Decisione (UE) 2026/1133 del Consiglio del 18 maggio 2026 concernente la conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, e concernente la conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo addizionale fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo1,
L’accordo sui trasporti aerei fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro2 («accordo sui trasporti aerei»), è stato firmato il 25 e 30 aprile 2007 in seguito all’adozione della decisione 2007/339/CE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio3. È stato applicato in via provvisoria dal 30 marzo 2008 ed è stato concluso mediante decisione (UE) 2020/1110 del Consiglio4. È entrato in vigore il 29 giugno 2020. È stato modificato dal protocollo di modifica dell’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e 30 aprile 20075(«il protocollo»), del 24 giugno 2010, che è entrato in vigore il 5 maggio 2022. Il protocollo prevede l’adesione di paesi terzi all’accordo sui trasporti aerei.
L’Islanda e la Norvegia sono membri a pieno titolo del mercato unico europeo dell’aviazione mediante l’accordo sullo Spazio economico europeo6. Nel 2007 hanno chiesto ufficialmente di aderire all’accordo sui trasporti aerei. Nella riunione del 16 novembre 2010, conformemente all’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo sui trasporti aerei, il comitato misto da esso istituito ha proposto un accordo fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato («accordo di adesione»).
La Commissione ha negoziato un accordo addizionale fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato («accordo addizionale»).
Il 21 giugno 2011, sono stati firmati sia l’accordo di adesione che l’accordo accessorio conformemente alla decisione 2011/708/UE del Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio7 e sono stati applicati in via provvisoria dalla data della loro firma.
Nella sentenza del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12, Commissione/Consiglio8 («sentenza»), la Corte di giustizia ha annullato la decisione 2011/708/UE con la motivazione che il Consiglio non poteva autorizzare legittimamente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo di adesione e dell’accordo addizionale in un atto adottato insieme ai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. La Corte ha mantenuto gli effetti della decisione 2011/708/UE fino all’entrata in vigore, entro un congruo termine a decorrere dalla pronuncia della sentenza, di una nuova decisione che il Consiglio avrebbe dovuto adottare ai sensi dell’articolo 218, paragrafi 5 e 8, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Al fine di ottemperare alla sentenza, il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2023/6849 concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo di adesione e dell’accordo addizionale.
L’accordo di adesione e l’accordo addizionale sono stati ratificati da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia. Si prevede che la Repubblica di Croazia aderisca all’accordo di adesione e all’accordo addizionale conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011.
È opportuno approvare l’accordo di adesione e l’accordo addizionale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato («accordo di adesione»)10.
Art. 2
È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo addizionale fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato («accordo addizionale»)11.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2026 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas