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Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio del 27 agosto 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla prima riunione del Comitato degli Stati parti per l’implementazione del regolamento sanitario internazionale (2005)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 168, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Il regolamento sanitario internazionale (2005) [«RSI (2005)]» è entrato in vigore il 15 giugno 2007. Le modifiche dell’RSI (2005) adottate dall’Assemblea mondiale della sanità il 1o giugno 2024 sono entrate in vigore il 19 settembre 2025, fatta eccezione per gli Stati parte che hanno respinto tali modifiche.

L’Unione non è parte dell’RSI (2005), in quanto solo gli Stati possono esserne parte. Tutti gli Stati membri sono parti dell’RSI (2005).

Con la decisione (UE) 2025/1129 del Consiglio1 gli Stati membri sono stati invitati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, senza riserve, le modifiche dell’RSI (2005) adottate il 1o giugno 2024, nella misura in cui l’Unione abbia adottato norme comuni relative alle materie affrontate in tali modifiche.

Tali modifiche hanno portato, tra l’altro, all’istituzione del Comitato degli Stati parti per l’implementazione del regolamento sanitario internazionale (2005) («Comitato degli Stati parti») al fine di agevolare l’effettiva implementazione dell’RSI (2005).

Il Comitato degli Stati parti, alla prima riunione che avrà inizio il 31 agosto 2026, dovrebbe adottare il suo mandato e il mandato del relativo sottocomitato.

Se adottati, gli atti previsti del Comitato degli Stati parti produrranno effetti giuridici per l’Unione, in quanto determineranno se le organizzazioni regionali di integrazione economica come l’Unione possano partecipare in qualità di osservatori nel Comitato degli Stati parti e nel relativo sottocomitato. Se adottati, gli atti previsti produrranno inoltre effetti giuridici determinando le modalità di adozione delle future decisioni del Comitato degli Stati parti e del relativo sottocomitato. Le decisioni e le raccomandazioni del Comitato degli Stati parti e del relativo sottocomitato relative all’applicazione e all’interpretazione dell’RSI (2005), in particolare delle disposizioni modificate autorizzate a norma della decisione (UE) 2025/1129, sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto delle norme dell’Unione, in particolare del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio2, che fornisce il quadro e i meccanismi a livello dell’Unione volti a coordinare e rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero di origine biologica, chimica, ambientale e ignota.

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione alla prima riunione del Comitato degli Stati parti per quanto riguarda il mandato del Comitato e del relativo sottocomitato.

Nel settore delle competenze concorrenti, gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui l’RSI (2005) non incide sulle norme comuni del diritto dell’Unione o non ne modifica la portata.

La posizione dell’Unione dovrà essere espressa congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, dagli Stati membri rappresentati nel Comitato degli Stati parti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione alla prima riunione del Comitato degli Stati parti per l’implementazione del regolamento sanitario internazionale (2005) («Comitato degli Stati parti») è di sostegno all’adozione del mandato di tale Comitato e del relativo sottocomitato, purché i testi finali soddisfino le condizioni seguenti:

  1. a) il mandato garantisca un funzionamento e un’organizzazione efficienti, efficaci sotto il profilo dei costi, trasparenti e corretti delle riunioni del Comitato e del sottocomitato;

  2. b) il mandato consenta la partecipazione dell’Unione in qualità di osservatore nel Comitato e nel sottocomitato.

Art. 2

Gli Stati membri rappresentati nel Comitato degli Stati parti esprimono congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, la posizione di cui all’articolo 1.

Art. 3

Modifiche tecniche marginali alla posizione di cui all’articolo 1 possono essere concordate senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2026 Per il Consiglio Il presidente T. Byrne