Decisione (UE) 2026/1701 della Commissione del 10 luglio 2026 che conferma la partecipazione dell’Ungheria alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 328, paragrafo 1, e l’articolo 331, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»)1,
vista la notifica dell’intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO, effettuata dall’Ungheria con lettera del 27 maggio 2026 ricevuta dalla Commissione il 29 maggio 2026,
Il 3 aprile 2017 il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Croazia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, la Lituania, il Lussemburgo, il Portogallo, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia e la Spagna hanno notificato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione l’intenzione di instaurare una cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO. Inoltre, con lettere del 19 aprile 2017, del 1o giugno 2017, del 9 giugno 2017 e del 22 giugno 2017 rispettivamente, la Lettonia, l’Estonia, l’Austria e l’Italia hanno espresso l’intenzione di partecipare all’instaurazione della cooperazione rafforzata.
Il 3 aprile 2017 l’autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE) e all’articolo 329, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) è stata considerata concessa conformemente all’articolo 86, paragrafo 1, terzo comma, TFUE.
Il 12 ottobre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO.
Il 20 novembre 2017 il regolamento (UE) 2017/1939 è entrato in vigore.
La decisione (UE) 2018/1094 della Commissione2 ha confermato la partecipazione dei Paesi Bassi alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO.
La decisione (UE) 2018/1103 della Commissione3 ha confermato la partecipazione di Malta alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO.
Conformemente all’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/856 della Commissione4 l’EPPO ha assunto i suoi compiti di indagine e azione penale il 1o giugno 2021.
La decisione (UE) 2024/807 della Commissione5 ha confermato la partecipazione della Polonia alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO.
La decisione (UE) 2024/1952 della Commissione6 ha confermato la partecipazione della Svezia alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO.
Il 29 maggio 2026 l’Ungheria ha notificato alla Commissione l’intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO.
Il regolamento (UE) 2017/1939 non impone alcuna particolare condizione di partecipazione alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO.
Conformemente all’articolo 120, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO esercita la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante in quest’ultima commesso dopo la data di entrata in vigore dello stesso regolamento. Conformemente all’articolo 120, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/1939, per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata conformemente all’articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, il regolamento (UE) 2017/1939 si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione.
Conformemente all’articolo 331 TFUE, la Commissione, nel confermare la partecipazione di uno Stato membro a una cooperazione rafforzata, è tenuta ad adottare le misure transitorie necessarie per l’applicazione degli atti già adottati nel quadro di tale cooperazione rafforzata.
Nella lettera con cui ha notificato alla Commissione l’intenzione di aderire alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO, l’Ungheria ha chiesto che il regolamento (UE) 2017/1939 si applichi nel paese a decorrere dal 1o giugno 2021, data in cui l’EPPO ha assunto i compiti di indagine e azione penale, al fine di dimostrare l’impegno a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.
Come sottolineato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, benché, in linea di massima, il principio della certezza del diritto osti a che l’efficacia nel tempo di un atto dell’Unione decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato.
La protezione efficace degli interessi finanziari dell’Unione a norma dell’articolo 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il rafforzamento della lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, obiettivo principale del regolamento (UE) 2017/1939, sono conseguiti al meglio se il regolamento (UE) 2017/1939 si applica in Ungheria a decorrere dal 1o giugno 2021, in particolare tenendo conto della precedente adozione da parte del Consiglio di misure a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio7 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione, in considerazione dei gravi rischi per il bilancio dell’Unione derivanti dalle violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria8.
L’applicazione del regolamento (UE) 2017/1939 in Ungheria a decorrere dal 1o giugno 2021 consentirebbe all’EPPO di esercitare la sua competenza in Ungheria e prendere in considerazione l’avvio o l’avocazione di indagini in relazione a reati commessi dopo tale data, ove sussistano le condizioni per farlo. Garantirà inoltre un avvio efficace delle attività dell’EPPO in Ungheria, poiché l’EPPO potrà immediatamente svolgere indagini ed esercitare l’azione penale in relazione ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione commessi nel paese.
Per i reati di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2017/1939 che non sono già soggetti alla competenza della Procura europea a partire dall’entrata in vigore di tale regolamento, l’EPPO dovrebbe quindi essere in grado di esercitare la sua competenza in Ungheria, a condizione che tali reati siano stati commessi dopo il 1o giugno 2021. Questa data rappresenta un punto di partenza chiaro e adeguato per l’esercizio della competenza dell’EPPO in Ungheria e garantisce la certezza del diritto.
L’esercizio della competenza dell’EPPO in Ungheria per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione commessi dopo il 1o giugno 2021 è soggetto alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, tra cui l’articolo 26 sull’avvio delle indagini e l’articolo 27 sul diritto di avocazione.
In linea di principio, tale competenza non dovrebbe incidere sulle sentenze passate in giudicato, comprese quelle emesse per scadenza dei termini di prescrizione, a meno che il diritto nazionale applicabile non consenta, in circostanze specifiche, di riaprire indagini e casi chiusi.
La presente decisione rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 49. Come sottolineato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, il principio di legalità dei reati e delle pene richiede disposizioni di diritto penale che garantiscano l’accessibilità e la prevedibilità sia per quanto riguarda la definizione del reato che la determinazione della pena. La legge dovrebbe inoltre definire chiaramente i reati e le relative pene. Le norme in base alle quali le procure indagano, esercitano l’azione penale e portano i casi in giudizio sono tuttavia norme di natura procedurale che riguardano l’organizzazione di tali organi e i relativi procedimenti e non riguardano la definizione dei reati e delle pene. Esse non rientrano pertanto nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 della Carta. Le pertinenti norme sostanziali di diritto penale, contenute nella direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio9, quale recepita nel diritto ungherese, restano invariate e non sono interessate dalla presente decisione.
Le autorità ungheresi, il Consiglio e l’EPPO dovrebbero disporre di tempo sufficiente per portare a termine i lavori preparatori necessari per consentire all’EPPO di operare efficacemente in Ungheria. In particolare, l’EPPO dovrebbe essere in grado di avviare rapidamente le sue attività operative in Ungheria, anche nel contesto di indagini transfrontaliere, segnatamente avviando indagini, se necessario su comunicazione delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione e delle autorità competenti degli Stati membri, conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, o esercitando il suo diritto di avocazione. Ciò richiede almeno la nomina del procuratore europeo dell’Ungheria, che potrebbe, in casi eccezionali, adottare la decisione motivata di svolgere l’indagine di persona, conformemente all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939. Per evitare che all’EPPO siano effettuate notifiche che essa non è in grado di trattare, oppure che scadano i termini, gli articoli da 24 a 27 e l’articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1939 dovrebbero applicarsi in Ungheria a decorrere dal ventesimo giorno dalla nomina del procuratore europeo ungherese a norma dell’articolo 16 di tale regolamento. Inoltre, l’EPPO e le autorità ungheresi competenti possono concordare modalità specifiche, quali notifiche dilazionate, per l’adempimento dell’obbligo di informare l’EPPO senza indebito ritardo quando le autorità giudiziarie o di contrasto nazionali hanno avviato indagini su reati potenzialmente di competenza dell’EPPO e commessi prima dell’entrata in vigore della presente decisione, al fine di consentire all’EPPO di esercitare effettivamente il diritto di avocazione entro il termine di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939.
Con l’entrata in vigore della presente decisione, gli unici Stati membri che non parteciperanno alla cooperazione rafforzata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 sono quelli che non prendono parte alle misure adottate a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in virtù del diritto primario. Di conseguenza, il regolamento (UE) 2017/1939 cesserà di essere un atto adottato nel quadro della cooperazione rafforzata e diventerà un atto ordinario del diritto dell’Unione, e quindi parte dell’acquis,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La partecipazione dell’Ungheria alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea è confermata.
Art. 2
1) Il regolamento (UE) 2017/1939 si applica in Ungheria in relazione a qualsiasi reato rientrante nella competenza della Procura europea commesso dopo il 1o giugno 2021.
2) Gli articoli da 24 a 27 e l’articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1939 si applicano in Ungheria a decorrere dal ventesimo giorno dalla nomina del procuratore europeo dell’Ungheria a norma dell’articolo 16 di tale regolamento.
3) Per garantire l’effettivo esercizio del diritto di avocazione conformemente all’articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO e le autorità competenti dell’Ungheria possono concordare modalità specifiche per le notifiche a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, per quanto riguarda i reati commessi prima dell’entrata in vigore della presente decisione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen