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Decisione (PESC) 2026/1892 del Consiglio del 30 luglio 2026 che modifica la decisione (PESC) 2023/1532 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso, nonché delle azioni dell’Iran che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/15321.

È opportuno introdurre una deroga al divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di taluni beni e software per consentire l’uso in Iran dei beni e del software necessari a scopi specifici, compresi gli scopi delle rappresentanze diplomatiche dell’Unione e degli Stati membri, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, per scopi ufficiali in Iran, in particolare per il trattamento delle domande di visto.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2023/1532,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

All’articolo 1 della decisione (PESC) 2023/1532 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «2 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, e fatto salvo l’obbligo di autorizzazione di cui al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio2, ove applicabile, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento, il transito o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per: a) usi medici o farmaceutici; b) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali; o c) scopi ufficiali delle rappresentanze diplomatiche dell’Unione e degli Stati membri, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, in Iran. 2 ter. Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un’autorizzazione concessa a norma del paragrafo 2 bis se ritengono che l’annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l’effettiva attuazione della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente T. Byrne