Decisione di esecuzione (UE) 2026/1815 della Commissione del 24 luglio 2026 relativa alla pubblicazione di un elenco indicante determinati valori di emissione di CO2 per costruttore nonché le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione a norma del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo di riferimento dell’anno 2024 [notificata con il numero C(2026)5108] (I testi in lingua francese, inglese, italiana, neerlandese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio1, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), d) e f),
Le emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore dovrebbero essere determinate sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri e dai costruttori a norma del regolamento (UE) 2019/1242 per i veicoli di tale costruttore o trasferiti a tale costruttore.
Il fattore per zero-basse emissioni per ciascun costruttore dovrebbe essere determinato tenendo conto dei veicoli pesanti a zero-basse emissioni comunicati.
La traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2 e i crediti di emissioni per costruttore dovrebbero essere determinati sulla base del numero di veicoli pesanti nuovi comunicati.
Secondo la formula di cui all’allegato I, punto 2.7.1, del regolamento (UE) 2019/1242, applicabile per il periodo di riferimento dell’anno 2024, le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione dovrebbero essere determinate sulla base dei dati comunicati da tutti i costruttori per i veicoli che rientrano nei sottogruppi di veicoli 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD e 10-LH.
A seguito della modifica apportata dal regolamento (UE) 2024/1610 del Parlamento europeo e del Consiglio2, l’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242 di cui all’articolo 2 è stato ampliato. Di conseguenza, a partire dal periodo di riferimento dell’anno 2024, la quota di veicoli pesanti nuovi rientranti in un sottogruppo di veicoli, in conformità dell’allegato I, punto 2.4, del regolamento (UE) 2019/1242, deve essere calcolata sulla base del numero di veicoli pesanti di un costruttore che rientrano nell’ambito di applicazione ampliato. Pertanto, i valori delle emissioni specifiche medie di CO2 e della traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2 di un costruttore, nonché il valore delle emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli pesanti nuovi, stabiliti nella presente decisione e nel relativo allegato, non sono più direttamente comparabili ai valori stabiliti nelle decisioni riguardanti i periodi di riferimento degli anni precedenti. I crediti di emissioni per costruttore non sono influenzati dalla modifica del calcolo delle quote di veicoli pesanti nei sottogruppi e rimangono comparabili.
I valori indicati nella presente decisione e nel relativo allegato si basano sui dati a disposizione della Commissione al 2 luglio 2026,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Emissioni specifiche medie di CO2 per costruttore
Per il periodo di riferimento dell’anno 2024, le emissioni specifiche medie di CO2 per costruttore, di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1242, sono indicate nella seconda colonna della tabella che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2 Fattore per zero-basse emissioni per costruttore
Per il periodo di riferimento dell’anno 2024, il fattore per zero-basse emissioni per costruttore, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1242, è indicato nella terza colonna della tabella che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 3 Traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2 e crediti di emissioni per costruttore
Per il periodo di riferimento dell’anno 2024, la traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2 e i crediti di emissioni per costruttore, di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1242, sono indicati rispettivamente nella quarta e quinta colonna della tabella che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 4 Emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli pesanti nuovi
Le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione nel periodo di riferimento per l’anno 2024, calcolate applicando la formula che figura nell’allegato I, punto 2.7.1, del regolamento (UE) 2019/1242 e tenendo conto dei veicoli pesanti nuovi di tutti i costruttori, sono pari a 35,2 g/tkm.
Art. 5 Destinatari
La presente decisione è destinata ai costruttori seguenti:
(1) DAF TRUCKS N.V. P.O. Box 90065 5600 PT Eindhoven Paesi Bassi
(2) DAIMLER TRUCK AG Fasanenweg 10 70771 Leinfelden-Echterdingen Germania
(3) FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş. Akpınar Mahallesi Hasan Basri Caddesi No: 2 34885 Sancaktepe/Istanbul Turchia
(4) HYUNDAI HYDROGEN MOBILITY AG Hagenholzstrasse 60 8004 Zurigo Svizzera
(5) IRIZAR S. COOP Zumárraga Bidea 8 20216 Ormaiztegi, Gipuzkoa Spagna
(6) IVECO MAGIRUS AG Nicolaus-Otto-Straße 27 89079 Ulm Germania
(7) IVECO S.P.A. Via Puglia 35 10156 Torino Italia
(8) MAN TRUCK & BUS SE Dachauer Straße 667 80995 Monaco di Baviera Germania
(9) RENAULT TRUCK SAS 99 Route de Lyon 69800 Saint-Priest Francia
(10) SCANIA CV AB Vagnmakarvägen 1 SE-151 87 Södertälje Svezia
(11) VOLVO TRUCK CORPORATION Herkulesgatan 75 SE-405 08 Göteborg Svezia
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2026 Per la Commissione Wopke Hoekstra Membro della Commissione