Regolamento (UE) 2024/1610 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, modifica il regolamento (UE) 2018/858 e abroga il regolamento (UE) 2018/956 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
L’impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all’ambiente e a conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi3, adottato il 12 dicembre 2015 nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è al centro della comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 sul «Green Deal europeo». I gravissimi effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute e sul benessere economico dei cittadini dell’Unione, come pure la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, non hanno fatto che accentuare la necessità e il valore del Green Deal europeo.
Il Green Deal europeo combina un’ampia serie di misure e iniziative tra loro sinergiche volte a conseguire la neutralità climatica nell’Unione entro il 2050 e definisce una nuova strategia di crescita che mira a trasformare l’Unione in una società equa e prospera, con un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, in cui la crescita economica sia dissociata dall’uso delle risorse. Intende inoltre proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Tale transizione incide al contempo in modo diverso sugli uomini e le donne e ha un impatto particolare su alcuni gruppi svantaggiati e vulnerabili, come le famiglie e le persone a basso reddito, gli anziani, le persone con disabilità e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. Occorre pertanto garantire che la transizione sia giusta e inclusiva e che nessuno ne sia escluso.
A seguito dell’adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio degli elementi essenziali del pacchetto legislativo «Pronti per il 55 %», come proposto dalla Commissione nel luglio 2021, l’Unione ha presentato nell’ottobre 2023 all’UNFCCC un aggiornamento del contributo determinato a livello nazionale (Nationally Determined Contribution — NDC) dell’Unione e dei suoi Stati membri, nel quale ha confermato che l’Unione ridurrà le sue emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
Mediante l’adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio4, l’Unione ha sancito in un atto legislativo dell’Unione l’obiettivo della neutralità climatica per l’insieme dell’economia all’interno dell’Unione al più tardi entro il 2050, come pure l’obiettivo di conseguire emissioni negative in seguito. Tale regolamento stabilisce inoltre l’obiettivo vincolante per l’Unione di ridurre internamente le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Il regolamento definisce altresì il quadro per la definizione di traguardi climatici intermedi dell’Unione e per la pubblicazione del bilancio di previsione indicativo per i gas a effetto serra dell’Unione per il periodo 2030-2050.
Tutti i settori dell’economia sono tenuti a contribuire a tali riduzioni delle emissioni, compreso il trasporto su strada. Nella sua comunicazione del 9 dicembre 2020 «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro», la Commissione definisce una tabella di marcia per un futuro sostenibile e intelligente dei trasporti europei, con un piano d’azione finalizzato all’obiettivo di conseguire una riduzione del 90 % delle emissioni prodotte dal settore dei trasporti entro il 2050. I veicoli pesanti sono attualmente responsabili di oltre un quarto delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto su strada nell’Unione e di oltre il 6 % delle emissioni totali di gas a effetto serra dell’Unione.
Il pacchetto legislativo «Pronti per il 55 %» è inteso ad attuare l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030. Esso copre una serie di settori d’intervento. La revisione del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio5 è parte integrante del pacchetto legislativo.
Nella sua comunicazione del 18 maggio 2022, sul «Piano REPowerEU», la Commissione ha delineato un piano per rendere l’Unione indipendente dai combustibili fossili russi ben prima della fine di questo decennio. Tale comunicazione evidenzia l’importanza, tra l’altro, di rendere ancor più efficiente, e ridurre, il consumo di combustibili fossili nel settore dei trasporti, laddove l’elettrificazione può essere unita all’uso di idrogeno pulito al fine di sostituire i combustibili fossili.
Al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e conformemente al principio dell’«efficienza energetica al primo posto», è necessario rafforzare gli obblighi di riduzione delle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti stabiliti nel regolamento (UE) 2019/1242. Occorre anche definire un percorso chiaro di riduzione delle emissioni post 2030, affinché il settore dei veicoli pesanti contribuisca al conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.
L’esistenza di obblighi più rigorosi di riduzione delle emissioni di CO2 dovrebbe incentivare l’aumento dei veicoli pesanti a emissioni zero immessi sul mercato dell’Unione, apportando così benefici agli utenti e ai cittadini in termini di qualità dell’aria e risparmio energetico e assicurando che siano mantenuti l’innovazione nella catena del valore del settore automobilistico e i relativi posti di lavoro di elevata qualità. Tra i veicoli pesanti a emissioni zero figurano attualmente i veicoli elettrici a batteria, i veicoli alimentati a celle a combustibile e altri veicoli a idrogeno, e l’innovazione tecnologica prosegue.
Dovrebbero essere fissati nuovi obiettivi più rigorosi di riduzione delle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti nuovi dal 2030 in poi. Questi obiettivi dovrebbero essere fissati a un livello tale da inviare un segnale forte che acceleri la diffusione di veicoli pesanti a emissioni zero sul mercato dell’Unione, stimoli l’innovazione nelle tecnologie a emissioni zero in modo efficiente sotto il profilo dei costi, invii il segnale necessario per accelerare la realizzazione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento in tutta l’Unione, assicuri la competitività a lungo termine dell’industria dell’Unione in un mercato globale e contribuisca a ridurre i costi di esercizio per le imprese di trasporto, garantendo nel contempo il conseguimento da parte dell’Unione dei suoi obiettivi in materia di clima e inquinamento atmosferico.
L’inquinamento atmosferico è un problema particolarmente grave nelle città, che incide sulla salute di milioni di cittadini europei. I trasporti sono una delle principali fonti di inquinamento atmosferico urbano. Una diffusione accelerata dei veicoli pesanti a zero emissioni, con l’introduzione di obblighi più rigorosi di riduzione delle emissioni di CO2 contribuirà ad attenuare il problema dell’inquinamento atmosferico urbano.
La comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell’Europa» è intesa a realizzare la creazione congiunta dei percorsi di transizione verde e digitale in collaborazione con l’industria, le autorità pubbliche, le parti sociali e altri portatori di interessi. In questo contesto si sta lavorando a un percorso di transizione per l’ecosistema della mobilità che accompagni la transizione della catena del valore del settore automobilistico. Il percorso di transizione presta un’attenzione particolare alle PMI della filiera automobilistica e alla consultazione, anche da parte degli Stati membri, delle parti sociali. Si basa inoltre sull’agenda europea per le competenze, con iniziative quali il patto per le competenze per mobilitare il settore privato e altri portatori di interessi ai fini della riconversione professionale e del miglioramento delle competenze della forza lavoro europea in prospettiva della transizione verde e digitale, e si avvale del meccanismo di incentivazione dei talenti nel quadro dell’iniziativa «Utilizzo dei talenti nelle regioni d’Europa». Nel percorso di transizione si stanno vagliando anche gli interventi e incentivi opportuni a livello europeo e nazionale per migliorare l’accessibilità economica dei veicoli a emissioni zero. Tra questi vi sarebbe la possibilità che gli Stati membri usino il Fondo sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e dal Consiglio6 («Fondo sociale per il clima») per assistere le microimprese nell’acquisto di veicoli pesanti a emissioni zero. È opportuno riservare una particolare attenzione anche agli effetti che tale transizione avrà sulle microimprese e sulle piccole e medie imprese (PMI) lungo la catena di approvvigionamento. La comunicazione della Commissione del 1o febbraio 2023 dal titolo «Un piano industriale del Green Deal per l’era a zero emissioni nette» è volta a migliorare la competitività dell’industria europea a zero emissioni nette e a sostenere la transizione rapida verso la neutralità climatica. Tale piano mira a creare nell’Unione un contesto più favorevole all’aumento della capacità produttiva di tecnologie e prodotti a zero emissioni nette, necessari per conseguire gli ambiziosi obiettivi climatici dell’Unione. L’accesso alla formazione e alla riqualificazione in numerosi settori che devono affrontare cambiamenti fondamentali, fra cui quello dei veicoli pesanti e quello delle infrastrutture di ricarica e rifornimento, è essenziale per una transizione efficace e giusta sul piano sociale. Gli investimenti nelle competenze necessarie per una transizione efficace rappresentano una responsabilità collettiva. I dipendenti e le persone in cerca di lavoro dovrebbero avere accesso a opportunità di riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze e la loro partecipazione a tali attività di apprendimento dovrebbe essere supportata. Gli Stati membri sono incoraggiati a potenziare gli investimenti nella riqualificazione e nel miglioramento delle competenze e a mappare e analizzare i cambiamenti previsti nel mercato del lavoro.
Insieme alle iniziative volte ad accelerare il trasferimento modale verso modi di trasporto più sostenibili, l’introduzione di obblighi più rigorosi di riduzione delle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti e la realizzazione delle necessarie infrastrutture di ricarica e rifornimento svolgeranno un ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni di CO2 del settore dei veicoli pesanti. Gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 previsti dal presente regolamento per il parco veicoli dell’Unione sono accompagnati dagli obblighi riguardanti l’infrastruttura di ricarica e rifornimento stabiliti dal regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio7. I finanziamenti dell’Unione svolgono un ruolo importante nella realizzazione dell’infrastruttura a livello nazionale. Per la ricarica notturna e a destinazione è altrettanto importante prevedere la realizzazione di un’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici pesanti in luoghi privati che non siano accessibili al pubblico, come depositi privati e centri logistici. Nel contesto dell’elaborazione dei quadri strategici nazionali riveduti, gli Stati membri dovrebbero valutare l’adozione di misure volte ad assicurare la disponibilità di un’infrastruttura adeguata alla ricarica notturna e a destinazione per veicoli elettrici pesanti. È inoltre opportuno considerare, in vista di eventuali vincoli infrastrutturali nei paesi terzi. l’impatto del presente regolamento sulla possibilità per i veicoli pesanti nuovi immatricolati in uno Stato membro di operare al di fuori dell’Unione.
Nel 2015, a seguito dell’adozione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio8, il forum per i trasporti sostenibili («forum») è stato istituito dalla Commissione. Il forum assiste la Commissione nella realizzazione delle attività e dei programmi dell’Unione volti a promuovere la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi sostenibili. A seguito dell’adozione del presente regolamento, la Commissione garantirà che il forum sostenga la realizzazione efficace ed efficiente in termini di costi dell’infrastruttura di ricarica e rifornimento necessaria per rispettare gli obblighi più rigorosi di riduzione delle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti e che guidi il riesame di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804, in modo che gli obiettivi stabiliti in tale regolamento siano in linea con l’ambizione del presente regolamento.
La transizione verso la neutralità climatica richiede un investimento sostanziale nella rete elettrica, specialmente per rafforzarne la capacità, la resilienza e lo stoccaggio e per aggiungere connessioni. In considerazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti per il 2030 stabiliti a norma del presente regolamento, la quota di veicoli pesanti a emissioni zero sul parco totale di veicoli pesanti in circolazione e il consumo di energia elettrica nel settore rimarranno limitati. Altrettanto limitato sarà pertanto anche l’impatto sulla rete elettrica.
Anche se gli obiettivi più rigorosi di riduzione delle emissioni di CO2 accelereranno la diffusione di veicoli pesanti a emissioni zero, il parco totale veicoli pesanti in circolazione rimarrà in gran parte costituito da veicoli con motore a combustione interna. Affinché questa parte della flotta contribuisca al conseguimento degli obiettivi climatici dell’Unione, sono essenziali un’ulteriore innovazione e una diffusione accelerata dei combustibili rinnovabili sostenibili. Le politiche e gli strumenti giuridici dell’Unione esistenti, in particolare la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio9 e il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE stabilito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10, promuoveranno la decarbonizzazione dei carburanti per il trasporto, con l’obiettivo di eliminare gradualmente i combustibili fossili. La Commissione dovrebbe sviluppare ulteriormente un quadro coerente di incentivi per i biocarburanti avanzati, il biogas e i combustibili rinnovabili di origine non biologica. Tale quadro dovrebbe affrontare gli ostacoli alla diffusione e all’offerta in modo globale, tenendo conto della domanda in tutti i settori economici, nel contesto degli sforzi globali volti a conseguire gli obiettivi climatici dell’Unione. Sulla base degli obiettivi del piano REPowerEU per il biometano, la Commissione dovrebbe altresì esaminare in che modo l’aumento della produzione di biometano nell’Unione possa contribuire alla decarbonizzazione dell’economia, anche nel settore dei trasporti.
A seguito di consultazioni con le parti interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione valuta il ruolo di una metodologia per l’immatricolazione dei veicoli pesanti alimentati esclusivamente con combustibili neutri in termini di emissioni CO2, conformemente al diritto dell’Unione e all’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione;
I costruttori dovrebbero continuare a disporre di sufficiente flessibilità per adeguare nel tempo il proprio parco veicoli pesanti così da gestire la transizione verso veicoli pesanti a emissioni zero in modo efficiente in termini di costi. È pertanto opportuno mantenere l’approccio che consiste nel rendere più rigorosi i livelli-obiettivo in fasi quinquennali.
Data la struttura eterogenea dell’intero parco di veicoli pesanti, non è possibile prevedere con precisione se gli sviluppi tecnologici avverranno a una rapidità tale da garantire che la tecnologia con emissioni zero dallo scarico sia una scelta praticabile per tutti gli usi di nicchia. Vi potrebbero rientrare, ad esempio, i veicoli pesanti per attività essenziali di sicurezza che le tecnologie a emissioni zero dallo scarico non possono assicurare. Tali veicoli dovrebbero costituire una quota limitata del parco veicoli pesanti. La Commissione, nel suo riesame del regolamento (UE) 2019/1242, dovrebbe valutare la possibilità di applicare provvedimenti per ridurre le emissioni di CO2 di tali veicoli.
Per le procedure di appalto pubblico di cui al presente regolamento le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono fortemente incoraggiati a utilizzare un criterio di aggiudicazione o una specifica tecnica riferiti alla percentuale di prodotti delle offerte originari da paesi non aderenti all’accordo sugli appalti pubblici che non hanno concluso con l’Unione un accordo di libero scambio contenente norme in materia di appalti pubblici. Tali criteri svolgeranno un ruolo importante nel promuovere l’approvvigionamento di autobus a zero emissioni da parte dell’industria europea, garantire catene di approvvigionamento sostenibili e resilienti per gli autobus urbani e rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento all’interno dell’Unione.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono incoraggiati a utilizzare un criterio di sostenibilità ambientale come criterio di aggiudicazione o come specifica tecnica per le procedure di appalto pubblico di cui al presente regolamento. Fatta salva la legislazione dell'Unione applicabile a una tecnologia specifica, compreso il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio11, e il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, nel valutare la sostenibilità ambientale degli autobus urbani appaltati sulla base del presente regolamento le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono tenere conto di vari elementi che hanno un impatto sul clima e sull'ambiente. Possono rientrarvi ad esempio la durata e l'affidabilità della soluzione; la facilità di riparazione e di manutenzione; la facilità e la qualità del riciclaggio; l'impiego di sostanze; il consumo di energia, acqua e altre risorse in una o più fasi del ciclo di vita del prodotto; l'incorporazione di componenti usati; l'impronta ambientale del prodotto e gli impatti ambientali del suo ciclo di vita; la quantità di rifiuti prodotti.
Dati gli obiettivi più rigorosi di riduzione delle emissioni di CO2 per il parco veicoli dell’Unione dal 2030 in poi, i costruttori devono immettere sul mercato dell’Unione un numero molto più alto di veicoli pesanti a emissioni zero. In tale contesto, il meccanismo di incentivazione per i veicoli pesanti a zero e basse emissioni non sarebbe più funzionale alla sua finalità originaria e rischierebbe di compromettere l’efficacia del regolamento (UE) 2019/1242. Tale meccanismo dovrebbe pertanto essere soppresso dal 2030.
La possibilità di destinare le entrate provenienti dalle indennità per le emissioni di CO2 in eccesso a un fondo specifico o a un programma pertinente è stata valutata come disposto dall’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1242 e se ne è concluso che farebbe lievitare in modo significativo gli oneri amministrativi, senza comportare alcun beneficio diretto al settore automobilistico nella sua transizione. Le entrate provenienti dalle indennità per le emissioni di CO2 in eccesso dovrebbero pertanto continuare ad essere considerate entrate del bilancio generale dell’Unione europea in conformità dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1242.
L’oggetto del regolamento (UE) 2019/1242 dovrebbe essere ampliato per includervi anche gli obblighi di monitoraggio e comunicazione che il presente regolamento integra nel suddetto.
È opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/1242 perché il suo ambito di applicazione coincida con quello del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio12.
Le emissioni di CO2 dei veicoli che non rientrano nell’ambito di applicazione della legislazione dell’Unione in materia di omologazione di veicoli, come i trattori agricoli e forestali, i veicoli progettati e costruiti per essere utilizzati per la difesa nazionale, anche dalle forze armate, e i veicoli cingolati, non sono determinate. Pertanto tali veicoli non sono tenuti a rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 fissati nel presente regolamento.
Al fine di non disincentivare l’omologazione volontaria dei veicoli pesanti che sono progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o dai servizi di assistenza medica d’urgenza, con le conseguenti implicazioni negative per la sicurezza e l’ambiente, tali veicoli che sono omologati su base volontaria dovrebbero essere esentati dall’obbligo di rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 fissati nel presente regolamento, a meno che il costruttore non chieda diversamente. Gli Stati membri dovrebbero anche avere la facoltà di esentare dall’obbligo di rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 fissati nel presente regolamento i veicoli pesanti non appositamente progettati, ma immatricolati, per essere utilizzati dai servizi di protezione civile, dai servizi antincendio, dai servizi responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o dai servizi di assistenza medica d’urgenza, come i pullman normali utilizzati per il trasporto della polizia o delle forze armate, confermando che tale esenzione è nell’interesse pubblico. Gli Stati membri dovrebbero altresì avere la facoltà di esentare da tutte le disposizioni del presente regolamento i veicoli immatricolati per essere utilizzati dalle forze armate.
Per quanto riguarda i veicoli appartenenti ai sottogruppi di veicoli pesanti che sono omologati, ma per i quali la riduzione di emissioni di CO2 non è ancora stata determinata per ragioni tecniche, tali veicoli pesanti non sono tenuti a rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 fissati nel presente regolamento. Si tratta, ad esempio, di veicoli per uso speciale, come gru mobili, veicoli predisposti per attrezzature intercambiabili idrauliche o veicoli per trasporti eccezionali, veicoli fuoristrada, come determinati veicoli pesanti utilizzati nelle attività minerarie, silvicole e agricole, nonché altri veicoli pesanti con configurazioni non standard degli assi, come i veicoli pesanti con più di quattro assi o più di due assi motore, gli autobus di piccole dimensioni con una massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate e gli autocarri di piccole dimensioni con una massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 5 tonnellate. La Commissione dovrebbe esaminare l’opportunità di determinare le emissioni di CO2 degli autocarri di piccole dimensioni con una massa massima tecnicamente ammissibile non superiore 5 tonnellate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione13 (simulazioni VECTO), anche in considerazione del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione14.
È opportuno introdurre alcune definizioni per armonizzare la terminologia del regolamento (UE) 2019/1242 con quella della legislazione dell’Unione in materia di omologazione dei veicoli, in particolare il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio15 e il regolamento (UE) 2017/2400.
Ai fini del trasferimento di veicoli pesanti tra costruttori, introdotto dal presente regolamento e dell’introduzione dell’esenzione per i costruttori che producono solo pochi veicoli pesanti, è opportuno aggiungere al regolamento (UE) 2019/1242 la definizione del termine «gruppo di costruttori collegati». Tale definizione dovrebbe seguire in sostanza la terminologia del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio16 per i veicoli leggeri.
Per stabilire gli obblighi dei singoli costruttori, gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per il nuovo parco veicoli pesanti dell’Unione dovrebbero essere tradotti in obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per specifici per sottogruppi di veicoli da definire in base alle caratteristiche tecniche dei veicoli pesanti che li compongono.
Poiché le emissioni di CO2 legate ai rimorchi hanno un forte impatto sulle emissioni totali di CO2 e sul consumo energetico dei veicoli pesanti a motore, è opportuno definire anche gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per i rimorchi.
Le emissioni di CO2 dei veicoli professionali, quali i veicoli per la raccolta di rifiuti, gli autocarri a cassoni ribaltabili o le betoniere, sono già certificate nell’ambito dello strumento VECTO, e sono monitorate e comunicate dai costruttori di veicoli e dagli Stati membri. Le emissioni di CO2 dei veicoli professionali rappresentano circa il 2 % delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti e circa il 4 % delle vendite. Dato che operano principalmente nelle città, i veicoli professionali hanno anche un impatto sulla qualità dell’aria urbana. I veicoli professionali dovrebbero pertanto essere esentati fino al 2029 dal calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori. Per il periodo dal 2030 al 2034 dovrebbero essere presi in considerazione solo i veicoli professionali a zero emissioni e, a partire dal 2035, tutti i veicoli professionali dovrebbero essere presi in considerazione ai fini di tale calcolo.
Onde facilitare lo sviluppo e consentire l’uso diffuso di rimorchi dotati di tecnologie per la riduzione delle emissioni di CO2, è indispensabile aggiornare e ampliare tempestivamente il quadro di omologazione per tali tecnologie, in particolare per i rimorchi elettrificati, modificando il regolamento (UE) 2018/858.
Nel 2022 gli autobus a zero emissioni rappresentavano già circa un quarto di tutti gli autobus urbani venduti nell’Unione e alcuni Stati membri hanno raggiunto quote molto più elevate. Data la maturità tecnica del sottosettore e la necessità di migliorare la qualità dell’aria nelle città, è auspicabile fissare una quota minima obbligatoria di nuovi autobus urbani a emissioni zero.
La quota minima obbligatoria di autobus urbani a emissioni zero dovrebbe rispondere al bisogno di trasporti pubblici a prezzi accessibili, anche nelle zone rurali. L’aumento dell’offerta di autobus urbani a emissioni zero risultante dalla quota minima obbligatoria dovrebbe avere un effetto positivo sui costi di acquisto, sia in termini di prezzo di acquisto iniziale che di costo totale di proprietà degli autobus urbani a emissioni zero, dato il risparmio di carburanti d’origine fossile ottenuto dal servizio di tali autobus urbani. Gli appalti comuni di autobus urbani basati sulla piattaforma Europe Clean Bus possono ridurne ulteriormente il costo di acquisto e gli Stati membri potrebbero ricorrere al Fondo sociale per il clima per sostenere i cittadini vulnerabili con biglietti o abbonamenti ridotti o gratuiti per i trasporti pubblici. Infine, gli autobus e i pullman regionali e a lunga percorrenza, anche quelli usati per il trasporto nelle zone rurali, restano soggetti agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti. Il sostegno del Fondo sociale per il clima potrebbe sopperire ai bisogni specifici delle zone rurali e prevenire la povertà dei trasporti, quale definita all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/955, garantendo l’accesso ai trasporti pubblici a prezzi abbordabili. La Commissione dovrebbe inoltre prendere in considerazione ulteriori misure appropriate per aumentare la domanda di veicoli pesanti a emissioni zero da parte delle autorità pubbliche, per sostenere il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione.
Poiché è opportuno valutare la conformità dei soggetti commerciali e non di quelli giuridici, ai fini della contabilizzazione dei veicoli pesanti a norma del regolamento (UE) 2019/1242 dovrebbe essere autorizzato il trasferimento di veicoli pesanti, entro certi limiti, tra costruttori economicamente collegati.
Allo scopo di rafforzare lo sviluppo di nuove tecnologie a emissioni zero nelle piccole e medie imprese specializzate dovrebbe anche essere possibile trasferire veicoli pesanti a emissioni zero tra soggetti non collegati.
La riqualificazione dei veicoli a emissioni zero consiste nella conversione di un motore o veicolo a combustione interna in un motore o veicolo a emissioni zero. Presenta benefici ambientali derivanti dal fatto di evitare la produzione di nuove parti e dall’impiego di materiali associati. Presenta inoltre vantaggi economici, connessi a una maggiore accessibilità economica dei veicoli e al potenziale in termini di creazione di posti di lavoro. La diffusione sul mercato di veicoli pesanti riadattati in veicoli a emissioni zero è tuttavia ostacolata dalla mancanza di norme tecniche e amministrative armonizzate per la loro omologazione. La Commissione dovrebbe, pertanto, valutare la necessità di eventuali iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tali norme armonizzate.
L’adozione di misure volte ad aumentare la quota di veicoli pesanti a emissioni zero posseduti o noleggiati dai gestori di grandi parchi veicoli contribuirebbe ad aumentare le vendite di veicoli pesanti a emissioni zero e ad accelerare la transizione verso un trasporto su strada a emissioni zero. La Commissione dovrebbe, pertanto, analizzare la potenziale necessità e il potenziale impatto di iniziative volte ad aumentare la quota di veicoli pesanti a emissioni zero posseduti o noleggiati dai gestori di grandi parchi veicoli.
Per evitare costi di conformità sproporzionatamente alti e ridurre gli oneri amministrativi, i costruttori che producono pochi veicoli pesanti e che soddisfano determinati requisiti giuridici dovrebbero essere esentati dall’obbligo di conformarsi agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2. Poiché sono tenuti a rispettare gli obblighi di comunicazione del regolamento (UE) 2019/1242, questi costruttori sono controllati tramite un meccanismo adeguato.
Il sistema attuale di crediti e debiti di emissioni pluriennali dovrebbe essere prolungato al 2039 perché gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 continuano a essere rafforzati tra il 2030 e il 2040, periodo nel quale ai costruttori saranno richiesti sviluppi tecnici lungimiranti. Tuttavia, i costruttori dovrebbero liquidare tutti i debiti residui di emissioni negli anni 2029, 2034 e 2039. I crediti di emissione dovrebbero scadere automaticamente se non sono utilizzati entro 7 anni dall’acquisizione.
È opportuno che il regolamento (UE) 2019/1242 stabilisca chiaramente, per ciascuna categoria di veicoli, il costruttore al quale il veicolo pesante debba essere attribuito, tenendo particolarmente conto dei diversi scenari per i veicoli pesanti della categoria M.
Le norme sulla verifica dei dati di monitoraggio dovrebbero contemplare anche la potenziale rettifica ex post di errori contenuti nei dati comunicati e il modo in cui la Commissione debba gestire le rettifiche per attuare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 del parco veicoli dell’Unione.
La valutazione delle emissioni di CO2 di riferimento dovrebbe essere modificata perché si applichi anche ai nuovi sottogruppi di veicoli inclusi nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242.
Il monitoraggio e la comunicazione da parte dei costruttori e degli Stati membri sono un presupposto indispensabile per l’attuazione del regolamento (UE) 2019/1242. L’integrazione del regolamento (UE) 2018/956 nel regolamento (UE) 2019/1242 dovrebbe creare sinergie e consentire l’interpretazione delle disposizioni tenendo conto degli obiettivi di entrambi i regolamenti.
È auspicabile cogliere l’occasione offerta dall’integrazione delle disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione del regolamento (UE) 2018/956 nel regolamento (UE) 2019/1242 per modificarle leggermente alla luce dell’esperienza acquisita con i primi due cicli di comunicazione a norma del regolamento (UE) 2018/956.
Tenuto conto del fatto che la determinazione delle emissioni di CO2 non sarà più effettuata dai soli costruttori, l’obbligo di comunicare tali emissioni e altri dati tecnici dei veicoli pesanti dovrebbe essere esteso e spettare, oltre che ai costruttori, ai soggetti che effettuano la suddetta determinazione a norma del regolamento (UE) 2017/2400 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione17. Tra i dati da comunicare dovrebbe figurare il file dei registri del costruttore.
È opportuno che la Commissione possa tenere conto dei progressi tecnici, dell’evoluzione della logistica del trasporto merci, come ad esempio le combinazioni di veicoli particolarmente pesanti utilizzate in alcuni Stati membri, degli adeguamenti necessari in base all’applicazione del presente regolamento e delle modifiche della normativa in materia di omologazione, possa assicurare che le prescrizioni in materia di dati e la procedura di monitoraggio e comunicazione restino pertinenti nel tempo per valutare il contributo del parco veicoli pesanti agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, possa assicurare che siano disponibili i dati sulle tecnologie nuove e avanzate di riduzione della CO2 e sui risultati delle prove di verifica su strada, possa assicurare che gli intervalli dei valori di resistenza aerodinamica restino pertinenti a fini informativi e di comparabilità e possa integrare le disposizioni in materia di sanzioni amministrative.
Per tali motivi alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti, conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per modificare i criteri che definiscono i sottogruppi di veicoli, anche aggiungendo sottogruppi per gli autocarri nelle combinazioni ultrapesanti (EHC), i veicoli professionali e l’autonomia delle diverse tecnologie del gruppo propulsore, per modificare l’elenco e il peso dei profili di utilizzo, il carico utile, il numero di passeggeri, la massa dei passeggeri, il carico utile massimo tecnicamente ammissibile, il numero massimo di passeggeri tecnicamente ammissibile, il volume del carico dei sottogruppi di veicoli e i valori del chilometraggio annuale, per modificare le prescrizioni in materia di dati e la procedura di monitoraggio e comunicazione di cui agli allegati, per specificare i dati che gli Stati membri devono comunicare per il monitoraggio dei risultati delle prove di verifica su strada, per modificare gli intervalli dei valori di resistenza aerodinamica e per definire i criteri, il calcolo e il metodo di riscossione delle sanzioni amministrative irrogate ai costruttori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (UE) 2019/1242, per quanto riguarda le procedure di omologazione e alle specifiche tecniche comuni e per quanto riguarda l’interoperabilità tecnica e aperta tra l’infrastruttura di ricarica e rifornimento e gli autobus urbani, in termini di connessioni fisiche e di scambio di comunicazioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio18.
È opportuno abrogare il regolamento (UE) 2018/956 con disposizioni transitorie che consentano di concludere il periodo di riferimento in corso al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento secondo le norme applicabili all’inizio del suddetto periodo di riferimento, comprese tutte le fasi di trattamento dei dati raccolti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dall’inizio del periodo di riferimento successivo.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica, in misura commisurata all’obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra per tutti i settori dell’economia all’orizzonte 2030 mediante obiettivi modificati di riduzione delle emissioni di CO2 del parco veicoli dell’Unione per i veicoli pesanti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2018/858 e (EU) 2019/1242,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Modifiche del regolamento (UE) 2019/1242
Il regolamento (UE) 2019/1242 è così modificato:
1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi. Tali livelli contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione e dei traguardi climatici intermedi dell’Unione stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio19, degli obiettivi degli Stati membri di ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra stabiliti nel regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio20, agli obiettivi dell’accordo di Parigi nonché a garantire il corretto funzionamento del mercato interno. 2. Il presente regolamento stabilisce anche obblighi di comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione.» ;
2) l’articolo 2 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento si applica ai veicoli nuovi che sono stati omologati o omologati individualmente a norma del regolamento (UE) 2018/858 o che sono citati all’articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento, e che appartengono a una qualsiasi delle categorie di veicoli seguenti: a) M2 e M3; b) N1, N2 e N3, a condizione che i veicoli non rientrino nel regolamento (UE) 2019/631; c) O3 e O4. Ai fini del presente regolamento, i veicoli di cui al primo comma, lettere a), b) e c), sono definiti veicoli pesanti. I veicoli di cui al primo comma, lettera a) o b), sono definiti veicoli pesanti a motore. Le categorie di veicoli di cui al presente regolamento si riferiscono alle categorie di veicoli definite all’articolo 4 e all’allegato I del regolamento (UE) 2018/858.» ;
b) il paragrafo 2 sostituito dal seguente: «2. Ai fini del presente regolamento, i veicoli pesanti sono considerati veicoli pesanti nuovi in un determinato periodo di riferimento se immatricolati per la prima volta nell’Unione nel corso di tale periodo di riferimento e non precedentemente immatricolati al di fuori dell’Unione. Non si tiene conto di precedenti immatricolazioni effettuate al di fuori dell’Unione se avvenute meno di tre mesi prima di quella nell’Unione. Il presente regolamento non si applica ai veicoli pesanti immatricolati per la prima volta per un periodo non superiore a un mese e immatricolati al solo scopo di essere trasferiti verso un paese fuori dell’Unione.» ;
3) l’articolo 3 è così modificato:
a) il punto 1) è sostituito dal seguente: «1) “emissioni di CO2 di riferimento”: la media, determinata conformemente all’allegato I, punto 3, delle emissioni specifiche di CO2 nel periodo di riferimento di tutti i veicoli pesanti nuovi in ciascun sottogruppo di veicoli;» ;
b) sono inseriti i punti seguenti: «3 bis) “periodo di riferimento”: il periodo compreso tra il 1o luglio di un determinato anno e il 30 giugno dell’anno successivo; 3 ter)“ periodo di base”: il periodo di riferimento di un determinato anno rispetto al quale gli obblighi di riduzione delle emissioni di CO2 per un dato sottogruppo di veicoli sono stabiliti nel presente regolamento;» ;
c) il punto 5) è sostituito dal seguente: «5) “obiettivo specifico per le emissioni di CO2”: l’obiettivo per le emissioni di CO2 di un singolo costruttore determinato ogni anno per il periodo di riferimento precedente conformemente all’allegato I, punto 4;» ;
d) il punto 9) è sostituito dal seguente: «9) “veicolo professionale”: un veicolo pesante destinato a essere usato per compiti specifici che, secondo le informazioni contenute nel certificato di conformità e comunicate dagli Stati membri, soddisfa i criteri di cui all’allegato I, punto 1.2;» ;
e) il punto 10 è sostituito dal seguente: «10) “costruttore”: la persona o l’ente cui sono stati attribuiti i veicoli immatricolati in un determinato periodo a norma dell’articolo 7 bis;» ;
f) è inserito il punto seguente: «10 bis) “dichiarante”: soggetto cui spetta comunicare i dati alla Commissione;» ;
g) il punto 11 è sostituito dal seguente: «11) “veicolo pesante a emissioni zero”: termine con cui s’intendono i veicoli seguenti: a) veicolo pesante a motore senza un motore a combustione interna o con un motore a combustione interna le cui emissioni, determinate conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2400, sono inferiori a 3 gCO2/(t∙km) o 1 gCO2/(p∙km); b) veicolo pesante a motore senza motore a combustione interna o con un motore a combustione interna le cui emissioni determinate conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 e relative misure di attuazione non sono superiori a 1 g CO2/kWh o le cui emissioni determinate conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio21 e relative misure di attuazione non sono superiori a 1 g CO2/km, a condizione che non siano state determinate emissioni di CO2 conformemente al regolamento (UE) 2017/2400; c) rimorchio munito di un dispositivo che ne sostiene attivamente la propulsione e non ha un motore a combustione interna o ha un motore a combustione interna le cui emissioni sono inferiori a 1 g CO2/kWh, determinate conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 e relative misure di attuazione o conformemente al regolamento UNECE n. 49;» ;
h) il punto 12) è sostituito dal seguente: «12) “veicolo pesante a basse emissioni”: un veicolo pesante, diverso da un veicolo pesante a emissioni zero, le cui emissioni specifiche di CO2, determinate conformemente al punto 2.3.4 dell’allegato I, sono meno della metà rispetto alle emissioni di CO2 di riferimento di tutti i veicoli del sottogruppo di veicoli cui appartiene il veicolo pesante;» ;
i) sono inseriti i punti seguenti: «16) “veicolo primario”: il veicolo primario quale definito all’articolo 3, punto 22), del regolamento (UE) 2017/2400; 17) “veicolo primario del veicolo pesante”: il veicolo primario per la cui simulazione è assegnata una carrozzeria generica che corrisponde alla carrozzeria effettiva del veicolo pesante per quanto riguarda le configurazioni del pianale (ribassato/rialzato) del piano (a un piano/a due piani) e qualsiasi altro parametro applicabile; 18) “veicolo completato”: il veicolo completato quale definito all’articolo 3, punto 26), del regolamento (UE) 2018/858; 19) “veicolo completo”: il veicolo completo quale definito all’articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) 2018/858; 20) “veicolo fuoristrada”: il veicolo fuoristrada quale definito all’allegato I, parte A, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/858; 21) “veicolo per uso speciale”: il veicolo per uso speciale quale definito all’articolo 3, punto 31), del regolamento (UE) 2018/858; 22) “veicolo fuoristrada per uso speciale”: il veicolo fuoristrada per uso speciale quale definito all’allegato I, parte A, punto 2.3.1., del regolamento (UE) 2018/858; 23) “certificato di conformità”: il certificato di conformità quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/858; 24) “appalto pubblico”: nel contesto delle procedure di appalto pubblico e salvo altrimenti specificato, l’appalto pubblico quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio22, i contratti di appalti di lavori, forniture e servizi quali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio23, nonché le concessioni quali definite all’articolo 5, punto 1), della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio24; 25) “autocarro nelle combinazioni ultrapesanti (EHC)”: un veicolo pesante della categoria N3 utilizzabile in una combinazione di veicoli e che soddisfa tutti i seguenti criteri di progettazione e costruzione: a) a tre o più assi; b) con una potenza nominale del motore di almeno 400 kW; c) progettato con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione superiore a 60 tonnellate;» ;
j) è aggiunto il comma seguente: «Ai fini del presente regolamento, per “gruppo di costruttori collegati” si intende un costruttore e le sue imprese collegate. In relazione a un costruttore, per “imprese collegate” si intendono: a) le imprese nelle quali il costruttore detiene, direttamente o indirettamente: i) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; ii) il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; oppure iii) il diritto di gestire gli affari dell’impresa; b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti del costruttore il diritto o i poteri di cui alla lettera a); c) le imprese nelle quali un’impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, il diritto o i poteri di cui alla lettera a); d) le imprese nelle quali il costruttore insieme con una o più delle imprese di cui alla lettera a), b) o c), o due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente il diritto o i poteri di cui alla lettera a); e) le imprese nelle quali il diritto o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente dal costruttore o da una o più imprese collegate di cui alle lettere da a) a d) e da una o più parti terze.» ;
4) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 3 bis Obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 1. Le emissioni medie di CO2 del parco veicoli pesanti a motore nuovi dell’Unione, eccetto i veicoli per uso speciale, i veicoli fuoristrada e i veicoli fuoristrada per uso speciale, sono ridotte delle percentuali seguenti rispetto alle emissioni medie di CO2 del periodo di riferimento dell’anno 2019: a) del 15 % per i sottogruppi di veicoli 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD e 10-LH per i periodi di riferimento degli anni che vanno dal 2025 al 2029, b) del 45 % per tutti i sottogruppi di veicoli diversi da quelli professionali per i periodi di riferimento degli anni che vanno dal 2030 al 2034, c) del 65 % per tutti i sottogruppi di veicoli per i periodi di riferimento degli anni che vanno dal 2035 al 2039, d) del 90 %per tutti i sottogruppi di veicoli per i periodi di riferimento degli anni dal 2040 in poi. 2. I sottogruppi di veicoli contribuiscono a tali obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 di cui al paragrafo 1, conformemente al punto 4.3 dell’allegato I. 3. Le emissioni di CO2 relative al parco di rimorchi nuovi dell’Unione devono essere ridotte conformemente al punto 4.3 dell’allegato I. 4. In deroga all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2400, i veicoli pesanti omologati che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2018/858 non sono soggetti agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, a meno che il costruttore decida di includerli nel calcolo delle sue emissioni specifiche di CO2 e dei suoi obiettivi all’atto della comunicazione del veicolo pesante conformemente all’allegato IV, parte B, del presente regolamento. 5. I veicoli pesanti diversi da quelli di cui al paragrafo 4 immatricolati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile, dai servizi antincendio, dai servizi responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o dai servizi di assistenza medica d’urgenza non sono soggetti agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, se lo Stato membro ne indica tale uso nel processo di immatricolazione e comunicazione, confermando nei dati comunicati in conformità dell’allegato IV, parte A, che la destinazione d’uso del veicolo pesante non può essere altrettanto assicurata da un veicolo pesante a emissioni zero ed è pertanto nell’interesse pubblico assicurarla immatricolando un veicolo pesante con un motore a combustione. I veicoli pesanti immatricolati per essere utilizzati dalle forze armate non sono soggetti alle prescrizioni del presente regolamento se uno Stato membro decide di non segnalarli conformemente all’allegato IV, parte A. Articolo 3 ter Misure aggiuntive volte a sostenere la transizione verso veicoli a emissioni zero nel mercato dell’Unione Entro il 30 giugno 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta la necessità di agevolare la diffusione sul mercato dell’Unione dei veicoli pesanti, riadattati in veicoli pesanti a emissioni zero, anche mediante norme armonizzate. Tale relazione include un’analisi delle opzioni e dell’impatto di tali opzioni. Se del caso, l’analisi è accompagnata da un’iniziativa legislativa o da un’altra azione. Articolo 3 quater Misure aggiuntive volte a sostenere la domanda di veicoli pesanti a emissioni zero nel mercato dell’Unione Entro il 30 giugno 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che contiene un’analisi della necessità e dell’impatto potenziali delle iniziative volte ad aumentare la quota di veicoli pesanti a emissioni zero posseduti o noleggiati dai gestori di grandi parchi veicoli. In tale relazione, la commissione valuta le possibili opzioni per aumentare la diffusione di veicoli pesanti a emissioni zero posseduti o noleggiati dai grandi gestori di parchi veicoli. Articolo 3 quinquies Obiettivo di veicoli pesanti a emissioni zero per gli autobus urbani 1. Per i veicoli pesanti che figurano nella quarta colonna della tabella di cui all’allegato I, punto 4.2 (autobus urbani), i costruttori rispettano le quote minime del 90 % e del 100 % conformemente all’allegato I, punto 4.3.2, di veicoli pesanti a emissioni zero nel loro parco di veicoli pesanti nuovi. 2. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche comuni, comprese norme tecniche, relative all’interoperabilità tecnica e aperta tra l’infrastruttura di ricarica e rifornimento e gli autobus urbani, in termini di connessioni fisiche e scambio di comunicazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2. 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento con specifiche tecniche comuni, comprese norme, riguardanti la condivisione e l’uso sicuri dei dati generati in relazione all’uso dei veicoli pesanti di cui al presente articolo. Articolo 3 sexies Garanzia di catene di approvvigionamento sostenibili e resilienti per gli autobus urbani mediante procedure di appalto pubblico 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori basano l’aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture per l’acquisto, il leasing, la locazione o la vendita rateale dei nuovi autobus urbani a emissioni zero di cui all’articolo 3 ter nonché degli appalti pubblici di servizi aventi come oggetto principale l’utilizzo di tali autobus urbani sull’offerta economicamente più vantaggiosa che include il miglior rapporto qualità/prezzo. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano almeno due dei seguenti criteri come specifiche tecniche o come criteri di aggiudicazione, almeno uno dei quali è relativo al contributo dell’offerta alla sicurezza dell’approvvigionamento di cui alle lettere da a) a d), a seconda della situazione del mercato e conformemente alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE e alla legislazione settoriale applicabile, nonché agli impegni internazionali dell’Unione, compresi l’accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio (“AAP”) e gli altri accordi internazionali ai quali l’Unione è vincolata: a) la quota dei prodotti o delle offerte originari di paesi terzi determinati conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio25. Tale criterio si applica unicamente ai prodotti delle offerte originari di paesi che non aderiscono all’accordo sugli appalti pubblici che non hanno concluso con l’Unione un accordo di libero scambio comprendente norme in materia di appalti pubblici; b) la disponibilità attuale e prevista dei pezzi di ricambio essenziali per il funzionamento delle apparecchiature oggetto dell’offerta; c) l’impegno dell’offerente a far sì che eventuali cambiamenti nella sua catena di approvvigionamento durante l’esecuzione del contratto non pregiudichino l’esecuzione del contratto; d) certificazione o documentazione attestante che l’organizzazione della catena di approvvigionamento dell’offerente gli consente di rispettare l’obbligo di sicurezza dell’approvvigionamento. e) una sostenibilità ambientale maggiore rispetto alle prescrizioni minime previste da atti legislativi applicabili dell’Unione. Il primo comma non impedisce alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di utilizzare criteri aggiuntivi. 3. Qualora il contributo dell’offerta alla sicurezza dell’approvvigionamento sia utilizzato quale criterio di aggiudicazione, gli viene attribuita una ponderazione compresa tra il 15 e il 40 % dei criteri di aggiudicazione.
5) l’articolo 4 il primo comma è sostituito dal seguente: «A partire dal 1o luglio 2020 e in ogni periodo di riferimento successivo, per ciascun costruttore la Commissione determina le emissioni specifiche medie di CO2 in g/tkm per il periodo di riferimento precedente, tenendo conto di quanto segue: a) i dati comunicati per i veicoli pesanti nuovi del costruttore immatricolati nel periodo di riferimento precedente; b) il fattore per zero e basse emissioni, determinato conformemente all’articolo 5. c) nei periodi di riferimento degli anni dal 2030 al 2034, i nuovi veicoli professionali a zero emissioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’allegato I, punto 1.1.1.» ;
6) l’articolo 5 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. A partire dal 1o luglio 2020 e per ogni periodo di riferimento successivo fino al periodo di riferimento dell’anno 2029, per ciascun costruttore la Commissione determina il fattore per zero e basse emissioni, per il periodo di riferimento precedente. Il fattore per zero e basse emissioni tiene conto del numero e delle emissioni di CO2 di tutti i veicoli pesanti a zero e basse emissioni di categoria N del parco veicoli del costruttore.» ;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Per i periodi di riferimento compresi tra il 2025 e il 2029, il fattore per zero e basse emissioni è determinato sulla base di una soglia di riferimento del 2 % conformemente al punto 2.3.2 dell’allegato I.» ;
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Il fattore per basse o zero emissioni riduce al massimo del 3 % le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore. I veicoli pesanti a emissioni zero di categoria N, eccetto quelli dei sottogruppi 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, o 10-LH, contribuiscono a tale fattore riducendo al massimo dell’1,5 % le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore.» ;
7) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Obiettivi specifici per le emissioni di CO2 dei costruttori Per il periodo di riferimento dell’anno 2025 e per ogni periodo di riferimento successivo, la Commissione determina per ciascun costruttore l’obiettivo specifico relativo alle emissioni di CO2 per il periodo di riferimento precedente. L’obiettivo specifico è determinato conformemente al punto 4.1 dell’allegato I.» ;
8) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 6 bis Trasferimento di veicoli pesanti tra costruttori 1. Ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori in conformità dell’articolo 4 e dell’allegato I, punto 2.2, è autorizzato il trasferimento di singoli veicoli pesanti tra costruttori, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) per tutti i trasferimenti: la richiesta è presentata congiuntamente dal costruttore trasferente e da quello ricevente; b) per il trasferimento di veicoli pesanti non a emissioni zero, il costruttore trasferente e quello ricevente appartengono a un gruppo di costruttori collegati; c) per il trasferimento di veicoli pesanti a emissioni zero tra costruttori non appartenenti a un gruppo di costruttori collegati, il numero di veicoli pesanti a emissioni zero trasferiti a un costruttore non supera il 5 % di tutti i suoi veicoli pesanti nuovi immatricolati in un dato periodo di riferimento. I costruttori presentano alla Commissione le richieste di trasferimento per mezzo degli strumenti elettronici da essa forniti. 2. Se ritiene che siano soddisfatte le condizioni per il trasferimento, la Commissione non tiene conto del veicolo pesante trasferito nel calcolo dei valori inerenti al costruttore trasferente, ma ne tiene conto nel calcolo dei valori inerenti al costruttore ricevente. Articolo 6 ter Esenzione per i costruttori che producono pochi veicoli pesanti 1. Se un costruttore immatricola meno di 100 veicoli pesanti nuovi in un dato periodo di riferimento, le emissioni specifiche medie di CO2 di cui all’articolo 4 e all’allegato I, punto 2.7, e gli obiettivi specifici per le emissioni di CO2 di cui all’articolo 6 e all’allegato I, punto 4.1, sono fissati a “0” per quel periodo di riferimento. 2. Quando si applica il paragrafo 1 del presente articolo, i valori delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni di CO2 non figurano tra i dati pubblicati a norma dell’articolo 11 per i costruttori e i periodi di riferimento interessati. 3. L’esenzione di cui al paragrafo 1 non si applica in un dato periodo di riferimento in nessuno dei casi seguenti: a) su richiesta del costruttore; b) se il costruttore chiede il trasferimento di veicoli pesanti in conformità dell’articolo 6 bis; c) se il costruttore fa parte di un gruppo di costruttori collegati che hanno immatricolato collettivamente più di 100 veicoli pesanti in tale periodo di riferimento o fa parte di un gruppo di costruttori collegati che include un costruttore al quale si applica la lettera a) o b). 4. I costruttori che non fanno parte di un gruppo ai sensi del paragrafo 3, lettera c), informano la Commissione se hanno immatricolato meno di 100 veicoli pesanti in un dato periodo di riferimento. 5. I costruttori ai quali non si applica l’esenzione di cui al paragrafo 1 segnalano alla Commissione, in ogni periodo di riferimento, tutte le loro imprese collegate a cui si applica l’esenzione. 6. I costruttori trasmettono alla Commissione le informazioni ai fini dei paragrafi 4 e 5 per mezzo degli strumenti elettronici da essa forniti.» ;
9) l’articolo 7 è così modificato:
a) al paragrafo 1, primo comma, il testo introduttivo è sostituito dal seguente: «Al fine di determinare la conformità del costruttore agli obiettivi specifici per le emissioni di CO2 nei periodi di riferimento degli anni che vanno dal 2025 al 2039, si tiene conto dei suoi debiti o crediti di emissioni determinati in conformità dell’allegato I, punto 5, che corrispondono al numero dei veicoli pesanti nuovi del costruttore in un periodo di riferimento moltiplicato per:» ;
b) al paragrafo 1, secondo comma, «2029» è sostituito da «2039»;
c) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «I debiti di emissioni sono acquisiti nei periodi di riferimento degli anni che vanno dal 2025 al 2039. Tuttavia il debito totale di emissioni del costruttore non può superare il 5 % del suo obiettivo specifico per le emissioni di CO2 moltiplicato per il numero dei suoi veicoli pesanti nel periodo considerato (“limite dei debiti di emissioni”).» ;
d) al paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente: «I crediti e debiti di emissioni acquisiti nei periodi di riferimento degli anni che vanno dal 2025 al 2039 sono riportati, se del caso, da un periodo di riferimento al successivo. Eventuali debiti di emissioni residui sono tuttavia liquidati nei periodi di riferimento degli anni 2029, 2034 e 2039. Si tiene conto dei crediti di emissioni al fine di determinare la conformità del costruttore al suo obiettivo specifico per le emissioni di CO2 unicamente in uno qualsiasi dei periodi di riferimento dei sette anni successivi al periodo di riferimento in cui i crediti sono stati acquisiti.» ;
e) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le traiettorie di riduzione delle emissioni di CO2 sono stabilite per ciascun costruttore conformemente al punto 5.1.2 dell’allegato I, sulla base delle seguenti traiettorie lineari: a) tra le emissioni di CO2 di riferimento e l’obiettivo per le emissioni di CO2 per il periodo di riferimento dell’anno 2025 o 2030 di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1, lettere a) e b); b) tra l’obiettivo per le emissioni di CO2 per il periodo di riferimento dell’anno 2025 e quello per il periodo di riferimento dell’anno 2030 di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera b); c) tra l’obiettivo per le emissioni di CO2 per il periodo di riferimento dell’anno 2030 e quello per il periodo di riferimento dell’anno 2035 di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c); e d) tra l’obiettivo per le emissioni di CO2 per il periodo di riferimento dell’anno 2035 e quello per il periodo di riferimento dell’anno 2040 di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera d).» ;
10) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 7 bis Attribuzione dei veicoli pesanti al costruttore Nel calcolare le emissioni specifiche medie di CO2 di cui all’articolo 4 e gli obiettivi specifici per le emissioni di CO2 di cui all’articolo 6, i veicoli pesanti immatricolati in un dato periodo di riferimento sono attribuiti ai costruttori seguenti: a) i veicoli pesanti di categoria N, al costruttore del veicolo di cui all’articolo 3, punto 4 bis), del regolamento (UE) 2017/2400; b) i veicoli pesanti di categoria M, al costruttore del veicolo primario di cui all’articolo 3, punto 29), del regolamento (UE) 2017/2400; c) i veicoli pesanti di categoria O, al costruttore del veicolo di cui all’articolo 2, punto 5), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione26. Articolo 7 ter Calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 dei veicoli pesanti della categoria M Per i veicoli pesanti della categoria M si applica quanto segue: a) per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 di un sottogruppo di veicoli di un costruttore, il veicolo pesante nuovo di categoria M è considerato, insieme alle sue emissioni specifiche di CO2, un veicolo completo o completato al punto 2.2.2 dell’allegato I e non è preso in considerazione al punto 2.2.3 del medesimo allegato; b) in deroga alla lettera a) del presente articolo, su richiesta alla Commissione del costruttore del veicolo primario di cui all’articolo 7 bis, lettera b), e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c) del presente articolo, il veicolo pesante nuovo di categoria M è considerato, insieme alle emissioni specifiche di CO2 del suo veicolo primario al punto 2.2.3 dell’allegato I e non è preso in considerazione al punto 2.2.2 di tale allegato; c) la richiesta di cui alla lettera b) per il veicolo pesante nuovo di categoria M non è ammissibile se tale costruttore e il costruttore del veicolo primario, quale definito all’articolo 3, punto 4 bis), del regolamento (UE) 2017/2400, del veicolo completo o completato sono imprese collegate o parti dello stesso soggetto giuridico. Presentando la suddetta richiesta, il costruttore dichiara che tale condizione è soddisfatta. Il costruttore, su domanda della Commissione, le fornisce informazioni di supporto. d) con il sostegno dell’Agenzia europea dell’ambiente, la Commissione mette a disposizione senza indugio in formato elettronico gli strumenti e gli orientamenti procedurali necessari ai costruttori per presentare alla Commissione le richieste di cui alla lettera b).;
11) l’articolo 8 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito come segue: «1. Ove a norma del paragrafo 2 si constati che in un dato periodo di riferimento a partire dal 2025 al costruttore competono emissioni di CO2 in eccesso, la Commissione impone un’indennità per le emissioni di CO2 in eccesso, calcolata ricorrendo alla seguente formula: (indennità per le emissioni di CO2 in eccesso) = (emissioni di CO2 in eccesso x 4250 EUR/gCO2/tkm)» ;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Si ritiene che il costruttore abbia emissioni di CO2 in eccesso in uno qualsiasi dei casi seguenti: a) se, in un qualsiasi periodo di riferimento degli anni dal 2025 al 2028, dal 2030 al 2033 oppure dal 2035 al 2038, sottraendo dalla somma dei debiti di emissioni la somma dei crediti di emissioni viene superato il limite dei debiti di emissioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma; b) se, nei periodi di riferimento degli anni 2029, 2034, 2039 e 2040, sottraendo dalla somma dei debiti di emissioni la somma dei crediti di emissioni il risultato è positivo; c) se, a partire dal periodo di riferimento dell’anno 2041, le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore superano il suo obiettivo specifico per le emissioni di CO2.; Le emissioni di CO2 in eccesso di un determinato periodo di riferimento sono calcolate conformemente al punto 6 dell’allegato I.» ;
12) l’articolo 9 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le autorità di omologazione e i costruttori comunicano senza indugio alla Commissione gli scostamenti seguenti dai dati comunicati: a) se, a seguito di verifiche effettuate secondo la procedura di cui all’articolo 13 del presente regolamento, i valori delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti in servizio si discostano dai valori indicati nei certificati di conformità o nel file di informazioni per il cliente di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2400; b) se sono stati individuati errori nella determinazione delle emissioni di CO2 dovuti a dati di input errati o ad altre cause; c) se sono stati individuati errori nel monitoraggio e nella comunicazione delle emissioni di CO2; d) qualsiasi altro scostamento diverso da quelli di cui alla lettera a), b) o c).» ;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La Commissione tiene conto degli scostamenti di cui al paragrafo 1 ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore e delle emissioni di CO2 di riferimento. La Commissione modifica, ove opportuno, l’elenco di cui all’articolo 11, paragrafo 1. La Commissione non ha l’obbligo di tenere conto degli scostamenti se il ricalcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore o delle emissioni di CO2 di riferimento comporta uno scostamento inferiore a 0,1 %.» ;
13) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Valutazione delle emissioni di CO2 di riferimento 1. Al fine di garantire la solidità e la rappresentatività delle emissioni di CO2 di riferimento dei sottogruppi di veicoli ai quali si applica, come periodo di base ai sensi dell’allegato I, punto 3.2, il periodo di riferimento dell’anno 2024 o di un anno successivo, la Commissione valuta l’applicazione delle condizioni alle quali sono state determinate le emissioni di CO2 di riferimento e stabilisce se tali emissioni sono state indebitamente alzate e, in tal caso, come devono essere corrette. 2. Se conclude che l’integralità o parte delle emissioni di CO2 di riferimento deve essere corretta, la Commissione adotta un atto di esecuzione per effettuare tali correzioni, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2.» ;
14) l’articolo 11 è così modificato:
a) al paragrafo 1, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2041, per ciascun costruttore, la traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2, i crediti di emissioni e, a partire dal 1o luglio 2026 fino al 30 giugno 2041, i debiti di emissione nel precedente periodo di riferimento, di cui all’articolo 7;» ;
b) al paragrafo 1, primo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) a partire dal 1o luglio 2026, per ciascun costruttore, le emissioni di CO2 in eccesso nel precedente periodo di riferimento, di cui all’articolo 8, paragrafo 2;» ;
c) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’elenco da pubblicare entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno in cui è terminato il periodo di base include le emissioni di CO2 di riferimento determinate in relazione a tale periodo di base.» ;
d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La Commissione adotta atti di esecuzione per modificare l’elenco di cui al paragrafo 1 qualora: a) sono state modificate le procedure di omologazione di cui al regolamento (CE) n. 595/2009, per modificare elementi diversi dai valori relativi al carico utile e al numero di passeggeri utilizzati per la determinazione delle emissioni di CO2, in modo tale che il livello delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti rappresentativi specificati a norma del paragrafo 3 del presente articolo aumenti o diminuisca di oltre 5 g CO2/km; in tali casi le emissioni di riferimento adeguate sono calcolate conformemente al punto 1 dell’allegato II e i nuovi valori sono pubblicati a complemento dei valori precedenti, indicando il periodo di riferimento in cui si applicano per la prima volta; b) gli allegati sono stati modificati conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettere da a) a f); in tali casi le emissioni di CO2 di riferimento pubblicate in precedenza sono ricalcolate conformemente all’allegato I, tenendo conto dei parametri modificati conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettere da a) a f), e la serie ricalcolata di emissioni di CO2 di riferimento è pubblicata e sostituisce le precedenti emissioni di riferimento a partire dal periodo di riferimento in cui si applicano per la prima volta i parametri modificati conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettere da a) a f).» ;
e) è aggiunto il comma seguente: «3. Qualora le procedure di omologazione di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 sono modificate secondo il paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo specificano o stabiliscono una metodologia per definire il o i veicoli rappresentativi di un sottogruppo di veicoli, compresi i coefficienti di ponderazione statistica e i valori del carico utile e del numero di passeggeri da utilizzare per la determinazione delle emissioni di CO2,. Tale metodologia è la base per il calcolo dell’adeguamento di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), del presente articolo, tenendo conto dei dati di monitoraggio comunicati a norma del presente regolamento e delle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2400. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento.» ;
15) l’articolo 13, paragrafo 3, è sostituito come segue: «3. Qualora, a seguito delle verifiche effettuate a norma del paragrafo 2, si riscontri una mancanza di corrispondenza nelle emissioni di CO2 e nei valori del consumo di carburante che non può essere attribuita a un malfunzionamento dello strumento di simulazione, o la presenza di strategie che migliorano artificialmente le prestazioni del veicolo, l’autorità di omologazione responsabile, oltre ad adottare le misure necessarie di cui al capo XI del regolamento (UE) 2018/858, garantisce che siano corretti file di informazione per il cliente, dei certificati di conformità e dei certificati di omologazione individuale, secondo i casi. Se i dati riportati nei file di informazioni per il cliente, nei certificati di conformità e nei certificati di omologazione individuale non possono essere corretti a norma del regolamento (UE) 2018/858, l’autorità di omologazione responsabile rilascia una dichiarazione di rettifica indicante i dati corretti. L’autorità di omologazione la trasmette alla Commissione e alle parti interessate.» ;
16) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 13 bis Monitoraggio e comunicazione da parte degli Stati membri 1. A partire dal periodo di riferimento dell’anno … [se il presente regolamento modificativo entra in vigore anteriormente al 1o luglio, inserire l’anno della sua entrata in vigore meno 1 anno; se il presente regolamento modificativo entra in vigore posteriormente al 30 giugno, inserire l’anno di entrata in vigore], gli Stati membri monitorano i dati di cui all’allegato IV, parte A, relativi ai veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell’Unione. A partire dal 2020, entro il 30 settembre di ogni anno le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione tali dati relativi al precedente periodo di riferimento dal 1o luglio al 30 giugno secondo la procedura di comunicazione stabilita all’allegato V. 2. Le autorità competenti responsabili del monitoraggio e della comunicazione dei dati a norma del presente regolamento sono quelle designate dagli Stati membri in conformità dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/631. 3. I veicoli pesanti progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico sono soggetti al presente articolo. 4. I veicoli pesanti immatricolati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile, dai servizi antincendio, dai servizi di assistenza medica d’urgenza o dai servizi responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico sono soggetti al presente articolo, indipendentemente dalla loro eventuale esenzione dall’articolo 3 bis. Articolo 13 ter Comunicazione da parte dei costruttori o altri soggetti cui spetta determinare le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti 1. I costruttori o altri soggetti cui spetta la determinazione delle emissioni di CO2 del veicolo pesante soggetti all’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2400 o all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 comunicano i dati del veicolo pesante nuovo conformemente all’allegato IV, parte B, del presente regolamento. Entro il 30 settembre di ogni anno essi comunicano alla Commissione, secondo la procedura di comunicazione di cui all’allegato V, i dati relativi a ogni veicolo pesante nuovo la cui data di determinazione o di valutazione rientra nel periodo di riferimento che termina il 30 giugno. Il presente paragrafo non si applica ai veicoli pesanti esentati a norma dell’articolo 6 ter. 2. Ogni costruttore o altro soggetto ai sensi del paragrafo 1 designa un referente per la comunicazione dei dati a norma del presente regolamento. 3. Gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, si applicano ai costruttori e ad altri soggetti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 13 quater Registro centralizzato dei dati relativi ai veicoli pesanti 1. La Commissione tiene un registro centralizzato dei dati relativi ai veicoli pesanti (“registro centralizzato”) comunicati a norma degli articoli 13 bis e 13 ter. Il registro centralizzato è pubblico, ad eccezione delle voci di cui all’allegato V, punto 3.2. Il valore di resistenza aerodinamica è pubblicato secondo gli intervalli di valori stabiliti nell’allegato IV, parte C. 2. L’Agenzia europea dell’ambiente gestisce il registro centralizzato per conto della Commissione. Articolo 13 quinquies Monitoraggio dei risultati delle prove di verifica su strada 1. La Commissione monitora, ove disponibili, i risultati delle prove su strada effettuate nell’ambito del regolamento (CE) n. 595/2009 per verificare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi. 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento specificando i dati che le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 13 sexies Qualità dei dati 1. Le autorità competenti e i costruttori sono responsabili dell’esattezza e della qualità dei dati da loro comunicati a norma degli articoli 13 bis e 13 ter. Essi informano senza indugio la Commissione a proposito di ogni errore rilevato nei dati comunicati. 2. La Commissione effettua la propria verifica della qualità dei dati comunicati a norma degli articoli 13 bis e 13 ter. 3. Se la Commissione viene informata di errori nei dati comunicati ai sensi del paragrafo 1 o rileva, al termine della verifica da lei stessa effettuata ai sensi del paragrafo 2, discrepanze all’interno della serie di dati, essa adotta, se del caso, le misure necessarie per rettificare i dati pubblicati nel registro centralizzato. 4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, determinare le misure di verifica e rettifica di cui ai paragrafi 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 16. Articolo 13 septies Sanzioni amministrative 1. La Commissione può imporre una sanzione amministrativa in ciascuno dei seguenti casi: a) qualora constati che i dati comunicati dal costruttore a norma dell’articolo 13 ter del presente regolamento si discostano dai dati provenienti dal file dei registri del costruttore o dal certificato di omologazione del motore rilasciato nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 595/2009 e che lo scostamento è volontario o dovuto a negligenza grave; b) qualora i dati non siano trasmessi entro il termine applicabile a norma dell’articolo 13 ter, paragrafo 1, secondo comma, e il ritardo non possa essere debitamente giustificato. Ai fini della verifica dei dati di cui alla lettera a), la Commissione consulta le pertinenti autorità di omologazione. Le sanzioni amministrative sono efficaci, proporzionate e dissuasive e non superano 30000 EUR per ciascun veicolo pesante interessato dallo scostamento o dal ritardo nella trasmissione dei dati di cui alle lettere a) e b). 2. Sulla base dei principi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 17 per integrare il presente regolamento stabilendo la procedura e i metodi per il calcolo e la riscossione delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli atti delegati di cui al paragrafo 2 rispettano i seguenti principi: a) la procedura rispetta il diritto a una buona amministrazione, e in particolare il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al fascicolo nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e dei segreti commerciali; b) nel calcolo delle sanzioni amministrative congrue la Commissione si ispira ai principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività, tenendo in considerazione, se del caso, la gravità e gli effetti dello scostamento o del ritardo, il numero di veicoli pesanti interessati dallo scostamento o dalla ritardata trasmissione dei dati, la buona fede del costruttore, il grado di diligenza e di cooperazione del costruttore, la ripetizione, la frequenza e la durata dello scostamento o del ritardo nonché precedenti sanzioni imposte allo stesso costruttore; c) le sanzioni amministrative sono riscosse, senza indebito ritardo, fissando termini per il pagamento e prevedendo, se del caso, possibilità di dilazionare i pagamenti di tali sanzioni in più rate e in più periodi. 3. Gli importi delle sanzioni amministrative sono considerati entrate del bilancio generale dell’Unione europea.» ;
17) l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Modifica degli allegati I, IV e V 1. Per tener conto dei progressi tecnici, dell’evoluzione della logistica del trasporto merci, degli adeguamenti necessari in base all’applicazione del presente regolamento e delle modifiche della normativa in materia di omologazione, in particolare dei regolamenti (UE) 2018/858 e (CE) n. 595/2009, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 del presente regolamento al fine di modificare gli elementi seguenti dell’allegato I del presente regolamento: a) i criteri che definiscono i sottogruppi di veicoli di cui al punto 1.1, compresa l’aggiunta di sottogruppi distinti di veicoli per gli autocarri EHC; b) i criteri che definiscono i veicoli professionali di cui al punto 1.2; c) i criteri relativi all’autonomia delle diverse tecnologie del gruppo propulsore di cui al punto 1.3; d) l’elenco dei profili di utilizzo di cui al punto 1.4; e) il peso dei profili di utilizzo di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3; f) il carico utile, il numero di passeggeri, la massa dei passeggeri, il carico utile massimo tecnicamente ammissibile, il numero massimo di passeggeri tecnicamente ammissibile e il volume del carico dei sottogruppi di veicoli di cui al punto 2.5; g) i valori per il chilometraggio annuale di cui ai punti 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3. 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 al fine di modificare gli elementi seguenti dell’allegato IV: a) le prescrizioni in materia di dati di cui alle parti A e B per tener conto dei progressi tecnici, dei necessari adeguamenti basati sull’applicazione del presente regolamento e delle modifiche della normativa in materia di omologazione, in particolare i regolamenti (UE) 2018/858 e (CE) n. 595/2009; b) gli intervalli dei valori di resistenza aerodinamica di cui alla parte C, aggiornandoli o adeguandoli per tener conto delle modifiche apportate alla progettazione dei veicoli pesanti e garantire che detti intervalli restino validi a fini di informazione e di comparabilità. 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 al fine di modificare gli elementi seguenti dell’allegato V: a) la procedura di comunicazione stabilita nell’allegato V, adeguandola per tener conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione del presente regolamento e per adattarla ai progressi tecnici; b) il punto 3.2, aggiungendo le nuove voci che sono state aggiunte al registro centralizzato.» ;
18) l’articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Riesame 1. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione riesamina l’efficacia e gli effetti del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i risultati di tale riesame. Nella sua relazione, la Commissione valuta in particolare: a) il numero di immatricolazioni di veicoli pesanti a emissioni zero negli Stati membri; b) i progressi compiuti nella realizzazione di infrastrutture di ricarica e rifornimento pubbliche e private per i combustibili alternativi per i veicoli pesanti disciplinati dal presente regolamento, nonché l’esistenza di vincoli infrastrutturali nei paesi terzi relativamente al servizio al di fuori dell’Unione di veicoli pesanti di nuova immatricolazione e nell’UE; c) gli impatti sull’occupazione, in particolare sulle microimprese e sulle piccole e medie imprese (PMI), l’efficacia delle misure a sostegno della riqualificazione e del miglioramento delle competenze della forza lavoro e l’importanza di una transizione economicamente sostenibile e socialmente equa verso una mobilità stradale a zero emissioni. Particolare attenzione è rivolta agli impatti sugli Stati membri periferici e agli impatti sul trasporto di merci deperibili; d) se il mantenimento dell’esenzione di cui all’articolo 6 ter per i costruttori che producono pochi veicoli sia ancora giustificato; e) l’impatto della fissazione di soglie minime di efficienza energetica per i veicoli pesanti nuovi a emissioni zero immessi sul mercato dell’Unione; f) il livello dell’indennità per le emissioni di CO2 in eccesso al fine di garantire che la media dei costi marginali delle tecnologie necessarie al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2; g) l’inclusione dei veicoli pesanti seguenti, che attualmente non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2400, negli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2: i) autocarri di piccole dimensioni con TPMLM minore o uguale a 5 tonnellate, a seguito di un’indagine sull’adeguatezza della determinazione delle emissioni di CO2 per tali veicoli pesanti, conformemente al regolamento (UE) 2017/2400 (simulazioni VECTO), tenendo in considerazione il regolamento (UE) 2017/1151, e ii) veicoli per uso speciale, fuoristrada e fuoristrada per uso speciale; h) eventuali vincoli specifici ai fini della conformità all’articolo 3 quinquies, paragrafo 1, in considerazione del rapporto costi-benefici socioeconomici in specifiche condizioni geomorfologiche e meteorologiche, come pure dei recenti investimenti nel biometano già realizzati dalle autorità pubbliche; i) il ruolo di un fattore di correzione del carbonio nella transizione verso una mobilità a zero emissioni nel settore dei veicoli pesanti; j) il ruolo di una metodologia per immatricolare i veicoli pesanti alimentati esclusivamente da carburanti neutri dal punto di vista delle emissioni di CO2, conformemente al diritto dell’Unione e in linea con l’obiettivo di neutralità climatica dell’Unione; k) se la creazione di nuovi sottogruppi per gli autocarri EHC abbia comportato un aumento indebito della potenza nominale del motore; l) la possibilità di elaborare una metodologia comune dell’Unione per la valutazione e la comunicazione coerente dei dati relativi a tutto il ciclo di vita delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi che sono immessi sul mercato dell’Unione; m) le opzioni per tenere conto dei veicoli pesanti a emissioni zero che sono stati riadattati a partire da veicoli pesanti convenzionali precedentemente immatricolati, ai fini della valutazione della conformità a norma del presente regolamento. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica del presente regolamento. 2. La Commissione valuta il ruolo dei combustibili rinnovabili sostenibili nella transizione verso la neutralità climatica, anche nel settore dei veicoli pesanti. Indipendentemente dal riesame di cui al paragrafo 1, e nell’ambito di una più ampia strategia per la diffusione di tali combustibili, entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un’analisi esaustiva della necessità di incentivare ulteriormente la diffusione dei biocarburanti avanzati, del biogas e dei combustibili rinnovabili di origine non biologica nel settore dei veicoli pesanti e un adeguato quadro di misure al fine di conseguire tale diffusione, compresi incentivi finanziari. Sulla base di tale analisi, la Commissione presenta, se del caso, ulteriori proposte legislative o formula raccomandazioni agli Stati membri.»
19) l’articolo 17 è così modificato:
a) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, all’articolo 13 quinquies, paragrafo 2, all’articolo 13 septies, paragrafo 2 e all’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 giugno 2024.» ;
b) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: «La delega di potere di cui all’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, all’articolo 13 quinquies, paragrafo 2, all’articolo 13 septies, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.» ;
c) al paragrafo 6, la prima frase è sostituita come segue: «L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, all’articolo 13 quinquies, paragrafo 2, all’articolo 13 septies, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.» ;
20) gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1242 sono sostituiti dal testo dell’allegato I del presente regolamento;
21) il testo dell’allegato II del presente regolamento è aggiunto al regolamento (UE) 2019/1242 come allegati III, IV, V e VI
Art. 2 Modifiche del regolamento (UE) 2018/858
Il regolamento (UE) 2018/858 è così modificato:
1) l’articolo 3 è così modificato:
a) il punto 33) è sostituito come segue: «33) “semirimorchio”: un rimorchio il cui asse o i cui assi sono posizionati dietro al baricentro del veicolo (caricato in modo uniforme) e che è munito di un dispositivo di traino che consente di trasmettere forze orizzontali e verticali al veicolo trattore» ;
b) è aggiunto il seguente punto: «59) “rimorchio elettronico”: qualsiasi tipo di rimorchio in grado di contribuire alla propulsione della combinazione del veicolo utilizzando il proprio gruppo propulsore elettrico e che non può essere utilizzato su strade pubbliche senza essere trainato attivamente da un veicolo a motore;»
2) nell’allegato I, parte B, punto 6.1.1, lettera d), è aggiunto il seguente punto: «iii) la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali del sistema di propulsione e di accumulo dell’energia nel caso dei rimorchi elettronici;».
Art. 3 Abrogazione del regolamento (UE) 2018/956
Il regolamento (UE) 2018/956 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o luglio 2024.
I riferimenti al regolamento (UE) 2018/956 si intendono fatti al regolamento (UE) 2019/1242 e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell’allegato VI che figura nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1242.
Art. 4 Disposizioni transitorie
In deroga all’articolo 3, per i periodi di riferimento precedenti al 1o luglio 2024, continuano ad applicarsi il regolamento (UE) 2019/1242 come applicabile al 30 giugno 2024 e il regolamento (UE) 2018/956 come applicabile al 30 giugno 2024.
Art. 5 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2024 Per il Parlamento europeo Il presidente R. Metsola Per il Consiglio Il presidente H. Lahbib