Decisione di esecuzione (UE) 2026/1162 della Commissione del 21 maggio 2026 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/1803 che stabilisce gli importi provvisori assegnati a ciascuno Stato membro a carico delle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit e l’importo minimo del sostegno alle comunità costiere locali e regionali [notificata con il numero C(2026) 1768]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 5,
Con decisione di esecuzione (UE) 2021/18032, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/837 della Commissione3, la Commissione ha stabilito gli importi provvisori assegnati a ciascuno Stato membro a carico delle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit («riserva») conformemente alla metodologia di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/1755, nonché l’importo minimo delle risorse da spendere in conformità all’articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento.
Con regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio4, gli Stati membri sono stati autorizzati a trasferire al dispositivo per la ripresa e la resilienza la totalità o una parte dell’importo provvisorio loro assegnato nell’ambito della riserva. Nel 2023 23 Stati membri hanno presentato una richiesta motivata di trasferimento di un importo totale di 2089446003 EUR dalla riserva al dispositivo per la ripresa e la resilienza. La Commissione ha valutato positivamente tali richieste.
Nel contesto del riesame del quadro finanziario pluriennale, il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio5 è stato modificato e le risorse massime stabilite in tale regolamento per la riserva di adeguamento alla Brexit hanno subito una riduzione pari al saldo non utilizzato della riserva (inizialmente previsto per la rata del 2025). L’importo residuo disponibile corrisponde a 584264090 EUR.
Il regolamento (UE) 2021/1755 è stato modificato tenendo conto di tale riduzione. Tali modifiche delle risorse massime della riserva di adeguamento alla Brexit dovrebbero riflettersi negli importi provvisori assegnati a ciascuno Stato membro e nell’importo minimo del sostegno alle comunità costiere locali e regionali.
Per motivi di programmazione, gli importi provvisori globali assegnati a ciascuno Stato membro sono espressi a prezzi correnti.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/1803,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/1803 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2026 Per la Commissione Raffaele Fitto Vicepresidente esecutivo