Decisione (UE) 2026/1911 del Consiglio del 13 luglio 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguarda la decisione n. 1/2026 relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione1 l’Unione ha concluso l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli («accordo»), che è entrato in vigore il 1o giugno 2002.
Ai sensi dell’allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo, il Comitato misto veterinario istituito dall’accordo («Comitato misto veterinario») deve esaminare tutte le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere inoltre tutti gli incarichi ivi previsti. L’articolo 19, paragrafo 3, di tale allegato autorizza il Comitato misto veterinario a modificare le appendici dell’allegato 11, in particolare per adeguarle e aggiornarle.
In occasione della sua prossima riunione, il Comitato misto veterinario è chiamato ad adottare una decisione relative alle modifiche delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo.
Qualora sia adottata, la decisione del Comitato misto veterinario relativa alle modifiche delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo produrrà effetti giuridici per l’Unione.
Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio2 modifica e abroga diversi atti rilevanti ai fini dell’allegato 11 dell’accordo. Le misure sulla sanità animale previste dalla legislazione svizzera sono state valutate e riconosciute equivalenti alla legislazione dell’Unione. La valutazione di tale equivalenza è stata effettuata tenendo conto di tutti gli atti giuridici basati sulla legislazione dell’Unione sulla sanità animale. È pertanto opportuno modificare tutti i riferimenti alle misure sulla sanità animale contenuti nelle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo.
Tenuto conto dell’equivalenza riconosciuta per quanto concerne le misure sulla sanità animale, è opportuno semplificare il riconoscimento dello status di «indenne» da alcune malattie per renderlo più rapido e consentire una migliore gestione delle malattie transfrontaliere.
Dati i successivi sviluppi relativi ai materiali a rischio specificati e all’uso delle proteine animali per l’alimentazione degli animali d’allevamento non ruminanti, diversi dagli animali da pelliccia, è opportuno aggiornare e semplificare le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili di cui alle appendici 1 e 6 dell’allegto 11 dell’accordo.
Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio3 modifica e abroga diversi testi rilevanti ai fini dell’allegato 11 dell’accordo, in particolare per quanto riguarda l’applicazione del regolamento (UE) 2016/429. Inoltre, dal 1o gennaio 2009 la Svizzera ha riprodotto nella propria legislazione nazionale i requisiti dell’Unione per i controlli ufficiali svolti per verificare la conformità alla normativa sulla salute animale, nonché tutte le disposizioni adottate per la loro applicazione nell’ambito dei controlli delle importazioni da paesi terzi nell’Unione europea. È pertanto opportuno modificare tutti i riferimenti ai controlli ufficiali svolti per verificae la conformità alle norme di sanità animale e i controlli delle importazioni provenienti da paesi terzi, contenuti nelle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione4 ha riunito, razionalizzato e sostituito diversi atti precedenti che disciplinavano separatamente le diverse piattaforme informatiche che sono ora elementi del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC). Al fine di agevolare la cooperazione amministrativa tra le parti e garantire la fluidità degli scambi di informazioni sui controlli ufficiali tra la Commissione europea, le autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti svizzere, la Svizzera dovrebbe essere pienamente integrata nel sistema IMSOC. La Svizzera dovrebbe designare a tale scopo un punto di contatto. È pertanto opportuno modificare tutti i riferimenti al sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali contenuti nelle appendici 1, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo.
L’uso prudente degli antimicrobici è un elemento fondamentale per contrastare la resistenza agli antimicrobici (AMR). La Svizzera e l’Unione contrastano attivamente l’AMR attraverso piani d’azione basati sul principio «One Health». La Svizzera applica le stesse disposizioni dell’articolo 107 (ad eccezione del paragrafo 6), in combinato disposto con l’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio5, per quanto riguarda le norme sull’impiego di medicinali antimicrobici negli animali da reddito, il divieto di impiego, negli animali da reddito, di antimicrobici o gruppi di antimicrobici designati riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo, nonché per i controlli delle importazioni di animali e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi. Gli scambi di animali e prodotti di origine animale tra la Svizzera e l’Unione europea possono pertanto essere effettuati senza essere accompagnati da un certificato ufficiale attestante il rispetto delle restrizioni all’impiego di medicinali antimicrobici fino al 1o luglio 2028. È opportuno aggiungere tali disposizioni nelle appendici 2, 3, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo.
Poiché la Svizzera ha previsto un aggiornamento più esteso della propria legislazione sui medicinali nei prossimi mesi, le parti intendono rivedere il regime di cui sopra entro il 1o luglio 2028, data di scadenza dello stesso.
È opportuno stabilire la posizione a nome dell’Unione in sede di Comitato misto veterinario per quanto riguarda la decisione n. 1/2026 relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella prossima riunione del Comitato misto veterinario istituito dall’allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguarda la modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo si basa sul progetto di decisione del Comitato misto veterinario accluso alla presente decisione.
Art. 2
Modifiche di lieve entità della posizione di cui all’articolo 1 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Heydon