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Decisione (PESC) 2026/2231 del Consiglio del 1o ottobre 2026 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno della task force medica dei Balcani

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio1 istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza quali le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

La task force medica dei Balcani (Balkan Medical Task Force – BMTF) è stata istituita quale iniziativa regionale che riunisce sei paesi dei Balcani occidentali, vale a dire Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Slovenia, con l’obiettivo di fornire una risposta rapida ed efficace ai paesi o alle regioni colpiti da catastrofi utilizzando le capacità mediche militari esistenti delle nazioni partecipanti. A turno, ciascuna delle nazioni partecipanti assume il ruolo di «nazione quadro» ogni due anni. La Serbia ricopre tale ruolo per il periodo da giugno 2024 a giugno 2026 e la Macedonia del Nord assumerà il ruolo per il periodo successivo. Nella seconda metà del 2021 la BMTF ha introdotto nuove norme interne che consentono uno schieramento a più lungo termine a sostegno di missioni e operazioni, anche nell’ambito delle missioni e operazioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) al di fuori dei Balcani occidentali.

Istituendo una misura di assistenza per fornire le attrezzature e i materiali necessari alle unità mediche delle forze armate di paesi terzi che partecipano alla BMTF, l’Unione rafforzerebbe le capacità mediche militari dei paesi dei Balcani occidentali interessati e rafforzerebbe un’unità medica militare multinazionale potenzialmente in grado di sostenere le operazioni militari della PSDC dell’UE o gli aspetti militari delle operazioni di pace al di fuori della regione e di conseguire gli obiettivi in termini di capacità della NATO e del partenariato per la pace.

Una misura di assistenza rafforzerebbe inoltre la capacità dei Balcani occidentali di rispondere alle crisi e aumentare la resilienza della regione, contribuendo pertanto da ultimo alla stabilità regionale e permettendo ai paesi della regione di proteggere meglio le loro popolazioni. Potrebbe contribuire alla cooperazione e alla coesione regionali e promuovere relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali.

Con lettera del 30 aprile 2026 indirizzata all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), i rappresentanti della BMTF chiedevano all’Unione di sostenere la task force nell’approvvigionamento di attrezzature fondamentali per rafforzare la capacità delle sue unità mediche.

In linea con le conclusioni del Consiglio sull’EPF, una misura di assistenza consentirebbe alla BMTF e ai paesi terzi che vi partecipano di rispondere alle crisi in modo autonomo. Riunendo cinque paesi dei Balcani occidentali, una misura di assistenza contribuirebbe anche ai più ampi obiettivi della PESC e della PSDC nella regione, quali la promozione della cooperazione e del dialogo regionali.

Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio2, e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1. È istituita una misura di assistenza a favore della task force medica dei Balcani (Balkan Medical Task Force – BMTF) e dei paesi terzi che vi partecipano, vale a dire Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia («beneficiari»), da finanziarsi nell’ambito dello strumento europeo per la pace (European Peace Facility – EPF) («misura di assistenza»).

2. La misura di assistenza ha gli obiettivi seguenti:

  1. a) rafforzare la cooperazione tra l’Unione e i paesi dei Balcani occidentali in materia di sicurezza e difesa, anche mediante il rafforzamento della cooperazione regionale;

  2. b) contribuire a rafforzare le capacità di sicurezza e difesa della BMTF e dei paesi terzi che vi partecipano, rafforzando così la sicurezza, la resilienza e la stabilità generali dei paesi dei Balcani occidentali e proteggendo meglio la popolazione civile in caso di crisi ed emergenze.

3.

Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:

  1. a) sistemi di comunicazione e informazione;

  2. b) veicoli medici militari;

  3. c) attrezzature per ospedali da campo.

La misura di assistenza finanzia altresì forniture e servizi correlati, compresa la formazione tecnica e in materia di manutenzione, ove necessario.

4. La durata della misura di assistenza è di 42 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Art. 2 Disposizioni finanziarie

1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 10000000 EUR.

2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

Art. 3 Accordi con i beneficiari

1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con ciascuno dei beneficiari gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano ciascun beneficiario a garantire:

  1. a) il rispetto, da parte delle unità della BMTF sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

  2. b) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

  3. c) la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

  4. d) che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi.

3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che i beneficiari abbiano violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Art. 4 Attuazione

1. L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509, in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

2. L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è effettuata da ITF Enhancing Human Security (ITF) e dall’amministratore delle misure di assistenza.

Art. 5 Sorveglianza, controllo e valutazione

1. L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte dei beneficiari, degli obblighi di cui all’articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità della BMTF sostenute nell’ambito della misura di assistenza.

2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:

  1. a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;

  2. b) relazioni sull’inventario, nelle quali i beneficiari devono riferire annualmente in merito all’inventario degli elementi designati fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);

  3. c) visite in loco, nelle quali i beneficiari devono concedere l’accesso all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF per effettuare controlli in loco e audit dell’EPF, su richiesta.

3. L’alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se questa abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Art. 6 Relazioni

Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

Art. 7 Sospensione e cessazione

1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

2. Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 1o ottobre 2026 Per il Consiglio Il presidente J. O’Callaghan