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Decisione (PESC) 2026/2367 del Consiglio del 26 ottobre 2026 che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio1 istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea (TUE). In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

Il 28 febbraio 2022, in risposta alla guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/3392, che ha istituito una misura di assistenza per il finanziamento della fornitura alle forze armate ucraine di attrezzature e forniture non concepite per l’uso letale della forza.

Il 18 marzo 2024, sulla base di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per istituire un Fondo di assistenza all’Ucraina, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/8903, che ha modificato la decisione (PESC) 2021/509 al fine di aumentare il massimale finanziario globale dell’EPF di 5000000000 di EUR nel 2024 (a prezzi correnti), un importo specificamente destinato all’Ucraina, e allo scopo di garantire all’Ucraina un sostegno militare sostenibile e prevedibile.

Il 26 ottobre 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/23654, incrementando l’importo di riferimento finanziario della misura di assistenza a norma della decisione (PESC) 2022/339 di 372115534,32 EUR arrivando a 752115534,32 EUR. Alla luce della guerra di aggressione in corso della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, tale importo di riferimento finanziario dovrebbe essere aumentato di ulteriori 420940000,00 EUR a titolo del Fondo di assistenza all’Ucraina per coprire il finanziamento della fornitura alle forze armate ucraine di attrezzature e forniture non concepite per l’uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, anche per la copertura delle richieste di rimborso esistenti comunicate alla cellula di coordinamento dello Stato maggiore dell’Unione europea prima del 18 marzo 2024, data di istituzione del Fondo di assistenza all’Ucraina, e fino al 15 novembre 2024.

Il 21 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/14705, che ha modificato la decisione 2014/512/PESC6 al fine di prevedere che i depositari centrali di titoli che detengono attività e riserve per un valore complessivo superiore a 1000000 EUR siano tenuti a versare un contributo finanziario pari al 99,7 % degli utili netti straordinari derivanti dal blocco di beni russi accumulati dal 15 febbraio 2024. Tale decisione prevede che una percentuale specifica degli importi del contributo finanziario versato all’Unione, da riesaminare annualmente, debba essere utilizzata per sostenere l’Ucraina attraverso l’EPF.

Il 21 maggio 2024 il Consiglio ha altresì adottato la decisione (PESC) 2024/14717, sull’assegnazione degli importi del contributo finanziario versato all’EPF a norma della decisione (PESC) 2024/1470. Tale decisione specifica che gli importi assegnati all’EPF a norma della decisione 2024/1470 devono essere destinati a misure di assistenza per la fornitura di sostegno militare alle forze armate ucraine e che l’assegnazione degli importi ricevuti tra le misure di assistenza deve essere determinata e revisionata periodicamente dal comitato dello strumento istituito a norma della decisione (PESC) 2021/509 conformemente a un orientamento strategico ad hoc fornito dal comitato politico e di sicurezza conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509. La presente misura di assistenza dovrebbe rimanere disponibile per le future assegnazioni degli importi ricevuti.

Eccezionalmente, a norma dell’articolo 73, paragrafo 10, della decisione (PESC) 2021/509, qualora uno Stato membro abbia formulato una dichiarazione formale a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE e si sia astenuto dall’adottare una misura di assistenza da finanziare con l’importo destinato di cui all’articolo 73, paragrafo 10, primo comma, della decisione (PESC) 2021/509, detto Stato membro non contribuisce ai costi della misura di assistenza.

Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio8, e conformemente alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/339,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata:

  1. 1) all’articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La durata della misura di assistenza è di 82 mesi dall’adozione della presente decisione.» ;

  2. 2) l’articolo 2 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 1173055534,32 EUR.» ;

    2. b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi fino a 1173055534,32 EUR a seguito dell’adozione della presente decisione. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza. 4. Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino al 15 novembre 2024. Fatta salva la spesa supplementare che potrebbe essere finanziata nell’ambito della presente misura di assistenza con i contributi supplementari messi a disposizione dagli Stati membri che si sono astenuti da una misura di assistenza a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2021/509, l’importo di riferimento finanziario è utilizzato come segue: a) l’importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell’11 marzo 2022 è fissato a 50000000 EUR; b) l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra l’11 marzo 2022 e il 20 luglio 2022 è fissato a 110000000 EUR; c) l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 21 luglio 2022 e il 20 novembre 2022 è fissato a 20000000 EUR; d) l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 21 novembre 2022 e il 28 febbraio 2023 è fissato a 200000000 EUR; e) l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 1o marzo 2023 e il 31 maggio 2023 è fissato a 103450411,87 EUR; f) l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 1o giugno 2023 e il 15 febbraio 2024 è fissato a 372115534,32 EUR; g) l’importo massimo di 420940000,00 EUR è ammissibile per il periodo dal 16 febbraio 2024 al 15 novembre 2024; h) le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022 e le spese relative all’adattamento sono ammissibili a decorrere dal 2 febbraio 2023.» ;

    3. c) è aggiunto il paragrafo seguente: «5. Fatto salvo l’esaurimento degli importi di cui al paragrafo 4 del presente articolo e fatta salva la durata stabilita all’articolo 1, paragrafo 4, della presente decisione, la presente misura di assistenza rimane disponibile per l’assegnazione degli importi ricevuti dall’EPF a norma dell’articolo 1 bis, paragrafo 11, della decisione (PESC) 2014/512 del Consiglio9.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Heydon