Decisione di esecuzione (UE) 2026/1155 della Commissione del 28 maggio 2026 che stabilisce la data di entrata in funzione del portale di ricerca europeo a norma dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio1, in particolare l’articolo 72, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/8162, in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,
I regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nei settori delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell’asilo e della migrazione.
Tale quadro include una serie di componenti dell’interoperabilità, tra cui il portale di ricerca europeo (ESP). L’ESP agevola l’accesso rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato delle autorità degli Stati membri e delle agenzie dell’Unione ai sistemi di informazione dell’UE, ai dati Europol e alle banche dati Interpol per lo svolgimento dei loro compiti e conformemente ai rispettivi diritti di accesso e agli obiettivi e scopi del sistema di ingressi/uscite (EES), del sistema di informazione visti (VIS), del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), del sistema europeo per il confronto delle impronte digitali (Eurodac), del sistema d’informazione Schengen (SIS) e del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN).
A norma dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, la Commissione deve fissare la data a decorrere dalla quale l’ESP entra in funzione, una volta soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818. Tale data deve cadere entro 30 giorni dall’adozione dell’atto di esecuzione.
La Commissione ha verificato che gli atti di esecuzione necessari per il funzionamento dell’ESP siano stati adottati3; che l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dell’ESP che ha effettuato in cooperazione con le autorità degli Stati membri e le agenzie dell’Unione che potrebbero utilizzare l’ESP; che eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e le abbia comunicate alla Commissione.
È pertanto opportuno fissare la data a decorrere dalla quale l’ESP entra in funzione.
Dato che i regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 si basano sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tali regolamenti nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dalla presente decisione.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa in conformità del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e, fatta salva l’applicazione dell’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen4 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio5.
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen6 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio7.
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen8 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio9.
Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il portale di ricerca europeo entra in funzione il 12 giugno 2026.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen