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Decisione di esecuzione (UE) 2026/712 della Commissione del 24 marzo 2026 che autorizza il Belgio a derogare ai requisiti tecnici di cui agli allegati II e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per un rimorchiatore «HAVENSLEEPBOOT 21» [notificata con il numero C(2026) 1910] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE1, in particolare l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b),

previa consultazione del comitato istituito a norma dell’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna2,

Il 29 aprile 2021 il Belgio ha notificato alla Commissione l’intenzione di derogare a determinati requisiti tecnici di cui agli allegati II e V della direttiva (UE) 2016/1629 per un rimorchiatore «HAVENSLEEPBOOT 21». Tale rimorchiatore è diventato operativo solo di recente, motivo per cui è opportuno adottare la decisione di esecuzione che consente il rilascio di un certificato dell’Unione per tale unità navale.

La deroga proposta riguarda l’uso di motori a combustione interna a doppia alimentazione per il rimorchiatore «HAVENSLEEPBOOT 21». Tali motori fungono da propulsori della nave e utilizzano metanolo e gasolio marino come combustibili, secondo un rapporto massimo di 70 % di metanolo e 30 % di gasolio marino.

L’impiego di motori a doppia alimentazione metanolo/gasolio marino per la propulsione della nave è una tecnologia promettente nel contesto della diffusione dell’energia pulita e di combustibili alternativi per le navi, che riduce i gas a effetto serra e i potenziali inquinanti.

La deroga proposta incoraggia l’innovazione e consente l’impiego di nuove tecnologie attraverso l’applicazione sperimentale di motori a doppia alimentazione metanolo/gasolio marino nella navigazione interna. Questa applicazione sperimentale di motori a doppia alimentazione metanolo/gasolio marino rientra nel processo di sviluppo tecnologico che costituisce l’unica strada percorribile per l’avvio di un’eventuale fase di produzione in serie.

I requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna sono stabiliti nella norma europea redatta dal Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna («CESNI»). Tale norma è denominata ES-TRIN. Quando il rimorchiatore è stato concepito e costruito, la norma ES-TRIN applicabile, di cui all’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629, non comprendeva disposizioni specifiche per l’uso di una doppia alimentazione metanolo/gasolio marino nei motori di propulsione della nave. Sulla base delle informazioni acquisite con lo sviluppo della nave pilota in questione, regole specifiche per l’uso del metanolo a bordo delle unità navali sono state incluse nella norma ES-TRIN 2025/13, che è diventata applicabile solo il 1o gennaio 2026 mediante il riferimento di cui all’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629.

In assenza di disposizioni regolamentari relative all’uso combinato di metanolo e gasolio marino per i motori di propulsione della nave, in particolare quando la nave è stata concepita e costruita, è necessario garantire un livello adeguato di sicurezza per l’utilizzo proposto del sistema di propulsione.

La documentazione tecnica presentata unitamente alla richiesta di deroga («documentazione tecnica») è stata preparata da Lloyd’s Register, una società di classificazione riconosciuta per le navi adibite alla navigazione interna a norma dell’articolo 21 della direttiva (UE) 2016/1629. Tali specifiche tecniche sono state elaborate tenendo conto delle disposizioni pertinenti del capo 30 della norma ES-TRIN 2023/1 (disposizioni particolari per le imbarcazioni dotate di sistemi di propulsione o ausiliari funzionanti con combustibile avente un punto di infiammabilità pari o inferiore a 55 °C) e dell’allegato 8 della norma ES-TRIN 2023/1 (disposizioni supplementari applicabili alle imbarcazioni dotate di sistemi di propulsione o ausiliari funzionanti con combustibili aventi un punto di infiammabilità pari o inferiore a 55 °C).

Sulla base della documentazione tecnica, il gruppo di lavoro sui requisiti tecnici del CESNI («gruppo di lavoro») ha esaminato l’uso combinato di metanolo e gasolio marino come combustibili per i motori di propulsione della nave e le misure di sicurezza di cui alla deroga proposta. I risultati di tale esame tecnico sono indicati nelle specifiche tecniche allegate alla presente decisione, che si basa sul documento CESNI/PT (20) 21 rev. 3.

Nell’esame tecnico del gruppo di lavoro si conclude che il funzionamento, il rifornimento e la manutenzione del sistema possono essere effettuati in sicurezza tenendo conto delle misure e delle procedure pianificate definite nella documentazione tecnica. È pertanto possibile affermare che un adeguato livello di sicurezza di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2016/1629 è assicurato purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato. La deroga proposta può pertanto essere concessa.

Tuttavia, al fine di sostenere l’elaborazione di eventuali disposizioni future per l’omologazione dei motori a combustione interna a metanolo, conformemente al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio4, in aggiunta agli obblighi di comunicazione di cui al documento CESNI/PT (20) 21 rev. 3, punto 8, è opportuno che siano fornite anche relazioni sulle emissioni di formaldeide. Poiché non vi è esperienza pratica con le emissioni di formaldeide di questo tipo di motori, in tale contesto il Belgio dovrebbe tenere conto degli obblighi ad esso incombenti in forza delle direttive del Consiglio 89/391/CEE5 e 98/24/CE6 e dalla direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7.

La deroga proposta riguarda il rilascio di un certificato dell’Unione per la navigazione interna per scopi sperimentali comprendente nuove specifiche tecniche in deroga agli allegati II e V della direttiva (UE) 2016/1629. Tali deroghe devono essere concesse solo per un periodo limitato, che in questo caso dovrebbe essere di cinque anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Le deroghe ai requisiti tecnici di cui agli allegati II e V della direttiva (UE) 2016/1629 per un rimorchiatore «HAVENSLEEPBOOT 21» con numero unico europeo di identificazione delle navi 06503824 per quanto riguarda il rilascio di un certificato dell’Unione per la navigazione interna per scopi sperimentali comprendente nuove specifiche tecniche sono consentite nella misura e alle condizioni specificate nell’allegato della presente decisione. Tali deroghe lasciano impregiudicata la legislazione dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare gli obblighi derivanti dalle direttive 89/391/CEE, 98/24/CE e 2004/37/CE.

Art. 2

La presente decisione si applica per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di adozione.

Art. 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2026 Per la Commissione Apostolos Tzitzikostas Membro della Commissione