DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1979 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 70/458/CEE e 70/457/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (79/692/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43 e l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che per i motivi sottoindicati occorre modificare talune direttive relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione;
considerando che per quanto riguarda le sementi di piante foraggere, dovrebbero poter essere rese meno rigorose talune condizioni relative all'analisi delle sementi nelle regioni della Comunità in cui le ottime condizioni ecologiche garantiscono l'osservanza delle norme comunitarie previste a tale scopo;
considerando che per quanto riguarda le sementi di segale utilizzata come foraggio, è opportuno consentire che le norme comunitarie applicabili alle sementi di segala siano rese temporaneamente meno rigorose per poter sormontare talune difficoltà passeggere riscontrate per questi prodotti in alcune regioni della Comunità;
considerando che per quanto riguarda le sementi di cereali, taluni metodi, sperimentati di recente, per ridurre gli effetti della presenza di alcuni organismi nocivi possono giustificare l'ammissione di miscugli di sementi di diverse varietà di cereali, purchù vengano prese le necessarie precauzioni atte a garantire l'inalterata qualità delle sementi o del prodotto finale;
considerando che per migliorare il funzionamento dei sistemi del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole occorre adattare alle norme stabilite a livello internazionale talune disposizioni relative all'ammissione delle varietà a livello nazionale, alla denominazione delle varietà e all'informazione tra Stati membri, nonchù rinforzare, almeno per talune specie, le norme relative alla libera commercializzazione, per quanto riguarda la varietà, delle sementi appartenenti alle varietà ammesse nei diversi Stati membri;
considerando che le disposizioni relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, nonchù quelle relative al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole prevedono che, a decorrere dal 1° luglio 1977, gli Stati membri non possano più riconoscere, sul piano nazionale, l'equivalenza delle misure adottate nei paesi terzi riguardo all'aspetto varietale delle sementi; che talune decisioni di equivalenza adottate a livello comunitario entreranno in vigore soltanto il 1° luglio 1978; che è quindi opportuno prorogare di un anno le scadenze previste ai fini della constatazione dell'equivalenza sul piano nazionale, per non perturbare gli scambi commerciali tradizionali che sono stati effettuati anche dopo il 1° luglio 1977, in attesa delle constatazioni comunitarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
All'articolo 2 della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere4, modificata da ultimo dalla direttiva 78/641/CEE5, è aggiunto il paragrafo seguente:
«1. quater. Secondo la procedura prevista all'articolo 21, gli Stati membri possono essere autorizzati a non applicare per la produzione in uno Stato membro determinato la condizione di cui all'allegato II, parte I, punto 2, lettera B 1) per una o più delle specie considerate, sempreché le condizioni ecologiche e le esperienze acquisite permettano di ritenere che la norma di cui all'allegato II, parte I, punto 2, colonna 13 della tabella è rispettata.»
.
Art. 2
La direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali6, modificata da ultimo dalla direttiva 78/641/CEE, è modificata come segue:
1.
all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: «1 quater). Secondo la procedura prevista dall'articolo 21, gli Stati membri possono essere autorizzati fino al 30 giugno 1982 ad ammettere la commercializzazione di sementi di determinate varietà di segale, destinate essenzialmente ad uso foraggero, che non soddisfino ai requisiti:
— stabiliti nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa
— stabiliti nell'allegato II, 2, tabella A, colonna 6 per quanto riguarda le sementi di base.»
;
2.
all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:
«1. Gli Stati membri possono ammettere la commercializzazione di sementi di una specie di cereali sotto forma di determinati miscugli di sementi di varietà diverse purché tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche, risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi e i vari componenti del miscuglio rispondano, prima di essere mescolati, alle norme di commercializzazione loro applicabili.»
;
3. all'articolo 13, il paragrafo 1 diventa paragrafo 2 e il paragrafo 2 diventa paragrafo 3;
4.
all'allegato IV parte A, lettera b) è aggiunto il seguente numero:
«8.
La menzione: “Commercializzazione ammessa esclusivamente …” (Stato membro interessato).»
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Art. 3
Art. 4
Art. 5
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:
— agli articoli 1 e 2: il 1o gennaio 1980,
— all'articolo 3, punto 9 e all'articolo 4: il 1o luglio 1977,
— alle altre disposizioni della presente direttiva: il 1o luglio 1982.
Art. 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979. Per il Consiglio Il Presidente J. GIBBONS