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Decisione di esecuzione (UE) 2026/1062 della Commissione del 18 maggio 2026 che respinge la domanda di protezione di un’indicazione geografica a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio «Denizli Leblebisi» (IGP) [notificata con il numero C(2026) 3129] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/20121, in particolare l’articolo 21, paragrafo 1,

A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione del nome «Denizli Leblebisi» come indicazione geografica protetta (IGP), presentata dalla Turchia il 19 luglio 2024 (PGI-TR-03297).

Il 15 aprile 2025, a seguito dell’esame della domanda, la Commissione ha inviato una lettera al richiedente informandolo dell’intenzione di avviare la procedura per l’adozione di una decisione formale della Commissione che respinge la domanda a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, a meno che non sia presentata una versione riveduta della domanda di registrazione o la domanda non sia ritirata.

La lettera del 15 aprile 2025 indicava diverse non conformità. In particolare i requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 non sono rispettati, in quanto la Denizli Commodity Exchange non è un gruppo di produttori composto da membri che lavorano con il prodotto di cui si propone la registrazione del nome.

La domanda non comprende inoltre la prova legale della protezione dell’indicazione geografica in Turchia, in una delle lingue ufficiali dell’Unione, richiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

Nella domanda mancano inoltre informazioni sulle procedure istituite per quanto riguarda la prova dell’origine del «Denizli Leblebisi» e le materie prime utilizzate per la sua produzione, richieste dall’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione2.

Infine mancano ancora il nome e i recapiti delle autorità competenti. Essi sono dati necessari a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26.

Nella risposta del 19 maggio 2025 il richiedente non ha rimediato alle carenze individuate dalla Commissione.

Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che la domanda di registrazione del «Denizli Leblebisi» come IGP non soddisfi i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143.

La domanda di registrazione del nome «Denizli Leblebisi» come IGP deve pertanto essere respinta.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La domanda di registrazione del nome «Denizli Leblebisi» come indicazione geografica protetta (IGP) è respinta.

Art. 2

È destinatario della presente decisione il richiedente: DENIZLI COMMODITY EXCHANGE Topraklık Mahallesi Kayalık Caddesi Ulu Çarşı İş Merkezi Kat:5 Pamukkale DENİZLİ, Türkiye

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2026 Per la Commissione Christophe Hansen Membro della Commissione