Decisione (UE) 2026/1407 della Commissione del 26 giugno 2026 relativa alla franchigia dai dazi all’importazione e all’esenzione dall’IVA concesse all’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dall’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina [notificata con il numero C(2026)4366] (Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto delle importazioni definitive di taluni beni1, e in particolare l’articolo 53, primo comma,
visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali2, in particolare l’articolo 76, primo comma,
Il 24 febbraio 2022 la Russia ha avviato un’invasione su vasta scala non provocata e ingiustificata dell’Ucraina. Di conseguenza milioni di persone sono fuggiti dall’Ucraina e la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio3 ha accertato l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina e ha introdotto una protezione temporanea. L’afflusso di persone in fuga dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina continua a rappresentare una sfida per gli Stati membri interessati per quanto riguarda l’erogazione di una sufficiente assistenza umanitaria e il soddisfacimento dei bisogni primari di queste persone.
Il 24 febbraio 2022 l’Ucraina ha chiesto assistenza a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4 in materia di forniture per la protezione civile. In un’espressione di solidarietà e sostegno, gli Stati membri e la comunità internazionale hanno risposto con la fornitura di merci per l’assistenza umanitaria destinate a essere distribuite alle persone in fuga dall’aggressione militare della Russia che arrivano nell’Unione e alle altre persone colpite dall’aggressione nei confronti dell’Ucraina.
La decisione (UE) 2022/1108 della Commissione5 ha concesso a taluni Stati membri la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto («IVA») all’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dall’aggressione militare in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in loco. La decisione (UE) 2023/829 della Commissione6 ha prorogato dette misure nei confronti di taluni Stati membri fino al 31 dicembre 2023. Tali misure sono state successivamente prorogate, nei confronti di alcuni Stati membri, fino al 31 dicembre 2024 con decisione (UE) 2024/775 della Commissione7, seguita dalla decisione (UE) 2025/676 della Commissione8 che proroga tali misure fino al 31 dicembre 2025 nei confronti della Polonia e della Lituania.
Nel settembre 2025 la Commissione ha consultato gli Stati membri cui si applica la decisione (UE) 2025/676 in merito alla necessità di prorogare la validità delle misure. Il 10 dicembre 2025 la Lituania ha presentato una richiesta di proroga delle misure. La Lituania ha giustificato la sua richiesta spiegando che la decisione (UE) 2025/676 fornisce una base giuridica per l’applicazione dell’articolo 101 bis della direttiva 2006/112/CE, consentendo agli Stati membri di esentare le cessioni (nazionali) e gli acquisti intracomunitari dei beni oggetto di tale decisione quando concedono un’esenzione dall’IVA all’importazione dello stesso tipo di beni.
La crisi umanitaria causata dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, non provocata e ingiustificata, è ancora in corso e può essere necessaria un’assistenza per quanti siano in fuga dall’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina e per quanti restino nel paese. Tale situazione instabile sta generando gravi conseguenze non solo per l’Ucraina, bensì anche per taluni Stati membri. Si tratta pertanto di una catastrofe che colpisce il territorio di uno o più Stati membri ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, e dell’articolo 51, primo comma, lettera a), della direttiva 2009/132/CE.
È pertanto appropriato autorizzare la Lituania a concedere la franchigia dai dazi all’importazione imponibili sulle merci importate ai fini di cui all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e l’esenzione dall’IVA imponibile sulle merci importate ai fini di cui all’articolo 51 della direttiva 2009/132/CE da o per conto di organizzazioni pubbliche, di enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti lituane. Al fine di rispondere alle richieste della Lituania di fornire assistenza alle persone rimaste in Ucraina e gravemente colpite dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, è altresì necessario autorizzare ulteriori trasferimenti di tali merci a organizzazioni pubbliche ucraine oppure a enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti ucraine per la distribuzione gratuita delle merci alle persone che ne hanno bisogno in loco. È pertanto appropriato autorizzare inoltre la Lituania a concedere la franchigia dai dazi all’importazione imponibili sulle merci importate ai fini di cui all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e l’esenzione dall’IVA imponibile sulle merci importate ai fini di cui all’articolo 51 della direttiva 2009/132/CE, se tali merci sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone in fuga dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina. Dal 2024 il ricorso alle misure è diminuito in modo significativo. La Commissione ritiene pertanto appropriato limitare la proroga di tali misure a un periodo di tre mesi.
Al fine di monitorare le importazioni di merci per le quali è concessa la franchigia dai dazi all’importazione o l’esenzione dall’IVA, la Lituania dovrebbe informare la Commissione della natura, dei quantitativi e del valore delle merci ammesse in franchigia dai dazi doganali all’importazione e in esenzione dall’IVA per la distribuzione o la messa a disposizione gratuita a persone in fuga dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, delle organizzazioni approvate ai fini della distribuzione o della messa a disposizione di dette merci e delle misure adottate al fine di evitare che le merci siano usate a fini diversi dal far fronte alle esigenze delle persone in fuga dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina.
Al fine di garantire la conformità con le condizioni stabilite dalla presente decisione, prevenire le irregolarità e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri, la Lituania dovrebbe garantire l’applicazione di misure pertinenti in materia di gestione del rischio e di controlli doganali per quanto attiene all’immissione in libera pratica nonché all’uso e al successivo trasferimento verso l’Ucraina di merci per le quali è concesso il beneficio della franchigia dai dazi all’importazione o dell’esenzione dall’IVA. Le misure dovrebbero essere comunicate alla Commissione entro i termini stabiliti dalla presente decisione.
Tenuto conto delle difficoltà che la Lituania affronta, si dovrebbe concedere la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’IVA per le importazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2026. La franchigia e le esenzioni dovrebbero rimanere in vigore fino al 31 marzo 2026.
Il 5 febbraio 2026 gli Stati membri sono stati consultati conformemente a quanto disposto all’articolo 76, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009, e all’articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Le merci sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) le merci sono destinate a uno dei seguenti usi:
i) distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c) a favore delle persone in fuga dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina;
ii) messa a disposizione gratuita a favore delle persone in fuga dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c);
(b) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;
(c) le merci sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, oppure da o per conto di altri enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti lituane nei quali si intende usare tali merci.
2. Subordinatamente a notifica preventiva alle autorità competenti lituane che concede la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’IVA, le organizzazioni che beneficiano di tale franchigia nonché dell’esenzione dall’IVA, a norma del paragrafo 1, possono trasferire le merci indicate in detto paragrafo, per le quali sono state concesse la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’IVA, a organizzazioni pubbliche ucraine oppure a enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti ucraine per la distribuzione gratuita di tali merci alle persone che ne hanno bisogno in loco.
3. Subordinatamente al rispetto di quanto prescritto agli articoli da 75 a 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e gli articoli da 52 a 57 della direttiva 2009/132/CE, le merci sono inoltre ammesse in franchigia dai dazi all’importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’IVA all’importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone in fuga dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina.
Art. 2
1. La Lituania comunica alla Commissione in merito alla natura, ai quantitativi e al valore delle merci ammesse in franchigia dai dazi all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’articolo 1, con cadenza mensile, il quindicesimo giorno del mese seguente il mese di comunicazione.
2. Entro il 31 luglio 2026 la Lituania comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
(a) un elenco delle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti lituane, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c);
(b) le seguenti informazioni consolidate concernenti le merci ammesse in franchigia dai dazi all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’articolo 1;
i) il numero di dichiarazione doganale;
ii) la data di accettazione della dichiarazione doganale;
iii) il codice del regime doganale;
iv) il paese di destinazione in cui si intende utilizzare le merci;
v) il codice della nomenclatura combinata;
vi) il codice della tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC);
vii) la massa netta;
viii) l’unità supplementare, se del caso;
ix) il valore dei beni;
x) il dazio;
xi) l’aliquota IVA;
xii) l’importo dei dazi e dell’IVA non riscossi;
xiii) l’origine delle merci;
xiv) i nominativi degli enti e delle organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c);
(c) le misure adottate per garantire la conformità con gli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e con gli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE e, se del caso, le misure in materia di gestione del rischio e di controlli doganali adottate a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio9, per quanto riguarda le merci che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione.
Art. 3
L’articolo 1 si applica alle importazioni effettuate verso la Lituania dal 1o gennaio 2026 al 31 marzo 2026.
Art. 4
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2026 Per la Commissione Maroš Šefčovič Membro della Commissione