Decisione di esecuzione (UE) 2026/1977 della Commissione dell’8 settembre 2026 che stabilisce, a nome dell’Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione del carbosulfan e del fention (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l) a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose1, in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma,
sentito il parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE2,
La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione») è attuata dal regolamento (UE) n. 649/2012. In conformità di tale regolamento, la Commissione è tenuta a fornire al segretariato della convenzione, a nome dell’Unione, la risposta definitiva o provvisoria sulla futura importazione di tutte le sostanze chimiche alle quali si applica la procedura di previo assenso informato («procedura PIC»).
In occasione della sua dodicesima riunione, tenutasi a Ginevra dal 28 aprile al 9 maggio 2025, la conferenza delle parti della convenzione ha concordato di includere alcune sostanze chimiche nell’allegato III della convenzione, assoggettandole di conseguenza alla procedura PIC. Il 22 ottobre 2025 per ogni sostanza chimica è stato trasmesso alle parti, inclusa la Commissione per l’Unione, un documento di orientamento alla decisione, accompagnato dalla richiesta di una risposta sull’importazione.
Il carbosulfan è stato aggiunto all’allegato III della convenzione come pesticida. Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio non approva l’immissione sul mercato e l’uso del carbosulfan come sostanza attiva di prodotti fitosanitari3. Il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio non approva l’immissione sul mercato e l’uso del carbosulfan come sostanza attiva di biocidi4. Pertanto, non dovrebbe essere espresso l’assenso a norma della convenzione di Rotterdam per la futura importazione del carbosulfan nell’Unione.
Il fention (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l) è stato aggiunto all’allegato III della convenzione come formulato pesticida altamente pericoloso. Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio non approva l’immissione sul mercato e l’uso del fention come sostanza attiva di prodotti fitosanitari. Il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio non approva l’immissione sul mercato e l’uso del fention come sostanza attiva di biocidi. Pertanto non dovrebbe essere espresso l’assenso a norma della convenzione di Rotterdam per, la futura importazione del fention (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l) nell’Unione,
DECIDE:
Art. unico
Le risposte sull’importazione del carbosulfan e del fention (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l) figurano nell’allegato.
Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2026 Per la Commissione Jessika Roswall Membro della Commissione