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Decisione di esecuzione (UE) 2026/919 del Consiglio del 23 aprile 2026 che approva l'assistenza all'Ucraina nell'attuazione della strategia di finanziamento dell'Ucraina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione del prestito a sostegno dell'Ucraina per il 2026 e il 20271, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 18 dicembre 2025 il Consiglio europeo ha convenuto di fornire all'Ucraina un prestito di 90 miliardi di EUR per gli anni 2026 e 2027. Ha inoltre convenuto che, nel quadro di una cooperazione rafforzata in conformità dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea, qualsiasi mobilitazione di risorse del bilancio dell'Unione come garanzia per tale prestito non avrebbe inciso sugli obblighi finanziari di Cechia, Ungheria e Slovacchia. Lo stesso giorno, 25 Stati membri hanno convenuto che il prestito debba essere rimborsato dall'Ucraina solo una volta che il paese abbia ricevuto le riparazioni. Fino ad allora le attività della Banca centrale di Russia rimarranno bloccate e l'Unione si riserva il diritto di utilizzarle per rimborsare il prestito, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e internazionale.

Il 29 gennaio 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2026/2582, che autorizza una cooperazione rafforzata ai fini dell'istituzione di un prestito per l'Ucraina. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno quindi adottato il regolamento (UE) 2026/467.

Nel febbraio e nel marzo 2026 la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) hanno tenuto diversi scambi con il governo dell'Ucraina per ottenere informazioni sul suo fabbisogno previsto di finanziamenti e sulle sue esigenze previste sul piano della difesa per il periodo fino al 31 dicembre 2026.

Il 24 marzo 2026 l'Ucraina ha presentato ufficialmente alla Commissione la strategia di finanziamento dell'Ucraina, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2026/467. Il 26 marzo 2026 l'Ucraina ha presentato una versione riveduta delle tabelle allegate alla strategia di finanziamento dell'Ucraina. La strategia di finanziamento dell'Ucraina illustra il fabbisogno di finanziamenti e le fonti di finanziamento del paese, come pure le sue esigenze sul piano della difesa e in termini di assistenza militare in natura, per il periodo fino al 31 dicembre 2026.

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2026/467 la Commissione ha valutato la strategia di finanziamento dell'Ucraina sulla base dei criteri di valutazione di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo. Ai fini di tale valutazione la Commissione ha operato il più possibile in stretta cooperazione con l'Ucraina.

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2026/467 la Commissione ha valutato la completezza, la fattibilità e la coerenza della strategia di finanziamento dell'Ucraina con le ipotesi sottostanti.

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2026/467 la Commissione ha valutato la coerenza delle informazioni contenute nella strategia di finanziamento dell'Ucraina con fonti esterne. Nel febbraio e nel marzo 2026 la Commissione ha tenuto con il Fondo monetario internazionale consultazioni sul previsto fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina. A loro volta, la Commissione e il SEAE hanno tenuto consultazioni con esperti della piattaforma dei donatori per l'Ucraina e del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina.

La Commissione ha valutato la coerenza del fabbisogno di finanziamento esterno previsto dell'Ucraina, per il quale quest'ultima necessita di sostegno, con la distribuzione indicativa del prestito a sostegno dell'Ucraina di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2026/467.

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2026/467 la Commissione e il SEAE hanno valutato il rispetto dei prerequisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento. In particolare l'Ucraina continua a sostenere e a rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. La difesa e il rispetto dello Stato di diritto devono comprendere la lotta alla corruzione.

Sulla base delle valutazioni di cui ai considerando da 5 a 8, la Commissione ha dato una valutazione positiva, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2026/467, della strategia di finanziamento dell'Ucraina presentatale dal paese. La valutazione positiva dovrebbe essere approvata e gli importi dell'assistenza da rendere accessibili al paese per contribuire all'attuazione della strategia di finanziamento dell'Ucraina dovrebbero essere determinati nella presente decisione conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2026/467.

Gli importi previsti nella presente decisione sono allineati agli obiettivi stabiliti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2026/467.

L'assistenza da rendere accessibile nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina deve essere finanziata mediante prestiti assunti dalla Commissione per conto dell'Unione sulla base dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2026/467.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2026/467, gli importi del prestito a sostegno dell'Ucraina da mettere a disposizione a norma della presente decisione sono stati determinati sulla base del previsto fabbisogno di finanziamento esterno dell'Ucraina per il periodo fino al 31 dicembre 2026, tenendo conto dei contributi disponibili e previsti di altri donatori. L'importo totale di 45000000000 EUR non supera l'importo massimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2026/467. Per determinare questi importi il contributo dell'Unione è stato fissato a un livello che tiene conto dei contributi degli altri donatori internazionali, garantendo in tal modo un'equa ripartizione degli oneri con essi nel sopperire al fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina.

Secondo la strategia di finanziamento dell'Ucraina, 16700000000 EUR sono destinati all'assistenza macrofinanziaria concessa per il fine di cui al capo III del regolamento (UE) 2026/467 o all'assistenza di bilancio sotto forma di prestito da attuare nell'ambito dello strumento per l'Ucraina conformemente al capo III del regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e 28300000000 EUR sono destinati a sostenere le capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa conformemente al capo IV del regolamento (UE) 2026/467.

Ai fini dell'assistenza di bilancio, la determinazione degli importi poggia su una valutazione delle modalità di finanziamento che risultano opportune in considerazione della natura e dell'urgenza del fabbisogno di finanziamenti. Su tale base è opportuno mettere a disposizione 8350000000 EUR sotto forma di prestiti da attuare a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/792 e 8350000000 EUR sotto forma di assistenza macrofinanziaria concessa per il fine di cui al capo III del regolamento (UE) 2026/467.

Alla luce del principio della sana gestione finanziaria e della prudenza, l'erogazione degli importi non dovrebbe avere luogo fino a quando non sarà disponibile una garanzia del prestito a sostegno dell'Ucraina. Resta inteso che gli importi proverrebbero dai prestiti assunti nell’ambito della strategia di finanziamento diversificata ai sensi dell’articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e che, dato il nesso intrinseco tra la capacità di assumere prestiti e la possibilità di erogare gli importi, finché tale garanzia non sia disponibile gli importi relativi al prestito a sostegno dell'Ucraina non dovrebbero essere inclusi nel calendario dei pagamenti previsti al fine dell’attuazione delle operazioni di assunzione dei prestiti nell’ambito della strategia di finanziamento diversificata.

Considerate la difficile situazione finanziaria in cui versa l'Ucraina e l'urgenza dettata dalla guerra in corso, al fine di accelerare il processo è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dalla data di adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Approvazione della valutazione della strategia di finanziamento dell'Ucraina

La valutazione della strategia di finanziamento dell'Ucraina presentata il 24 marzo 2026 è approvata. Detta valutazione, basata sui criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2026/467, figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 2 Importo dell'assistenza messa a disposizione dell'Ucraina

1. È resa accessibile all'Ucraina assistenza per un importo massimo di 45000000000 EUR per contribuire all'attuazione della strategia di finanziamento dell'Ucraina. L'assistenza intende soddisfare il fabbisogno di finanziamenti individuato dall'Ucraina nella strategia di finanziamento dell'Ucraina per il periodo fino al 31 dicembre 2026.

2. L'assistenza non è erogata fino a quando non sarà disponibile una garanzia per il prestito a sostegno dell'Ucraina.

3. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2026/467, l'assistenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo è resa accessibile come segue:

  1. a) fino a 8350000000 EUR per l'assistenza di bilancio sotto forma di prestito da attuare a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/792;

  2. b) fino a 8350000000 EUR per l'assistenza macrofinanziaria concessa per il fine di cui al capo III del regolamento (UE) 2026/467;

  3. c) fino a 28300000000 EUR per l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa conformemente al capo IV del regolamento (UE) 2026/467.

Art. 3 Rate dell'assistenza macrofinanziaria

1. L'assistenza resa accessibile sotto forma di assistenza macrofinanziaria concessa per il fine di cui al capo III del regolamento (UE) 2026/467 è erogata in un massimo di tre rate.

2. Il valore indicativo delle rate di cui al paragrafo 1 è il seguente:

  1. a) una prima rata da 3200000000 EUR;

  2. b) una seconda rata da 3700000000 EUR;

  3. c) una terza rata da 1450000000 EUR.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dalla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Raouna