importante che l’esportazione dall’Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero non arrechi danno all’ambiente e alla salute umana nei paesi a cui si applica la decisione OCSE. Di conseguenza è necessario stabilire un meccanismo per monitorare le spedizioni di rifiuti non pericolosi verso tali paesi. Nei casi in cui manchino informazioni sufficienti che dimostrino la capacità del paese di recuperare tali rifiuti in modo ecologicamente corretto, la Commissione dovrebbe avviare un dialogo con il paese e, se le informazioni da essa ottenute non sono sufficienti a dimostrare che i rifiuti sono recuperati in modo ecologicamente corretto, avere la facoltà di sospendere le esportazioni. La Commissione dovrebbe garantire che durante l’intero processo di spedizione dei rifiuti venga applicato il principio di parità nei confronti dei paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE.

L’Unione ha sviluppato e attuato una politica ambiziosa per affrontare i gravi danni all’ambiente e alla salute umana causati dall’inquinamento da plastica, in particolare se connesso alla cattiva gestione dei rifiuti di plastica. La strategia europea per la plastica nell’economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018, il Green Deal europeo, il nuovo piano d’azione per l’economia circolare e il piano d’azione dell’UE: «Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo» di cui alla comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021, rispecchiano tale ambizione e hanno portato all’adozione di un’ampia gamma di misure intese a ridurre i rifiuti di plastica e a migliorarne la gestione. Tali misure comprendono in particolare la legislazione sulla gestione dei rifiuti (direttiva 2008/98/CE), degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20) dei prodotti di plastica monouso [direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio21], nonché sulle restrizioni relative alle microplastiche aggiunte intenzionalmente [regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione22]. Oltre a tali misure, sono state avviate nuove iniziative per ridurre ulteriormente i rifiuti di plastica nell’Unione, come la revisione della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio23 relativa ai veicoli fuori uso, nonché una proposta di nuove norme volte a prevenire le perdite di pellet per ridurre l’inquinamento da microplastica24. Al fine di integrare tali misure intese a ridurre i rifiuti di plastica e migliorarne la gestione all’interno dell’Unione ed evitare che l’Unione esporti le sue sfide in materia di rifiuti verso paesi terzi, è opportuno stabilire disposizioni specifiche per garantire anche la corretta gestione ambientale dei rifiuti di plastica esportati dall’Unione. Tali disposizioni mirano a garantire che i rifiuti di plastica esportati dall’Unione siano trattati in condizioni equivalenti a quelle in vigore nell’Unione. I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE hanno maggiori probabilità di dover affrontare gravi sfide ambientali e per la salute umana legate alla gestione dei rifiuti di plastica esportati dall’Unione. Inoltre, le norme e le infrastrutture per la gestione dei rifiuti di plastica in tali paesi non sono, nella maggior parte dei casi, tanto sviluppate quanto nell’Unione. Dal 1o gennaio 2021 l’Unione vieta l’esportazione verso tali paesi di determinati tipi di rifiuti di plastica, segnatamente quelli classificati con le voci Y48 e A3210. Alla luce di tali sfide e differenze nel livello delle norme e degli elementi infrastrutturali, e al fine di proteggere ulteriormente l’ambiente e la salute umana, è opportuno estendere l’ambito di applicazione di tale divieto all’esportazione di tutti i rifiuti di plastica verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE. Al fine di concedere agli operatori economici e alle autorità competenti il tempo sufficiente per adeguare le loro operazioni a queste nuove norme, il divieto dovrebbe diventare applicabile 30 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Dovrebbe essere possibile concedere una deroga a tale divieto a qualsiasi paese al quale non si applica la decisione OCSE che dimostri di gestire i rifiuti di plastica in modo ecologicamente corretto. Tale deroga dovrebbe essere concessa mediante un atto delegato, su richiesta di un paese, a decorrere da 30 mesi dall’applicazione del divieto di esportazione.

La Commissione dovrebbe esercitare un controllo particolare sulle spedizioni di rifiuti di plastica verso i paesi ai quali si applica la decisione OCSE, monitorare le modalità di gestione di detti rifiuti in questi paesi ed essere autorizzata a limitare le esportazioni di rifiuti di plastica verso tali paesi al fine di proteggere l’ambiente e la salute umana.

Qualora siano autorizzate, le esportazioni di tutti i rifiuti di plastica verso tutti i paesi terzi dovrebbero essere soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.

Si dovrebbero intraprendere le azioni necessarie a garantire che, ai sensi della direttiva 2008/98/CE e di altra normativa dell’Unione sui rifiuti, i rifiuti spediti all’interno dell’Unione e quelli importati nell’Unione siano gestiti, per l’intera durata della spedizione, anche durante il recupero e lo smaltimento nel paese di destinazione, senza mettere in pericolo la salute dell’uomo e l’ambiente. È altresì necessario assicurare che i rifiuti esportati dall’Unione siano gestiti in modo ecologicamente corretto per l’intera durata della spedizione, anche durante il recupero o smaltimento nel paese terzo di destinazione. A tal fine dovrebbe essere introdotto l’obbligo per gli esportatori di rifiuti di assicurare che l’impianto che riceve i rifiuti in un paese terzo di destinazione sia sottoposto, prima di esportarvi i rifiuti, a un audit indipendente da parte di terzi dotati di qualifiche adeguate. L’audit è finalizzato a verificare la conformità dell’impianto ai criteri stabiliti specificamente nel presente regolamento per assicurare che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto. Laddove l’audit concluda che l’impianto non soddisfa tali criteri specifici, l’esportatore non dovrebbe essere autorizzato ad esportarvi i rifiuti. Al fine di garantire che gli audit siano condotti in modo professionale e imparziale, è importante stabilire criteri relativi all’indipendenza e alle qualifiche dei revisori terzi e precisare che essi dovrebbero essere autorizzati o accreditati da un’autorità pubblica ufficiale per svolgere tali attività. L’obbligo relativo agli audit dovrebbe applicarsi agli impianti situati in tutti i paesi terzi, compresi quelli membri dell’OCSE. Conformemente alla decisione OCSE, i rifiuti esportati in un altro paese OCSE «sono destinati a operazioni di recupero presso un impianto di recupero che recupererà i rifiuti in modo ecologicamente corretto in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi nazionali a cui l’impianto è soggetto». La decisione OCSE non contiene alcun elemento o criterio che specifichi come attuare tale obbligo per quanto riguarda la «gestione ecologicamente corretta» dei rifiuti. In assenza di criteri comuni che definiscano le condizioni di recupero dei rifiuti presso gli impianti pertinenti, è necessario escludere il rischio che i rifiuti esportati dall’Unione verso paesi appartenenti all’OCSE siano gestiti in modo scorretto presso impianti specifici, e quindi gli impianti situati in tali paesi dovrebbero essere soggetti agli obblighi di audit previsti dal presente regolamento.

La Commissione dovrebbe creare e tenere aggiornato un registro contenente informazioni sugli impianti che sono stati sottoposti a un audit. Tale registro dovrebbe fornire informazioni che facilitano la preparazione di spedizioni ecologicamente corrette da parte dei notificatori o delle persone che organizzano la spedizione per l’esportazione di rifiuti dall’Unione, ma non è destinato a servire da strumento per dimostrare il rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dal presente regolamento. Il registro dovrebbe facilitare il compito degli esportatori di rifiuti ma non li dovrebbe esonerare dalla responsabilità di dimostrare tale rispetto.

Considerato il diritto di ciascuna parte della convenzione di Basilea, ai sensi del suo articolo 4, paragrafo 1, di vietare l’importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati nell’allegato II della convenzione stessa, le importazioni nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento dovrebbero essere consentite se il paese esportatore è parte di tale convenzione. Le importazioni nell’Unione di rifiuti destinati al recupero dovrebbero essere autorizzate se il paese esportatore è uno dei paesi cui si applica la decisione OCSE o è parte della convenzione di Basilea. Negli altri casi le importazioni dovrebbero essere autorizzate soltanto se il paese esportatore è vincolato da un accordo o da un’intesa bilaterale o multilaterale compatibile con la normativa dell’Unione e conforme all’articolo 11 della convenzione di Basilea, tranne quando ciò non sia possibile in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace, o guerra.

Il presente regolamento dovrebbe ricomprendere le norme relative alle esportazioni e alle importazioni di rifiuti da e verso i paesi e territori d’oltremare di cui alla decisione 2013/755/UE del Consiglio25.

Nei casi specifici di spedizioni che avvengono all’interno dell’Unione con transito attraverso paesi terzi, si dovrebbero applicare disposizioni specifiche relative alla procedura di autorizzazione dei paesi terzi. È inoltre necessario adottare disposizioni specifiche relative alle procedure che si applicano al transito di rifiuti attraverso l’Unione da e verso paesi terzi.

Per ragioni ambientali e in considerazione della situazione particolare dell’Antartico, il presente regolamento dovrebbe vietare esplicitamente l’esportazione di rifiuti verso tale territorio.

Al fine di assicurare un’attuazione e un controllo dell’osservanza armonizzate del presente regolamento, è necessario stabilire l’obbligo per gli Stati membri di effettuare ispezioni sulle spedizioni di rifiuti. Occorre pianificare adeguatamente le ispezioni per determinare le risorse necessarie da destinarvi e prevenire in maniera efficace le spedizioni illegali. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 imponeva agli Stati membri di istituire piani di ispezione per le spedizioni di rifiuti entro il 1o gennaio 2017. Al fine di facilitare un’applicazione più coerente delle disposizioni relative ai piani di ispezione e assicurare un approccio armonizzato alle ispezioni in tutta l’Unione, gli Stati membri dovrebbero notificare i loro piani di ispezione alla Commissione, che dovrebbe essere incaricata di esaminarli e, se del caso, formulare raccomandazioni per migliorarli. Se le autorità competenti di spedizione e destinazione degli Stati membri sono informate di una spedizione illegale di rifiuti, dovrebbero valutare come potenziare le loro misure di controllo per spedizioni simili in modo da identificare precocemente le spedizioni illegali di rifiuti.

Negli Stati membri vigono norme divergenti per quanto concerne la facoltà e la possibilità da parte delle autorità degli Stati membri coinvolte nelle ispezioni di esigere prove al fine di accertare la legalità delle spedizioni. Tali prove potrebbero riguardare, tra l’altro, se la sostanza o l’oggetto è un rifiuto, se i rifiuti sono stati classificati correttamente e se i rifiuti saranno spediti verso impianti che gestiscono i rifiuti in modo ecologicamente corretto conformemente al presente regolamento. È opportuno pertanto che il presente regolamento preveda la possibilità che le autorità degli Stati membri coinvolte nelle ispezioni esigano siffatte prove. Dovrebbe essere possibile richiedere tali prove sulla base di disposizioni generali o caso per caso. Qualora tali prove non siano fornite o siano ritenute insufficienti, il trasporto della sostanza o dell’oggetto in questione, o la spedizione dei rifiuti in questione dovrebbe essere considerata illegale e dovrebbe essere trattata in conformità con le pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Dalla valutazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 è emerso che uno degli aspetti problematici è la netta difformità delle norme nazionali sulle sanzioni negli Stati dell’Unione. Di conseguenza, per facilitare un’applicazione più coerente delle sanzioni, dovrebbero essere stabiliti criteri comuni non esaustivi in base ai quali determinare i tipi e i livelli delle sanzioni da comminare in caso di violazione del presente regolamento. Tali criteri dovrebbero includere, tra l’altro, la natura e la gravità della violazione, i benefici economici derivati dalla violazione e il danno ambientale da essa causato. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero anche assicurare che la spedizione illegale di rifiuti costituisca un reato penale, conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio26. Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento ed assicurarne l’esecuzione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme per le sanzioni amministrative e penali per le stesse violazioni. In ogni caso, l’imposizione di sanzioni penali e amministrative non dovrebbe comportare una violazione del principio ne bis in idem secondo l’interpretazione dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 ha dimostrato che garantirne l’osservanza quando sono coinvolti più attori a livello nazionale pone problemi di coordinamento e cooperazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che tutte le autorità coinvolte nelle attività di contrasto dispongano di meccanismi efficaci per cooperare e coordinarsi a livello nazionale per quanto riguarda lo sviluppo e l’attuazione delle politiche e attività volte a contrastare le spedizioni illegali di rifiuti, anche per quanto concerne l’istituzione e l’attuazione dei piani di ispezione.

È necessario che gli Stati membri cooperino, a titolo bilaterale e multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l’individuazione delle spedizioni illegali di rifiuti. Al fine di migliorare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione in tutta l’Unione, dovrebbe essere istituito un apposito gruppo di controllo della conformità, con la partecipazione dei rappresentanti designati degli Stati membri e della Commissione, nonché di altre istituzioni, organi, o organismi pertinenti. Tale gruppo dovrebbe incontrarsi a cadenza regolare e fungere tra l’altro da consesso per la condivisione di informazioni pertinenti per la prevenzione e l’individuazione delle spedizioni illegali di rifiuti, inclusi informazioni e dati investigativi sulle tendenze delle spedizioni illegali ed esperienze, conoscenze e migliori pratiche sulla conformità al regolamento.

Al fine di sostenere e integrare le attività svolte dagli Stati membri per garantire l’osservanza del regolamento, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a svolgere ispezioni e azioni di coordinamento in merito alle spedizioni illegali che sono di natura complessa e potrebbero avere effetti negativi gravi sulla salute umana o sull’ambiente, e quando le azioni investigative necessarie hanno una dimensione transfrontaliera che coinvolge almeno due paesi. Nello svolgimento di tali ispezioni, la Commissione dovrebbe agire nel pieno rispetto delle garanzie procedurali e in stretta collaborazione con le autorità pertinenti negli Stati membri, garantendo che tali ispezioni non abbiano un impatto negativo su un’eventuale procedura penale, legale o amministrativa riguardante la stessa spedizione illegale nello Stato membro. La Commissione può prendere in considerazione la possibilità, nell’ambito della propria organizzazione interna, di affidare determinate azioni di contrasto previste dal presente regolamento all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che possiede le competenze necessarie in materia. Le ispezioni e l’azione di coordinamento dell’assistenza reciproca non dovrebbero pregiudicare la responsabilità primaria degli Stati membri di assicurare la conformità al presente regolamento e di farlo rispettare e non dovrebbero influire sul costante esercizio dei poteri conferiti rispettivamente alla Commissione o all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in altri atti giuridici, in particolare nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio27, nel regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio28 o nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio29.

Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni relative all’attuazione del presente regolamento, sia mediante le relazioni presentate al segretariato della convenzione di Basilea sia mediante un questionario a parte. Tali relazioni dovrebbero avere lo scopo di analizzare le tendenze relative alle spedizioni di rifiuti e i dati pertinenti per la lotta alle spedizioni illegali, quali i dati sulle spedizioni illegali e sulle ispezioni. Ogni tre anni la Commissione dovrebbe redigere una relazione sull’attuazione del presente regolamento sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altre informazioni, raccolte in particolare mediante relazioni ad hoc a propria cura o stilate dall’Agenzia europea dell’ambiente sulle spedizioni di rifiuti di plastica e altri flussi specifici di rifiuti che destano preoccupazione. I sistemi per la trasmissione e lo scambio elettronico di informazioni e documenti dovrebbero essere concepiti in modo tale che i dati possano essere estratti dal sistema ai fini di tali relazioni.

Una cooperazione internazionale efficiente sul piano del controllo delle spedizioni di rifiuti contribuisce ad assicurare che le spedizioni di rifiuti siano controllate e monitorate in misura adeguata. Per garantire una gestione corretta dei rifiuti dovrebbero essere incoraggiati lo scambio di informazioni, la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra l’Unione e i suoi Stati membri da un lato e i paesi terzi dall’altro.

Al fine di facilitare lo scambio di informazioni e la cooperazione per un’attuazione armonizzata del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti e i corrispondenti e notificarli alla Commissione. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico dalla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero altresì designare l’autorità o le autorità e i membri del loro personale permanente responsabili della cooperazione tra gli Stati membri.

Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, al fine di assicurare il controllo delle spedizioni di rifiuti, a designare uffici doganali specifici di entrata e di uscita per le spedizioni di rifiuti in entrata e in uscita dall’Unione e a notificarli alla Commissione. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico dalla Commissione.

Al fine di integrare o modificare il presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per quanto riguarda la modifica degli elementi della richiesta di autorizzazione preventiva da parte dell’impianto di recupero, la definizione delle informazioni che devono essere fornite nei certificati che confermano il completamento delle operazioni di recupero e di smaltimento, la redazione delle istruzioni per la compilazione del documento di cui all’allegato VII, l’aggiornamento dell’elenco delle informazioni e della documentazione che devono essere scambiate attraverso sistemi elettronici, la definizione dei criteri in base ai quali determinati rifiuti sono classificati negli allegati III, III A, III B o IV, la definizione di un elenco dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e verso i quali sono autorizzate le esportazioni dall’Unione di rifiuti non pericolosi e di miscele di rifiuti non pericolosi, inclusi i rifiuti di plastica classificati sotto la voce B3011, a fini di recupero, nonché l’aggiornamento regolare di tale elenco, il divieto di esportare rifiuti in determinati paesi ai quali si applica la decisione OCSE e la modifica degli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201630. In particolare e al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In sostituzione delle riunioni regolari dei corrispondenti e delle consultazioni con esperti e corrispondenti degli Stati membri e, se del caso, con rappresentanti di altri portatori di interessi e organizzazioni, nella preparazione degli atti delegati e ai fini dell’esame delle questioni sollevate dall’interpretazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire un gruppo di esperti, in conformità della decisione della Commissione C(2016) 3301 recante norme orizzontali sulla creazione e sul funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare un metodo semplice, basato sul rischio e armonizzato di calcolo delle garanzie finanziarie o delle assicurazioni equivalenti, stabilire criteri dettagliati per la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica, chiarire, per alcuni tipi di prodotti, la distinzione tra beni usati e rifiuti in caso di spedizione transfrontaliera, adottare una tavola di concordanza per indicare la corrispondenza tra i codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio31 e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, III A, III B, IV e V del presente regolamento, e precisare le informazioni richieste per le spedizioni di rifiuti durante situazioni di crisi od operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio32.

Il regolamento (UE) 2020/1056 istituisce un quadro giuridico per la comunicazione elettronica delle informazioni regolamentari tra gli operatori economici interessati e le autorità competenti relativamente al trasporto merci nel territorio dell’Unione e le sue disposizioni riprendono parti del presente regolamento. Al fine di assicurare la coerenza tra i due strumenti è necessario modificare il regolamento (UE) 2020/1056. Al fine di evitare l’assenza di disposizioni di attuazione in conformità del regolamento (UE) 2020/1056 in relazione alla definizione, all’accesso e al trattamento in formato elettronico degli obblighi di informazione a norma del presente regolamento prima della data di applicazione dell’interscambio elettronico dei dati obbligatorio a norma del presente regolamento, la modifica del regolamento (UE) 2020/1056 dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Occorre prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino ai nuovi obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e affinché gli Stati membri e la Commissione istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all’applicazione del medesimo. Al fine di evitare qualsiasi lacuna normativa, è necessario garantire che alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 rimangano in vigore fino alla data in cui diventeranno applicabili le disposizioni del presente regolamento che hanno applicazione differita.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di armonizzazione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana e a contribuire alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalle spedizioni dei rifiuti e dal trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione. Stabilisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

  1. a) alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;

  2. b) alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;

  3. c) alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;

  4. d) alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.

2. Sono esclusi dall’ambito d’applicazione del presente regolamento:

  1. a) i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti, purché i rifiuti siano disciplinati dalla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio33, dalla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi o da altri strumenti internazionali vincolanti pertinenti;

  2. b) i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;

  3. c) le spedizioni di rifiuti radioattivi come da definizione di cui all’articolo 5 della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio34;

  4. d) le spedizioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come da definizione di cui all’articolo 3, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, rispettivamente, ad eccezione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti che figurano tra i rifiuti pericolosi nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;

  5. e) le spedizioni di acque reflue disciplinate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio35 o da altra legislazione dell’Unione pertinente;

  6. f) le spedizioni di sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio36 e che non sono costituite da sottoprodotti di origine animale né li contengono;

  7. g) le spedizioni di rifiuti dall’Antartico nell’Unione ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico37;

  8. h) le spedizioni di diossido di carbonio ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio38;

  9. i) le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 ad eccezione delle navi che:

    1. i) sono considerate rifiuti pericolosi, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro ed esportati dall’Unione a fini di recupero, ai quali si applicano solo gli articoli 39, 48 e 49 e il titolo VII del presente regolamento; o

    2. ii) sono considerate rifiuti, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro e destinati a essere smaltiti.

3. Alle importazioni di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie durante situazioni di crisi o durante operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace, qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione si applicano soltanto l’articolo 51, paragrafi 6 e 7, e l’articolo 53, paragrafo 5.

4. Alle spedizioni di rifiuti dall’Antartico verso paesi terzi, in transito nel territorio dell’Unione, si applicano gli articoli 39 e 59.

5. Ai trasporti di rifiuti effettuati esclusivamente all’interno dello Stato membro si applica soltanto l’articolo 36.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «miscela di rifiuti»: i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi:

    1. a) che sono elencati sotto voci diverse negli allegati III, III A, III B e IV o, se del caso, sotto trattini o sottotrattini diversi di tali voci; o

    2. b) che non sono classificati sotto una voce specifica negli allegati III, III A, III B o IV;

    I rifiuti spediti in una singola spedizione, composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato, non costituiscono miscela di rifiuti;

  2. 2) «smaltimento intermedio»: le operazioni di smaltimento elencate alle voci D 8, D 9, D 13, D 14 o D 15 dell’allegato I della direttiva 2008/98/CE;

  3. 3) «recupero intermedio»: le operazioni di recupero elencate alla voce R-12 o R-13 dell’allegato II della direttiva 2008/98/CE;

  4. 4) «gestione ecologicamente corretta»: qualsiasi misura sostenibile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana, del clima e dell’ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti;

  5. 5) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, posta sotto la giurisdizione nazionale del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento;

  6. 6) «notificatore»:

    1. a) nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale dello Stato membro, che effettua o pianifica di effettuare una spedizione di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3, o che fa effettuare o pianifica di far effettuare tale spedizione, a cui spetta l’obbligo della notifica:

      1. i) il produttore iniziale di rifiuti;

      2. ii) il nuovo produttore di rifiuti che effettua operazioni, prima della spedizione, che comportano una modifica della natura o della composizione dei rifiuti;

      3. iii) il raccoglitore che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo provenienti da fonti diverse, la spedizione inviata da un’unica località notificata;

      4. iv) il commerciante o l’intermediario che agisce per conto di una delle persone di cui ai punti i), ii) o iii); o

      5. v) qualora tutte le persone di cui ai punti da i) a iv) siano sconosciute o insolventi, il detentore dei rifiuti;

    2. b) nel caso di importazione o transito nel territorio dell’Unione di rifiuti che non provengono da uno Stato membro, una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale del paese di spedizione che effettua o pianifica di effettuare, intenda far effettuare o ha fatto effettuare una spedizione:

      1. i) la persona designata dalla legislazione del paese di spedizione;

      2. ii) in assenza di una persona designata dalla legislazione del paese di spedizione, il detentore di rifiuti al momento in cui ha avuto luogo l’esportazione;

  7. 7) «persona che organizza la spedizione»: una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale dello Stato membro, che effettua o pianifica di effettuare una spedizione di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, o che fa effettuare o pianifica di effettuare tale spedizione:

    1. i) il produttore iniziale di rifiuti;

    2. ii) il nuovo produttore di rifiuti che effettua operazioni, prima della spedizione, che comportano una modifica della natura o della composizione dei rifiuti;

    3. iii) il raccoglitore che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo provenienti da fonti diverse, la spedizione inviata da un’unica località;

    4. iv) il commerciante o l’intermediario che agisce per conto di una delle persone di cui ai punti i), ii) o iii); o

    5. v) qualora tutte le persone di cui ai punti da i) a iv) siano sconosciute o insolventi, il detentore di rifiuti;

  8. 8) «raccoglitore»: la persona fisica o giuridica che effettua la raccolta di rifiuti, quale definita all’articolo 3, punto 10, della direttiva 2008/98/CE;

  9. 9) «autorità competente»:

    1. a) nel caso di uno Stato membro, l’organismo designato dallo Stato membro a norma dell’articolo 75;

    2. b) nel caso di un paese terzo che è parte della convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione di Basilea»), l’organismo designato dal paese terzo autorità competente ai fini della convenzione di Basilea a norma dell’articolo 5 della stessa;

    3. c) nel caso di un paese non menzionato alle lettere a) e b), l’organismo che è stato designato autorità competente dal paese o dalla regione o, in assenza di tale designazione, l’autorità di regolamentazione del paese o della regione che abbia giurisdizione su una spedizione;

  10. 10) «autorità competente di spedizione»: l’autorità competente per la zona dalla quale la spedizione ha inizio o dalla quale è pianificato che la spedizione abbia inizio;

  11. 11) «autorità competente di destinazione»: l’autorità competente per la zona verso la quale è effettuata o è pianificata la spedizione, o nella quale i rifiuti sono caricati a bordo prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;

  12. 12) «autorità competente di transito»: l’autorità competente per qualsiasi paese, diverso da quello dell’autorità competente di spedizione o dell’autorità competente di destinazione, attraverso il cui territorio è effettuata o è pianificata la spedizione di rifiuti;

  13. 13) «paese di spedizione»: il paese dal quale la spedizione ha inizio o dal quale è pianificato che essa abbia inizio;

  14. 14) «paese di destinazione»: il paese verso il quale è effettuata o è pianificata la spedizione di rifiuti per il recupero o lo smaltimento al suo interno, o per il carico a bordo prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione nazionale di alcun paese;

  15. 15) «paese di transito»: il paese, diverso dal paese di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è effettuata o è pianificata la spedizione di rifiuti;

  16. 16) «zona posta sotto la giurisdizione nazionale di un paese»: il territorio o la zona marina al cui interno uno Stato eserciti competenze amministrative e regolamentari conformemente al diritto internazionale in materia di tutela della salute umana o dell’ambiente;

  17. 17) «paesi e territori d’oltremare»: i paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del TFUE;

  18. 18) «ufficio doganale di esportazione»: l’ufficio doganale di esportazione definito all’articolo 1, punto 16, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione39;

  19. 19) «ufficio doganale di uscita»: l’ufficio doganale di uscita determinato conformemente all’articolo 329 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione40;

  20. 20) «ufficio doganale di entrata»: l’ufficio doganale di prima entrata definito all’articolo 1, punto 15, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

  21. 21) «importazione»: l’introduzione di rifiuti nell’Unione, escluso il transito nel territorio dell’Unione;

  22. 22) «esportazione»: l’uscita di rifiuti dall’Unione, escluso il transito nel territorio dell’Unione;

  23. 23) «transito»: la spedizione attraverso uno o più paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione;

  24. 24) «trasporto di rifiuti»: il trasporto di rifiuti su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna;

  25. 25) «spedizione»: il trasporto, effettuato o pianificato, di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento dalla località in cui il trasporto inizia fino al ricevimento dei rifiuti da parte dell’impianto che effettua lo smaltimento o il recupero nel paese di destinazione:

    1. a) tra un paese e un altro paese;

    2. b) tra un paese e un paese o territorio d’oltremare o un’altra zona, sotto la protezione del paese;

    3. c) tra un paese e una zona geografica che non fa parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale;

    4. d) tra un paese e l’Antartico;

    5. e) da un paese attraverso una delle zone di cui alle lettere da a) a d);

    6. f) all’interno di un paese attraverso una delle zone di cui alle lettere da a) a d) e che ha origine e fine nello stesso paese; o

    7. g) da una zona geografica non soggetta alla giurisdizione nazionale di alcun paese, verso un paese;

  26. 26) «spedizione illegale»: la spedizione effettuata:

    1. a) senza notifica alle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;

    2. b) senza l’autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;

    3. c) con l’autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuta ai sensi del presente regolamento mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi;

    4. d) in un modo non conforme alle informazioni contenute nel documento di notifica o contenute nel documento di movimento o da fornire nel medesimo, fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di notifica o nel documento di movimento;

    5. e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con il diritto dell’Unione o internazionale;

    6. f) in contrasto con l’articolo 4, paragrafi 1 e 3, o con gli articoli 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 o 52;

    7. g) in un modo che, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, non è conforme agli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafi 2, 4, 6 e 10, o alle informazioni contenute o da fornire nel documento di cui all’allegato VII, fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di cui all’allegato VII;

  27. 27) «ispezione»: qualsiasi azione intrapresa da un’autorità al fine di verificare la conformità agli obblighi di cui al presente regolamento;

  28. 28) «gerarchia dei rifiuti»: la gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE;

  29. 29) «tragitto»: i punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione;

  30. 30) «itinerario»: l’itinerario tra la località in cui ha inizio la spedizione nel paese di spedizione, attraverso i punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, fino all’impianto di trattamento nel paese di destinazione.

Si applicano inoltre le definizioni di «rifiuto», «rifiuto pericoloso», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «commerciante», «intermediario», «gestione dei rifiuti», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio», e «smaltimento» di cui all’articolo 3, punti 1, 2, da a 9, da 13 a 15, 16, 17 e 19, rispettivamente, della direttiva 2008/98/CE.

Titolo II. Spedizioni all’interno dell’unione con o senza transito attraverso paesi terzi

Art. 4 Quadro procedurale generale

1. Le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate, salvo il caso in cui si sia ottenuta l’autorizzazione in conformità dell’articolo 11. Al fine di ottenere l’autorizzazione in conformità dell’articolo 11 per una spedizione destinata allo smaltimento si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al capo 1.

2. Le spedizioni dei rifiuti seguenti destinati al recupero sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al capo 1:

  1. a) i rifiuti elencati nell’allegato IV;

  2. b) i rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell’allegato III, III B o IV;

  3. c) le miscele di rifiuti, tranne se elencati nell’allegato III A;

  4. d) i rifiuti classificati come pericolosi che figurano nell’elenco dei rifiuti istituito a norma dell’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;

  5. e) i rifiuti inseriti nell’allegato III o nell’allegato III B e le miscele di rifiuti inserite nell’allegato III A contaminate da altri materiali in misura tale da:

    1. i) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, tenendo conto dell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE come pure delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III di tale direttiva; o

    2. ii) impedire il recupero dei rifiuti in modo ecologicamente corretto;

  6. f) i rifiuti o le miscele di rifiuti contenenti o contaminate da POP ai sensi del regolamento (UE) 2019/1021 in quantità che corrispondono o superano un limite di concentrazione indicato nell’allegato IV di tale regolamento, che non sono classificati come rifiuti pericolosi.

3. Il paragrafo 2 si applica alle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, da altri produttori di rifiuti o da entrambi, nonché alle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un’operazione di trattamento che non ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche, inclusi i combustibili derivati da rifiuti processati da rifiuti urbani non differenziati, qualora tali rifiuti siano destinati al recupero. Le spedizioni di tali rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate.

4. Se il quantitativo dei rifiuti spediti supera 20 kg, le spedizioni dei rifiuti seguenti destinati al recupero sono soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’articolo 18:

  1. a) i rifiuti elencati nell’allegato III o III B;

  2. b) le miscele di rifiuti, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e le miscele siano elencate nell’allegato III A.

5. In deroga all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio o a prove di trattamento sperimentali, allo scopo di accertare le caratteristiche fisiche o chimiche dei rifiuti o di determinare la loro idoneità al recupero o allo smaltimento, sono soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

  1. a) il quantitativo di rifiuti non supera quello ragionevolmente necessario per eseguire l’analisi o la prova in ciascun caso particolare, ma non è superiore a 250 kg o ad un maggiore quantitativo concordato caso per caso tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione e la persona che organizza la spedizione;

  2. b) qualora un quantitativo superiore a 250 kg sia richiesto dalla persona che organizza la spedizione, la persona in questione fornisce le informazioni di cui all’allegato VII, nella misura del possibile, alle autorità competenti di spedizione e di destinazione assieme a una spiegazione motivata della necessità di tale maggiore quantitativo per eseguire l’analisi o la prova.

Capo 1. Notifica e autorizzazione scritte preventive

Art. 5 Notifica

1.

Un notificatore che intende spedire i rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, 2 o 3, trasmette una notifica preventiva scritta («notifica») a tutte le autorità competenti interessate.

Un notificatore di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punti ii), iii) o iv), può trasmettere una notifica solamente quando ha ottenuto un’autorizzazione o è registrato in conformità del capo IV della direttiva 2008/98/CE.

Un notificatore che trasmette una notifica generale per più di una spedizione di cui all’articolo 13 si conforma anche agli obblighi di detto articolo.

Se la spedizione è destinata a un impianto titolare di autorizzazione preventiva ai sensi dell’articolo 14, si applicano gli obblighi procedurali di cui ai paragrafi 12, 14, 15 e 16 di tale articolo.

Se la spedizione è destinata a un recupero intermedio o a uno smaltimento intermedio, si applica anche l’articolo 15.

2.

La notifica consiste nei documenti seguenti:

  1. a) il documento di notifica che figura nell’allegato I A («documento di notifica»);

  2. b) il documento di movimento che figura nell’allegato I B («documento di movimento»).

Il notificatore fornisce le informazioni indicate nel documento di notifica e, se del caso, le informazioni indicate nel documento di movimento.

Il notificatore, se non è il produttore iniziale di rifiuti di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punto i), si assicura che anche il produttore iniziale di rifiuti o una delle persone indicate all’articolo 3, punto 6, lettera a), punti ii), iii) o iv), se possibile, firmi il documento di notifica. Un commerciante o un intermediario garantisce di essere in possesso di un’autorizzazione scritta da parte di una delle persone di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punti i), ii) o iii), ad agire per suo conto, e che tale autorizzazione scritta sia inclusa nella notifica.

3. Il documento di notifica o un suo allegato contiene le informazioni e la documentazione di cui alla parte 1 dell’allegato II. Il documento di movimento o un suo allegato contiene le informazioni e la documentazione di cui all’allegato II, parte 2, nella misura del possibile al momento della notifica.

4. Se richiesto da una delle autorità competenti interessate, il notificatore fornisce a tutte le autorità competenti interessate le informazioni e la documentazione richieste a norma del paragrafo 3 e le informazioni e la documentazione aggiuntive di cui all’allegato II, parte 3. L’autorità competente che ha fatto la richiesta informa le altre autorità competenti interessate della richiesta.

5. La notifica si considera debitamente compilata quando l’autorità competente di spedizione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati a norma dei paragrafi 3 e 4.

6. La notifica si considera debitamente completata quando tutte le autorità competenti interessate hanno accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati completati in conformità dei paragrafi 3 e 4, o quando tutte le informazioni e la documentazione richieste da esse in conformità del paragrafo 4 sono pervenute.

7. Al momento della notifica il notificatore fornisce alle autorità competenti interessate una copia del contratto concluso in conformità dell’articolo 6 e una dichiarazione che ne attesti l’esistenza in conformità dell’allegato I A.

8.

Il notificatore fornisce una dichiarazione di costituzione di una garanzia finanziaria o di un’assicurazione equivalente in conformità dell’articolo 7 compilando l’apposita parte del documento di notifica.

La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente di cui all’articolo 7 o, se le autorità competenti interessate lo consentono, la dichiarazione che ne attesti l’esistenza conformemente al modulo di cui all’allegato I A è fornita alle autorità competenti interessate come elemento del documento di notifica al momento della notifica.

In deroga al secondo comma, se le autorità competenti interessate lo consentono, la documentazione di cui al medesimo comma \può essere fornita dopo la trasmissione della notifica, al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento in conformità con l’articolo 16, paragrafo 2.

9.

La notifica copre la spedizione dalla località in cui la spedizione inizia e copre qualsiasi recupero intermedio o non intermedio o smaltimento intermedio o non intermedio.

Se il successivo recupero intermedio o non intermedio o smaltimento intermedio o non intermedio è effettuato in un paese diverso dal primo paese di destinazione, il recupero non intermedio o lo smaltimento non intermedio e la località di tale recupero o smaltimento’ sono indicati nella notifica e si applica l’articolo 15, paragrafo 7.

10. Nel documento di notifica e nel documento di movimento è specificato un solo codice di identificazione dei rifiuti come indicato nell’allegato III, III A, III B o IV. Nei casi in cui i rifiuti non sono classificati sotto una voce specifica nell’allegato III, III B o IV, nel documento di notifica e nel documento di movimento è specificato un solo codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, fatta eccezione per:

  1. a) i rifiuti che non sono classificati sotto una voce specifica nell’allegato III, III B o IV, che possono essere specificati utilizzando più di un codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, qualora tutti i rifiuti coperti dalla notifica abbiano caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili, ma non si tratti di una miscela di rifiuti; o

  2. b) le miscele di rifiuti che non sono classificate sotto una voce specifica nell’allegato III, III A, III B o IV, per le quali il codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e il codice di identificazione dei rifiuti di cui all’allegato III, III B o IV di ciascuna frazione di rifiuti devono essere specificati in ordine di importanza nel documento di notifica e nel documento di movimento o per le quali, qualora tali codici di identificazione non siano disponibili per tutte le frazioni, il codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE per la miscela nonché per ciascuna frazione di rifiuti deve essere specificato in ordine di importanza nel documento di notifica e nel documento di movimento.

11. I rifiuti o le miscele di rifiuti specificati in conformità del paragrafo 10 del presente articolo, possono essere ulteriormente specificati indicando il relativo codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e altri codici di identificazione pertinenti.

Art. 6 Contratto

1. Per le spedizioni di rifiuti soggette a un obbligo di notifica è stipulato un contratto tra il notificatore e il destinatario avente per oggetto il recupero o lo smaltimento dei rifiuti. Se il destinatario non è l’operatore dell’impianto per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati, il contratto è firmato anche dall’operatore dell’impianto.

2.

Il contratto di cui al paragrafo 1 è stipulato e diviene efficace al momento della notifica e per tutta la durata della spedizione fino al rilascio del certificato di cui all’articolo 15, paragrafo 5, all’articolo 16, paragrafo 6, o, se del caso, all’articolo 15, paragrafo 4.

Il contratto è coerente con il documento di notifica e il documento di movimento corrispondenti e contiene almeno informazioni sul notificatore, sul destinatario e sull’impianto, sull’identità delle persone che rappresentano ciascuna parte, sul numero di notifica, sulla denominazione e composizione dei rifiuti, sui codici di identificazione dei rifiuti, sulla quantità di rifiuti oggetto del contratto, sulle operazioni di recupero o smaltimento e sul periodo di validità del contratto.

3. Il contratto include obblighi:

  1. a) per il notificatore, di riprendersi i rifiuti o, se del caso, di assicurarne il recupero o lo smaltimento in modo alternativo, a norma dell’articolo 22 e dell’articolo 25, paragrafo 2 o 3, se la spedizione, il recupero o lo smaltimento non sono stati effettuati come previsto o se si tratta di una spedizione illegale;

  2. b) per il destinatario, di recuperare o smaltire i rifiuti a norma dell’articolo 25, paragrafo 8, se si tratta di una spedizione illegale;

  3. c) per l’impianto presso il quale è effettuato il recupero o lo smaltimento, di fornire, a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, un certificato secondo cui i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente all’autorizzazione rilasciata per tale notifica, alle condizioni cui sono subordinate tali autorizzazioni, nonché al presente regolamento.

4. Se i rifiuti sono destinati a un recupero intermedio o a uno smaltimento intermedio, nel contratto figurano gli obblighi supplementari seguenti:

  1. a) per l’impianto, di fornire, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4 e, se del caso, dell’articolo 15, paragrafo 5, il certificato o i certificati dell’impianto o degli impianti che effettuano le operazioni non intermedie di recupero o non intermedie di smaltimento attestanti che tutti i rifiuti ricevuti conformemente alle autorizzazioni rilasciate per tale notifica, alle condizioni cui sono subordinate tali autorizzazioni, nonché al presente regolamento sono stati recuperati o smaltiti, specificando, se possibile, il quantitativo e il tipo di rifiuti oggetto di ciascun certificato;

  2. b) per il destinatario, di trasmettere, se del caso, una notifica all’autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale, a norma dell’articolo 15, paragrafo 8.

5. Se i rifiuti sono spediti tra due stabilimenti sotto il controllo dello stesso soggetto giuridico, il contratto di cui al paragrafo 1 può essere sostituito da una dichiarazione di tale soggetto giuridico. La dichiarazione riguarda gli obblighi di cui al paragrafo 3.

Art. 7 Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente

1. Per le spedizioni soggette a un obbligo di notifica è costituita una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente che copra quanto segue:

  1. a) le spese di trasporto dei rifiuti;

  2. b) le spese di recupero o smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie;

  3. c) le spese di deposito per 90 giorni.

2. La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente copre le spese risultanti nel contesto di tutti i casi seguenti:

  1. a) quando la spedizione o il recupero o lo smaltimento non possano essere portati a termine come previsto, secondo quanto indicato nell’articolo 22;

  2. b) in caso di spedizione o recupero o smaltimento illegali di cui all’articolo 25.

3. La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente è costituita dal notificatore o da un’altra persona fisica o giuridica che agisce per conto del notificatore ed è efficace al momento della notifica o, se l’autorità competente che approva la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente lo consente, al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento in conformità con l’articolo 16, paragrafo 2. La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente si applica alla spedizione al più tardi quando ha inizio la spedizione.

4. L’autorità competente di spedizione approva la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente, compresi la forma, il contenuto e l’importo della copertura.

5.

La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente copre ed è valida per la spedizione e il completamento del recupero o dello smaltimento.

La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente è svincolata quando l’autorità competente che l’ha approvata ha ricevuto il certificato di cui all’articolo 16, paragrafo 6, o, se del caso, il certificato di cui all’articolo 15, paragrafo 5, per quanto attiene al recupero intermedio o allo smaltimento intermedio.

6. In deroga al paragrafo 5, se i rifiuti sono destinati al recupero intermedio o allo smaltimento intermedio e il recupero successivo o lo smaltimento successivo ha luogo nel paese di destinazione, le autorità competenti di spedizione e di destinazione possono convenire che la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente debba essere svincolata dopo che l’autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all’articolo 15, paragrafo 4. In tal caso, l’autorità competente che decide di svincolare la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente informa immediatamente le altre autorità competenti interessate della loro decisione e qualsiasi spedizione successiva verso un impianto di recupero o smaltimento è coperta da una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente, a meno che l’autorità competente di destinazione non ritenga che tale nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente non sia necessaria. In tali circostanze, se la spedizione, il recupero successivo o lo smaltimento successivo non possono essere portati a termine come previsto, conformemente all’articolo 22, o in caso di spedizione illegale, conformemente all’articolo 25, l’autorità competente di destinazione è responsabile degli obblighi derivanti dalla ripresa.

7. L’autorità competente nell’Unione che ha approvato la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente ha accesso alla stessa e ne usa il fondo, anche per effettuare pagamenti alle altre autorità interessate, in ottemperanza agli obblighi derivanti dagli articoli 24 e 26.

8. In caso di notifica generale a norma dell’articolo 13, è consentito costituire una garanzia finanziaria o assicurazione equivalente che copra singole parti della notifica generale anziché l’intera notifica generale. In tali casi la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente si applica alle parti di spedizione notificata da essa coperta al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento in conformità con l’articolo 16, paragrafo 2.

9. La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente di cui al paragrafo 8 del presente articolo è svincolata quando l’autorità competente che l’ha approvata riceve il certificato di cui all’articolo 16, paragrafo 6, o, se del caso, all’articolo 15, paragrafo 5, per quanto riguarda il recupero intermedio o lo smaltimento intermedio dei rifiuti. Il paragrafo 6 del presente articolo si applica mutatis mutandis.

10.

La Commissione valuta la fattibilità relativa alla costruzione di un metodo di calcolo semplice, basato sui rischi e armonizzato per determinare l’importo delle garanzie finanziarie o delle assicurazioni equivalenti e, se del caso, adotta un atto di esecuzione per stabilire tale metodo di calcolo semplice, basato sui rischi e armonizzato. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 81, paragrafo 2.

Nell’effettuare la valutazione di cui al primo comma, la Commissione tiene conto, tra l’altro, delle norme pertinenti degli Stati membri relative al calcolo della garanzia finanziaria o dell’assicurazione equivalente di cui al presente articolo.

Art. 8 Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti interessate

1. Se si ritiene che la notifica non è debitamente compilata conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, l’autorità competente di spedizione chiede al notificatore informazioni e documenti in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3 e, se del caso, all’articolo 5, paragrafo 4.

2. La richiesta di informazioni e documenti di cui al paragrafo 1 è trasmessa al notificatore quanto prima, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla presentazione della notifica.

3. Il notificatore fornisce le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 1 quanto prima, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell’autorità competente di spedizione. Su richiesta del notificatore, l’autorità competente di spedizione può prorogare tale termine di un periodo di tempo ragionevole se questi fornisce una spiegazione motivata del motivo per cui è necessaria tale proroga per poter fornire le informazioni e la documentazione richieste.

4. Se, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3, l’autorità competente di spedizione continua a ritenere che la notifica non sia ancora stata debitamente compilata conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, o che le informazioni e la documentazione supplementari di cui all’articolo 5, paragrafo 4, siano ancora necessarie, può quanto prima, e comunque entro sette giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3, presentare fino a due ulteriori richieste di informazioni e documenti al notificatore in conformità del paragrafo 2. Il paragrafo 3 si applica a ogni richiesta di questo tipo mutatis mutandis.

5.

L’autorità competente di spedizione può decidere che la notifica non è valida e non deve essere ulteriormente trattata se le informazioni e la documentazione fornite non sono sufficienti o se il notificatore non ha fornito informazioni entro il termine di cui al paragrafo 3, o se è stata presentata una prima richiesta a norma del paragrafo 4 entro il termine stabilito in tale paragrafo.

L’autorità competente di spedizione decide che la notifica non è valida e non deve essere ulteriormente trattata se le informazioni e la documentazione fornite a seguito della richiesta finale presentata a norma del paragrafo 4 non sono sufficienti o se il notificatore non ha fornito informazioni entro il termine di cui al paragrafo 4.

L’autorità competente di spedizione comunica al notificatore e alle altre autorità competenti interessate la sua decisione a norma del presente paragrafo quanto prima e comunque entro sette giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3 o, se del caso, al paragrafo 4.

6. Se l’autorità competente di spedizione ritiene che la notifica sia stata debitamente compilata conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, ne informa il notificatore e le altre autorità competenti interessate il prima possibile e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della notifica debitamente compilata, o entro sette giorni lavorativi dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al paragrafo 3 o, se del caso, al paragrafo 4.

7. Se l’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito ritiene che siano necessari informazioni e documenti conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, o informazioni e documenti aggiuntivi di cui all’articolo 5, paragrafo 4, richiede tali informazioni e documenti al notificatore il prima possibile, e comunque entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6, e informa le altre autorità competenti di tale richiesta.

8.

Il notificatore fornisce le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 7 quanto prima, e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell’autorità competente.

Su richiesta del notificatore, l’autorità competente interessata può prorogare il termine di cui al primo comma per un periodo di tempo ragionevole se questi fornisce una spiegazione motivata del motivo per cui è necessaria tale proroga per poter fornire le informazioni e la documentazione richieste.

9. Se l’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito ritiene che le informazioni e la documentazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, o le informazioni e la documentazione aggiuntive di cui all’articolo 5, paragrafo 4, siano ancora necessarie, può quanto prima, e comunque entro sette giorni lavorativi dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 8, presentare fino a due ulteriori richieste di informazioni e documenti al notificatore in conformità del paragrafo 7. Il paragrafo 8 si applica mutatis mutandis a qualsiasi richiesta.

10.

L’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito può decidere che la notifica non è valida e non deve essere ulteriormente trattata se le informazioni e la documentazione fornite non sono sufficienti o se il notificatore non ha fornito informazioni entro il termine di cui al paragrafo 8 o, nel caso in cui sia stata presentata una prima richiesta a norma del paragrafo 9, entro il termine stabilito in tale paragrafo.

L’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito decide che la notifica non è valida e non sarà ulteriormente trattata se le informazioni e la documentazione fornite a seguito della richiesta finale presentata a norma del paragrafo 8 non sono sufficienti o se il notificatore non ha fornito informazioni entro il termine di cui al paragrafo 8.

L’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito comunica al notificatore e alle altre autorità competenti interessate la decisione a norma del presente paragrafo quanto prima e comunque entro sette giorni lavorativi dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 8 o, se del caso, al paragrafo 9.

11. L’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito comunica al notificatore e alle altre autorità competenti interessate che ritiene la notifica debitamente compilata quanto prima, ma comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6, o che ritiene le informazioni e la documentazione debitamente presentate quanto prima, ma comunque entro tre giorni lavorativi dalla data in cui il notificatore ha fornito le informazioni e la documentazione richieste a norma del paragrafo 8 e, se del caso, del paragrafo 9.

12. Se la notifica è stata debitamente completata conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 11, l’autorità competente di destinazione ne informa immediatamente il notificatore, l’autorità competente di spedizione e qualsiasi autorità competente di transito interessata.

13.

Se entro 30 giorni lavorativi dal giorno successivo alla presentazione della notifica o dalla fornitura delle informazioni e della documentazione conformemente al paragrafo 3 o 4 non ha agito conformemente al paragrafo 1, al paragrafo 5 o al paragrafo 6, l’autorità competente di spedizione fornisce al notificatore, su richiesta, una spiegazione motivata.

Se entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 7, o dopo che le informazioni e la documentazione sono state fornite a norma dei paragrafi 8 o 9, non ha agito conformemente al paragrafo 7 o al paragrafo 9, 10, 11 o 12, l’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito fornisce al notificatore, su richiesta, una spiegazione motivata.