Decisione (UE) 2026/1758 del Consiglio del 10 luglio 2026 sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Bulgaria
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 126, paragrafo 6,
vista la proposta della Commissione europea,
viste le osservazioni della Bulgaria,
L’articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili come mezzo volto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte, sostenibile e inclusiva sorretta dalla stabilità finanziaria, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in termini di crescita sostenibile e di occupazione.
La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 TFUE, precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi1, che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita, prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE contiene ulteriori disposizioni relative all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio2 stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione di tali disposizioni.
Ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 5, TFUE, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, la Commissione deve trasmettere un parere allo Stato membro interessato e informarne il Consiglio. Sulla base della sua relazione adottata a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE e visto il parere del comitato economico e finanziario a norma dell’articolo 126, paragrafo 4, TFUE, la Commissione ha concluso che in Bulgaria esiste un disavanzo eccessivo. Il 25 giugno 2026 la Commissione ha pertanto trasmesso alla Bulgaria un parere in tal senso e ne ha informato il Consiglio3.
A norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, il Consiglio deve considerare le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Bulgaria la valutazione globale ha portato alle conclusioni che si illustrano di seguito.
Secondo i dati forniti da Eurostat il 22 aprile 20264, nel 2025 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche della Bulgaria ha raggiunto il 3,5 % del PIL. Sebbene la Bulgaria non abbia comunicato a Eurostat il disavanzo previsto per il 2026, le previsioni di primavera 2026 della Commissione indicavano per il paese la proiezione di un disavanzo per il 2026 al 4,1 % del PIL5. Il disavanzo pubblico effettivo nel 2025 e il disavanzo previsto per il 2026 sono superiori e non vicini al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato e per entrambi il superamento non è considerato temporaneo. Secondo le previsioni di primavera 2026 della Commissione, nel 2027 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche continuerà a rimanere al di sopra del 3 % del PIL. L’8 luglio 2025 il Consiglio ha attivato la clausola di salvaguardia nazionale per agevolare l’aumento della spesa per la difesa in Bulgaria nel periodo 2025-20286. Su questo presupposto la relazione della Commissione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE ha ritenuto che il disavanzo del 2025, superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato, sia eccezionale, in quanto interamente giustificato dall’aumento della spesa per la difesa a partire dall’anno di riferimento 2024, mentre così non è per il disavanzo previsto per il 2026, superiore al valore di riferimento.
Secondo i dati forniti da Eurostat il 22 aprile 20267, nel 2025 il debito delle amministrazioni pubbliche si è attestato al 29,9 % del PIL, ossia al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL. Il criterio del debito stabilito dal trattato risulta pertanto soddisfatto.
Nella relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione ha analizzato anche tutti i fattori significativi come previsto dallo stesso articolo. A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, quando il rapporto debito pubblico/PIL non supera il valore di riferimento, nel percorso che porta alla decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in base al criterio del disavanzo si tiene conto dei fattori significativi.
Nel complesso, per la Bulgaria i fattori significativi esaminati nella relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE sono stati valutati come aggravanti. Tenendo opportunamente conto di tutti i fattori significativi e in particolare del fatto che il disavanzo sta crescendo verso un valore ben superiore al 3 % del PIL nel 2026, nel complesso il criterio del disavanzo, quale definito dal trattato e dal regolamento (CE) n. 1467/97, non è soddisfatto.
L’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1467/97 stabilisce che, in caso di attivazione di una clausola di salvaguardia nazionale, la Commissione e il Consiglio possono decidere di non giungere a una conclusione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo8. Tuttavia, poiché il disavanzo previsto per il 2026, superiore al valore di riferimento, non può essere interamente giustificato dall’aumento della spesa per la difesa a partire dall’anno di riferimento 2024 (cfr. considerando 6), l’articolo 2, paragrafo 5, non si applica,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Da una valutazione globale risulta che in Bulgaria esiste un disavanzo eccessivo dovuto al mancato rispetto del criterio del disavanzo.
Art. 2
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente S. Harris