Decisione di esecuzione (UE) 2026/1354 del Consiglio del 15 giugno 2026 che autorizza la fornitura di sostegno dalla riserva dell’UE per la cibersicurezza nei confronti dell’Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell’Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarietà)1, in particolare l’articolo 19, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 23 giugno 2022 il Consiglio europeo ha riconosciuto all’Ucraina lo status di paese candidato. Tale decisione era basata sul rispetto da parte dell’Ucraina delle condizioni specificate nel parere della Commissione del giugno 2022 sulla domanda di adesione dell’Ucraina. A seguito della raccomandazione formulata dalla Commissione, il 14 dicembre 2023 il Consiglio europeo ha disposto l’avvio dei negoziati di adesione con l’Ucraina.
Nelle conclusioni del 19 dicembre 2024, il Consiglio europeo ha riaffermato il suo fermo sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina, ponendo l’accento sull’offerta di sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico per tutto il tempo necessario. Le conclusioni hanno evidenziato l’impegno dell’Unione a mantenere la sicurezza europea, dimostrando così che il sostegno all’Ucraina è parte integrante degli obiettivi di sicurezza dell’Unione.
Gli incidenti di cibersicurezza continuano a causare ripercussioni a livello economico e sociale in tutta l’Unione e a livello mondiale. Le minacce informatiche si stanno evolvendo in modo particolarmente rapido in alcuni paesi candidati all’adesione, nei quali eventuali incidenti di cibersicurezza significativi o incidenti di cibersicurezza su vasta scala possono potenzialmente perturbare e danneggiare le infrastrutture fondamentali, interferire con il corretto funzionamento dell’economia e delle istituzioni o comportare gravi rischi di pubblica sicurezza per enti e cittadini. In tale contesto gli attacchi informatici potrebbero anche causare ulteriori tensioni geopolitiche e minacciare le infrastrutture fondamentali, i processi democratici e le infrastrutture elettorali.
La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina ha avuto un impatto negativo e dirompente sulla rete e sui sistemi informativi ucraini connessi a servizi essenziali, quali le ferrovie o i registri statali del paese. Continui attacchi informatici russi alle infrastrutture fondamentali dell’Ucraina hanno accompagnato l’aggressione militare, prendendo anche di mira la rete satellitare KA-SAT, di proprietà di Viasat, alla vigilia dell’invasione su vasta scala nel febbraio 2022.
Tenendo conto della natura imprevedibile degli attacchi informatici, del fatto che spesso non sono circoscritti a un’area geografica specifica e che presentano un elevato rischio di propagazione, il rafforzamento della resilienza dei paesi limitrofi e della loro capacità di rispondere efficacemente agli incidenti di cibersicurezza significativi e agli incidenti di cibersicurezza su vasta scala contribuisce alla protezione dell’Unione nel suo complesso, in particolare del suo mercato interno e della sua industria. Il regolamento (UE) 2025/38 prevede pertanto che i paesi terzi che sono parte di un accordo di associazione con l’Unione che consente la loro partecipazione al programma Europa digitale («DEP») («paesi terzi associati al DEP») possano essere sostenuti dalla riserva dell’UE per la cibersicurezza («riserva») in tutti i loro territori o in parte di essi, laddove ciò sia previsto dall’accordo attraverso il quale il paese terzo è associato al DEP.
Conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) 2025/38, un paese terzo associato al DEP può chiedere il sostegno dalla riserva se l’accordo attraverso il quale tale paese è associato al DEP prevede la partecipazione alla riserva. Inoltre tale paese terzo deve essere ammissibile al sostegno dalla riserva solo qualora siano soddisfatti i tre criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2025/38. In primo luogo, il paese terzo deve rispettare le condizioni dell’accordo attraverso il quale tale paese è associato al DEP, nella misura in cui esse si riferiscono alla partecipazione alla riserva. In secondo luogo, data la natura complementare della riserva, il paese terzo deve aver adottato misure adeguate per prepararsi a incidenti di cibersicurezza significativi o equivalenti a incidenti di cibersicurezza su vasta scala. In terzo luogo, il sostegno fornito dalla riserva deve essere coerente con la politica dell’Unione nei confronti del paese e con le sue relazioni generali con il paese nonché con altre politiche dell’Unione in materia di sicurezza.
L’Ucraina è parte di un accordo di associazione con l’Unione sulla partecipazione al DEP. Conformemente a tale accordo, l’Ucraina è autorizzata a partecipare al DEP al fine di accedere alla riserva. Tale accordo prevede disposizioni che impongono all’Ucraina di rispettare gli obblighi di cui all’articolo 19, paragrafi 2 e 9, del regolamento (UE) 2025/38.
La fornitura di sostegno ai paesi terzi associati al DEP può incidere sulle relazioni con i paesi terzi e sulla politica di sicurezza dell’Unione, anche nel contesto della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune. Il Consiglio agisce sulla base di una proposta della Commissione, tenendo debitamente conto della valutazione da parte della Commissione dei tre criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2025/38.
L’Unione ha istituito una serie di meccanismi, strumenti di finanziamento e dispositivi per sostenere la sicurezza, la difesa e la resilienza dell’Ucraina, tra cui lo strumento europeo per la pace, istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio2 che finanzia il sostegno militare e comprende il Fondo di assistenza per l’Ucraina, istituito nel 2024. Nel 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/19683, relativa alla missione di assistenza militare dell’l’Unione europea in sostegno dell’Ucraina, al fine di formare le forze armate dell’Ucraina e rafforzare la missione consultiva dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina,che è stata istituita dalla decisione 2014/486/PESC del Consiglio4 e opera dal 2014. Nel loro insieme, tutte le iniziative costituiscono una risposta coordinata e solida per rafforzare la sicurezza, la difesa e la resilienza dell’Ucraina. Nel giugno 2024 l’Unione e l’Ucraina hanno adottato impegni congiunti in materia di sicurezza, in base ai quali entrambe le parti hanno affermato, tra l’altro, il loro impegno a rafforzare la cooperazione in materia di resilienza, focalizzandosi sulla lotta contro le minacce ibride e informatiche, la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, nonché sulla protezione delle infrastrutture fondamentali. Il dialogo UE-Ucraina sulle questioni informatiche istituito nel 2021 continua a essere una piattaforma fondamentale per affrontare temi relativi alla cooperazione politica e tecnica in materia di cibersicurezza.
La Commissione ha valutato se l’Ucraina soddisfi i tre criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2025/38 e ritiene che tali criteri siano soddisfatti. Nell’effettuare tale valutazione la Commissione ha altresì consultato l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
Conformemente all’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/38, la valutazione del Consiglio è che l’Ucraina rispetta le condizioni pertinenti dell’accordo attraverso il quale tale paese è associato al DEP e ha adottato misure adeguate per prepararsi a incidenti di cibersicurezza significativi e a incidenti di cibersicurezza equivalenti a incidenti su vasta scala. Inoltre, la valutazione del Consiglio constata che il sostegno fornito dalla riserva è coerente con la politica dell’Unione nei confronti dell’Ucraina e con le sue relazioni generali con il paese, nonché con altre politiche dell’Unione in materia di sicurezza, in particolare alla luce dei fattori di cui al considerando 9.
È pertanto opportuno autorizzare la fornitura di sostegno dalla riserva all’Ucraina.
Al fine di garantire la fornitura di un sostegno immediato in conformità dei criteri di cui al regolamento (UE) 2025/38, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Al fine di consentire un sostegno adeguato e tempestivo, la presente decisione dovrebbe applicarsi per un anno,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È autorizzata la fornitura di sostegno dalla riserva dell’UE per la cibersicurezza all’Ucraina ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2025/38.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica fino al 17 giugno 2027.
Fatto a Lussemburgo, il 15 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas