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Regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione del 30 ottobre 2024 che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l’applicazione della protezione, l’etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/20121, in particolare l’articolo 13, paragrafo 5, l’articolo 17, paragrafo 11, l’articolo 22, paragrafo 8, l’articolo 24, paragrafo 11, l’articolo 25, paragrafo 6, l’articolo 45, paragrafo 4, l’articolo 50, paragrafo 2, l’articolo 54, paragrafo 3, l’articolo 57, paragrafo 4, l’articolo 61, paragrafo 11, l’articolo 65, paragrafo 3, l’articolo 66, paragrafo 4, l’articolo 67, paragrafo 5, l’articolo 70, paragrafo 4 e l’articolo 77, paragrafo 4,

Il regolamento (UE) 2024/1143 istituisce un quadro comune unico dell’Unione per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche in tre settori agricoli: vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. A tal fine, ha modificato i regolamenti che in precedenza prevedevano quadri distinti in tali settori. Nello specifico, il regolamento (UE) 2024/1143 ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 relativo alle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio3 relativo alle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose, e ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio4 relativo alle indicazioni geografiche nel settore dei prodotti agricoli e alimentari.

Il regolamento (UE) 2024/1143 comprende disposizioni esaustive sulle procedure per la registrazione, per la modifica del disciplinare e per la cancellazione delle indicazioni geografiche in tutti i settori agricoli (prodotti agricoli, vini e bevande spiritose) e delle specialità tradizionali garantite, nonché sulla loro protezione e applicazione. Tale regolamento prevede inoltre le norme sui controlli per quanto riguarda le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e delle bevande spiritose e le specialità tradizionali garantite. Contiene inoltre una sezione specifica relativa alle indicazioni geografiche per il settore dei prodotti agricoli, che stabilisce norme sulla definizione delle indicazioni geografiche, sul contenuto del disciplinare e del documento unico e norme specifiche sulla provenienza degli alimenti per animali e delle materie prime, nonché sulle varietà vegetali e sulle razze animali. Al fine di armonizzare pienamente le norme sulle indicazioni geografiche in tutti i settori agricoli (prodotti agricoli, vini e bevande spiritose), il regolamento (UE) 2024/1143 modifica anche alcune norme sulle indicazioni geografiche nel settore dei vini e delle bevande spiritose, che sono previste rispettivamente dai regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787. In particolare, tali disposizioni riguardano la definizione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette nel settore vitivinicolo e la definizione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose, il contenuto del disciplinare e del documento unico in entrambi i settori, i controlli nel settore vitivinicolo e altre norme specifiche.

Per garantire il buon funzionamento del mercato delle indicazioni geografiche in tutti i settori agricoli e delle specialità tradizionali garantite e, in particolare, per semplificare e razionalizzare il funzionamento di tali sistemi, alcune norme devono essere adottate mediante un atto di esecuzione mentre le vecchie modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787 dovrebbero essere adattate al nuovo quadro giuridico istituito dal regolamento (UE) 2024/1143.

A fini di chiarezza, coerenza e trasparenza, è opportuno specificare le formalità della domanda di registrazione, nella fase a livello di Unione, per le indicazioni geografiche originarie dell’Unione e dei paesi terzi. Per garantire una procedura di registrazione uniforme ed efficiente, è necessario stabilire contenuti e moduli uniformi per il documento unico. È opportuno fissare un limite alla lunghezza dei documenti unici per snellire il processo e per esigenze di normalizzazione.

È opportuno istituire un meccanismo di controllo formale preliminare per respingere una domanda di registrazione o di approvazione di una modifica dell’Unione o una richiesta di cancellazione di una registrazione, concernente un’indicazione geografica, che è chiaramente insufficiente o incompleta, per evitare domande e richieste in mala fede e per facilitare e accelerare l’esame della Commissione.

È opportuno prevedere norme sulla pubblicazione delle informazioni relative ai documenti unici delle indicazioni geografiche che non sono mai stati pubblicati, al fine di consentire alle indicazioni geografiche registrate in passato, per le quali non è stato pubblicato un documento unico, di allinearsi alle norme più recenti che prevedono che un’indicazione geografica sia accompagnata da un documento unico.

La zona geografica dell’indicazione geografica per la quale è chiesta la protezione dovrebbe essere descritta nel disciplinare in modo dettagliato, preciso e inequivocabile, tale da consentire ai produttori, alle autorità competenti e agli organismi di controllo di operare sulla base di elementi certi, chiari e affidabili.

Per quanto riguarda le domande di registrazione di un nome o di approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare di un’indicazione geografica che riguardano prodotti distinti, è necessario definire i casi in cui prodotti recanti lo stesso nome registrato sono considerati prodotti distinti. Al fine di evitare che prodotti che non soddisfano i requisiti per la registrazione come indicazione geografica siano commercializzati con un nome registrato, è opportuno dimostrare che i requisiti per la registrazione sono soddisfatti per ogni singolo prodotto oggetto di una domanda.

In caso di modifiche sostanziali del disciplinare a seguito degli scambi tra la Commissione e lo Stato membro in merito a una domanda di registrazione nella fase a livello di Unione, è opportuno chiarire la procedura per garantire la piena trasparenza con i portatori di interessi nazionali. Se la domanda riguarda un’indicazione geografica originaria di un paese terzo, la procedura dovrebbe essere chiarita con riferimento ai documenti da comunicare alla Commissione.

Per garantire la messa in atto di procedure uniformi ed efficienti per quanto riguarda la presentazione delle opposizioni, delle notifiche dei risultati delle consultazioni a seguito di una procedura di opposizione, delle domande di approvazione delle modifiche dell’Unione del disciplinare, delle comunicazioni di modifiche ordinarie e temporanee del disciplinare e delle richieste di cancellazione, è necessario stabilire norme uniformi relative al contenuto dei moduli da utilizzare e alle modalità di presentazione. È opportuno fissare un limite alla lunghezza delle domande di modifica dell’Unione per snellire il processo e per esigenze di normalizzazione. La pubblicazione dei dati personali dovrebbe essere evitata, a meno che non sia necessaria per l’esercizio dei diritti garantiti dalle procedure.

È opportuno stabilire una procedura che consenta a uno Stato membro di avviare la procedura di cancellazione di propria iniziativa per cancellare nomi obsoleti in assenza di gruppi di produttori. La procedura che consente alla Commissione di avviare di propria iniziativa una procedura di cancellazione dovrebbe essere altresì prevista a garanzia dell’efficienza del sistema.

Per garantire la trasparenza e l’uniformità della protezione delle indicazioni geografiche in tutti gli Stati membri è necessario adottare norme in merito al contenuto e alla forma del registro elettronico delle indicazioni geografiche dell’Unione, istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Il registro dovrebbe essere una banca dati elettronica conservata all’interno di un sistema di informazione ed essere accessibile al pubblico.

È opportuno stabilire le norme e i moduli per quanto riguarda l’attestazione del rispetto del disciplinare di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) 2024/1143.

Per esigenze di normalizzazione dovrebbero essere adottate norme specifiche sulla descrizione del prodotto per le indicazioni geografiche relative al settore dei prodotti agricoli. Al fine di consentire un esame agevole e rapido delle domande di registrazione di un nome o di approvazione di una modifica, la descrizione del prodotto dovrebbe contenere solo elementi pertinenti, misurabili e verificabili. È opportuno evitare ripetizioni, requisiti impliciti e parti ridondanti.

Dovrebbe essere previsto l’obbligo di includere nei disciplinari dei prodotti di origine animale, i cui nomi sono registrati come denominazioni di origine protette, norme dettagliate sull’origine e sulla qualità degli alimenti per animali, al fine di garantire una qualità uniforme del prodotto. È opportuno armonizzare la redazione di tali norme.

Nel disciplinare delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette nel settore dei prodotti agricoli dovrebbero essere incluse le misure adottate per garantire che il prodotto sia originario della zona geografica delimitata. Dette misure dovrebbero essere chiare e dettagliate per consentire la tracciabilità del prodotto, delle materie prime, degli alimenti per animali e di altri elementi provenienti dalla zona geografica delimitata.

A fini di chiarezza, coerenza e trasparenza, è opportuno specificare il contenuto e le formalità, nella fase a livello di Unione, della domanda di registrazione per una specialità tradizionale garantita originaria dell’Unione e dei paesi terzi. Per garantire una procedura di registrazione uniforme ed efficiente, è necessario stabilire contenuti e moduli uniformi per il disciplinare.

È opportuno prevedere un meccanismo di controllo formale preliminare per respingere una domanda di registrazione o di approvazione di una modifica o una richiesta di cancellazione di una registrazione, concernente una specialità tradizionale garantita, che è chiaramente insufficiente o incompleta, per evitare domande e richieste in mala fede e per facilitare e accelerare l’esame da parte della Commissione.

Per esigenze di normalizzazione dovrebbero essere adottate norme specifiche sulla descrizione del prodotto e sul metodo di produzione per le specialità tradizionali garantite. Al fine di consentire un esame agevole e rapido delle domande di registrazione di un nome o di approvazione di una modifica, la descrizione del prodotto e del metodo di produzione dovrebbe contenere solo elementi pertinenti, misurabili e verificabili. È opportuno evitare ripetizioni, requisiti impliciti e parti ridondanti.

Per quanto riguarda le domande di registrazione di un nome o di approvazione di una modifica al disciplinare di una specialità tradizionale garantita che riguardano prodotti distinti, è necessario definire i casi in cui prodotti recanti lo stesso nome registrato sono considerati prodotti distinti. Al fine di evitare che prodotti che non soddisfano i requisiti per la registrazione siano commercializzati con un nome registrato, è opportuno dimostrare che i requisiti per la registrazione sono soddisfatti per ogni singolo prodotto oggetto di una domanda.

In caso di modifiche sostanziali del disciplinare a seguito degli scambi tra la Commissione e lo Stato membro in merito a una domanda di registrazione nella fase a livello di Unione, è opportuno chiarire la procedura per garantire la piena trasparenza con i portatori di interessi nazionali. Se la domanda riguarda la registrazione di una specialità tradizionale garantita presentata da un paese terzo, la procedura dovrebbe essere chiarita con riferimento ai documenti da comunicare alla Commissione.

Per garantire la messa in atto di procedure uniformi ed efficienti per quanto riguarda la presentazione delle opposizioni, delle notifiche dei risultati delle consultazioni a seguito di una procedura di opposizione, delle domande di approvazione di una modifica del disciplinare e delle richieste di cancellazione, è necessario stabilire norme uniformi relative al contenuto dei moduli da utilizzare e alle modalità di presentazione. È opportuno fissare un limite alla lunghezza delle domande di modifica per snellire il processo e per esigenze di normalizzazione. La pubblicazione dei dati personali dovrebbe essere evitata, a meno che non sia ritenuta necessaria per l’esercizio dei diritti garantiti dalle procedure.

La procedura che consente alla Commissione di avviare di propria iniziativa una procedura di cancellazione dovrebbe essere altresì prevista a garanzia dell’efficienza del sistema.

Per garantire la trasparenza e l’uniformità in tutti gli Stati membri è necessario adottare norme in merito al contenuto e alla forma del registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione, istituito dall’articolo 65 del regolamento (UE) 2024/1143. Il registro dovrebbe essere una banca dati elettronica conservata all’interno di un sistema di informazione ed essere accessibile al pubblico.

A fini di trasparenza, le richieste di cancellazione di registrazioni di specialità tradizionali garantite da parte dei produttori, di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, dovrebbero essere corredate da una spiegazione dei motivi della cancellazione. La fase nazionale della procedura potrebbe non riunire tutti i produttori del prodotto designato dalla specialità tradizionale garantita per il quale è richiesta la cancellazione. I gruppi di produttori di tale prodotto eventualmente stabiliti o residenti in uno Stato membro diverso da quello da cui proviene la richiesta di cancellazione dovrebbero essere messi in grado di presentare un’opposizione pienamente informata.

È opportuno stabilire norme e redigere moduli per quanto riguarda l’attestazione del rispetto del disciplinare di cui all’articolo 77 del regolamento (UE) 2024/1143.

È opportuno definire norme sull’uso dei simboli e delle indicazioni figuranti sui prodotti commercializzati come denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette, indicazioni geografiche o specialità tradizionali garantite, comprese le versioni linguistiche appropriate da utilizzare.

È opportuno chiarire le norme sull’uso dei nomi registrati in associazione con i simboli, le indicazioni o le abbreviazioni corrispondenti.

Ai fini di un’efficace gestione amministrativa e tenuto conto dell’esperienza maturata con l’uso dei sistemi di informazione istituiti dalla Commissione, le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere semplificate e le informazioni dovrebbero essere scambiate in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione5 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione6.

La Commissione ha predisposto il sistema di informazione «eAmbrosia» per la gestione delle domande di registrazione e di modifica del disciplinare delle indicazioni geografiche nonché delle domande di registrazione e modifica delle specialità tradizionali garantite. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero continuare a utilizzare questo sistema per le comunicazioni riguardanti le procedure relative alle domande di registrazione, per l’approvazione delle modifiche dell’Unione e per le comunicazioni di modifiche ordinarie e temporanee. Inoltre gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere autorizzati a utilizzare tale sistema per le comunicazioni riguardanti le procedure relative alle domande di registrazione e per l’approvazione delle modifiche delle specialità tradizionali garantite. Tuttavia, dato il rigoroso sistema di accreditamento, eAmbrosia non dovrebbe essere utilizzato per le comunicazioni tra la Commissione e gli Stati membri riguardanti le opposizioni e le richieste di cancellazione, sia per le indicazioni geografiche che per le specialità tradizionali garantite, e non dovrebbe essere utilizzato per le comunicazioni con i paesi terzi. Per le procedure di opposizione e le richieste di cancellazione gli Stati membri, le autorità competenti e i gruppi produttori nonché le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del presente regolamento dovrebbero invece comunicare con la Commissione tramite posta elettronica.

È opportuno sopprimere alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione7, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, in quanto sarebbero in conflitto con le disposizioni del presente regolamento, che si applica anche al settore vitivinicolo. Altre disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143, in particolare quelle sui controlli, dovrebbero essere mantenute o adattate a seguito delle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2024/1143 al regolamento (UE) n. 1308/2013.

Poiché il regolamento (UE) 2024/1143 ha spostato le norme relative alla verifica del disciplinare delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette nel settore vitivinicolo dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio8 per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli al regolamento (UE) n. 1308/2013, le norme di attuazione relative alla verifica del disciplinare nel settore vitivinicolo, che sono previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, non dovrebbero più fare riferimento al regolamento (UE) n. 1306/2013. Il riferimento al regolamento (UE) n. 1306/2013 dovrebbe essere soppresso dal titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

È opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione9, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione10, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787, in quanto le loro disposizioni sarebbero in conflitto con le disposizioni del presente regolamento, che si applicano anche ai settori dei prodotti agricoli e delle bevande spiritose.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizione introduttiva

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per l’applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda:

  1. a) le procedure per la domanda di registrazione, l’approvazione di modifiche dell’Unione, la comunicazione di modifiche ordinarie, la cancellazione di registrazioni, la gestione del registro delle indicazioni geografiche dell’Unione e l’istituzione di un sistema di attestazione del rispetto del disciplinare delle indicazioni geografiche;

  2. b) le procedure per la domanda di registrazione, l’approvazione di modifiche, la cancellazione di registrazioni, la gestione del registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione e l’istituzione di un sistema di attestazione del rispetto del disciplinare delle specialità tradizionali garantite;

  3. c) l’etichettatura e le comunicazioni relative alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite.

Capo II. Indicazioni geografiche

Art. 2 Domande di registrazione nella fase a livello di Unione

1.

Il documento unico, la documentazione di accompagnamento, la dichiarazione dello Stato membro che attesta che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione, l’eventuale periodo transitorio concesso o proposto dalle autorità nazionali a seguito della procedura nazionale di esame e di opposizione, le informazioni sulla relativa opposizione ricevibile e il riferimento alla pubblicazione elettronica del disciplinare aggiornato di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 sono redatti utilizzando i moduli messi a disposizione nel sistema digitale della Commissione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento.

Gli Stati membri possono fornire una copia del disciplinare in aggiunta al riferimento elettronico alla sua pubblicazione.

2. Se la domanda di registrazione riguarda una zona geografica situata al di fuori dell’Unione, il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare nel paese terzo sono redatti utilizzando il modulo riportato nell’allegato I per ciascun settore agricolo (prodotti agricoli, vini o bevande spiritose). Il disciplinare, la documentazione di accompagnamento, la prova legale della protezione dell’indicazione geografica nel paese di origine e la procura, se del caso, di cui all’articolo 13, paragrafo 2, rispettivamente lettere a), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2024/1143 sono comunicati senza utilizzare un modello specifico. I documenti di cui al presente paragrafo sono trasmessi alla Commissione in un formato che consenta il trattamento testi. Le informazioni fornite possono essere inserite dalla Commissione nel suo sistema digitale di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

3. Una domanda di registrazione comune contiene, oltre agli elementi di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, gli elementi di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143.

Art. 3 Controllo formale della domanda di registrazione nella fase a livello di Unione

1. A norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1143 la Commissione verifica che la domanda di registrazione sia completa e che sia stata presentata conformemente all’articolo 10, paragrafo 6, all’articolo 13, paragrafo 4, e all’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1143 e all’articolo 35 del presente regolamento.

2. La domanda di registrazione di un’indicazione geografica relativa a un prodotto originario dell’Unione è considerata completa se contiene tutti gli elementi necessari per una domanda ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 e se è conforme all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento.

3. La domanda di registrazione di un’indicazione geografica relativa a un prodotto originario di un paese terzo è considerata completa se contiene tutti gli elementi necessari per una domanda ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 e se è conforme all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento.

4. Il documento unico è considerato completo se contiene tutte le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o all’articolo 23 del regolamento (UE) 2019/787 rispettivamente per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose.

5. Una domanda presentata correttamente tramite il sistema digitale della Commissione di cui all’articolo 35 è considerata conforme ai requisiti del controllo formale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

6. Una domanda presentata per posta elettronica che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 è considerata non presentata. La Commissione ne informa il richiedente.

Art. 4 Presentazione del documento unico

1. Il documento unico delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e delle bevande spiritose deve essere conciso e non deve superare le 2500 parole. Le indicazioni geografiche dei vini non devono superare le 5000 parole. Tali limiti possono essere superati in casi debitamente giustificati. Il documento unico indica la classificazione del prodotto in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 per tutti i settori.

2. Se il documento unico comprende prescrizioni specifiche in materia di confezionamento ed etichettatura o altre prescrizioni applicabili previste dal disciplinare, le eventuali restrizioni derivanti da tali prescrizioni sono corredate di una sintesi della giustificazione specifica per il prodotto contenuta nel disciplinare corrispondente.

3. Gli Stati membri, le autorità di paesi terzi o i gruppi di produttori stabiliti o residenti in un paese terzo garantiscono che il documento unico sia una sintesi fedele del disciplinare e che non vi siano divergenze sostanziali tra di essi. Qualora dopo la registrazione dell’indicazione geografica si riscontri un’incongruenza, lo Stato membro, il paese terzo o il gruppo di produttori stabilito o residente in un paese terzo che ha presentato la domanda adotta le misure necessarie per eliminare l’incongruenza.

4. I nomi delle persone fisiche o giuridiche che figurano nel documento unico devono essere pubblicati.

Art. 5 Pubblicazione di un documento unico a titolo informativo

Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per le quali non è mai stato pubblicato un documento unico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, pubblica a titolo informativo un documento unico presentato da tale Stato membro nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La pubblicazione è accompagnata dal riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Art. 7 Descrizione di più prodotti distinti

Se la domanda di registrazione di un nome o di approvazione di una modifica contiene la descrizione di due o più prodotti distinti che sono autorizzati a utilizzare il nome in questione, il rispetto dei requisiti per la registrazione è dimostrato per ogni prodotto separatamente.

Ai fini del presente articolo, per «prodotti distinti» si intendono prodotti che, sebbene recanti lo stesso nome registrato, sono differenziati al momento dell’immissione sul mercato o sono considerati come prodotti diversi dai consumatori. Il termine può inoltre fare riferimento a prodotti agricoli oggetto di classificazioni diverse nell’ambito della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio1 o a vini e bevande spiritose che rientrano nelle diverse categorie elencate rispettivamente nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/787.

Art. 8 Modifiche del disciplinare nel corso della procedura di domanda

1. Se, a seguito degli scambi tra la Commissione e lo Stato membro interessato di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 vengono apportate modifiche al disciplinare, lo Stato membro aggiorna il documento unico e garantisce che il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare rimandi alla sua versione aggiornata.

2. Se lo Stato membro ritiene che le modifiche apportate al disciplinare siano sostanziali e incidano quindi su interessi che non erano stati presi in considerazione nella procedura nazionale di opposizione adottata a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, tali modifiche sono soggette a una procedura nazionale di opposizione supplementare. Nel contesto di detta procedura nazionale di opposizione supplementare, lo Stato membro garantisce che qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro in questione sia autorizzata a presentare un’opposizione prima che la versione aggiornata del documento unico, adattata sulla base del disciplinare aggiornato, sia comunicata alla Commissione.

3. Se, a seguito degli scambi di cui al paragrafo 1, sono necessarie modifiche del disciplinare per una domanda relativa a un’indicazione geografica originaria di un paese terzo, il richiedente del paese terzo aggiorna il documento unico e il disciplinare e comunica tali modifiche alla Commissione.

Art. 9 Presentazione delle opposizioni e delle notifiche dei risultati delle consultazioni

1.

Un’opposizione di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143 contiene:

  1. a) il nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 cui si riferisce l’opposizione, con l’indicazione del tipo di indicazione geografica e del settore (prodotti agricoli, vini o bevande spiritose);

  2. b) il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in cui era stato pubblicato il nome cui fa riferimento l’opposizione;

  3. c) una dichiarazione che indichi formalmente l’opposizione alla registrazione di tale nome;

  4. d) il nome e i recapiti dell’autorità dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta l’opposizione;

  5. e) la descrizione dell’interesse legittimo della persona fisica o giuridica che ha presentato l’opposizione; tale requisito non si applica alle autorità nazionali;

  6. f) l’indicazione dei motivi di opposizione, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143;

  7. g) i motivi fondati che giustificano l’opposizione, compresi i dettagli dei fatti, le prove e le osservazioni a sostegno dell’opposizione;

  8. h) l’autorizzazione alla Commissione a trasmettere tutti i dati personali che possono essere contenuti nell’opposizione.

Se del caso, l’opposizione può essere corredata di documenti giustificativi.

L’opposizione è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato II.

2.

La notifica dei risultati delle consultazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143 contiene:

  1. a) il nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, cui fa riferimento l’opposizione;

  2. b) il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in cui era stato pubblicato il nome cui fa riferimento l’opposizione;

  3. c) il nome dell’opponente o degli opponenti;

  4. d) il risultato delle consultazioni;

  5. e) l’indicazione se il documento unico o il disciplinare è stato modificato, con una descrizione di tali modifiche;

  6. f) l’indicazione se lo Stato membro richiedente ritenga necessario svolgere una procedura nazionale di opposizione supplementare conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione2.

In caso di modifica del disciplinare, il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare pubblicato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 rimanda al disciplinare aggiornato. Se il riferimento pubblicato a norma di tale articolo non era elettronico, è allegato il disciplinare modificato.

Se il documento unico è stato modificato, il documento unico modificato è accluso alla notifica.

La notifica della conclusione delle consultazioni nell’ambito della procedura di opposizione è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato III del presente regolamento.

Art. 10 Domande di approvazione di modifiche dell’Unione di un disciplinare

1. La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione a un disciplinare di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 2024/1143 contiene:

  1. a) il nome protetto cui si riferisce la modifica, con l’indicazione del tipo di indicazione geografica e del settore (prodotti agricoli, vini o bevande spiritose);

  2. b) lo Stato membro o il paese terzo cui appartiene la zona geografica;

  3. c) le voci del disciplinare e del documento unico relative alle questioni oggetto di ciascuna delle modifiche proposte;

  4. d) la spiegazione del motivo per cui ciascuna delle modifiche proposte rientra nella definizione di modifica dell’Unione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143;

  5. e) la descrizione e i motivi di ciascuna delle modifiche proposte;

  6. f) l’indicazione di eventuali modifiche ordinarie indissolubilmente legate alla modifica dell’Unione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/27;

  7. g) l’indicazione se si tratta di una domanda a seguito della mancata presentazione di una modifica ordinaria comune conformemente all’articolo 5, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

2. Se è presentata da uno Stato membro, la domanda deve essere corredata dei documenti seguenti:

  1. a) la versione consolidata del documento unico pubblicata nella fase nazionale della procedura o, nel caso di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2025/27, il documento unico pubblicato nella fase nazionale della procedura;

  2. b) la dichiarazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1143;

  3. c) il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata; gli Stati membri possono fornire una copia del disciplinare in aggiunta al riferimento elettronico alla sua pubblicazione.

3. Se la domanda è presentata da un paese terzo o da un gruppo di produttori stabilito o residente in un paese terzo, essa è corredata dei documenti seguenti:

  1. a) la versione consolidata del documento unico o, nel caso di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2025/27, il documento unico;

  2. b) la versione consolidata del disciplinare;

  3. c) il riferimento alla pubblicazione della versione consolidata del disciplinare nel paese terzo;

  4. d) la prova che la modifica richiesta è conforme alle norme in materia di protezione delle indicazioni geografiche in vigore in tale paese terzo;

  5. e) la procura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1143, se del caso.

4. La Commissione riceve separatamente e non pubblica come parte della domanda:

  1. a) il nome e i recapiti dell’autorità dello Stato membro o del paese terzo o del gruppo di produttori richiedente nella fase a livello di Unione della procedura di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare;

  2. b) il nome e i recapiti del gruppo di produttori che ha avviato la fase nazionale della procedura di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare, indicando se si tratta di un gruppo di produttori a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1143 o di un gruppo di produttori riconosciuto a norma dell’articolo 33 di tale regolamento;

  3. c) la documentazione di accompagnamento di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), o all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1143, se del caso.

5. Gli Stati membri, i paesi terzi o i gruppi di produttori stabiliti o residenti in un paese terzo garantiscono la coerenza tra la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione e il disciplinare consolidato e che non vi siano divergenze sostanziali tra di essi. Le modifiche elencate nella domanda di approvazione di una modifica dell’Unione corrispondono alle modifiche effettivamente apportate al disciplinare. Qualora dopo l’approvazione di una modifica dell’Unione si riscontri un’incongruenza, lo Stato membro, il paese terzo o il gruppo di produttori che ha presentato la domanda adotta le misure necessarie per eliminare l’incongruenza.

6. La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione deve essere concisa. La domanda, compreso il documento unico, non deve superare le 5000 parole per le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e delle bevande spiritose e le 7500 parole per le indicazioni geografiche dei vini, salvo in casi debitamente giustificati.

7. La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione relativa al disciplinare di uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nel sistema digitale della Commissione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143. I richiedenti di paesi terzi utilizzano il modulo di cui all’allegato IV del presente regolamento. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nel sistema digitale.

8. Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 4, di detto regolamento, oltre ai documenti e alle informazioni ivi indicati, nella versione modificata, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare.

Art. 11 Controllo formale delle domande di approvazione di modifiche dell’Unione

1.

A norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1143 la Commissione verifica che la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione a un disciplinare sia completa e che sia stata presentata conformemente all’articolo 10, paragrafo 6, all’articolo 13, paragrafo 4, e all’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1143 e all’articolo 35 del presente regolamento.

La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione a un disciplinare è considerata completa se contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafi da 1 a 4, se del caso, e se è conforme all’articolo 10, paragrafo 7.

2. Una domanda presentata correttamente tramite il sistema digitale della Commissione di cui all’articolo 35 è considerata conforme ai requisiti del controllo formale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Una domanda presentata per posta elettronica che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 è considerata non presentata. La Commissione ne informa il richiedente.