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Decisione (UE) 2026/2038 della Banca centrale europea del 21 agosto 2026 sulla delega del potere di adottare decisioni congiunte sulla valutazione dei piani di risanamento di gruppo (BCE/2026/21)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare gli articoli da 5 a 9,

visto il regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l’autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell’avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione2, in particolare gli articoli da 16 a 21,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi3, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, punto i), e l’articolo 4, paragrafo 3,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40)4, in particolare l’articolo 4,

Nel quadro dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) assolve il compito esclusivo di vigilare sugli enti creditizi, al fine di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, di promuovere la stabilità finanziaria e di garantire parità di condizioni.

in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE assolve i compiti di vigilanza collegati ai piani di risanamento. In quanto autorità competente per i soggetti vigilati significativi, la BCE è responsabile del riesame e della valutazione dei piani di risanamento di tali soggetti ai sensi degli articoli da 5 a 8 della direttiva 2014/59/UE, come recepita nel diritto nazionale. Inoltre, la BCE, in quanto autorità di vigilanza su base consolidata o di autorità di vigilanza dei soggetti vigilati significativi che sono filiazioni di un ente creditizio avente la sede centrale in uno Stato membro non partecipante, deve, insieme alle altre autorità pertinenti, riesaminare i piani di risanamento di gruppo e valutare in che misura essi soddisfano i requisiti e i criteri di cui alla direttiva 2014/59/UE, come recepita nel diritto nazionale.

Alla BCE, in tale contesto, si richiede di adottare ogni anno un numero notevole di decisioni congiunte relative ai piani di risanamento di gruppo. Al fine di agevolare il processo decisionale è necessaria una decisione di delega per l’adozione di tali decisioni da parte della BCE. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto che la delega di poteri è necessaria e opportuna per permettere a un’istituzione incaricata di adottare un numero considerevole di decisioni per assolvere ai propri compiti. Analogamente, essa ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali.

È opportuno che la delega di poteri decisionali sia limitata e proporzionata e che l’ambito della delega sia chiaramente definito.

L’ambito di applicazione della delega deve essere limitato alle situazioni in cui la BCE e tutte le autorità competenti interessate raggiungono un accordo su una decisione congiunta nonché dal quadro di cui agli articoli da 5 a 9 della direttiva 2014/59/UE, alla sezione A dell’allegato a tale direttiva, al regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione e agli orientamenti delle autorità europee di vigilanza relativi ai piani di risanamento.

La decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) precisa la procedura da osservare per l’adozione di decisioni di delega in materia di vigilanza e le persone alle quali possono essere delegati poteri decisionali. Tale decisione non incide sull’esercizio da parte della BCE dei propri compiti di vigilanza né pregiudica la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre al Consiglio direttivo progetti di decisione completi.

Ove i criteri per l’adozione di una decisione delegata non siano soddisfatti, le decisioni dovrebbero essere adottate in conformità alla procedura di non obiezione di cui all’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e all’articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea5. Inoltre, la procedura di non obiezione dovrebbe essere utilizzata anche qualora i capi delle unità operative nutrano dubbi in merito alla complessità della valutazione del piano di risanamento di gruppo o alla delicatezza della questione, nonché qualora l’esito della pertinente valutazione incida direttamente su una o più altre decisioni della BCE e, pertanto, sia opportuno che le decisioni siano prese in considerazione simultaneamente dallo stesso decisore al fine di evitare esiti contrastanti.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) per «impresa madre» si intende un’impresa madre come definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 2014/59/UE;

  2. 2) per «piano di risanamento» si intende un piano di risanamento come definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 32, della direttiva 2014/59/UE;

  3. 3) per «piano di risanamento di gruppo» si intende un piano di risanamento di gruppo come definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 33, della direttiva 2014/59/UE;

  4. 4) per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo come definito all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)6;

  5. 5) per «decisione delegata» si intende una decisione delegata come definita all’articolo 3, punto 4, della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

  6. 6) per «capi delle unità operative» si intendono i capi delle unità operative della BCE ai quali è delegato il potere di adottare decisioni congiunte sulla valutazione dei piani di risanamento di gruppo;

  7. 7) per «procedura di non obiezione» si intende la procedura stabilita nell’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ulteriormente precisata nell’articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2;

  8. 8) per «delicatezza» si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: a) se il soggetto vigilato significativo interessato è stato, in precedenza o al momento, oggetto di gravi misure di vigilanza, quali misure di intervento precoce; b) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; c) il progetto di decisione, una volta adottato, può attirare l’attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; d) un’autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di decisione proposto;

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione precisa i criteri per la delega dei poteri decisionali ai capi delle unità operative della BCE per l’adozione di decisioni congiunte sulla revisione e la valutazione dei piani di risanamento di gruppo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE e sulla predisposizione di piani di risanamento su base individuale di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, qualora almeno uno dei soggetti del gruppo oggetto della pertinente decisione congiunta sia un soggetto vigilato significativo (di seguito «decisioni congiunte sulla valutazione dei piani di risanamento di gruppo»).

2. La delega di poteri decisionali non pregiudica la valutazione prudenziale che deve essere effettuata ai fini dell’adozione di decisioni congiunte sulla valutazione dei piani di risanamento di gruppo.

Art. 3 Delega delle decisioni congiunte sulla valutazione dei piani di risanamento di gruppo

1. In conformità all’articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), il Consiglio direttivo delega il potere di adottare decisioni congiunte sulla valutazione dei piani di risanamento di gruppo ai capi di unità operative nominati dal Comitato esecutivo in conformità all’articolo 5 di tale decisione.

2. Le decisioni congiunte sulla valutazione dei piani di risanamento di gruppo in conformità all’articolo 2, paragrafo 1, sono adottate mediante decisione delegata ove siano soddisfatti i criteri per l’adozione di decisioni delegate di cui all’articolo 4.

3. Le decisioni congiunte sulla valutazione dei piani di risanamento di gruppo non possono essere adottate mediante decisione delegata qualora la complessità della valutazione o la delicatezza della questione richieda che siano adottate con procedura di non obiezione ovvero qualora la valutazione prudenziale di tali decisioni abbia un impatto diretto sulla valutazione prudenziale di un’altra decisione che deve essere adottata secondo la procedura di non obiezione.

4. Le decisioni congiunte sulla valutazione dei piani di risanamento di gruppo non sono adottate mediante decisione delegata in assenza di un accordo su una decisione congiunta tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e tutte le autorità competenti relative alle filiazioni, ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/59/UE.

Art. 4 Criteri per l’adozione di decisioni congiunte sulla valutazione dei piani di risanamento di gruppo mediante decisione delegata

1. Le decisioni congiunte sulla valutazione dei piani di risanamento di gruppo sono adottate mediante decisione delegata se la BCE e le autorità competenti interessate concordano quanto segue:

  1. a) l’impresa madre non è tenuta a presentare un piano di risanamento modificato entro un termine preciso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE;

  2. b) per gli enti che fanno parte del gruppo non deve essere predisposto alcun piano di risanamento su base individuale ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE.

2. La valutazione dei criteri di cui al paragrafo 1 è effettuata in conformità agli articoli da 5 a 9 della direttiva 2014/59/UE, come recepita nel diritto nazionale, e al regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, tenendo conto anche delle norme tecniche e degli orientamenti delle autorità europee di vigilanza7.

Art. 5 Disposizione transitoria

La presente decisione non si applica nel caso in cui il piano di risanamento di gruppo sia stato inoltrato alla BCE prima dell’entrata in vigore della presente decisione.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 agosto 2026 La presidente della BCE Christine Lagarde