Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 6 luglio 2026 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e che abroga la decisione dell’Ufficio di presidenza del 1o luglio 2019 C/2026/3956
Testo vigente
L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 224,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee1, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione2 («regolamento finanziario»),
visto il regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee3,
visto il regolamento del Parlamento europeo («regolamento»), in particolare l’articolo 25, paragrafo 11, e l’articolo 241,
Occorre stabilire le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445.
Ai fini della sana gestione finanziaria e della trasparenza, ogni domanda di finanziamento dovrebbe essere oggetto di una decisione dell’Ufficio di presidenza, che dovrebbe essere notificata al destinatario e dovrebbe contenere una motivazione, qualora la misura arrechi pregiudizio al destinatario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Oggetto
La presente decisione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445.
Salvo altrimenti specificato, la presente decisione si applica sia ai partiti politici europei che alle fondazioni politiche europee.
Gli allegati della presente decisione ne costituiscono parte integrante.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) «richiedente»: il partito o la fondazione che presenta una domanda di finanziamento a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, a seguito di un invito a presentare domande di contributi o di un invito a presentare proposte;
2) «ordinatore delegato»: il membro del personale cui sono stati delegati i poteri di ordinatore in conformità della decisione dell’Ufficio di presidenza del 20 gennaio 20254 e della decisione del Segretario generale sulla delega delle funzioni di ordinatore;
3) «Autorità»: l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee istituita in conformità dell’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445;
4) «beneficiario»: il partito cui è stato concesso un contributo o la fondazione cui è stata concessa una sovvenzione a norma del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445;
5) «importo finale del finanziamento»: l’importo finale del contributo (per i partiti) o l’importo finale della sovvenzione (per le fondazioni) stabilito dall’Ufficio di presidenza sulla base della sua decisione sulla relazione annuale;
6) «fondazione»: una fondazione politica europea ai sensi dell’articolo 2, punto 6), del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445;
7) «finanziamento»: un contributo ai sensi del titolo XI del regolamento finanziario (per i partiti) o una sovvenzione di funzionamento ai sensi del titolo VIII del regolamento finanziario (per le fondazioni);
8) «decisione di finanziamento»: la decisione relativa alla concessione di un contributo (per i partiti) o di una sovvenzione (per le fondazioni), conformemente alle modalità e alle condizioni stabiliti nell’invito;
9) «convenzione di finanziamento»: la convenzione tra il Parlamento e il beneficiario relativa alla concessione di un contributo (per i partiti) o di una sovvenzione (per le fondazioni), conformemente alle modalità e alle condizioni stabiliti nell’invito e ai termini della decisione di finanziamento;
10) «procedura di finanziamento»: la procedura che va dalla presentazione delle domande fino all’approvazione della relazione annuale e all’adozione della decisione sull’importo finale del finanziamento;
11) «partito»: un partito politico europeo ai sensi dell’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445;
Art. 3 Inviti
1. Previa approvazione da parte dell’Ufficio di presidenza, l’ordinatore delegato provvede ogni anno, rispettivamente, alla pubblicazione di un invito a presentare domande di contributi, nel caso dei partiti, e di un invito a presentare proposte, nel caso delle fondazioni («inviti»).
2. Gli inviti specificano il termine entro il quale partiti e fondazioni devono presentare per iscritto le proprie domande di finanziamento al Parlamento europeo.
3. Gli inviti includono gli elementi seguenti:
a) gli obiettivi perseguiti,
b) il quadro giuridico,
c) il calendario della procedura di finanziamento,
d) le modalità del finanziamento dell’Unione,
e) i criteri di ammissibilità e di esclusione,
f) (unicamente nel caso delle fondazioni) i criteri di selezione,
g) i criteri di concessione, quali precisati all’articolo 24 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445,
h) un modulo di domanda e un modello per il bilancio di previsione che il richiedente deve presentare con la sua domanda,
i) se del caso, un elenco degli eventuali documenti giustificativi richiesti,
j) i termini e le condizioni generali e particolari per la concessione di contributi e sovvenzioni, approvati dall’Ufficio di presidenza,
k) per quanto riguarda i partiti, la natura delle spese che possono essere rimborsate mediante il contributo, e, per quanto riguarda le fondazioni, le categorie di costi considerati ammissibili al finanziamento sulla base della sovvenzione.
4. L’invito a presentare domande di contributi e l’invito a presentare proposte devono specificare che ciascun richiedente si impegna espressamente per iscritto a rispettare i termini e le condizioni applicabili affinché la sua domanda sia ammissibile.
5. Gli inviti a presentare domande di contributi e gli inviti a presentare proposte specificano che il bilancio di previsione non deve comportare una perdita netta di esercizio, a meno che tale perdita non sia coperta da riserve di importo equivalente iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio precedente.
Art. 4 Domanda di finanziamento
1. In conformità dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, il richiedente che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1 o 2, di tale regolamento e desidera beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione presenta per iscritto una domanda di finanziamento al Presidente del Parlamento europeo.
2. Il richiedente può essere invitato dall’ordinatore delegato a presentare, entro un termine ragionevole, ulteriori documenti giustificativi o a fornire chiarimenti in relazione alla domanda. La mancata presentazione dei documenti o dei chiarimenti richiesti entro tale termine può comportare la reiezione della domanda.
Art. 5 Decisione sulla domanda di finanziamento
1. Sulla base di una proposta del Segretario generale, entro tre mesi dalla chiusura dell’invito in questione l’Ufficio di presidenza decide in merito alle domande di finanziamento, dopo aver verificato il rispetto dei criteri stabiliti agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 e di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della presente decisione e stabilisce l’importo del finanziamento massimo provvisorio concesso al richiedente. L’Ufficio di presidenza tiene conto degli eventuali cambiamenti intervenuti nella situazione di un richiedente successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento. I richiedenti sono informati dal Presidente per iscritto in merito alla decisione dell’Ufficio di presidenza e all’importo del finanziamento massimo provvisorio concesso al richiedente.
2. Se la domanda è approvata dall’Ufficio di presidenza, il beneficiario e il Parlamento europeo, rappresentato dall’ordinatore delegato, firmano una convenzione di finanziamento conformemente al modello di cui all’allegato 1a (per i partiti) o all’allegato 1b (per le fondazioni).
3. Qualora una domanda sia respinta o gli importi richiesti non siano concessi in misura parziale o totale, la decisione adottata dall’Ufficio di presidenza in conformità del paragrafo 1 esplicita i motivi della reiezione. L’informazione fornita al richiedente in merito alla reiezione include l’indicazione dei mezzi di ricorso disponibili in sede amministrativa o giudiziaria.
4. L’importo del finanziamento massimo provvisorio è quello più basso tra i seguenti: a) l’importo richiesto dal partito o dalla fondazione nella domanda, che non supera il 95 % del totale delle spese rimborsabili o dei costi ammissibili indicati nel bilancio di previsione, in conformità dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445; e b) l’importo determinato in conformità dell’articolo 24 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445. L’importo finale del finanziamento è determinato in conformità della procedura stabilita all’articolo 8 della presente decisione.
5. Qualora gli importi per richiedente siano sensibilmente diversi da quelli che ci si aspettava al momento della pubblicazione degli inviti di cui all’articolo 3 della presente decisione, l’Ufficio di presidenza può invitare il Presidente del Parlamento europeo a presentare una proposta alla commissione competente affinché questa adegui gli stanziamenti disponibili.
Art. 6 Pagamenti
1. Il finanziamento è versato ai beneficiari a titolo di prefinanziamento, come ulteriormente precisato nelle modalità e nelle condizioni particolari di cui all’allegato 1a (per i partiti) e all’allegato 1b (per le fondazioni). A meno che l’Ufficio di presidenza non decida altrimenti in casi debitamente giustificati, il prefinanziamento è versato in un’unica rata, pari al 100 % dell’ importo del finanziamento massimo provvisorio.
2. Caso per caso e previa analisi del rischio, l’Ufficio di presidenza può esigere dal beneficiario una garanzia di prefinanziamento in conformità del regolamento finanziario.
3. Le disposizioni riguardanti i pagamenti e i relativi termini figurano nella convenzione di finanziamento. Nessun finanziamento è versato ai beneficiari prima della firma della convenzione di finanziamento.
Art. 7 Revisione contabile esterna
1. L’ordinatore delegato riceve dal beneficiario la relazione di revisione contabile esterna di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445, elaborata dagli organismi o esperti esterni indipendenti incaricati a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445.
2. L’ambito della revisione contabile esterna è precisato all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445. La finalità della revisione contabile esterna è ulteriormente precisata nelle disposizioni applicabili della parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (per le fondazioni).
Art. 8 Decisione sulla relazione annuale e l’importo finale del finanziamento
1. Sulla base di una proposta del Segretario generale, l’Ufficio di presidenza approva o respinge la relazione annuale entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo a quello cui è fatto riferimento nella relazione annuale.
2. L’Ufficio di presidenza o l’ordinatore delegato possono chiedere al beneficiario di presentare informazioni supplementari che consentano di verificare il rispetto delle norme pertinenti. Il controllo dell’osservanza è esercitato in conformità degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445.
3. Qualora l’Ufficio di presidenza o l’ordinatore delegato richiedano tali informazioni supplementari, il termine per la decisione sulla relazione annuale è prorogato fino a che le informazioni supplementari non siano state ricevute e valutate. Il termine può essere prorogato anche quando l’Autorità abbia richiesto informazioni supplementari, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445.
4. Per quanto riguarda i partiti, l’Ufficio di presidenza determina annualmente, sulla base della relazione annuale, l’importo delle spese rimborsabili e l’importo finale del finanziamento. In caso di trasferimento di fondi non spesi all’esercizio finanziario successivo, l’importo finale del finanziamento è stabilito conformemente alla parte B dei termini e condizioni generali di cui all’allegato 1a.
5. Per quanto riguarda le fondazioni, l’Ufficio di presidenza determina annualmente, sulla base della relazione annuale, i costi ammissibili e l’importo finale del finanziamento.
6. L’importo finale del finanziamento non supera il 95 % delle spese annue rimborsabili di un partito e il 95 % dei costi annui ammissibili di una fondazione. In ogni caso, l’importo finale del finanziamento non supera l’importo del finanziamento massimo provvisorio stabilito nella convenzione di finanziamento.
7. Sulla base dell’importo finale del finanziamento determinato in conformità dei paragrafi da 4 a 6 e dei prefinanziamenti precedentemente effettuati nel quadro della decisione di finanziamento e della convenzione di finanziamento, l’ordinatore delegato stabilisce gli importi dovuti al beneficiario o al Parlamento europeo.
8. L’importo finale del finanziamento è determinato lasciando impregiudicati il diritto del Parlamento europeo di effettuare controlli ex post, in conformità della parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (per le fondazioni), e la possibilità di adeguare con effetto retroattivo l’importo finale del finanziamento alla luce dell’esito di tali controlli o di altre revisioni contabili o indagini condotte dagli organi competenti.
9. Le decisioni adottate a norma del presente articolo sono notificate al beneficiario come decisione uniforme, in conformità dell’articolo 241, paragrafo 1, del regolamento.
10. La procedura applicabile per l’approvazione della relazione annuale e per l’adozione della decisione sull’importo finale del finanziamento è ulteriormente precisata nella parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e nella parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (per le fondazioni).
Art. 9 Procedura di sospensione
1. In conformità delle disposizioni applicabili del regolamento finanziario e delle disposizioni applicabili della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (per le fondazioni), l’Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, può decidere di sospendere il pagamento del finanziamento a un partito politico o a una fondazione e decidere di riprendere il pagamento, qualora i motivi della sospensione non sussistano più. Prima di tale decisione dell’Ufficio di presidenza, spetta all’ordinatore delegato avviare la procedura e prendere tutti i provvedimenti del caso, in conformità della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (per le fondazioni).
2. Alle decisioni adottate dall’Ufficio di presidenza a norma del presente articolo si applica l’articolo 241, paragrafo 1, comma 3, del regolamento.
Art. 10 Procedura per la risoluzione o la revoca di una decisione di finanziamento
1. Prima di una decisione dell’Ufficio di presidenza relativa alla risoluzione di una decisione di finanziamento a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 o alla sua revoca a norma dell’articolo 37 di tale regolamento, spetta all’ordinatore delegato avviare la procedura e prendere tutti i provvedimenti del caso, in conformità della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a della presente decisione (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b della presente decisione (per le fondazioni).
2. L’Ufficio di presidenza decide su proposta del Segretario generale in merito alla risoluzione o alla revoca di una decisione di finanziamento. A tali decisioni si applica l’articolo 241, paragrafo 1, comma 3, del regolamento del Parlamento.
3. A seguito dell’adozione da parte dell’Ufficio di presidenza della decisione di procedere alla risoluzione o alla revoca della decisione di finanziamento, l’ordinatore delegato notifica senza indugio al beneficiario la risoluzione della convenzione di finanziamento.
4. L’ordinatore delegato ha il potere di emettere gli ordini di riscossione necessari.
Art. 11 Controllo
La convenzione di finanziamento prevede espressamente il diritto del Parlamento europeo e delle altre autorità competenti di esercitare i loro poteri di controllo nei confronti del beneficiario, conformemente agli articoli 29 e 30 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445.