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Decisione di esecuzione (UE) 2026/1382 della Commissione del 22 giugno 2026 che determina, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori di riferimento per il periodo dal 1o gennaio 2027 al 31 dicembre 2029 per ciascun produttore o importatore che ha legalmente immesso idrofluorocarburi sul mercato dell’Unione dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 [notificata con il numero C(2026) 3000] (I testi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/20141, in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

Al fine di attuare la riduzione graduale delle quantità di idrofluorocarburi che possono essere immesse sul mercato dell’Unione, il regolamento (UE) 2024/573 ne assoggetta l’immissione annuale a limiti quantitativi.

Conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573, la Commissione dovrebbe determinare i valori di riferimento per ciascun importatore e produttore che ha legalmente immesso sul mercato dell’Unione idrofluorocarburi nel 2022, 2023 o 2024. Conformemente all’allegato VII, punto 4, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573, per determinare i valori per il 2027, il 2028 e il 2029 è opportuno prendere in considerazione i dati comunicati dai produttori e dagli importatori a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio2 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, e a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 per il 2024.

Al fine di individuare l’anno iniziale per il calcolo della media annuale per i valori di riferimento di cui all’allegato VII, punto 4), lettera a), del regolamento (UE) 2024/573, dovrebbe essere considerato solo il periodo che inizia con l’anno per il quale è stata assegnata una quota per la prima volta in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 o al regolamento (UE) 2024/573, oppure solo il periodo che inizia con l’anno in cui l’impresa ha legalmente immesso sul mercato dell’Unione idrofluorocarburi per la prima volta secondo quanto comunicato a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 o dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573, a seconda di quale evento si sia verificato per primo. Questa regola non dovrebbe applicarsi alle imprese che hanno immesso sul mercato dell’Unione idrofluorocarburi sulla base di una quota che includeva una quota ricevuta in seguito a un trasferimento in conformità all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 517/2014 o dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2024/573. È invece opportuno che la norma preveda, in primo luogo, che per ogni trasferimento in un dato anno, l’anno iniziale per la media annuale sia l’anno in cui l’impresa che trasferisce la propria quota all’impresa che la riceve ha fatto ingresso sul mercato dell’Unione (ovverossia l’anno per il quale la quota era stata assegnata per la prima volta all’impresa che effettua il trasferimento oppure l’anno in cui l’impresa ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi per la prima volta, a seconda di quale evento si sia verificato per primo). L’anno iniziale potrebbe essere il 2015 o un anno successivo, a seconda dei casi. In secondo luogo, la regola dovrebbe essere applicata solo alla parte di immissione sul mercato dell’Unione collegata alla quota trasferita all’impresa interessata. La parte di immissione sul mercato dell’Unione collegata alla quota assegnata all’impresa interessata in un dato anno a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2017 o dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573 dovrebbe essere soggetta alla regola generale.

Inoltre, conformemente all’allegato VII, punto 4), lettera b), del regolamento (UE) 2024/573, si calcola un valore di riferimento per ciascun produttore e importatore che abbia comunicato l’immissione sul mercato dell’Unione di idrofluorocarburi destinati a essere utilizzati per la produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici. Detto valore di riferimento è calcolato sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi per tale uso legalmente immesse sul mercato dell’Unione a decorrere dal 1o gennaio 2020 comunicate a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 517/2014 e dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573, per gli anni disponibili e sulla base dei dati disponibili. Analogamente, per calcolare i valori di riferimento di cui all’allegato VII, punto 4), lettera b), del regolamento (UE) 2024/573 per il periodo dal 1o gennaio 2027 al 31 dicembre 2029, è opportuno prendere in considerazione tutti i dati comunicati dai produttori e dagli importatori a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 o dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 per il 2024.

Al fine di individuare l’anno iniziale per il calcolo della media annuale per i valori di riferimento di cui all’allegato VII, punto 4), lettera b), del regolamento (UE) 2024/573 dovrebbe essere considerato solo il periodo che inizia con l’anno per il quale i quantitativi di idrofluorocarburi immessi sul mercato dell’Unione destinati a essere usati per la produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici sono stati comunicati per la prima volta conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014.

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573, per determinare il valore di riferimento per ciascun importatore o produttore a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento e assegnare una quota per l’immissione di idrofluorocarburi sul mercato dell’Unione a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, di detto regolamento, tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi dovrebbero essere considerate come un’unica impresa. A tal fine, nel definire un valore di riferimento per l’importatore o il produttore considerato come un’unica impresa dello stesso o degli stessi titolari effettivi, è opportuno considerare la somma dei singoli quantitativi medi di idrofluorocarburi legalmente immessi sul mercato dell’Unione, per ogni impresa dello stesso o degli stessi titolari effettivi. Se un titolare effettivo ha indicato alla Commissione un’impresa unica diversa da quella inizialmente registrata nel portale F-Gas a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573, al fine di garantire un risultato equo se queste due imprese hanno immesso sul mercato idrofluorocarburi per la prima volta in anni diversi, l’anno di inizio per il calcolo della media annuale del valore di riferimento relativo ai quantitativi quantità legalmente immessi sul mercato dall’impresa indicata a partire dall’anno in cui è diventata l’impresa unica dovrebbe essere l’anno in cui all’impresa inizialmente registrata nel portale F-Gas è stata assegnata per la prima volta una quota a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 o del regolamento (UE) 2024/573, o l’anno in cui tale impresa ha legalmente immesso sul mercato dell’Unione idrofluorocarburi per la prima volta secondo quanto comunicato a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 o dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573, a seconda di quale evento si sia verificato per primo.

Qualora un produttore o un importatore abbia notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573, una successione legale, dovrebbe essere determinato un valore di riferimento solo per i produttori o gli importatori che sono stati determinati come successori legali e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 3, di tale regolamento. Al fine di garantire un risultato equo nel caso in cui un’impresa («impresa dante causa») sia stata rilevata da un successore legale e ciascuna impresa abbia immesso sul mercato idrofluorocarburi per la prima volta in anni diversi, il valore di riferimento per il successore legale dovrebbe essere determinato come la somma di tre parti, ciascuna delle quali rispecchia i quantitativi medi immessi sul mercato nel tempo. La prima parte dovrebbe rispecchiare i quantitativi medi annui immessi sul mercato dall’impresa dante causa prima della successione legale, calcolati dal primo anno in cui quest’ultima ha legalmente immesso sul mercato idrofluorocarburi fino al 2024. La seconda parte dovrebbe rispecchiare i quantitativi medi annui immessi sul mercato dal successore legale prima della successione legale, calcolati dal primo anno in cui quest’ultimo ha legalmente immesso sul mercato idrofluorocarburi fino al 2024. La terza parte dovrebbe riflettere i quantitativi immessi sul mercato dopo la successione legale, tenendo conto dei due anni in cui le due imprese hanno rispettivamente iniziato a immettere legalmente sul mercato idrofluorocarburi. Se il successore legale è entrato nel mercato prima dell’impresa dante causa, la terza parte dovrebbe essere calcolata dal primo anno in cui ha legalmente immesso sul mercato idrofluorocarburi fino al 2024. Se l’impresa dante causa è entrata nel mercato prima del successore legale, la terza parte dovrebbe basarsi su una media ponderata dei quantitativi annuali immessi sul mercato da entrambe le imprese prima della successione legale, adeguati in modo da tenere conto della durata della loro rispettiva partecipazione al mercato.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra istituito dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2024/573,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2 Periodo di validità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2027 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2029.