Decisione di esecuzione (UE) 2026/1065 della Commissione del 8 giugno 2026 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la consultazione e lo scambio automatizzati degli estratti del casellario giudiziale attraverso EPRIS
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia e che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Prüm II)1, in particolare l’articolo 31 e l’articolo 44, paragrafo 6,
Il regolamento (UE) 2024/982 istituisce un quadro per la consultazione e lo scambio automatizzati di determinate categorie di dati ai fini della cooperazione transfrontaliera di polizia.
A norma del regolamento (UE) 2024/982, la Commissione è tenuta a specificare la procedura tecnica per la consultazione e lo scambio automatizzati di estratti del casellario giudiziale da effettuare tramite l’indice europeo dei casellari giudiziali (EPRIS).
È necessario stabilire specifiche tecniche e operative uniformi per il funzionamento di EPRIS al fine di garantire lo scambio efficace, sicuro e interoperabile di estratti del casellario giudiziale. Tali specifiche dovrebbero definire le procedure, i formati, i protocolli e i requisiti di sicurezza per garantire uno scambio automatizzato di informazioni coerente e affidabile a norma del regolamento (UE) 2024/982.
L’infrastruttura centrale di instradamento di EPRIS gestita da Europol deve fungere da intermediario di fiducia per lo scambio di interrogazioni e risultati tra gli indici dei casellari giudiziali nazionali. La progettazione tecnica di tale infrastruttura dovrebbe garantire la cifratura end-to-end, la pseudonimizzazione dei dati e una rigorosa separazione tra le funzioni di instradamento e il contenuto dei dati, preservandone in tal modo la protezione e la riservatezza in tutte le transazioni EPRIS.
Al fine di mantenere la continuità operativa e la fiducia reciproca tra i soggetti partecipanti, è necessario stabilire requisiti comuni per la disponibilità del sistema, la gestione della configurazione e la registrazione, nonché procedure per il trattamento degli errori e la segnalazione statistica. Tali requisiti dovrebbero favorire il monitoraggio, la valutazione e il miglioramento delle prestazioni di EPRIS in linea con i principi di responsabilità, trasparenza e minimizzazione dei dati.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2024/982, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. La Danimarca non è pertanto vincolata dalla presente decisione né è soggetta alla sua applicazione.
L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2024/982 ed è pertanto vincolata dalla presente decisione.
EPRIS contribuisce a fornire un servizio pubblico digitale transfrontaliero. Poiché la presente decisione introduce requisiti vincolanti che incidono sul suo sviluppo, è necessaria una valutazione dell’interoperabilità ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio2 (regolamento su un’Europa interoperabile). La valutazione è stata effettuata e la relazione risultante sarà pubblicata sul portale «Europa interoperabile».
Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere il 27 gennaio 2026.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Prüm II istituito a norma dell’articolo 77 del regolamento (UE) 2024/982,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
a) «soggetto»: uno Stato membro o Europol;
b) «soggetto richiedente»: Europol o lo Stato membro che avvia un’interrogazione;
c) «soggetto richiesto»: lo Stato membro che riceve la consultazione;
d) «operazione»: un’interrogazione, convertita in una o più consultazioni e i relativi risultati;
e) «interrogazione»: l’input avviato e inviato da un soggetto richiedente al servizio di interrogazione utilizzato nella sua infrastruttura;
f) «consultazione»: un messaggio inviato dal servizio di interrogazione di un soggetto richiedente al servizio di consultazione dei soggetti richiesti per ottenere un elenco di risultati;
g) «risultato»: le informazioni inviate dal servizio di consultazione di un soggetto richiesto al servizio di interrogazione di un soggetto richiedente a seguito di una consultazione, che indicano una corrispondenza, compresi i relativi dettagli, o un esito senza corrispondenza;
h) «risposta»: l’aggregazione di tutti i risultati relativi a un’interrogazione;
i) «servizio di interrogazione»: un microservizio destinato all’interrogazione dei soggetti;
j) «servizio di consultazione»: un microservizio per la gestione e la consultazione degli indici.
Art. 2
Le specifiche relative alle norme tecniche per la consultazione e lo scambio automatizzati di estratti del casellario giudiziale tramite EPRIS figurano nell’allegato.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10.6.2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen