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Decisione (PESC) 2026/2364 del Consiglio del 26 ottobre 2026 che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio1 istituisce lo strumento europeo per la pace (European Peace Facility - EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

Il 28 febbraio 2022, in risposta alla guerra di aggressione della Federazione russa contro l’Ucraina, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/3382, che ha istituito una misura di assistenza per il finanziamento della fornitura alle forze armate dell’Ucraina di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza.

L’importo di riferimento finanziario a titolo della decisione (PESC) 2022/338, modificata da ultimo dalla decisione (PESC) 2023/8103, è pari a 4120000000 EUR.

Il 26 ottobre 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/23634, che modifica l’importo di riferimento finanziario di cui alla decisione (PESC) 2023/9275, e ha rilevato che il resto dell’importo di riferimento finanziario iniziale previsto dalla decisione (PESC) 2023/927 dovrebbe essere assegnato a questa misura di assistenza a norma della decisione (PESC) 2022/338 al fine di coprire il finanziamento della fornitura di materiale militare concepito per l’uso letale della forza.

Alla luce della guerra di aggressione in corso da parte della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, l’importo di riferimento finanziario della misura di assistenza a norma della decisione (PESC) 2022/338 dovrebbe pertanto essere aumentato di ulteriori 1798856325,22 EUR per coprire il finanziamento della fornitura alle forze armate dell’Ucraina di materiale militare concepito per l’uso letale della forza.

Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio6, e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Nella decisione (PESC) 2022/338, l’articolo 2 è così modificato:

  1. 1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 5918856325,22EUR.» ;

  2. 2) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi fino a 5918856325,22 EUR a seguito dell’adozione della presente decisione. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza. 4. Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio: a) l’importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell’11 marzo 2022 è fissato a 446374895,54 EUR; b) l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra l’11 marzo 2022 e il 20 luglio 2022 è fissato a 1386484776,34 EUR; c) l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 21 luglio 2022 e il 30 novembre 2022 è fissato a 654326601,50 EUR; d) l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 1o dicembre 2022 e il 10 febbraio 2023 è fissato a 473000113,21 EUR; e) l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra l’11 febbraio 2023 e il 18 marzo 2023 è fissato a 159813613,41 EUR; f) l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 19 marzo 2023 e il 15 aprile 2023 è fissato a 303502675,17 EUR; g) l’importo massimo di 1926312719,65 EUR è ammissibile a decorrere dal 16 aprile 2023; h) oltre agli importi di cui alle lettere da a) a g), dal 9 febbraio 2023 al 31 maggio 2023 è ammissibile l’importo massimo di 569040930,40 EUR per finanziare il rimborso del materiale donato proveniente dalle scorte esistenti o dalla ridefinizione delle priorità degli ordini esistenti, consegnati durante tale periodo, per quanto riguarda munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria e, se richiesti, missili; e i) le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022, mentre quelle relative all’adattamento sono ammissibili a decorrere dal 2 febbraio 2023.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Heydon