Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 13 Controllo dell'uso
1. È vietato l’uso di esafluoruro di zolfo (SF6) nella pressofusione del magnesio e nel riciclaggio delle leghe di magnesio per pressofusione.
2. È vietato l’uso di SF6 per il riempimento di pneumatici di autoveicoli.
3.
È vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione con una carica pari o superiori a 40 tonnellate di CO2 equivalente. A decorrere dal 1o gennaio 2025 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione.
I divieti di cui al primo comma non si applicano al materiale militare o ad apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a - 50 °C.
Fino al 1o gennaio 2030, i divieti di cui al primo comma non si applicano alle seguenti categorie di gas fluorurati a effetto serra:
a) gas fluorurati a effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2500 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che i contenitori di tali gas siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 7;
b) gas fluorurati a effetto serra riciclati elencati all'allegato I con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature; questi gas riciclati sono utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza.
I divieti di cui al primo comma non si applicano alle apparecchiature di refrigerazione per cui è stata autorizzata una deroga a norma dell'articolo 11, paragrafo 5.
4.
A decorrere dal 1o gennaio 2026 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e delle pompe di calore.
Il divieto di cui al primo comma non si applica alle seguenti categorie di gas fluorurati a effetto serra fino al 1o gennaio 2032:
a) gas fluorurati a effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 2500 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e alle pompe di calore esistenti, a condizione che i contenitori di tali gas siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 7;
b) gas fluorurati a effetto serra riciclati elencati all'allegato I con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di condizionamento d'aria e delle pompe di calore esistenti, a condizione che tali gas siano stati recuperati da tali apparecchiature; questi gas riciclati sono utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza.
5.
A decorrere dal 1o gennaio 2032 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione [esclusi i refrigeratori (chillers)].
Il divieto di cui al primo comma non si applica al materiale militare né alle apparecchiature destinate ad applicazioni intese a raffrescare prodotti a temperature inferiori a -50 °C né alle apparecchiature destinate ad applicazioni progettate per il raffreddamento di centrali nucleari.
Il divieto di cui al primo comma non si applica alle seguenti categorie di gas fluorurati a effetto serra:
a) gas fluorurati a effetto serra rigenerati elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 usati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione esistenti, a esclusione dei refrigeratori (chillers), a condizione che i contenitori di tali gas siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 7;
b) gas fluorurati a effetto serra riciclati elencati all'allegato I con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 750 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione esistenti, esclusi i refrigeratori (chillers), a condizione che tali gas siano stati recuperati da tali apparecchiature; questi gas riciclati possono essere utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza.
6. Su richiesta motivata di un'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione valuta la disponibilità di gas fluorurati a effetto serra rigenerati e riciclati che rientrano nell'ambito di applicazione dei paragrafi 4 e 5. Qualora la valutazione della Commissione evidenzi una carenza verificata di gas fluorurati a effetto serra rigenerati e riciclati, la Commissione può, in via eccezionale, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga ai divieti di cui al paragrafo 4 o 5, per un periodo massimo di quattro anni, nella misura necessaria a far fronte alla carenza individuata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
7.
A decorrere dal 1o gennaio 2035 è vietato l'uso dell’SF6 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di commutatori elettrici, a meno che non sia rigenerato o riciclato, a meno che non sia dimostrato che l'SF6 rigenerato o riciclato:
a) non può essere utilizzato per motivi tecnici; oppure
b) non è disponibile in caso di una situazione di riparazione di emergenza.
In tali casi, l'utilizzatore fornisce all'autorità competente dello Stato membro interessato o alla Commissione, su richiesta, prove che illustrino la motivazione dell'uso.
Il presente paragrafo non si applica al materiale militare.
8. L'uso del desflurano come anestetico per inalazione è vietato a decorrere dal 1o gennaio 2026, tranne quando è strettamente necessario e per motivi medici non può essere usato nessun altro anestetico. L'istituzione sanitaria conserva le prove della giustificazione medica e le fornisce all'autorità competente dello Stato membro interessato o alla Commissione su richiesta.
9. È vietata la messa in funzione dei seguenti commutatori elettrici che utilizzano gas fluorurati a effetto serra nel mezzo di isolamento o interruzione, o il cui funzionamento dipende da tali gas:
a) dal 1o gennaio 2026, commutatori elettrici a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria fino a 24 kV inclusi;
b) dal 1o gennaio 2030, commutatori elettrici a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria da oltre 24 kV fino a 52 kV inclusi;
c) dal 1o gennaio 2028, commutatori elettrici ad alta tensione da più di 52 kV fino a 145 kV inclusi e corrente di corto circuito fino a 50 kA inclusa, con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 1;
d) dal 1o gennaio 2032 i commutatori elettrici ad alta tensione con corrente di corto circuito superiore a 145 kV o superiore a 50 kA con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 1.
10. La messa fuori servizio di un commutatore elettrico in funzione all'interno dell'Unione e la successiva messa in funzione di tali commutatori elettrici in un altro sito dell'Unione non sono considerati una messa in funzione ai fini del presente articolo.
11. In deroga al paragrafo 9, la messa in funzione di commutatori elettrici che utilizzano o dipendono da gas fluorurati a effetto serra come mezzo di isolamento o interruzione con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 1000 è consentita se, a seguito di una procedura di appalto che considera le specificità tecniche delle apparecchiature necessarie per l'uso specifico in questione, si applica una delle seguenti situazioni:
a) nei primi due anni dopo le date pertinenti di cui al paragrafo 9, lettere a) e b), non sono pervenute offerte o sono pervenute offerte di apparecchiature da un solo fabbricante di commutatori elettrici con mezzo di isolamento o interruzione che non utilizzano gas fluorurati a effetto serra;
b) nei primi due anni dopo le date pertinenti di cui al paragrafo 9, lettere c) e d), non sono pervenute offerte o sono pervenute offerte di apparecchiature da un solo fabbricante di commutatori elettrici con mezzo di isolamento o interruzione con un potenziale di riscaldamento inferiore a 1;
c) dopo il periodo di due anni di cui alla lettera a) non sono pervenute offerte da un produttore di commutatori elettrici con mezzo di isolamento o interruzione che non utilizzano gas fluorurati; oppure
d) dopo il periodo di due anni di cui alla lettera b) non sono pervenute offerte da un produttore di commutatori elettrici con mezzo di isolamento o interruzione con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 1.
12. In deroga al paragrafo 11, la messa in funzione di commutatori elettrici con mezzo di isolamento o interruzione con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 1000 sono ammessi se, a seguito di una procedura di appalto che tiene conto delle specificità tecniche delle apparecchiature necessarie per l'uso specifico in questione, non sono pervenute offerte per i commutatori elettrici con mezzo di isolamento o interruzione con un potenziale di riscaldamento inferiore a 1000.
13. Il paragrafo 9 non si applica ai quadri i elettrici per i quali a norma delle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate nell'ambito della direttiva 2009/125/CE è stato stabilito che le loro emissioni di CO2 equivalente nel corso del ciclo di vita saranno inferiori a quelle di apparecchiature equivalenti che soddisfano le specifiche per la progettazione ecocompatibile e saranno conformi ai limiti di potenziale di riscaldamento globale di cui al paragrafo 9.
14. Il paragrafo 9 non si applica se l'operatore può fornire la prova che l'ordine dei commutatori elettrici è stato inoltrato prima dell'11 marzo 2024.
15. Il paragrafo 9 non si applica se i dispositivi per estendere i commutatori elettrici esistenti che utilizzano gas fluorurati a effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a quello dei gas fluorurati a effetto serra utilizzati nei commutatori elettrici esistenti non sono compatibili con i commutatori elettrici esistenti e l’uso di tali dispositivi richiederebbe la sostituzione di tutti i commutatori elettrici esistenti.
16. Qualora si applichi la deroga di cui al paragrafo 10, 11, 12, 13, 14 o 15, l'operatore conserva la documentazione attestante le prove della deroga per almeno cinque anni e, su richiesta, la mette a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.
17. L'operatore informa l'autorità competente nello Stato membro in cui i commutatori elettrici sono messi in funzione quando applica una deroga di cui ai paragrafi 11, 12, 14 o 15.
18. Le parti delle apparecchiature possono essere installate per la riparazione o la manutenzione dei commutatori elettrici esistenti a condizione che non vi siano cambiamenti del tipo di gas fluorurati a effetto serra utilizzati che comportino un aumento del potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati a effetto serra utilizzati, o un aumento della quantità di gas fluorurati a effetto serra contenuti nell'apparecchiatura.
19. Sono vietati la messa in funzione delle apparecchiature o l’utilizzo dei prodotti elencati nell'allegato IV, punti 2, lettera b), 4, 5, lettera c), 7, lettere b), c) e d), 8, lettere da b) a e), 9, lettere da b) a f), 11, lettera c), 16, 17, lettera c), e 19, lettera b), dopo la rispettiva data di divieto specificata in tali punti, a meno che l'operatore non possa fornire la prova che:
a) i pertinenti requisiti di sicurezza in un determinato luogo non consentono l'installazione di apparecchiature o l'utilizzo di prodotti che utilizzano gas fluorurati a effetto serra al di sotto del valore di potenziale di riscaldamento globale specificato nei rispettivi divieti; oppure
b) l'apparecchiatura o il prodotto sono stati immessi sul mercato prima della pertinente data di divieto di cui all'allegato IV.
20. L'operatore conserva la documentazione attestante le prove di cui al paragrafo 19 per almeno cinque anni e la mette a disposizione, su richiesta, dell'autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.
Capo IV. Calendario di produzione e riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato
Art. 14 Produzione di idrofluorocarburi
1. Ai fini del presente articolo, dell'articolo 15 e dell'allegato V, la produzione di idrofluorocarburi rappresenta il quantitativo di idrofluorocarburi prodotto meno il quantitativo distrutto con tecnologia approvata dalle parti del protocollo, meno il quantitativo interamente usato come materia prima nella fabbricazione di altri prodotti chimici, ma compresi gli idrofluorocarburi risultanti come sottoprodotto, salvo se sono catturati o se il sottoprodotto è distrutto dal produttore durante o dopo il processo di produzione, ovvero è ceduto ad altra impresa per essere distrutto. Nessun quantitativo di idrofluorocarburi rigenerati è preso in considerazione nel calcolo della produzione di idrofluorocarburi.
2. La produzione di idrofluorocarburi è consentita nella misura in cui la Commissione abbia assegnato ai produttori diritti di produzione in conformità del presente articolo.
3. Prima del 1o gennaio 2025, la Commissione assegna, mediante atti di esecuzione, diritti di produzione sulla base dell'allegato V ai produttori che hanno prodotto idrofluorocarburi nel 2022, sulla base dei dati comunicati a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
4. Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, modificare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 per assegnare diritti di produzione supplementari ai produttori di cui al paragrafo 3 o a altra impresa stabilita nell'Unione, a meno che non siano superati i limiti di produzione dello Stato membro in virtù del protocollo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
5. In mancanza di un atto di esecuzione in vigore prima del 1o gennaio 2025, i produttori possono continuare a produrre idrofluorocarburi senza l'assegnazione di diritti di produzione. Gli idrofluorocarburi prodotti durante tale periodo sono conteggiati ai fini dell'assegnazione dei diritti di produzione una volta che saranno emessi in conformità dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 3.
6. Tre anni dopo l'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3, e in seguito ogni tre anni, la Commissione li riesamina e, se necessario, li modifica tenendo conto delle modifiche dei diritti di produzione a norma dell'articolo 15 intervenute nel corso dei tre anni precedenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
Art. 15 Trasferimento e autorizzazione dei diritti di produzione per razionalizzazione industriale
1. Ai fini della razionalizzazione industriale in uno Stato membro, i produttori possono trasferire in tutto o in parte i propri diritti di produzione a altra impresa dello stesso Stato membro, purché siano rispettati i livelli di produzione calcolati delle parti del protocollo. I trasferimenti sono approvati dalla Commissione e dalle pertinenti autorità competenti e sono effettuati tramite il portale F-Gas.
2. Ai fini della razionalizzazione industriale tra Stati membri, la Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata la pertinente produzione del produttore e con l'autorità competente dello Stato membro in cui sono disponibili livelli calcolati di produzione in eccesso ai sensi del protocollo, può autorizzare il produttore, tramite il portale F-Gas, a superare i suoi diritti di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, tenendo conto delle condizioni stabilite nel protocollo.
3. La Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata la pertinente produzione del produttore e con l'autorità competente della parte che è paese terzo interessata, può autorizzare il produttore a combinare i diritti di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, con i livelli calcolati di produzione autorizzati al produttore del paese terzo in virtù del protocollo e del diritto nazionale di questo secondo produttore ai fini della razionalizzazione industriale con la parte che è paese terzo, a condizione che la produzione combinata dei due produttori calcolati non comporti un superamento dei livelli calcolati di produzione delle due parti del protocollo e che sia rispettato il diritto nazionale applicabile.
Art. 16 Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato
1.
L'immissione sul mercato di idrofluorocarburi è consentita solo nella misura in cui la Commissione abbia assegnato una quota ai produttori e agli importatori come stabilito all'articolo 17.
I produttori e gli importatori che immettono idrofluorocarburi sul mercato non superano la quota di cui dispongono al momento dell'immissione sul mercato.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli idrofluorocarburi:
a) importati nell'Unione per distruzione;
b) usati come materia prima dal produttore o forniti direttamente a imprese dal produttore o dall'importatore per uso come materia prima;
c) forniti direttamente dal produttore o dall'importatore a imprese per esportazione fuori dell'Unione, non contenuti in prodotti o apparecchiature, nei casi in cui l'idrofluorocarburo non è successivamente messo a disposizione di qualsiasi altra persona nell'Unione prima dell'esportazione;
d) forniti direttamente dal produttore o dall'importatore per uso in materiale militare;
e) forniti direttamente dal produttore o dall'importatore a un'impresa che li usa per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare il paragrafo 2 ed escludere idrofluorocarburi dall'obbligo delle quote previsto al paragrafo 1 conformemente alle decisioni delle parti del protocollo.
4.
Su richiesta motivata dell'autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, e alla luce dei dati eventualmente forniti dall'Agenzia europea per i medicinali, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di escludere dall'obbligo delle quote previsto al paragrafo 1 gli idrofluorocarburi destinati a essere usati in applicazioni specifiche o categorie specifiche di prodotti o apparecchiature, se nella richiesta è dimostrato che:
a) per le particolari applicazioni, prodotti o apparecchiature, non sono disponibili alternative o non possono essere impiegate per ragioni tecniche o di sicurezza o di rischi per la salute pubblica; e
b) non può essere garantita una fornitura sufficiente di idrofluorocarburi senza incorrere in costi sproporzionati.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
5. Le emissioni di idrofluorocarburi durante la produzione sono considerate immesse sul mercato l'anno in cui si verificano.
6. Il presente articolo e gli articoli 17, da 20 a 29, e 31 si applicano anche agli idrofluorocarburi contenuti in poliolo premiscelato.
Art. 17 Determinazione dei valori di riferimento e assegnazione di quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi
1.
Entro il 31 ottobre 2024 e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione determina i valori di riferimento per i produttori e gli importatori conformemente all'allegato VII per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi.
La Commissione determina, mediante atto di esecuzione, i valori di riferimento per tutti i produttori e gli importatori che hanno immesso sul mercato idrofluorocarburi nei tre anni precedenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
2.
L'importatore o il produttore può comunicare alla Commissione la successione permanente o l'acquisizione della parte dell'attività d'interesse ai fini del presente articolo che comporta una modifica dell'attribuzione dei suoi valori di riferimento e di quelli del suo successore legale.
La Commissione può richiedere la documentazione d'interesse a tal fine. I valori di riferimento adeguati sono messi a disposizione sul portale F-Gas.
3. Entro il 1o giugno 2024 ed entro il 1o aprile 2027 e in seguito almeno ogni tre anni, i produttori e gli importatori possono presentare tramite il portale F-Gas una dichiarazione per ricevere una quota attinta alla riserva di cui all'allegato VIII.
4. Entro il 31 dicembre 2024, e in seguito ogni anno, la Commissione assegna a ciascun importatore e produttore una quota per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi in conformità dell'allegato VIII. La quota è comunicata ai produttori e agli importatori tramite il portale F-Gas.
5.
L’assegnazione delle quote è subordinata al pagamento dell’importo dovuto, pari a tre euro per tonnellata di CO2 equivalente di quota da assegnare. I produttori e gli importatori sono informati tramite il portale F-Gas dell’importo totale dovuto per la loro assegnazione massima di quote calcolata per l’anno civile successivo e del termine per il completamento del pagamento. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le procedure di pagamento dell’importo dovuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.
I produttori e gli importatori possono pagare soltanto per parte della rispettiva assegnazione massima di quote calcolata che è offerta loro. In tal caso, a tali importatori e produttori è assegnata la quota corrispondente al pagamento effettuato entro il termine di cui al primo comma.
Fino al 31 dicembre 2027 la Commissione ridistribuisce gratuitamente la quota per la quale il pagamento non è stato effettuato entro il termine stabilito soltanto ai produttori e agli importatori che hanno pagato l'importo totale dovuto per la rispettiva assegnazione massima di quote calcolata di cui al primo comma e che hanno presentato la dichiarazione di cui al paragrafo 3. La redistribuzione è effettuata in base alla percentuale spettante a ciascun produttore o importatore della somma di tutte le quote massime calcolate offerte loro e da loro pagate integralmente. A decorrere dal 1o gennaio 2028 la quota per la quale non è stato effettuato un pagamento entro il termine stabilito è cancellata.
La Commissione è autorizzata a non assegnare integralmente il quantitativo massimo di cui all'allegato VII o ad assegnare una quota supplementare come misura di emergenza qualora si verifichino problemi di attuazione durante il periodo di assegnazione.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare il paragrafo 5 del presente articolo per quanto riguarda gli importi dovuti per l'assegnazione delle quote e il meccanismo di assegnazione delle quote residue, al fine di compensare l'inflazione.
7.
Ogni anno, o più spesso a seguito di una richiesta motivata di un'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione, previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi, valuta l'impatto del sistema di eliminazione graduale delle quote di cui all'allegato VII sul mercato delle pompe di calore dell'Unione, tenendo conto dei fattori pertinenti, in particolare dell'andamento dei prezzi dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione 1, del tasso di crescita delle pompe di calore che richiedono ancora tali gas, della diffusione sul mercato di tecnologie alternative e dello stato dell'obiettivo di tasso di diffusione delle pompe di calore previsto dal piano REPowerEU. La Commissione include le conclusioni di tali valutazioni nella pertinente relazione annuale di attività sull'azione per il clima (Annual Activity Report on Climate Action).
Se la valutazione dimostra una grave penuria di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione 1, per l'installazione di pompe di calore, che potrebbe compromettere il conseguimento degli obiettivi di diffusione delle pompe di calore di REPowerEU, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32, al fine di modificare l'allegato VII, onde consentire l'immissione sul mercato di una quantità di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, in aggiunta alle quote di cui all'allegato VII, rispettivamente fino a 4410247 tonnellate di CO2 equivalente all’anno per il periodo 2025-2026 o fino a 1425536 tonnellate di CO2 equivalente all’anno per il periodo 2027-2029.
Se la Commissione adotta un atto delegato di cui al secondo comma del presente articolo, le quote supplementari sono distribuite ai produttori e agli importatori che nell'anno precedente hanno comunicato, a norma dell'articolo 26, l'uso delle pompe di calore come una delle principali categorie di applicazione in cui la sostanza è utilizzata, a seguito della richiesta presentata tramite il portale F-Gas.
8. Le entrate generate dall'assegnazione delle quote costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio2. Le entrate sono assegnate al programma LIFE e alla rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale (Pubblica amministrazione europea), per coprire i costi del personale esterno addetto alla gestione dell'assegnazione delle quote, dei servizi informatici e dei sistemi di concessione di licenze ai fini dell'attuazione del presente regolamento, e per garantire il rispetto del protocollo. Le entrate utilizzate per coprire tali costi non superano l'importo annuo massimo di 3 milioni di EUR. Le eventuali entrate residue dopo la copertura di tali costi sono iscritte nel bilancio generale dell'Unione.
Art. 18 Condizioni di registrazione e ricezione delle quote assegnate
1. Le quote sono assegnate unicamente a produttori o importatori stabiliti nell'Unione o che hanno designato un rappresentante esclusivo stabilito nell'Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento e dei requisiti di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso designato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
2. Soltanto i produttori e gli importatori che hanno maturato esperienza nel commercio dei prodotti chimici o nella riparazione di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria, o protezione antincendio o pompe di calore per tre anni consecutivi prima del periodo di assegnazione delle quote possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, o a ricevere su tale base un'assegnazione di quote, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4. I produttori e gli importatori presentano prove in tal senso alla Commissione, su richiesta.
3.
Ai fini della registrazione nel portale F-Gas, i produttori e gli importatori forniscono un indirizzo fisico presso il quale è ubicata l'impresa e dal quale svolge l'attività. Una sola impresa è registrata presso uno stesso indirizzo fisico.
Ai fini della presentazione della dichiarazione sulle quote a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, e della ricezione di un'assegnazione di quote a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, così come ai fini della determinazione dei valori di riferimento a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, tutte le imprese che condividono lo stesso titolare effettivo sono considerate un'unica impresa. Soltanto quell'unica impresa, che, salva diversa indicazione del titolare effettivo, è quella iscritta per prima nel portale F-Gas, ha diritto a un valore di riferimento a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, e a un'assegnazione di quote a norma dell'articolo 17, paragrafo 4.
Art. 19 Prodotti o apparecchiature precaricati con idrofluorocarburi
1.
Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria, le pompe di calore e gli inalatori predosati precaricati con le sostanze elencate all'allegato I, sezione 1, sono immessi sul mercato unicamente se le sostanze con cui sono stati precaricati sono conteggiate nel sistema di quote di cui al presente capo.
Il divieto di cui al primo comma si applica a tali inalatori predosati a decorrere dal 1o gennaio 2025.
2.
All'atto di immettere sul mercato i prodotti o le apparecchiature precaricati di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori degli stessi provvedono a che la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 sia documentata esaurientemente e redigono una dichiarazione di conformità al riguardo.
Con la redazione della dichiarazione di conformità i fabbricanti e gli importatori di prodotti o apparecchiature si assumono la responsabilità del rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 1.
I fabbricanti e gli importatori di prodotti o apparecchiature conservano la documentazione e la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato di tali prodotti o apparecchiature e, su richiesta, li mettono a disposizione dell’autorità competenti dello Stato membro interessato o della Commissione.
3.
Se gli idrofluorocarburi contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature di cui al paragrafo 1 non sono stati immessi sul mercato prima del caricamento dei prodotti o delle apparecchiature, gli importatori degli stessi provvedono a che, entro il 30 aprile 2025 e in seguito ogni anno, l'esattezza della documentazione, la dichiarazione di conformità e la veridicità della rispettiva comunicazione prevista all'articolo 26, paragrafo 7, siano confermate, per l'anno civile precedente, con ragionevole livello di affidabilità da un organismo di controllo indipendente registrato nel portale F-Gas.
L'organismo di controllo indipendente è:
a) accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3; oppure
b) accreditato per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.
4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità della dichiarazione di conformità di cui al paragrafo 2, della verifica da parte dell'organismo di controllo indipendente e dell'accreditamento degli organismi di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
5. Un importatore di prodotti o apparecchiature di cui al paragrafo 1 non stabilito nell'Unione designa un rappresentante esclusivo stabilito nell'Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso designato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
6. Il presente articolo non si applica alle imprese che hanno immesso sul mercato meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi all'anno, contenute nei prodotti o nelle apparecchiature di cui al paragrafo 1.
Art. 20 Portale F-Gas
1. La Commissione istituisce un sistema elettronico di gestione del sistema delle quote, dei requisiti per la concessione delle licenze di importazione e di esportazione e degli obblighi di comunicazione delle informazioni sui gas fluorurati a effetto serra («portale F-Gas»), e ne assicura il funzionamento.
2. La Commissione garantisce l'interconnessione del portale F-Gas con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane attraverso il sistema di scambio di certificati nell'ambito di detto sportello (EU CSW-CERTEX) istituito dal regolamento (UE) 2022/2399.
3. Gli Stati membri garantiscono l'interconnessione dei rispettivi ambienti nazionali di sportello unico per le dogane con EU CSW-CERTEX ai fini dello scambio di informazioni con il portale F-Gas.
4.
Le imprese devono essere validamente registrate nel portale F-Gas prima di svolgere una delle attività seguenti:
a) l'importazione o l'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, tranne in caso di stoccaggio temporaneo quale definito all'articolo 5, punto 17), del regolamento (UE) n. 952/2013;
b) presentare una dichiarazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 3;
c) ricevere un'assegnazione di quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, o effettuare o ricevere un trasferimento di quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, o effettuare o ricevere l'autorizzazione a usare quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, o delegare l'autorizzazione a usare quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 3;
d) fornire o ricevere idrofluorocarburi per i fini elencati all'articolo 16, paragrafo 2, lettere da a) ad e);
e) svolgere qualsiasi altra attività che richieda la comunicazione dei dati a norma dell'articolo 26;
f) ricevere diritti di produzione a norma dell'articolo 14 ed effettuare o ricevere un trasferimento e un'autorizzazione di diritti di produzione di cui all'articolo 15;
g) verificare le comunicazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 26, paragrafo 8.
La registrazione nel portale F-Gas è valida soltanto dopo che la Commissione la convalida e finché non sia sospesa o revocata dalla Commissione o ritirata dall'impresa.
5. La registrazione valida nel portale F-Gas al momento dell'importazione o dell'esportazione costituisce una licenza richiesta a norma dell'articolo 22.
6. Ove necessario, la Commissione precisa, mediante atti di esecuzione, le norme di registrazione nel portale F-Gas per garantire il corretto funzionamento del portale F-Gas e la compatibilità con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
7.
Le autorità competenti, comprese le autorità doganali, hanno accesso al portale F-Gas ai fini dell'attuazione dei pertinenti obblighi e controlli. Le autorità doganali accedono al portale F-Gas tramite l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane.
Le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione garantiscono la riservatezza dei dati inseriti nel portale F-Gas.
La Commissione mette a disposizione del pubblico, entro tre mesi dal completamento dell'assegnazione per un determinato anno, i seguenti elementi:
a) un elenco dei detentori di quote;
b) un elenco delle imprese soggette agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 26.
8.
Le richieste dei produttori e degli importatori di rettificare le informazioni da essi registrate nel portale F-Gas relative ai trasferimenti di quote di cui all'articolo 21, paragrafo 1, alle autorizzazioni a usare le quote di cui all'articolo 21, paragrafo 2, o alle deleghe delle autorizzazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, sono, con il consenso di tutte le imprese coinvolte nell'operazione, comunicate alla Commissione senza indebito ritardo e al più tardi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di registrazione del trasferimento delle quote o dell'autorizzazione a usare le quote, o di delega dell’autorizzazione, se del caso. La richiesta è suffragata da prove che dimostrano che si tratta di un errore materiale.
Nonostante il primo comma, le richieste di rettificare i dati che incidono negativamente sui diritti di altri produttori e importatori non coinvolti nell'operazione sono respinte.
Art. 21 Trasferimento delle quote e autorizzazione a utilizzare le quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi in apparecchiature importate
1.
Il produttore o importatore per il quale è stato determinato un valore di riferimento a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, può trasferire nel portale F-Gas, in tutto o in parte, la quota assegnatagli sulla base dell'articolo 17, paragrafo 4, a un altro produttore o importatore nell'Unione o a un altro produttore o importatore rappresentato nell'Unione da un rappresentante esclusivo di cui all'articolo 18, paragrafo 1.
Le quote trasferite ai sensi del primo comma non possono essere trasferite una seconda volta.
2.
Il produttore o importatore per il quale è stato determinato un valore di riferimento a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, può autorizzare nel portale F-Gas un'impresa nell'Unione o rappresentata nell'Unione da un rappresentante esclusivo di cui all'articolo 19, paragrafo 5, a usare in tutto o in parte la sua quota ai fini dell'importazione di apparecchiature precaricate di cui all'articolo 19.
Le rispettive quantità di idrofluorocarburi sono considerate immesse sul mercato dal produttore o dall'importatore che autorizzato al momento dell'autorizzazione.
3. L'impresa che la riceve può delegare l'autorizzazione a usare le quote ricevuta nel portale F-Gas conformemente al paragrafo 2 a un'altra impresa ai fini dell'importazione di apparecchiature precaricate di cui all'articolo 19. L'autorizzazione delegata non può essere delegata una seconda volta.
4. I trasferimenti di quote, le autorizzazioni a usare quote e le deleghe di autorizzazioni effettuati tramite il portale F-Gas sono validi solo previa accettazione dell'impresa ricevente tramite lo stesso portale F-Gas.
Capo V. Scambi commerciali
Art. 22 Importazioni ed esportazioni
1.
L'importazione e l'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra sono subordinate alla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali emessa dalla Commissione a norma dell'articolo 20, paragrafi 4 e 5, tranne in caso di stoccaggio temporaneo.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti e alle apparecchiature che sono effetti personali
2. I gas fluorurati a effetto serra importati nell'Unione sono considerati gas vergini.
3.
A decorrere dal 12 marzo 2025 è vietata l'esportazione di schiume, aerosol tecnici, apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse di cui all'allegato IV, che contengono gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento pari o superiore a 1000 o il cui funzionamento dipende da tali gas.
Il divieto di cui al primo comma non si applica al materiale militare e ai prodotti e alle apparecchiature che possono essere immessi sul mercato dell'Unione conformemente all'allegato IV.
4.
In deroga al paragrafo 3, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, in casi di natura eccezionale, su richiesta motivata dell'autorità competente dello Stato membro interessato e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, autorizzare l'esportazione dei prodotti e delle apparecchiature di cui al paragrafo 3, laddove sia dimostrato che, in considerazione del valore economico e della durata residua prevista della merce specifica, il divieto di esportazione imporrebbe un onere sproporzionato all'esportatore. Tali esportazioni sono consentite solo se sono conformi alla legislazione nazionale del paese di destinazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
5. Le imprese stabilite all'interno dell'Unione adottano tutte le misure necessarie per garantire che l'esportazione di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore non violi le restrizioni all'importazione notificate dallo Stato importatore ai sensi del protocollo.
Art. 23 Controlli del commercio
1. Le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato applicano alle importazioni e alle esportazioni i divieti e le altre restrizioni del presente regolamento.
2.
Ai fini dell'immissione in libera pratica, l'impresa in possesso delle quote o delle autorizzazioni a usare quote previste dal presente regolamento e registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 è l'importatore indicato nella dichiarazione in dogana.
Ai fini delle importazioni diverse dall'immissione in libera pratica, l'impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 è il dichiarante indicato nella dichiarazione in dogana che è titolare dell'autorizzazione per un regime speciale diverso dal transito, a meno che non vi sia un trasferimento di diritti e obblighi a norma dell'articolo 218 del regolamento (UE) n. 952/2013 per consentire a un'altra persona di essere il dichiarante. In caso di regime di transito, il titolare del regime è l'impresa in possesso delle quote o delle autorizzazioni a usare quote previste dal presente regolamento.
Ai fini dell'esportazione, l'impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 è l'esportatore indicato nella dichiarazione in dogana.
3. In caso di importazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, l'importatore o, se l'indicazione non è disponibile, il dichiarante, indicato nella dichiarazione in dogana o nella dichiarazione di custodia temporanea e, in caso di esportazione, l'esportatore indicato nella dichiarazione in dogana fornisce alle autorità doganali le seguenti informazioni, se del caso, nella dichiarazione in dogana:
a) numero di registrazione nel portale F-Gas;
b) numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI);
c) massa netta dei gas sfusi e dei gas contenuti nei prodotti e nelle apparecchiature e loro parti;
d) codice delle merci con il quale le merci sono classificate;
e) tonnellate di CO2 equivalente dei gas sfusi e dei gas contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature e loro parti.
4. Le autorità doganali verificano in particolare se, in caso di immissione in libera pratica, l'importatore indicato nella dichiarazione in dogana disponga delle quote o delle autorizzazioni a usare le quote previste nell'ambito del presente regolamento prima di immettere le merci in libera pratica. Le autorità doganali provvedono a che, in caso di importazione, l'importatore indicato nella dichiarazione in dogana o, se non disponibile, il dichiarante e, in caso di esportazione, l'esportatore indicato nella dichiarazione in dogana sia registrato nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20.
5. Se del caso, le autorità doganali comunicano le informazioni relative allo sdoganamento delle merci al portale F-Gas tramite l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane.
6. Gli importatori di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, in contenitori ricaricabili mettono a disposizione delle autorità doganali al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica, una dichiarazione di conformità di cui all'articolo 11, paragrafo 4, comprensiva di prove a conferma delle modalità previste per la restituzione del contenitore ai fini della ricarica.
7. Gli importatori di gas fluorurati a effetto serra mettono a disposizione delle autorità doganali, al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica, le prove di cui all'articolo 4, paragrafo 6.
8. La dichiarazione di conformità e la documentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, sono messe a disposizione delle autorità doganali al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica.
9. Quando effettuano i controlli basati sull'analisi dei rischi nel contesto del sistema doganale di gestione dei rischi e in conformità all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013, le autorità doganali verificano il rispetto delle norme in materia di importazione ed esportazione stabilite nel presente regolamento. L'analisi dei rischi tiene conto in particolare di tutte le informazioni disponibili sulla probabilità di commercio illecito di gas fluorurati a effetto serra e sui precedenti di conformità dell'impresa.
10.
Sulla base dell'analisi dei rischi, quando effettua i controlli doganali fisici sulle sostanze, sui prodotti e sulle apparecchiature disciplinati dal presente regolamento, l'autorità doganale verifica in particolare quanto segue in merito alle importazioni e alle esportazioni:
a) che le merci presentate corrispondano a quelle descritte nella licenza e nella dichiarazione in dogana;
b) che il prodotto o l'apparecchiatura presentato o presentata non sia soggetto o soggetta ai divieti di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 3;
c) che le merci siano adeguatamente etichettate a norma dell'articolo 12 prima della loro immissione in libera pratica.
L'importatore o, se l'indicazione dell'importatore non è disponibile, il dichiarante o l'esportatore, a seconda dei casi, mette la licenza a disposizione delle autorità doganali durante i controlli a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 952/2013.
11. Le autorità doganali o le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le misure necessarie per prevenire i tentativi di importare o esportare le sostanze, i prodotti e le apparecchiature oggetto del presente regolamento per i quali vigeva già il divieto di ingresso e uscita dal territorio.
12.
Le autorità doganali confiscano o sequestrano i contenitori non ricaricabili di cui all'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del presente regolamento, che sono vietati dal presente regolamento per smaltimento mediante distruzione in conformità degli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 o informano le autorità competenti al fine di garantire la confisca e il sequestro di tali contenitori per smaltimento mediante distruzione. Le autorità di vigilanza del mercato ritirano o richiamano dal mercato tali contenitori a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1020.
In altri casi, non disciplinati dal primo comma, di importazione, successiva fornitura o esportazione illecite effettuate in violazione del presente regolamento, in particolare se i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione 1, sono immessi sul mercato sfusi o caricati in prodotti e apparecchiature in violazione degli obblighi in materia di quote e autorizzazioni di cui al presente regolamento, le autorità doganali o le autorità di vigilanza del mercato possono adottare misure alternative. Tali misure possono includere la vendita all'asta a condizione che la successiva immissione sul mercato sia conforme al presente regolamento.
È vietata l'esportazione di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione 1, per i quali è stata accertata la non conformità dopo la loro immissione in libera pratica.
13.
Gli Stati membri designano o autorizzano gli uffici doganali o altri luoghi, e specificano il percorso verso di essi, conformemente agli articoli 135 e 267 del regolamento (UE) n. 952/2013, ai fini della presentazione alle autorità doganali dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e dei prodotti e apparecchiature di cui all'articolo 19 del presente regolamento all'ingresso nel territorio doganale dell'Unione o all'uscita da esso. I controlli sono effettuati dal personale degli uffici doganali o da altre persone autorizzate in conformità delle norme nazionali, che sono edotti sulle questioni relative alla prevenzione delle attività illecite oggetto del presente regolamento e hanno accesso ad apparecchiature adeguate per effettuare i pertinenti controlli fisici sulla base dell'analisi dei rischi.
Soltanto gli uffici doganali designati o autorizzati o altri luoghi di cui al primo comma sono abilitati ad aprire o a terminare un regime di transito dei gas e dei prodotti o apparecchiature oggetto del presente regolamento.
Art. 24 Misure di sorveglianza del commercio illecito
1. Sulla base di un monitoraggio periodico del commercio di gas fluorurati a effetto serra e di una valutazione dei potenziali rischi di commercio illecito collegati ai movimenti di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di:
a) integrare il presente regolamento specificando i criteri che le autorità competenti degli Stati membri devono prendere in considerazione quando effettuano verifiche, conformemente all'articolo 29, per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento;
b) integrare il presente regolamento specificando i requisiti da controllare nell'ambito della sorveglianza, a norma dell'articolo 23, dei gas fluorurati a effetto serra e dei prodotti e delle apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, sottoposti a custodia temporanea o a regime doganale, tra cui il deposito doganale o la zona franca, ovvero in transito nel territorio doganale dell'Unione;
c) modificare il presente regolamento aggiungendo metodologie di tracciamento dei gas fluorurati a effetto serra immessi sul mercato ai fini del monitoraggio, a norma dell'articolo 22, delle importazioni e delle esportazioni di gas fluorurati a effetto serra e dei prodotti e delle apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, sottoposti a custodia temporanea o a regime doganale.
2. Nell'adottare un atto delegato a norma del paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei vantaggi ambientali e dell'impatto socioeconomico della metodologia da istituire a norma delle lettere a), b) e c) di tale paragrafo.
Art. 25 Scambi commerciali con Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica e territori non compresi nel protocollo
1. A decorrere dal 1o gennaio 2028 sono vietate l'importazione e l'esportazione di idrofluorocarburi e di prodotti e apparecchiature che contengono idrofluorocarburi o il cui funzionamento dipende da tali gas da e verso uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato o vincolata dalle disposizioni del protocollo applicabili a tali gas.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme applicabili all'immissione in libera pratica e all'esportazione di prodotti e apparecchiature importati da ed esportati verso uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica di cui al paragrafo 1, prodotti con idrofluorocarburi ma non contenenti gas inequivocabilmente identificati come idrofluorocarburi, nonché le norme sull'identificazione di tali prodotti e apparecchiature. Nell'adottare gli atti delegati la Commissione tiene conto delle decisioni adottate dalle parti del protocollo e, per quanto riguarda le norme sull'identificazione di tali prodotti e apparecchiature, dell'eventuale consulenza tecnica periodica fornita alle parti del protocollo.
3. In deroga al paragrafo 1, gli scambi di idrofluorocarburi e di prodotti e apparecchiature che contengono idrofluorocarburi o il cui funzionamento dipende da tali gas, o che sono prodotti mediante uno o più di tali gas, con uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica di cui al paragrafo 1 possono essere autorizzati dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, se è stabilito, in una riunione delle parti del protocollo in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 8, del protocollo stesso, che lo Stato o l'organizzazione regionale di integrazione economica si conforma al protocollo e ha presentato la relativa documentazione in conformità all'articolo 7 del protocollo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
4. Fatte salve le decisioni adottate dalle parti del protocollo di cui al paragrafo 2, il paragrafo 1 si applica ai territori non compresi nel protocollo allo stesso modo in cui tali decisioni si applicano agli Stati o alle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui al paragrafo 1.
5. Qualora le autorità di un territorio non compreso nel protocollo si conformino al protocollo e abbiano presentato la relativa documentazione in conformità dell'articolo 7 del protocollo, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applichino, parzialmente o totalmente, a detto territorio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
Capo VI. Comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni
Art. 26 Comunicazione dei dati da parte delle imprese
1.
Entro il 31 marzo 2025 e in seguito ogni anno, ciascun produttore, importatore o esportatore che ha prodotto, importato o esportato idrofluorocarburi o quantitativi superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di altri gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX. Il presente paragrafo si applica anche a tutte le imprese che ricevono quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 1.
Entro il 31 marzo 2024 e in seguito ogni anno, ciascun produttore o importatore al quale è stata trasferita una quota a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, o che ha ricevuto quote a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, ma non ha immesso sul mercato alcun quantitativo di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente riferisce alla Commissione con la comunicazione «Nulla».
2. Entro il 31 marzo 2025 e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha distrutto idrofluorocarburi o quantitativi di altri gas fluorurati a effetto serra superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.
3. Entro il 31 marzo 2025 e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha usato 1000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I come materia prima nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.
4. Entro il 31 marzo 2025 e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha immesso sul mercato, in prodotti e apparecchiature, 10 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi o 100 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di altri gas fluorurati a effetto serra nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.
5.
Entro il 31 marzo 2025 e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha ricevuto quantitativi di idrofluorocarburi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.
Entro il 31 marzo 2025 e in seguito ogni anno, ciascun produttore o importatore che ha immesso sul mercato idrofluorocarburi ai fini della produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici comunica alla Commissione i dati indicati nell'allegato IX. I produttori di tali inalatori predosati comunicano alla Commissione i dati indicati nell'allegato IX sugli idrofluorocarburi ricevuti.
6. Entro il 31 marzo 2025 e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che ha rigenerato quantità superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra comunica alla Commissione, per ciascuna delle sostanze e per tale anno civile, i dati indicati nell'allegato IX.
7. Entro il 30 aprile 2025 e in seguito ogni anno, ciascun importatore di apparecchiature che ha immesso sul mercato apparecchiature precaricate di cui all'articolo 19 contenenti almeno 1000 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi che non sono stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, presenta alla Commissione una relazione di verifica rilasciata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3.
8.
Entro il 30 aprile 2025 e in seguito ogni anno, ciascuna impresa che, a norma del paragrafo 1, comunica l'immissione sul mercato di 1000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente, provvede a far verificare la veridicità della sua comunicazione, con ragionevole livello di affidabilità, da un organismo di controllo indipendente. L'organismo di controllo deve essere registrato nel portale F-Gas ed essere accreditato:
a) a norma della direttiva 2003/87/CE; o
b) per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.
Le operazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), sono verificate indipendentemente dai quantitativi interessati.
La Commissione può chiedere all'impresa di provvedere a far verificare la veridicità della sua comunicazione da un organismo di controllo indipendente, con un ragionevole livello di affidabilità, a prescindere dai quantitativi interessati, se necessario per confermare il rispetto delle norme del presente regolamento da parte dell'impresa.
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, precisare i dettagli della verifica delle comunicazioni e dell'accreditamento degli organismi di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
9.
Tutte le comunicazioni e le verifiche di cui al presente articolo sono effettuate tramite il portale F-Gas.
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire il formato delle comunicazioni di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
Art. 27 Raccolta di dati sulle emissioni
Gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori d'interesse di cui al presente regolamento al fine di acquisire dati sulle emissioni.
Gli Stati membri consentono, se del caso, la registrazione delle informazioni raccolte a norma dell'articolo 7 mediante un sistema elettronico centralizzato.
La Commissione può definire orientamenti riguardo alla progettazione del sistema elettronico centralizzato da parte degli Stati membri.
Capo VII. Esecuzione
Art. 28 Cooperazione e scambio di informazioni
1.
Laddove necessario per garantire il rispetto del presente regolamento, le autorità competenti di ciascuno Stato membro, comprese le autorità doganali, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità ambientali e qualsiasi altra autorità competente con funzioni di ispezione, cooperano tra loro, con le autorità competenti di altri Stati membri, con la Commissione e, se necessario, con le autorità amministrative di paesi terzi.
Se per garantire una corretta attuazione del sistema doganale di gestione dei rischi è necessario cooperare con le autorità doganali, le autorità competenti degli Stati membri forniscono tutte le informazioni necessarie alle autorità doganali a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. Se le autorità doganali, le autorità di vigilanza del mercato o altra autorità competente di uno Stato membro rilevano una violazione del presente regolamento, ne informano l'autorità ambientale o, se non pertinente, qualsiasi altra autorità competente per l'applicazione di sanzioni a norma dell'articolo 31.
3.
Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità competenti siano in grado di accedere in modo efficiente a tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento e di scambiarle. Dette informazioni comprendono i dati relativi alle dogane, le informazioni sulla proprietà e la situazione finanziaria, eventuali violazioni del diritto ambientale nonché i dati registrati nel portale F-Gas.
Le informazioni di cui al primo comma sono messe a disposizione delle autorità competenti di altri Stati membri e della Commissione se necessario per garantire l'applicazione del presente regolamento. Le autorità competenti informano immediatamente la Commissione delle violazioni dell'articolo 16, paragrafo 1.
4.
Le autorità competenti, quando rilevano una violazione del presente regolamento che possa interessare più di uno Stato membro, avvisano le omologhe degli altri Stati membri. In particolare le autorità competenti informano le autorità competenti degli altri Stati membri quando rilevano sul mercato un prodotto che non rispetta il presente regolamento, al fine di consentirne il sequestro, la confisca, il ritiro o il richiamo dal mercato per smaltimento.
Per lo scambio di informazioni relative ai rischi doganali è usato il sistema doganale di gestione dei rischi.
Le autorità doganali si scambiano tutte le informazioni d'interesse relative alle violazioni del presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio4 e, se necessario, chiedono assistenza agli altri Stati membri e alla Commissione.
Art. 29 Obbligo di verifica
1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento.
2.
Le verifiche sono effettuate secondo un approccio basato sui rischi che tiene conto, in particolare, dei precedenti di conformità delle imprese, del rischio di non conformità di un prodotto specifico al presente regolamento e di qualsiasi altra informazione pertinente trasmessa dalla Commissione, da autorità competenti nel settore doganale, di vigilanza del mercato, ambientale e da altre autorità con funzioni di ispezione degli Stati membri, o da autorità competenti di paesi terzi.
Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche quando sono in possesso di prove o altre informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni circostanziate fornite da terzi o dalla Commissione, in merito alla potenziale inosservanza del presente regolamento.
3.
Le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono:
a) visite in loco presso gli stabilimenti con la frequenza adeguata e la verifica della documentazione e delle apparecchiature d'interesse; e
b) verifiche delle piattaforme online a norma del presente paragrafo.
Fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio5, qualora una piattaforma online rientrante nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, di tale regolamento consenta la conclusione di contratti a distanza con imprese che offrono gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono tali gas, le autorità competenti degli Stati membri verificano se l'impresa e i gas fluorurati a effetto serra e i prodotti o le apparecchiature offerti rispettano i requisiti stabiliti dal presente regolamento. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le pertinenti autorità di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2022/2065 e cooperano con esse al fine di garantire il rispetto di tale regolamento.
Le verifiche sono effettuate senza preavvisare l'impresa, tranne quando per garantirne l'efficacia è necessaria una notifica preventiva. Gli Stati membri provvedono a che le imprese forniscano alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per consentire loro di effettuare le verifiche previste dal presente articolo.
4. Le autorità competenti degli Stati membri tengono registri in cui indicano in particolare la natura e i risultati delle verifiche e le misure adottate in caso di non conformità. I registri di tutte le verifiche effettuate sono conservati per almeno cinque anni.
5. Su richiesta di un altro Stato membro, lo Stato membro può svolgere verifiche o altre indagini ufficiali nei confronti di imprese sospettate di essere implicate nel trasferimento illecito di gas, prodotti o apparecchiature oggetto del presente regolamento che operano nel suo territorio. L'esito della verifica o dell’indagine è comunicato allo Stato membro richiedente.
6. Nell'esecuzione dei compiti ad essa assegnati in forza del presente regolamento, la Commissione può chiedere tutte le informazioni necessarie alle autorità competenti degli Stati membri e alle imprese. Quando invia una richiesta di informazioni a un'impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l'impresa ha sede.
7. La Commissione adotta misure atte a incentivare un adeguato scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra queste e la Commissione. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in virtù del presente articolo.