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Decisione (UE) 2026/2357 del Consiglio del 13 ottobre 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna e di Commissione centrale per la navigazione sul Reno in merito all’adozione della norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, della norma europea per i servizi d’informazione fluviale e di un progetto di modifica dei regolamenti di ispezione delle navi sul Reno

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868, modificata dalla convenzione firmata a Strasburgo il 20 novembre 1963 che modifica la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno («convenzione»), è entrata in vigore il 14 aprile 1967. La convenzione mantiene la Commissione centrale per la navigazione sul Reno («CCNR») e il regime per la navigazione interna del Reno istituito nel 1815. Il Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna («CESNI») è stato istituito il 3 giugno 2015 nel quadro della CCNR al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell’informazione e gli equipaggi.

La direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio1 fa riferimento all’edizione 2025/1 delle norme CESNI stabilendo requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, ossia le norme europee che stabiliscono i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna («ES-TRIN»). La CCNR fa inoltre riferimento alle norme più recenti nei suoi regolamenti del Reno. A norma degli articoli 22 e 23 della convenzione, la CCNR può adottare risoluzioni vincolanti che stabiliscono requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna in relazione alla navigazione interna del Reno. Le norme tecniche che saranno adottate dal CESNI saranno vincolanti non appena le pertinenti risoluzioni vincolanti della CCNR faranno riferimento a tali norme tecniche.

La direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 fa riferimento alle più recenti norme CESNI stabilendo norme e specifiche tecniche uniformi per sostenere i servizi d’informazione fluviale («RIS») e garantire la loro interoperabilità («ES-RIS»). A norma della convenzione, la CCNR può modificare il quadro normativo in materia di RIS incorporandovi un riferimento alle norme tecniche adottate dal CESNI e rendendo tali norme tecniche obbligatorie nell’ambito dell’applicazione della convenzione.

Nella sessione del 16 ottobre 2026, il CESNI sarà chiamato ad adottare la norma europea aggiornata che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna 2027/1 («ES-TRIN 2027/1») e la norma europea per i servizi d’informazione fluviale 2027/1 («ES-RIS 2027/1»). A seguito dell’adozione di tali norme, la CCNR intende adottare nella sessione plenaria del 3 dicembre 2026 risoluzioni che modificano il suo quadro normativo per inserire il riferimento alle norme ES-TRIN 2027/1 ed ES-RIS 2027/1. Le norme ES-TRIN 2027/1 ed ES-RIS 2027/1 devono sostituire, rispettivamente, le norme ES-TRIN 2025/1 ed ES-RIS 2025/1.

La norma ES-TRIN 2027/1 stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Essa include disposizioni concernenti la costruzione, l’allestimento e l’equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna, disposizioni particolari riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni riguardanti le apparecchiature per il sistema di identificazione automatica, disposizioni in materia di identificazione delle navi, un modello di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l’applicazione della norma tecnica.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CESNI, in quanto la norma ES-TRIN 2027/1 sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione. A norma degli articoli 31 e 32 della direttiva (UE) 2016/1629, la Commissione è tenuta ad adottare atti delegati che facciano riferimento alla versione più recente della norma ES-TRIN e a stabilire la data della sua applicazione, a condizione che le modifiche nel processo decisionale del CESNI non pregiudichino gli interessi dell’Unione.

La norma ES-RIS 2027/1 stabilisce norme e specifiche tecniche uniformi per sostenere i RIS e garantire la loro interoperabilità. Le specifiche e le norme tecniche stabilite dalla norma ES-RIS 2027/1 forniscono specifiche per i sistemi di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna, il sistema elettronico di segnalazione navale, gli avvisi ai naviganti, i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti e la compatibilità delle apparecchiature necessarie per l’uso dei RIS.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CESNI, in quanto la norma ES-RIS 2027/1 sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sull’allegato III della direttiva 2005/44/CE, che fa direttamente riferimento all’ultima edizione della norma ES-RIS adottata dal CESNI quale specifica tecnica applicabile ai RIS.

Si prevede che, nella sua prossima sessione plenaria del 3 dicembre 2026, la CCNR adotterà risoluzioni che modificheranno i regolamenti del Reno al fine di includere un riferimento alle norme ES-TRIN 2027/1 ed ES-RIS 2027/1. Tali modifiche avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 1 e 22 della convenzione. Di conseguenza, è inoltre opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CCNR.

Si prevede inoltre che, nella sua prossima sessione plenaria, la CCNR modificherà i regolamenti di ispezione delle navi sul Reno («RVIR») al fine di allineare il regime normativo del Reno all’articolo 19 della direttiva (UE) 2016/1629. La modifica dovrebbe introdurre obblighi che impongono la trasmissione alla banca dati europea degli scafi, tenuta dalla Commissione, dei dati pertinenti relativi alle navi titolari di certificati rilasciati conformemente ai RVIR e, se adottata, produrrà effetti giuridici per gli Stati membri che sono parti della convenzione. Di conseguenza, è inoltre opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CCNR.

Per consentire il massimo livello di sicurezza della navigazione interna, seguire l’evoluzione tecnica in tale settore e garantire la compatibilità dei requisiti per le navi e la compatibilità dei RIS in Europa, è importante che i requisiti tecnici per le navi e i RIS siano quanto più possibile armonizzati nei vari regimi giuridici europei. In particolare, gli Stati membri che sono anche membri della CCNR dovrebbero essere autorizzati a sostenere le decisioni che armonizzano le norme della CCNR con quelle applicate nell’Unione.

L’Unione non è membro della CCNR né del CESNI. La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere espressa dagli Stati membri che sono membri di tali organi, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna («CESNI») in merito all’adozione delle norme ES-TRIN 2027/1 ed ES-RIS 2027/1 è di approvare la loro adozione e di fissare la data di applicazione al 1o gennaio 2028.

2. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno («CCNR») è di sostenere:

  1. a) tutte le proposte che adeguano i regolamenti della CCNR alle norme ES-TRIN 2027/1 ed ES-RIS 2027/1; e

  2. b) la modifica ai RVIR che li allinea alle disposizioni dell’articolo 19 della direttiva (UE) 2016/1629.

Art. 2

1. Gli Stati membri che sono membri del CESNI esprimono la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

2. Gli Stati membri che sono membri della CCNR esprimono le posizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

Art. 3

È possibile concordare modifiche tecniche marginali alle posizioni di cui all’articolo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2026 Per il Consiglio Il presidente T. Byrne