Decisione (PESC) 2026/1450 del Consiglio del 26 giugno 2026 sul sostegno dell’Unione all’universalizzazione e all’effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), secondo cui la non proliferazione, il disarmo e il controllo degli armamenti possono apportare un contributo essenziale alla lotta globale contro il terrorismo, riducendo il rischio di accesso ad armi di distruzione di massa e a materiali radioattivi e ai loro vettori da parte di attori non governativi. Il capitolo III della strategia contiene un elenco di misure che devono essere adottate sia all’interno dell’Unione che nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.
L’Unione sta attivamente attuando la strategia e realizzando le misure elencate nel capitolo III, in particolare adoperandosi per l’universalizzazione e, là dove necessario, per il rafforzamento dei principali trattati, accordi e strumenti di verifica sul disarmo e la non proliferazione, nonché liberando risorse finanziarie per sostenere progetti specifici condotti da istituzioni multilaterali, come l’Ufficio delle Nazioni Unite (ONU) contro la droga e il crimine (UNODC) e l’Ufficio antiterrorismo delle Nazioni Unite (UNOCT).
Il 13 aprile 2005 l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, aperta alla firma il 14 settembre 2005.
Nell’agenda per il disarmo intitolata «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune), lanciata il 24 maggio 2018, il segretario generale dell’ONU ha osservato che i rischi nucleari sono inaccettabili e che sono in crescita.
Il 10 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/19391.
Il 7 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/9192, che modifica la decisione (PESC) 2018/1939 e ne proroga l’attuazione fino al 30 novembre 2022 in considerazione delle persistenti sfide derivanti dalla crisi pandemica COVID-19.
L’8 novembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/21853 che modifica la decisione (PESC) 2018/1939 e ne proroga ulteriormente l’attuazione fino al 30 giugno 2023 in considerazione del protrarsi del ritardo nell’attuazione delle attività di progetto di cui alla decisione (PESC) 2018/1939 a causa dell’impatto della pandemia di COVID-19.
La bussola strategica per la sicurezza e la difesa del 2022 si riferisce alla minaccia persistente della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, ed esprime gli obiettivi dell’Unione per il rafforzamento delle concrete azioni a sostegno degli obiettivi di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti. Menziona inoltre la minaccia transnazionale del terrorismo quale minaccia continua e la volontà dell’Unione di rafforzare la sua risposta per prevenire e combattere meglio il terrorismo.
Il 19 giugno 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/11874.
La decisione (PESC) 2023/1187 cessa di produrre effetti il 30 giugno 2026. Il Consiglio dovrebbe pertanto adottare la presente decisione al fine di proseguire l’attuazione della strategia, della strategia globale dell’UE per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa.
L’attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata all’UNODC e al Centro antiterrorismo dell’UNOCT.
La presente decisione dovrebbe essere attuata conformemente all’accordo quadro in materia finanziaria e amministrativa concluso dalla Commissione europea con l’ONU riguardo alla gestione dei contributi finanziari dell’Unione ai programmi o ai progetti gestiti dall’ONU,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. In vista dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, l’Unione continua a sostenere l’universalizzazione e l’effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare (International Convention for the Suppression of ACTS of Nuclear Terrorism – ICSANT) mediante un’azione operativa («azione»).
2. Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti:
a) aumentare il numero di Stati che avviano le procedure per diventare parti dell’ICSANT e accrescere la consapevolezza e la conoscenza dell’ICSANT tra i beneficiari, quali i responsabili delle politiche e dei processi decisionali nazionali, e nei consessi internazionali;
b) migliorare la legislazione nazionale e la capacità degli operatori della giustizia penale e degli altri pertinenti portatori di interessi nazionali nei paesi beneficiari di indagare, perseguire e giudicare i casi rientranti nell’ambito di competenza dell’ICSANT;
c) migliorare le politiche, le pratiche e le procedure per prevenire, individuare e contrastare la minaccia rappresentata da attori non statali, compresi i terroristi, che acquisiscono, detengono o utilizzano materiali nucleari o altri materiali radioattivi;
d) migliorare la conoscenza e la comprensione della minaccia rappresentata dal terrorismo radiologico e nucleare e da altri comportamenti criminali che coinvolgono materiali nucleari o altri materiali radioattivi;
e) rafforzare la cooperazione nazionale e internazionale, compreso lo scambio di informazioni, all’interno degli Stati parti e tra di essi nell’elaborazione e adozione di misure efficaci e concrete per attuare efficacemente l’ICSANT.
3. Una descrizione particolareggiata dell’azione figura nell’allegato.
Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione tecnica dell’azione è affidata all’Ufficio delle Nazioni Unite (ONU) contro la droga e il crimine (UNODC) e all’Ufficio antiterrorismo delle Nazioni Unite (UNOCT).
3. L’UNODC e l’UNOCT svolgono il compito di cui al paragrafo 2 sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante conclude i necessari accordi con l’UNODC e l’UNOCT.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dell’azione è pari a 2000000,02 EUR («spese»).
2. Le spese sono gestite in conformità delle norme e delle procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese. A tal fine, conclude accordi di contributo con l’UNODC e l’UNOCT. Gli accordi di contributo dispongono che l’UNODC e l’UNOCT assicurino la visibilità del contributo dell’Unione in misura corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere gli accordi di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate per pervenirvi e della data di conclusione di tali accordi.
Art. 4
1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall’UNODC e dall’UNOCT. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari concernenti l’attuazione dell’azione.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione degli accordi di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.
Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Damianos