Decisione di esecuzione (UE) 2026/1799 della Commissione del 24 luglio 2026 che autorizza i metodi di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi e abroga la decisione di esecuzione 2011/303/UE [notificata con il numero C(2026) 5120] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l’articolo 20, primo comma, lettere p) e t),
L’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di suino si applicano conformemente all’allegato IV, parte B, di tale regolamento. Ai fini della classificazione delle carcasse di suino l’allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, di detto regolamento dispone che il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione, che sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino e che tali metodi di classificazione sono subordinati alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito nell’allegato V, parte A, punto 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione2.
La decisione di esecuzione 2011/303/UE della Commissione3 autorizzava l’impiego di tre metodi di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi.
I Paesi Bassi hanno chiesto alla Commissione di revocare l’autorizzazione dei metodi «Hennessy Grading Probe (HGP 7)» e «CSB Image-Meater (CSB)».
I Paesi Bassi hanno chiesto alla Commissione di autorizzare i nuovi metodi seguenti: «AutoFom IV», «CSB Image-Meater 2.0» e «Fat-O-Meater II (FOM II)». A tal fine i Paesi Bassi hanno presentato una descrizione dettagliata delle prove di sezionamento, indicando, nel protocollo di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1182, i principi su cui si basa il nuovo metodo, l’esito delle prove di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima della percentuale di carne magra.
I Paesi Bassi hanno inoltre chiesto alla Commissione di autorizzare una formula aggiornata per il metodo «Capteur Gras Maigre (CGM)» già autorizzato dalla decisione di esecuzione 2011/303/UE per la classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio.
Dall’esame delle domande presentate risultano soddisfatte le condizioni e i requisiti minimi per l’autorizzazione dei nuovi metodi di classificazione e per l’aggiornamento delle equazioni per i metodi autorizzati di cui all’allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 per tutte le domande. È pertanto opportuno autorizzare il nuovo metodo di classificazione e le nuove formule nei Paesi Bassi.
Salvo esplicita autorizzazione con decisione di esecuzione della Commissione, non dovrebbero essere consentite modifiche dei metodi o degli apparecchi di classificazione.
Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto occorre abrogare la decisione di esecuzione 2011/303/UE.
Per concedere agli operatori il tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici relativi all’introduzione di nuovi dispositivi e di nuove equazioni, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2027.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Per la valutazione delle carcasse di suino in relazione al tenore di carne magra a norma dell’allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è autorizzato nei Paesi Bassi l’impiego dei metodi di classificazione seguenti:
a) l’apparecchio denominato «AutoFom IV» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell’allegato;
b) l’apparecchio denominato «CSB Image-Meater 2.0» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell’allegato;
c) l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell’allegato;
d) l’apparecchio denominato «Capteur Gras Maigre (CGM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell’allegato.
Art. 2
Le modifiche dei metodi di classificazione o dei relativi apparecchi autorizzati di cui all’articolo 1 sono autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.
Art. 3
La decisione di esecuzione 2011/303/UE è abrogata.
Art. 4
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2027.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2026 Per la Commissione Christophe Hansen Membro della Commissione