Decisione di esecuzione (UE) 2026/1131 del Consiglio del 18 maggio 2026 che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti dell’Etiopia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)1, in particolare l’articolo 25 bis, paragrafo 6,
vista la proposta della Commissione europea,
Nel 2022 la cooperazione con l’Etiopia in materia di riammissione è stata valutata insufficiente ai sensi dell’articolo 25 bis, paragrafo 2, del codice dei visti. Occorrevano miglioramenti significativi nella cooperazione in tutte le fasi del processo di riammissione, in particolare per garantire che l’Etiopia cooperasse efficacemente con tutti gli Stati membri, in modo tempestivo e prevedibile nell’identificazione e nel rilascio dei documenti di viaggio, nonché nelle operazioni di rimpatrio.
Tenuto conto delle misure adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione e delle relazioni generali tra l’Unione e l’Etiopia, è stato considerato necessario un intervento dell’Unione.
La decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 del Consiglio2 ha temporaneamente sospeso l’applicazione di alcune disposizioni del codice dei visti nei confronti dei cittadini dell’Etiopia. L’obiettivo della sospensione era incoraggiare le autorità etiopi a intraprendere le azioni necessarie per migliorare la cooperazione in materia di riammissione.
Le disposizioni temporaneamente sospese erano quelle di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti, vale a dire: la possibilità di derogare ai requisiti relativi ai documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, del codice dei visti; la possibilità di esentare dal pagamento dei diritti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio conformemente all’articolo 16, paragrafo 5, lettera b), del codice dei visti; il periodo generale di 15 giorni di calendario per il trattamento delle domande di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del codice dei visti, la cui sospensione, di conseguenza, escludeva l’applicazione della norma che autorizza la proroga di tale periodo fino a un massimo di 45 giorni di calendario soltanto in singoli casi, cosicché il normale periodo di trattamento saliva a 45 giorni di calendario; il rilascio di visti per ingressi multipli conformemente all’articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater del codice dei visti.
La valutazione continua, da parte della Commissione, della cooperazione dell’Etiopia in materia di riammissione a decorrere dall’entrata in vigore della decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 indica che ci sono stati miglioramenti sostanziali e duraturi nella cooperazione in materia di riammissione in particolare l’identificazione dei cittadini etiopi il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare, il rilascio di documenti di viaggio provvisori e l’organizzazione regolare di operazioni di rimpatrio. Pertanto non è più necessario sospendere l’applicazione di determinate disposizioni del codice dei visti nei confronti dell’Etiopia ed è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2024/1341.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio3; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen4, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio5.
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen6, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio7.
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen8, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio9.
La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 del Consiglio è abrogata.
Art. 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Art. 3
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2026 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas